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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 185/2021 – Gioco d’azzardo: illegittima la sanzione fissa di 50.000 euro per le violazioni informative
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che puniva con una sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro l’inosservanza degli obblighi informativi a tutela contro la dipendenza dal gioco. Una sanzione rigidamente predeterminata, senza possibilità di graduazione, viola il principio di proporzionalità.
Di cosa si tratta
Per contrastare la dipendenza dal gioco, il d.l. n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi) impone a chi offre giochi e scommesse una serie di obblighi informativi sui rischi. La violazione era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 50.000 euro, identica per ogni inosservanza, a prescindere dalla sua gravità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trapani ha sollevato la questione sull’art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. in legge n. 189 del 2012), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (oltre che, in altra prospettiva, all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti UE), perché la sanzione fissa non consentiva di graduare la risposta in base al disvalore della singola violazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012. Ha invece dichiarato inammissibile la distinta questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il principio
Una sanzione amministrativa pecuniaria fissa, che non consente di adeguarne l’importo alla concreta gravità della violazione, viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.: anche le sanzioni amministrative devono poter essere graduate.
Domande e risposte
Perché la sanzione di 50.000 euro è stata bocciata?
Perché era fissa e uguale per ogni violazione: non permetteva di adeguare l’importo alla gravità concreta del fatto, in contrasto con il principio di proporzionalità.
Vale anche per le sanzioni amministrative, non solo penali?
Sì. La Corte ha esteso il principio di proporzionalità e graduazione anche alle sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dell’art. 3 Cost.
Restano in vigore gli obblighi informativi sul gioco?
Sì. La Corte ha colpito la misura fissa della sanzione, non gli obblighi informativi a tutela contro la dipendenza dal gioco.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, fondamento della declaratoria di illegittimità della sanzione fissa.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma, in relazione alla Carta dei diritti UE, parametro della questione dichiarata inammissibile.
Corte cost. n. 184/2021 – Revoca della patente per omicidio e lesioni stradali: l’ordinanza di inammissibilità
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Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice della strada relative alla revoca quinquennale della patente per i reati di omicidio e lesioni personali stradali. Il giudice rimettente non aveva ricostruito correttamente i presupposti necessari per il giudizio.
Di cosa si tratta
L’art. 222 del codice della strada prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni, in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali. Il Tribunale di Bologna riteneva sproporzionato applicare la stessa sanzione a condotte di gravità diversa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’applicazione automatica e indifferenziata della revoca quinquennale a condotte con diverso grado di colpa e offensività.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative sia al comma 2, quarto periodo, sia al comma 3-ter dell’art. 222 cod. strada. Si tratta di una pronuncia in rito, che non affronta il merito della proporzionalità della sanzione.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione non ricostruisce adeguatamente la fattispecie e i presupposti del giudizio, la Corte non può esaminare il merito: la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, restando impregiudicata la sostanza del problema sollevato.
Domande e risposte
Cos’è un’ordinanza di inammissibilità?
È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché mancano i presupposti processuali per deciderla, come una corretta motivazione dell’ordinanza di rimessione.
La revoca quinquennale della patente è quindi legittima?
La Corte non si è pronunciata sul punto: l’inammissibilità è una decisione in rito che lascia impregiudicata la questione di proporzionalità della sanzione.
Quali parametri aveva invocato il giudice?
Gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa e proporzione della pena), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità, invocato sulla revoca automatica e indifferenziata della patente.
- Art. 27 della Costituzione — al terzo comma riguarda la finalità rieducativa e la proporzione della pena, parametro della questione dichiarata inammissibile.