Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 131/2021 – Esecuzione delle misure di sicurezza nelle REMS: la Corte dispone un’istruttoria

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    Con questa ordinanza istruttoria la Corte costituzionale non decide ancora, ma chiede al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e alla Conferenza delle Regioni una dettagliata relazione sul funzionamento delle REMS. Il caso nasce dall’impossibilità di eseguire il ricovero di una persona socialmente pericolosa per mancanza di posti.

    Di cosa si tratta

    Le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e ospitano gli autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi. La loro gestione è affidata al servizio sanitario regionale. Il giudice di Tivoli lamentava di non poter eseguire un ricovero disposto da quasi un anno per assenza di posti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Tivoli aveva censurato gli artt. 206 e 222 del codice penale e l’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del Ministro della giustizia dall’esecuzione delle misure di sicurezza detentive e la delegificazione della materia fossero incostituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ritenendo necessaria un’apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative, ha disposto che il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni depositino entro novanta giorni una relazione su numerose questioni (numero e capienza delle REMS, liste d’attesa, provvedimenti non eseguiti, forme di coordinamento, poteri sostitutivi, progetti di riforma).

    Il principio

    Quando per decidere una questione di legittimità costituzionale servono dati fattuali sul funzionamento concreto di un sistema, la Corte può sospendere ogni decisione e disporre un’istruttoria, chiedendo relazioni alle autorità competenti.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le norme sulle REMS sono incostituzionali?

    No: con questa ordinanza non decide nel merito. Chiede prima informazioni dettagliate alle autorità competenti per valutare il funzionamento reale del sistema delle REMS.

    Che cosa sono le REMS?

    Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e accolgono autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi.

    Perché il giudice non riusciva a eseguire il ricovero?

    Per la mancanza di posti disponibili nelle REMS e perché, essendone la gestione affidata al servizio sanitario regionale, l’amministrazione della giustizia non poteva imporne l’esecuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2021 – Fotovoltaico a terra e aree agricole: illegittima la legge toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana che fissava limiti regionali all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. La disciplina delle fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono ancorate a principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni proprie.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana 7 agosto 2020, n. 82, dettava linee guida regionali in materia di economia circolare e disciplinava l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole. Il Governo ha ritenuto che la Regione avesse introdotto vincoli non previsti dalla cornice statale sulle energie rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020. Le energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono governate da principi fondamentali statali, fissati anche in attuazione della normativa europea, ai quali la legislazione regionale deve attenersi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 82 del 2020, accogliendo le censure del Governo.

    Il principio

    La Regione non può introdurre con legge propria limiti o condizioni all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra che si discostino dai principi fondamentali statali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge toscana annullata?

    Fissava linee guida e limiti regionali all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, incidendo anche sulle aree agricole, oltre la cornice dei principi statali sulle rinnovabili.

    Perché la Corte l’ha bocciata?

    Perché la materia delle fonti rinnovabili e della tutela dell’ambiente è retta da principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni autonome.

    Le Regioni non possono dire nulla sul fotovoltaico?

    Possono intervenire nei limiti dei principi fondamentali statali e del riparto di competenze, ma non possono porre vincoli ulteriori che ne contraddicano la cornice.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente, cardine della decisione.
  • Corte cost. n. 130/2021 – Conversione delle pene pecuniarie del giudice di pace: questioni manifestamente inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Taranto sulla competenza a convertire le pene pecuniarie. Le questioni erano premature e ipotetiche, perché riguardavano una fase — quella esecutiva — del tutto futura e incerta rispetto al processo in corso.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena pecuniaria non viene pagata per insolvibilità del condannato, viene «convertita» in altra sanzione. Il giudice di pace voleva che fosse lui, e non il magistrato di sorveglianza, a decidere la conversione delle pene da lui inflitte. Ma stava ancora celebrando il processo di primo grado, in cui la conversione non era affatto attuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Taranto aveva censurato l’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nella parte abrogativa dell’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000) e l’art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017 (introduttivo dell’art. 238-bis), in riferimento agli artt. 25, 76, 97 e 111 della Costituzione, per eccesso di delega e violazione delle regole di competenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: il problema della conversione delle pene pecuniarie attiene alla fase esecutiva, mentre il giudice procedeva in un giudizio di cognizione di primo grado. La questione era dunque prematura, ipotetica e relativa a norme che il rimettente non era chiamato ad applicare; le censure su alcuni parametri erano inoltre prive di motivazione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando ha per oggetto norme che il giudice non deve applicare nel giudizio in corso e riguarda problemi futuri e incerti, estranei alla fase processuale di cui è investito.

    Domande e risposte

    Perché le questioni erano «premature»?

    Perché il giudice stava ancora celebrando il processo di primo grado: la conversione della pena pecuniaria riguarda la fase esecutiva, eventuale e futura, e non era attuale nel giudizio in corso.

    Chi converte oggi le pene pecuniarie del giudice di pace?

    Secondo la giurisprudenza richiamata, il magistrato di sorveglianza, in base all’art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002; la Corte non è entrata nel merito della legittimità di tale assetto.

    Che cosa significa «manifestamente inammissibile»?

    È una pronuncia di rito adottata con ordinanza quando il vizio — qui il difetto di rilevanza — è evidente, senza necessità di un esame approfondito.

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  • Corte cost. n. 176/2021 – Polizia locale e sicurezza: i limiti della legge regionale veneta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge del Veneto sulla polizia locale e le politiche di sicurezza. Le Regioni possono organizzare la propria polizia locale, ma non possono invadere la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, riservata allo Stato. Sono cadute le norme che spingevano il coordinamento operativo degli apparati di sicurezza.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24, che riorganizzava la polizia locale e le politiche di sicurezza sul territorio regionale. La Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva su «ordine pubblico e sicurezza», mentre alle Regioni resta la «polizia amministrativa locale»: il confine tra le due materie è il cuore della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) ed l), e 118, quarto comma, della Costituzione. In particolare, l’art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato l’«ordine pubblico e sicurezza», mentre la lettera l) gli riserva l’«ordinamento penale». Le censure colpivano norme che, secondo il ricorrente, estendevano i compiti della polizia locale veneta fino al coordinamento degli apparati di sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, lettera d) (limitatamente ad alcune parole) e delle lettere e) e g), perché invadevano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni, tra cui quella sull’art. 3, comma 2, lettera b), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed h).

    Il principio

    La Regione può disciplinare l’ordinamento della propria polizia locale e le politiche di sicurezza integrata, ma non può spingersi a regolare il coordinamento operativo degli apparati di sicurezza: questo ricade nella sicurezza pubblica, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono avere una propria polizia locale?

    Sì. La polizia amministrativa locale è materia regionale. Ciò che la Regione non può fare è invadere la «sicurezza pubblica» e l’ordine pubblico, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    Quali norme della legge veneta sono cadute?

    Sono state dichiarate illegittime parti dell’art. 13, comma 2, lettere d), e) e g), perché orientavano la polizia locale al coordinamento operativo degli apparati di sicurezza, sconfinando nella competenza statale.

    La legge regionale è stata annullata per intero?

    No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni; le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate, lasciando in vigore l’impianto generale della riforma.

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  • Corte cost. n. 129/2021 – Noleggio di autobus con conducente in Puglia: SCIA e sanzioni regionali illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme pugliesi sul noleggio di autobus con conducente: quella che imponeva una SCIA aggiuntiva alle imprese già autorizzate altrove (barriera alla concorrenza) e quella che sanzionava l’attività senza titolo, sovrapponendosi al codice della strada. Salve invece le sanzioni sui documenti di viaggio.

    Di cosa si tratta

    Per esercitare il noleggio di autobus con conducente serve un’autorizzazione che, per legge statale, vale su tutto il territorio nazionale, senza limiti territoriali. La Puglia chiedeva una SCIA in più alle imprese che volevano operare nel suo territorio con una stabile organizzazione, ostacolando chi era già autorizzato in altre Regioni o in altri Stati UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e), h) ed l), della Costituzione, per violazione della tutela della concorrenza e della competenza statale in materia di sicurezza e ordinamento civile e penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2 (SCIA aggiuntiva), perché introduce una barriera all’ingresso vietata dalla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), in contrasto con il divieto statale di limiti territoriali all’autorizzazione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, lettera c), nella parte in cui sanzionava l’esercizio senza SCIA, sovrapponendosi alla sanzione dell’art. 85 del codice della strada (art. 117, secondo comma, lettera h). Ha invece salvato la sanzione per la violazione degli obblighi documentali.

    Il principio

    La Regione non può imporre titoli autorizzatori aggiuntivi alle imprese già autorizzate altrove, perché ciò viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato; né può sanzionare diversamente comportamenti già puniti dal codice della strada, materia di competenza statale esclusiva.

    Domande e risposte

    Un’impresa autorizzata in un’altra Regione può operare in Puglia?

    Sì: l’autorizzazione non ha limiti territoriali. La Corte ha vietato di pretendere una SCIA aggiuntiva, che costituiva una barriera all’ingresso anticoncorrenziale.

    Perché la sanzione regionale è illegittima?

    Perché l’esercizio abusivo del noleggio è già punito dall’art. 85 del codice della strada, materia di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può prevedere una sanzione diversa per lo stesso comportamento.

    Tutte le sanzioni pugliesi sono cadute?

    No: è stata salvata la sanzione per la violazione degli obblighi sui documenti di viaggio (contrassegno e copia della SCIA a bordo), che rientra nella potestà regionale.

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  • Corte cost. n. 128/2021 – Blocco delle esecuzioni sulla prima casa durante il Covid: incostituzionale la seconda proroga

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (1° gennaio – 30 giugno 2021) della sospensione delle esecuzioni immobiliari sull’abitazione principale, introdotta durante l’emergenza Covid. Il blocco generalizzato e indiscriminato, mantenuto senza criteri selettivi, è divenuto irragionevole e sproporzionato a danno dei creditori.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia il legislatore aveva sospeso le esecuzioni immobiliari che avevano per oggetto la prima casa del debitore, per proteggere il diritto all’abitazione. La misura, nata temporanea, è stata però prorogata più volte senza distinguere tra debitori realmente in difficoltà e gli altri, sacrificando il diritto dei creditori a far valere i propri titoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo avevano censurato l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020 e le sue proroghe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU), lamentando la compressione del diritto del creditore alla tutela esecutiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 (la seconda proroga, fino al 30 giugno 2021), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il bilanciamento iniziale, accettabile come misura d’emergenza a maglie larghe, è divenuto col tempo irragionevole e sproporzionato perché mantenuto senza criteri selettivi sui beneficiari, mentre il diritto all’abitazione era già tutelato da un’altra norma. Ha dichiarato inammissibile l’intervento di un terzo debitore estraneo ai giudizi.

    Il principio

    La sospensione delle procedure esecutive è un evento eccezionale che può svuotare i titoli esecutivi solo per un periodo limitato e con un bilanciamento ragionevole e proporzionato: una misura generalizzata, priva di criteri selettivi e reiterata nel tempo, viola il diritto alla tutela giurisdizionale in sede esecutiva.

    Domande e risposte

    Il blocco delle esecuzioni sulla prima casa è del tutto caduto?

    No: la Corte ha colpito solo la seconda proroga (gennaio–giugno 2021). Ha però affermato che il legislatore può reintrodurre misure di tutela del debitore, purché selettive e proporzionate.

    Perché la misura è diventata incostituzionale solo con la seconda proroga?

    Perché un blocco a maglie larghe poteva giustificarsi all’inizio dell’emergenza, ma il suo prolungamento senza distinguere i debitori realmente in difficoltà ha reso sproporzionato il sacrificio dei creditori.

    Il diritto all’abitazione resta tutelato?

    Sì: la Corte ha ricordato che il rilascio dell’immobile era comunque sospeso da un’altra norma (art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020), sicché la protezione dell’abitazione non veniva meno.

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  • Corte cost. n. 127/2021 – Rito abbreviato condizionato e ritorno davanti al giudice del dibattimento: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul giudizio abbreviato condizionato. Il giudice di Lecce riteneva che le riforme del 2017 e 2019 avessero eliminato la possibilità di riproporre la richiesta davanti al giudice del dibattimento, ma la Corte ha chiarito che la propria sentenza n. 169 del 2003 resta pienamente operante: la lacuna lamentata non esiste.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato condizionandolo all’acquisizione di nuove prove. Se il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta, una storica sentenza della Corte (n. 169 del 2003) consente di riproporla davanti al giudice del dibattimento. Il dubbio era se le riforme successive avessero cancellato questa possibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce aveva censurato gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, ritenendo che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 e dalla legge n. 33 del 2019, non fosse più possibile riproporre al giudice del dibattimento la richiesta di abbreviato condizionato già respinta dal GIP.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni perché fondate su una premessa interpretativa errata: le riforme del 2017 e del 2019 non hanno abrogato la norma su cui si era innestata la sentenza n. 169 del 2003, ma l’hanno solo integrata. Quella pronuncia continua quindi a operare e la lacuna lamentata non sussiste. La Corte ha anche ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Cassazione, avendo il Tribunale proseguito il processo nonostante l’incidente di costituzionalità.

    Il principio

    Una sentenza additiva di accoglimento continua a produrre effetti anche dopo modifiche legislative che integrino, senza abrogarla, la disposizione su cui si era innestata: in caso contrario si violerebbe il giudicato costituzionale (art. 136 Cost.).

    Domande e risposte

    L’imputato può ancora riproporre l’abbreviato condizionato in dibattimento?

    Sì: la Corte ha confermato che la sentenza n. 169 del 2003 resta pienamente operante, nonostante le riforme del 2017 e 2019. La possibilità non è venuta meno.

    Perché le questioni sono inammissibili e non infondate?

    Perché partivano da un presupposto interpretativo sbagliato (l’esistenza di una lacuna che in realtà non c’è): la Corte non è entrata nel merito, ma ha rilevato l’errore di premessa.

    Cosa comporta la trasmissione degli atti al Procuratore generale?

    La Corte ha segnalato che il Tribunale aveva proseguito il processo nonostante la pendenza dell’incidente di costituzionalità, in contrasto con l’obbligo di sospensione, rimettendo al Procuratore generale eventuali valutazioni.

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  • Corte cost. n. 126/2021 – Sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare: legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma che sospende il reddito di cittadinanza a chi viene sottoposto a una misura cautelare personale. La sospensione non è una pena anticipata, ma la conseguenza del venir meno di un requisito morale richiesto per il beneficio, ed è espressione della discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il reddito di cittadinanza non è una pura assistenza economica: comporta un percorso di inserimento lavorativo e sociale, con obblighi e requisiti. Tra questi c’è il non essere sottoposti a misure cautelari personali. Il giudice di Palermo dubitava che sospendere il beneficio a chi è solo indagato violasse la presunzione di innocenza e colpisse la famiglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Palermo aveva censurato l’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 29, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU e all’art. 48 CDFUE), ritenendo la sospensione una sanzione sostanzialmente penale applicata a un non condannato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, richiamando la propria sentenza n. 122 del 2020. La sospensione consegue al venir meno di un requisito di onorabilità che deve sussistere per tutta la durata del beneficio, non si fonda su una presunzione di colpevolezza e non ha natura punitiva: serve a non ostacolare il percorso di reinserimento lavorativo, reso difficile dalla misura cautelare.

    Il principio

    La sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare personale non è una sanzione penale anticipata, ma la conseguenza del venir meno di un requisito di accesso al beneficio, rispetto al quale l’interessato non vanta un diritto precostituito: scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi è solo indagato perde il reddito di cittadinanza?

    Non lo perde in via definitiva: l’erogazione viene sospesa finché dura la misura cautelare. Alla cessazione della misura il beneficio può tornare a essere erogato, ma senza gli arretrati del periodo di sospensione.

    La sospensione viola la presunzione di innocenza?

    Secondo la Corte no: non si fonda su un giudizio di colpevolezza, ma sull’incompatibilità tra il beneficio e la soggezione a una misura cautelare, cioè sul venir meno di un requisito morale.

    Perché conta che il reddito non sia solo assistenza?

    Perché il reddito di cittadinanza comporta un percorso di inserimento lavorativo con obblighi: la misura cautelare può impedirlo, e questo giustifica la sospensione, distinguendolo da prestazioni puramente assistenziali.

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  • Corte cost. n. 125/2021 – Blocco delle nuove grandi strutture di vendita in Piemonte durante il Covid: illegittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma piemontese che, durante l’emergenza Covid, sospendeva per otto mesi le domande di apertura, trasferimento o ampliamento delle grandi strutture di vendita: una barriera all’ingresso che viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato. Salve invece le norme su urbanistica e paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni hanno competenza sul commercio, ma lo Stato fissa i principi di liberalizzazione a tutela della concorrenza: l’apertura di nuovi esercizi deve essere libera, salvo limiti per salute, lavoratori, ambiente o beni culturali. Il Piemonte aveva sospeso le nuove autorizzazioni per le grandi strutture, ostacolando chi voleva entrare nel mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 23, comma 2, 52, 61, 62 e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lettere e), m) e s), e terzo comma, e 120 della Costituzione, in particolare per la violazione della tutela della concorrenza (art. 31 del d.l. n. 201 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 52 (sospensione delle domande per le grandi strutture di vendita), perché introduce una barriera all’ingresso anticoncorrenziale in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e). Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 61 e 62 (termini e varianti urbanistiche, con coinvolgimento ministeriale assicurato) e ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 23, comma 2, e 79, oggetto di rinuncia.

    Il principio

    Una Regione non può sospendere o limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali se non per le ragioni tassative indicate dalla legge statale (salute, lavoratori, ambiente, beni culturali): il blocco indiscriminato viola la tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché il blocco delle aperture è anticoncorrenziale?

    Perché impedisce a nuovi operatori di entrare nel mercato regionale o di ampliarsi, avvantaggiando chi già opera: una barriera all’ingresso che contraddice il principio statale di libertà di apertura.

    L’emergenza Covid non giustificava la misura?

    No: la Corte ha ritenuto che la sospensione non rientrasse tra i limiti consentiti dalla legge statale (salute, lavoratori, ambiente, beni culturali) e fosse perciò illegittima.

    Le norme urbanistiche piemontesi sono cadute?

    No: gli artt. 61 e 62, sui termini e sulle varianti al piano regolatore, sono stati salvati perché mantengono comunque la partecipazione degli organi ministeriali a tutela del paesaggio.

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  • Corte cost. n. 124/2021 – Riutilizzo di locali accessori e tutela del paesaggio in Liguria: illegittimità parziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi liguri sul riutilizzo di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati. È incostituzionale la parte che consente questi interventi in deroga al piano paesaggistico regionale e che li ammette nei centri storici con semplice SCIA; sono invece salve le altre previsioni, lette in senso conforme alla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva approvato norme per favorire il recupero di seminterrati, pertinenze e immobili in disuso, anche diruti, semplificando i titoli edilizi. Il problema è che il paesaggio è tutelato dallo Stato attraverso il piano paesaggistico, che prevale sugli strumenti urbanistici: una legge regionale non può consentire interventi che lo aggirino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni delle leggi reg. Liguria n. 30 del 2019 e n. 1 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, lamentando la lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 2, comma 1, secondo periodo (mutamento di destinazione d’uso con semplice SCIA nelle zone A, cioè i centri storici), l’art. 3, comma 1 (riutilizzo in deroga al piano paesaggistico regionale) e l’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. n. 30 del 2019. Ha invece respinto, «nei sensi di cui in motivazione», le altre censure, interpretando le norme come rispettose della pianificazione paesaggistica.

    Il principio

    Il legislatore regionale, nell’esercizio della competenza concorrente sul governo del territorio, non può consentire interventi edilizi in deroga al piano paesaggistico, che esprime la tutela del paesaggio riservata allo Stato e prevale sugli strumenti urbanistici comunali.

    Domande e risposte

    Si possono recuperare i seminterrati in Liguria?

    In linea di principio sì, secondo le norme regionali: ciò che la Corte ha vietato è che il recupero avvenga in deroga al piano paesaggistico o, nei centri storici, con la sola SCIA, aggirando la tutela del paesaggio.

    Perché il piano paesaggistico prevale?

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) e il piano paesaggistico ha forza cogente e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali.

    Che cosa vuol dire «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    È una decisione interpretativa di rigetto: la norma si salva, ma solo se interpretata nel senso indicato dalla Corte, cioè come rispettosa della disciplina paesaggistica.

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  • Corte cost. n. 123/2021 – Indennità di esproprio dei fabbricati nel centro storico di Palermo: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge siciliana che fissa l’indennità di esproprio dei fabbricati del centro storico di Palermo. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente le censure, aveva ricostruito in modo incompleto il quadro normativo e formulato una richiesta indeterminata.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato o un ente pubblico espropria un immobile per pubblica utilità, deve pagare un’indennità. Per i fabbricati del centro storico di Palermo una legge regionale prevede un criterio di calcolo particolare, basato sulla media tra valore venale e coacervo dei fitti o, in mancanza, della rendita catastale. I proprietari sostenevano che ne risultasse un indennizzo troppo basso rispetto al valore di mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo aveva censurato l’art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993 (come sostituito nel 2004), in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, ritenendo l’indennizzo non «serio» e la norma analoga a quella già dichiarata illegittima con la sentenza n. 348 del 2007.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: irrilevanti quelle sulle lettere a) e c) (riferite ad aree libere e ruderi, estranee ai fatti); priva di motivazione la censura sull’art. 6 CEDU; e, quanto all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, ha rilevato motivazione inadeguata, ricostruzione incompleta del quadro normativo e indeterminatezza del petitum (non era chiaro se si chiedesse una pronuncia manipolativa o di mero accoglimento).

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo specifico e autonomo la violazione di ciascun parametro, ricostruire compiutamente il quadro normativo e indicare con chiarezza il tipo di intervento richiesto: in mancanza, la questione è inammissibile per vizi di rito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «questione inammissibile»?

    Significa che la Corte non esamina il merito perché l’atto con cui il giudice ha sollevato la questione presenta vizi formali, come una motivazione insufficiente o una richiesta poco chiara.

    La norma siciliana è stata salvata?

    No: non è stata dichiarata né legittima né illegittima. La Corte non è entrata nel merito, quindi la questione potrebbe in futuro essere riproposta con un’ordinanza motivata correttamente.

    Che cos’è il «petitum» indeterminato?

    Il petitum è ciò che si chiede alla Corte. Se non è chiaro se si domandi di cancellare l’intera norma o di modificarla in un punto, la richiesta è indeterminata e rende la questione inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2021 – Proroga dell’accordo di finanza pubblica con la Sardegna: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Sardegna aveva impugnato una norma del d.l. n. 34 del 2019 che prorogava i termini dell’accordo di finanza pubblica con lo Stato, ma vi ha rinunciato dopo la conclusione dell’accordo del 7 novembre 2019; il Governo ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Si tratta del seguito della vicenda decisa con l’ordinanza n. 121 del 2021. La Sardegna contestava una norma statale che modificava e prorogava i termini per la conclusione dell’accordo bilaterale di finanza pubblica. Anche qui la controversia si è chiusa per il sopravvenuto accordo tra Stato e Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato l’art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del d.l. n. 34 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, terzo comma, 119 e 136 della Costituzione e agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, ritenendo che fossero aggravati i profili di contrasto già denunciati con il precedente ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della Regione — per la sopravvenuta conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 — e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate.

    Domande e risposte

    In che cosa differisce dalla decisione n. 121 del 2021?

    Riguarda una diversa norma statale (il d.l. n. 34 del 2019) che prorogava i termini dell’accordo, ma fa parte della stessa vicenda e si chiude allo stesso modo, con l’estinzione del processo.

    Che cosa è l’accordo di finanza pubblica?

    È l’intesa bilaterale con cui lo Stato e una Regione a statuto speciale definiscono il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica e i relativi rapporti economici.

    La Corte ha valutato se la norma fosse legittima?

    No: l’estinzione del processo impedisce ogni valutazione di merito sulla legittimità costituzionale della disposizione.

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