Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2621 Codice Civile: False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

    Articolo 2621 Codice Civile: False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

    Art. 2621 c.c. False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

    In vigore

    Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

  • Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entita’

    Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entita’

    Art. 2621 BIS c.c. Fatti di lieve entita'

    In vigore

    Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

  • Art. 2621 ter Codice Civile: Non punibilita’ per particolare tenuita’

    Art. 2621 ter Codice Civile: Non punibilita’ per particolare tenuita’

    Art. 2621 TER c.c. Non punibilita' per particolare tenuita'

    In vigore

    Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

  • Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali riservate

    Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali riservate

    Art. 2622 c.c. Divulgazione di notizie sociali riservate

    In vigore

    quotate (1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

  • Articolo 2624 Codice Civile: Prestiti e garanzie della società

    Articolo 2624 Codice Civile: Prestiti e garanzie della società

    Art. 2624 c.c. Prestiti e garanzie della società

    In vigore

    delle società di revisione] (1) […]

  • Articolo 2625 Codice Civile: Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

    Articolo 2625 Codice Civile: Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

    Art. 2625 c.c. Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

    In vigore

    Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo […] (2) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (3), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (4)

  • Articolo 2626 Codice Civile: Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

    Articolo 2626 Codice Civile: Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

    Art. 2626 c.c. Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

    In vigore

    Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

  • Articolo 2627 Codice Civile: Omissione delle indicazioni obbligatorie

    Articolo 2627 Codice Civile: Omissione delle indicazioni obbligatorie

    Art. 2627 c.c. Omissione delle indicazioni obbligatorie

    In vigore

    (1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

  • Articolo 2628 Codice Civile: Manovre fraudolente sui titoli della società

    Articolo 2628 Codice Civile: Manovre fraudolente sui titoli della società

    Art. 2628 c.c. Manovre fraudolente sui titoli della società

    In vigore

    o della società controllante (1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

  • Articolo 2629 Codice Civile: Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società

    Articolo 2629 Codice Civile: Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società

    Art. 2629 c.c. Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società

    In vigore

    Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.