Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato. Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.

  • Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile. DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI

  • Art. 608 Codice della Navigazione – Giudice di appello

    Art. 608 Codice della Navigazione – Giudice di appello

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Si applica l'articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile.

  • Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

  • Art. 606 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 606 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.

  • Art. 605 Codice della Navigazione – Assistenza processuale dei minori

    Art. 605 Codice della Navigazione – Assistenza processuale dei minori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità processuale. È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

  • Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

  • Art. 603 Codice della Navigazione – Competenza del comandante del porto e del tribunale

    Art. 603 Codice della Navigazione – Competenza del comandante del porto e del tribunale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:

    a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorché l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

    b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

    c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo. Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico. 4 ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila". ————— AGGIORNAMENTO La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila".

  • Art. 602 Codice della Navigazione – Arbitrato dei consulenti tecnici

    Art. 602 Codice della Navigazione – Arbitrato dei consulenti tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza. All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile. Delle controversie del lavoro

  • Art. 601 Codice della Navigazione – Acquisizione degli atti di inchiesta

    Art. 601 Codice della Navigazione – Acquisizione degli atti di inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.

  • Art. 600 Codice della Navigazione – Funzioni del consulente tecnico

    Art. 600 Codice della Navigazione – Funzioni del consulente tecnico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

  • Art. 599 Codice della Navigazione – Nomina di consulenti tecnici

    Art. 599 Codice della Navigazione – Nomina di consulenti tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

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