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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 131/2021 – Esecuzione delle misure di sicurezza nelle REMS: la Corte dispone un’istruttoria
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con questa ordinanza istruttoria la Corte costituzionale non decide ancora, ma chiede al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e alla Conferenza delle Regioni una dettagliata relazione sul funzionamento delle REMS. Il caso nasce dall’impossibilità di eseguire il ricovero di una persona socialmente pericolosa per mancanza di posti.
Di cosa si tratta
Le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e ospitano gli autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi. La loro gestione è affidata al servizio sanitario regionale. Il giudice di Tivoli lamentava di non poter eseguire un ricovero disposto da quasi un anno per assenza di posti.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Tivoli aveva censurato gli artt. 206 e 222 del codice penale e l’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del Ministro della giustizia dall’esecuzione delle misure di sicurezza detentive e la delegificazione della materia fossero incostituzionali.
La decisione della Corte
La Corte non si è pronunciata nel merito: ritenendo necessaria un’apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative, ha disposto che il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni depositino entro novanta giorni una relazione su numerose questioni (numero e capienza delle REMS, liste d’attesa, provvedimenti non eseguiti, forme di coordinamento, poteri sostitutivi, progetti di riforma).
Il principio
Quando per decidere una questione di legittimità costituzionale servono dati fattuali sul funzionamento concreto di un sistema, la Corte può sospendere ogni decisione e disporre un’istruttoria, chiedendo relazioni alle autorità competenti.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se le norme sulle REMS sono incostituzionali?
No: con questa ordinanza non decide nel merito. Chiede prima informazioni dettagliate alle autorità competenti per valutare il funzionamento reale del sistema delle REMS.
Che cosa sono le REMS?
Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e accolgono autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi.
Perché il giudice non riusciva a eseguire il ricovero?
Per la mancanza di posti disponibili nelle REMS e perché, essendone la gestione affidata al servizio sanitario regionale, l’amministrazione della giustizia non poteva imporne l’esecuzione.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge in materia di misure di sicurezza, al centro delle censure
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, che convive con la tutela dei terzi nelle misure di sicurezza
- Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia sull’organizzazione dei servizi della giustizia, invocate dal rimettente
Corte cost. n. 177/2021 – Fotovoltaico a terra e aree agricole: illegittima la legge toscana
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana che fissava limiti regionali all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. La disciplina delle fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono ancorate a principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni proprie.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana 7 agosto 2020, n. 82, dettava linee guida regionali in materia di economia circolare e disciplinava l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole. Il Governo ha ritenuto che la Regione avesse introdotto vincoli non previsti dalla cornice statale sulle energie rinnovabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020. Le energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono governate da principi fondamentali statali, fissati anche in attuazione della normativa europea, ai quali la legislazione regionale deve attenersi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 82 del 2020, accogliendo le censure del Governo.
Il principio
La Regione non può introdurre con legge propria limiti o condizioni all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra che si discostino dai principi fondamentali statali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e di tutela dell’ambiente.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge toscana annullata?
Fissava linee guida e limiti regionali all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, incidendo anche sulle aree agricole, oltre la cornice dei principi statali sulle rinnovabili.
Perché la Corte l’ha bocciata?
Perché la materia delle fonti rinnovabili e della tutela dell’ambiente è retta da principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni autonome.
Le Regioni non possono dire nulla sul fotovoltaico?
Possono intervenire nei limiti dei principi fondamentali statali e del riparto di competenze, ma non possono porre vincoli ulteriori che ne contraddicano la cornice.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente, cardine della decisione.