Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio

    Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio

    Art. 2613 c.c. Rappresentanza in giudizio

    In vigore

    I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

  • Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile

    Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile

    Art. 2614 c.c. Fondo consortile

    In vigore

    I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

  • Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Art. 2615 c.c. Responsabilità verso i terzi

    In vigore

    Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

  • Art. 2615 bis Codice Civile: Situazione patrimoniale

    Art. 2615 bis Codice Civile: Situazione patrimoniale

    Art. 2615 BIS c.c. Situazione patrimoniale

    In vigore

    Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621 n. 1), e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. SEZIONE II BIS – Società consortili

  • Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili

    Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili

    Art. 2615 TER c.c. Società consortili

    In vigore

    Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

  • Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2616 c.c. Costituzione

    In vigore

    Con provvedimento dell’autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate] (1), può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione. Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

  • Articolo 2617 Codice Civile: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Articolo 2617 Codice Civile: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c. Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    In vigore

    Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali. SEZIONE IV – Dei controlli dell'autorità governativa

  • Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Art. 2618 c.c. Approvazione del contratto consortile

    In vigore

    I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate] (1).

  • Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Art. 2619 c.c. Controllo sull’attività del consorzio

    In vigore

    L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa. Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

  • Articolo 2620 Codice Civile: Estensione delle norme di controllo alle società

    Articolo 2620 Codice Civile: Estensione delle norme di controllo alle società

    Art. 2620 c.c. Estensione delle norme di controllo alle società

    In vigore

    società Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’articolo 2602. L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’articolo 2618. TITOLO XI – Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati CAPO I – Delle falsità