Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 185/2021 – Gioco d’azzardo: illegittima la sanzione fissa di 50.000 euro per le violazioni informative

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che puniva con una sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro l’inosservanza degli obblighi informativi a tutela contro la dipendenza dal gioco. Una sanzione rigidamente predeterminata, senza possibilità di graduazione, viola il principio di proporzionalità.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la dipendenza dal gioco, il d.l. n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi) impone a chi offre giochi e scommesse una serie di obblighi informativi sui rischi. La violazione era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 50.000 euro, identica per ogni inosservanza, a prescindere dalla sua gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trapani ha sollevato la questione sull’art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. in legge n. 189 del 2012), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (oltre che, in altra prospettiva, all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti UE), perché la sanzione fissa non consentiva di graduare la risposta in base al disvalore della singola violazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012. Ha invece dichiarato inammissibile la distinta questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Il principio

    Una sanzione amministrativa pecuniaria fissa, che non consente di adeguarne l’importo alla concreta gravità della violazione, viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.: anche le sanzioni amministrative devono poter essere graduate.

    Domande e risposte

    Perché la sanzione di 50.000 euro è stata bocciata?

    Perché era fissa e uguale per ogni violazione: non permetteva di adeguare l’importo alla gravità concreta del fatto, in contrasto con il principio di proporzionalità.

    Vale anche per le sanzioni amministrative, non solo penali?

    Sì. La Corte ha esteso il principio di proporzionalità e graduazione anche alle sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dell’art. 3 Cost.

    Restano in vigore gli obblighi informativi sul gioco?

    Sì. La Corte ha colpito la misura fissa della sanzione, non gli obblighi informativi a tutela contro la dipendenza dal gioco.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, fondamento della declaratoria di illegittimità della sanzione fissa.
    • Art. 117 della Costituzione — al primo comma, in relazione alla Carta dei diritti UE, parametro della questione dichiarata inammissibile.
  • Corte cost. n. 184/2021 – Revoca della patente per omicidio e lesioni stradali: l’ordinanza di inammissibilità

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice della strada relative alla revoca quinquennale della patente per i reati di omicidio e lesioni personali stradali. Il giudice rimettente non aveva ricostruito correttamente i presupposti necessari per il giudizio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 222 del codice della strada prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni, in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali. Il Tribunale di Bologna riteneva sproporzionato applicare la stessa sanzione a condotte di gravità diversa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’applicazione automatica e indifferenziata della revoca quinquennale a condotte con diverso grado di colpa e offensività.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative sia al comma 2, quarto periodo, sia al comma 3-ter dell’art. 222 cod. strada. Si tratta di una pronuncia in rito, che non affronta il merito della proporzionalità della sanzione.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non ricostruisce adeguatamente la fattispecie e i presupposti del giudizio, la Corte non può esaminare il merito: la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, restando impregiudicata la sostanza del problema sollevato.

    Domande e risposte

    Cos’è un’ordinanza di inammissibilità?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché mancano i presupposti processuali per deciderla, come una corretta motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    La revoca quinquennale della patente è quindi legittima?

    La Corte non si è pronunciata sul punto: l’inammissibilità è una decisione in rito che lascia impregiudicata la questione di proporzionalità della sanzione.

    Quali parametri aveva invocato il giudice?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa e proporzione della pena), della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità, invocato sulla revoca automatica e indifferenziata della patente.
    • Art. 27 della Costituzione — al terzo comma riguarda la finalità rieducativa e la proporzione della pena, parametro della questione dichiarata inammissibile.
  • Corte cost. n. 183/2021 – Maltrattamenti in presenza di minori e divieto di sospensione della pena: niente retroattività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni sull’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale. La norma che vieta la sospensione dell’ordine di esecuzione per il reato di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) ha inserito tra i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena anche i maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Si discuteva se questo divieto, più sfavorevole, potesse applicarsi anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui richiama il secondo comma dell’art. 572 cod. pen. inserito dalla legge n. 69 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), per violazione della garanzia di irretroattività delle norme penali ad effetti sostanziali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni. Con un’interpretazione conforme a Costituzione ha chiarito che il divieto di sospensione non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019.

    Il principio

    Le norme che incidono in senso peggiorativo sull’esecuzione della pena, intaccandone la portata effettiva, hanno natura sostanziale e sono soggette al divieto di retroattività. Il divieto di sospensione introdotto dal codice rosso vale solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    La Corte non annulla la norma, ma ne impone un’interpretazione conforme a Costituzione: qui, che il divieto di sospensione non si applica ai fatti anteriori alla legge.

    Il divieto vale per i reati commessi prima del 2019?

    No. Per i maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione non opera.

    Perché conta la data del fatto?

    Perché le norme che peggiorano la portata effettiva della pena hanno natura sostanziale e non possono applicarsi retroattivamente, secondo gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.

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  • Corte cost. n. 182/2021 – Presunzione di innocenza e condanna al risarcimento dopo la prescrizione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578 del codice di procedura penale, che consente al giudice d’appello di decidere sulle statuizioni civili anche quando dichiara estinto il reato per prescrizione. La disciplina non viola la presunzione di innocenza garantita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    Quando in primo grado l’imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno a favore della parte civile, ma in appello il reato si prescrive, l’art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice di pronunciarsi comunque sulle statuizioni civili. Si discuteva se ciò sia compatibile con la presunzione di innocenza, dato che l’imputato non è stato definitivamente riconosciuto colpevole sul piano penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Lecce, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato questioni sull’art. 578 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. in riferimento a tutti i parametri evocati.

    Il principio

    Decidere sulle statuizioni civili dopo aver dichiarato la prescrizione del reato non equivale ad affermare la colpevolezza penale dell’imputato: l’accertamento riguarda la responsabilità civile per il danno. Per questo l’art. 578 cod. proc. pen. non lede la presunzione di innocenza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 578 cod. proc. pen.?

    Quando in primo grado è stata pronunciata condanna anche alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile, il giudice d’appello, pur dichiarando estinto il reato, decide comunque sulle statuizioni civili.

    Questo viola la presunzione di innocenza?

    No, secondo la Corte: la decisione sul risarcimento attiene alla responsabilità civile e non costituisce un’affermazione di colpevolezza penale.

    Quali norme europee erano invocate?

    L’art. 6 CEDU sulla presunzione di innocenza, la direttiva 2016/343/UE e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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  • Corte cost. n. 181/2021 – Terzo condono edilizio nel Lazio: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Lazio sul terzo condono edilizio. La disciplina regionale di attuazione della sanatoria statale del 2003 non viola i principi di eguaglianza, di tutela della proprietà e di buon andamento dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12, dettava disposizioni sulla definizione degli illeciti edilizi, dando attuazione regionale al cosiddetto terzo condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003. Nell’ambito di due ricorsi su domande di condono respinte dal Comune di Monte Compatri, il TAR del Lazio ha dubitato della legittimità della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 della Costituzione, lamentando profili di irragionevolezza, di lesione della proprietà e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 42 e 97 Cost. La disciplina regionale è quindi stata salvata.

    Il principio

    La normativa regionale di attuazione del terzo condono edilizio, posta entro la cornice della legge statale del 2003, non contrasta con i principi di eguaglianza, di tutela della proprietà e di buon andamento dell’amministrazione, né con le garanzie di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il terzo condono edilizio?

    È la sanatoria degli abusi edilizi introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, attuata a livello regionale con apposite leggi, come quella del Lazio del 2004.

    Cosa ha deciso la Corte sulla legge laziale?

    Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 103 e 113 Cost. e non fondate quelle sugli artt. 3, 42 e 97 Cost., confermando la legittimità della disposizione regionale.

    La tutela giurisdizionale del cittadino era a rischio?

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative agli artt. 103 e 113 Cost., escludendo che la norma comprimesse illegittimamente la tutela davanti al giudice.

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  • Corte cost. n. 145/2021 – Abrogazione di norme regionali sui tetti di spesa per il personale in Toscana: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’abrogazione, da parte della Toscana, di norme regionali che recepivano i tetti statali di spesa per il personale a tempo determinato. L’abrogazione non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica, perché il limite statale resta comunque vincolante.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato fissa principi di coordinamento della finanza pubblica, tra cui tetti alla spesa delle Regioni per il personale a tempo determinato e per le collaborazioni. La Toscana aveva abrogato le proprie norme che riproducevano quei limiti: il Governo temeva che così venisse meno un presidio a tutela della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 48 della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (principio di coordinamento della finanza pubblica), per l’abrogazione delle norme regionali attuative dei tetti di spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il limite statale di spesa è autoapplicativo e vincola le Regioni anche senza una norma regionale di recepimento; la sua abrogazione non lo fa venir meno. Inoltre la Toscana rispetta comunque il più generale obbligo di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), espressamente richiamato nella propria legislazione, sicché nessun presidio è venuto meno.

    Il principio

    I principi statali di coordinamento della finanza pubblica che fissano tetti di spesa hanno carattere autoapplicativo e vincolano le Regioni a prescindere da una loro norma di recepimento: l’abrogazione della disposizione regionale che li riproduceva non viola tali principi.

    Domande e risposte

    L’abrogazione toscana ha indebolito i limiti di spesa?

    No: il limite statale resta vincolante di per sé, essendo autoapplicativo. La norma regionale abrogata si limitava a riprodurlo, senza darne specifica attuazione.

    Che cosa significa che il principio è «autoapplicativo»?

    Significa che il tetto di spesa si applica direttamente alle Regioni, senza bisogno di una legge regionale che lo recepisca: vale anche se la Regione non lo richiama.

    La Toscana rispetta comunque i limiti di spesa?

    Sì: la sua legislazione richiama il più generale obbligo di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), che la Giunta applica ogni anno nel definire le assunzioni.

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  • Corte cost. n. 134/2021 – Chiusura domenicale e festiva dei negozi a Trento: illegittima la legge provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Provincia di Trento che imponeva la chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio. La disciplina reintroduce un regime limitativo in contrasto con la liberalizzazione degli orari voluta dalla legge statale a tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Dal 2011 la legge statale ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali, eliminando l’obbligo di chiusura nei giorni festivi. La Provincia di Trento aveva invece reintrodotto un divieto generale di apertura domenicale e festiva, salvo deroghe per i Comuni turistici, invocando la tutela delle tradizioni e del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il caso giunge alla Corte sia in via incidentale sia in via principale. La Provincia autonoma di Trento aveva imposto, con l’art. 1 della legge prov. n. 4 del 2020, la chiusura domenicale e festiva degli esercizi al dettaglio. La disciplina è stata censurata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), in relazione alla liberalizzazione degli orari prevista dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 (come modificato dalla legge prov. n. 6 del 2020): l’obbligo di chiusura domenicale e festiva reintroduce un regime limitativo che contraddice la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali stabilita dalla legge statale, espressione della tutela della concorrenza riservata in via esclusiva allo Stato.

    Il principio

    La liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, stabilita dalla legge statale, è espressione della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: la Regione o la Provincia autonoma non possono reintrodurre un obbligo generalizzato di chiusura domenicale e festiva.

    Domande e risposte

    I negozi a Trento devono chiudere la domenica?

    No: la Corte ha annullato l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, ripristinando la libertà di apertura prevista dalla legge statale.

    Perché la Provincia non poteva imporre la chiusura?

    Perché la liberalizzazione degli orari commerciali rientra nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato: la Provincia non può reintrodurre un divieto generale di apertura festiva.

    La tutela delle tradizioni locali non bastava a giustificare la legge?

    No: la Corte ha ritenuto che l’obbligo generalizzato di chiusura contraddicesse la scelta statale di liberalizzazione, prevalente in materia di concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2021 – Servizio nelle scuole paritarie e ricostruzione di carriera dei docenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 485 del testo unico della scuola, che non riconosce ai fini della carriera il servizio prestato come docente non di ruolo nelle scuole paritarie. La diversa considerazione rispetto al servizio nelle scuole statali e pareggiate non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 disciplina la ricostruzione di carriera del personale docente, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate. Secondo il diritto vivente, questo riconoscimento non si estende al servizio non di ruolo svolto nelle scuole paritarie. Un docente lamentava la disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dubitando della legittimità dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui, secondo il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, esclude il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nelle scuole paritarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Non ha quindi rilevato la violazione del principio di eguaglianza.

    Il principio

    Le scuole statali (e pareggiate) e le scuole paritarie presentano differenze strutturali che giustificano un diverso trattamento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. La scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Il servizio nelle scuole paritarie conta per la carriera?

    Secondo la disciplina esaminata e il diritto vivente, il servizio non di ruolo nelle scuole paritarie non è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera come quello nelle scuole statali e pareggiate.

    Perché la Corte non ha visto una disparità vietata?

    Perché le situazioni messe a confronto non sono identiche: la differenza di regime giuridico tra scuole statali/pareggiate e scuole paritarie giustifica un trattamento diverso.

    La decisione esclude ogni futuro riconoscimento?

    La Corte ha giudicato non fondata la specifica questione sull’art. 3 Cost.: resta al legislatore la scelta di un eventuale, diverso riconoscimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2021 – Direttori di dipartimento nella sanità: i limiti della legge marchigiana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Marche che consentiva di nominare i direttori di dipartimento tra i semplici dirigenti delle professioni sanitarie. La norma contrastava con un principio fondamentale statale in materia di tutela della salute, che riserva quegli incarichi ai dirigenti delle strutture complesse.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30, modificando la legge regionale sul Servizio sanitario regionale, permetteva di individuare i direttori di dipartimento anche tra i dirigenti delle professioni sanitarie. La normativa statale (art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992) prevede invece che siano scelti tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse del dipartimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La «tutela della salute» è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione non può discostarsene. L’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituisce uno di tali principi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituiva l’art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003, in contrasto con il principio fondamentale statale.

    Il principio

    Nella materia concorrente della tutela della salute, la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato. Non può quindi ampliare la platea dei soggetti nominabili come direttori di dipartimento oltre quanto previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992.

    Domande e risposte

    Chi può essere nominato direttore di dipartimento sanitario?

    Secondo il principio statale richiamato dalla Corte, i direttori di dipartimento vanno individuati tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento.

    Perché la legge marchigiana è stata bocciata?

    Perché consentiva la nomina anche tra i semplici dirigenti delle professioni sanitarie, derogando a un principio fondamentale statale nella materia concorrente della tutela della salute.

    Cosa significa materia concorrente?

    Significa che lo Stato detta i principi fondamentali e la Regione legifera nel dettaglio: la legge regionale non può contraddire quei principi, come prevede l’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 133/2021 – Impugnazione del riconoscimento del figlio: il termine decorre da quando si scopre di non essere il padre

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 263 del codice civile nella parte in cui non prevede che, per chi ha riconosciuto un figlio, il termine di un anno per impugnare il riconoscimento decorra dal momento in cui scopre di non essere il padre. Resta invece valido il limite massimo di cinque anni dall’annotazione.

    Di cosa si tratta

    Chi riconosce un figlio può poi impugnare il riconoscimento se scopre di non esserne il padre biologico. La legge fissava il termine di un anno facendolo decorrere, salvo il caso dell’impotenza, dalla semplice annotazione del riconoscimento: così chi scopriva la verità più tardi rischiava di trovarsi già decaduto, senza averne colpa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento aveva censurato l’art. 263, terzo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 8 CEDU), lamentando l’irragionevolezza di un termine che decorre dall’annotazione anziché dalla conoscenza della non paternità e la disparità rispetto al disconoscimento di paternità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 263, terzo comma, nella parte in cui non prevede che il termine annuale decorra, per l’autore del riconoscimento, dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’eccesso di delega (art. 76) e sul termine quinquennale, ritenuto un limite proporzionato a tutela del consolidamento dello status filiationis.

    Il principio

    È irragionevole far decorrere il termine di decadenza dall’azione di impugnazione del riconoscimento da un momento (l’annotazione) anteriore alla conoscenza della non paternità: il termine deve decorrere dalla scoperta della non paternità, quale che ne sia la causa, perché non si può negare l’azione a chi ignorava un elemento costitutivo del proprio diritto.

    Domande e risposte

    Da quando decorre ora il termine per impugnare il riconoscimento?

    Dal giorno in cui chi ha riconosciuto il figlio viene a conoscenza di non esserne il padre biologico, qualunque sia la causa di tale scoperta, e non più dalla mera annotazione del riconoscimento.

    Resta il limite dei cinque anni?

    Sì: la Corte ha salvato il termine quinquennale dall’annotazione, ritenendolo un limite proporzionato che, dopo un lungo tempo, fa prevalere la stabilità dello status del figlio.

    Il figlio può sempre far valere la verità biologica?

    Sì: per il figlio l’azione di impugnazione del riconoscimento è imprescrittibile, quindi può essere esercitata senza limiti di tempo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2021 – Fondi sanitari per finanziare un corso di laurea in medicina a Treviso: illegittimo l’uso delle risorse LEA

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma veneta nella parte in cui finanziava i docenti di un nuovo corso di laurea in medicina a Treviso con le risorse vincolate ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Resta invece legittima la scelta della Regione di sostenere l’attivazione del corso, purché con risorse diverse.

    Di cosa si tratta

    Le risorse del Fondo sanitario destinate ai livelli essenziali di assistenza (LEA) servono a garantire le prestazioni sanitarie essenziali su tutto il territorio nazionale e hanno un vincolo di destinazione. Non possono essere distratte verso altre spese, neppure sanitarie, e tanto meno verso spese di natura formativa come gli stipendi dei docenti universitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, sia per l’uso di fondi LEA a copertura dei costi dei docenti, sia per il presunto aumento dell’offerta formativa al di fuori della programmazione nazionale del fabbisogno di medici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1, comma 1, nella parte sull’assunzione degli oneri per i docenti, e l’art. 1, comma 2 (copertura finanziaria con fondi LEA): la chiamata dei docenti non rientra nei LEA e l’uso delle risorse vincolate viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’attivazione del corso, che non determina alcun aumento dei posti, fissati dal Ministero dell’università in base al fabbisogno nazionale.

    Il principio

    Le risorse di bilancio specificamente destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sono integralmente vincolate alla loro erogazione e non possono coprire spese diverse, neppure sanitarie e ancor meno di natura formativa.

    Domande e risposte

    La Regione poteva sostenere il corso di laurea?

    Sì: la Corte ha chiarito che non è illegittimo né l’impegno a sostenere il corso né il farsi carico dei costi dei docenti; ciò che è vietato è coprire tali oneri con le risorse vincolate ai LEA.

    Il corso di medicina a Treviso si può tenere?

    Sì: la pronuncia non incide sull’attivazione né sulla prosecuzione del corso, di cui l’Università di Padova aveva comunque garantito la copertura della docenza con risorse ordinarie.

    Perché i fondi LEA non si possono usare così?

    Perché sono integralmente vincolati a garantire le prestazioni sanitarie essenziali su tutto il territorio nazionale: distrarli verso spese formative comprometterebbe quel vincolo di destinazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2021 – Codice antimafia e truffa ai danni dello Stato: cadono gli effetti interdittivi automatici

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che estendeva gli effetti interdittivi antimafia anche alla condanna per truffa ai danni dello Stato e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Far scattare automaticamente le interdizioni del codice antimafia per reati non riconducibili al fenomeno mafioso era irragionevole e sproporzionato.

    Di cosa si tratta

    Il codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) prevede misure interdittive a carico di chi è condannato per gravi delitti di criminalità organizzata. Una novella del 2018 aveva esteso questi effetti anche alla truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) e alla truffa ai danni dello Stato. Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha dubitato della legittimità di questa estensione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questioni sull’art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. in legge n. 132 del 2018), che modificava l’art. 67, comma 8, del codice antimafia, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione (oltre agli artt. 6 e 7 CEDU). Secondo il rimettente l’automatismo interdittivo violava i principi di proporzionalità e ragionevolezza e la libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiamava l’art. 640-bis cod. pen. e, in via consequenziale (art. 27 legge n. 87 del 1953), anche nella parte in cui richiamava la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.). Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le ulteriori questioni.

    Il principio

    Gli effetti interdittivi del codice antimafia possono colpire solo condotte ragionevolmente collegate al fenomeno mafioso. Estenderne l’applicazione automatica a reati comuni come la truffa ai danni dello Stato è sproporzionato e contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa sono gli effetti interdittivi antimafia?

    Sono divieti e decadenze (per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione) previsti dal codice antimafia a carico di chi è condannato per determinati delitti gravi.

    Cosa ha deciso la Corte sulla truffa?

    Ha eliminato l’automatismo per cui la condanna per truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) e per truffa ai danni dello Stato faceva scattare le interdizioni antimafia.

    Perché quell’estensione era incostituzionale?

    Perché applicava misure pensate per il contrasto alla mafia a reati che non sono di per sé riconducibili alla criminalità organizzata, in modo automatico e sproporzionato.

    Norme collegate