Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Lazio sul terzo condono edilizio. La disciplina regionale di attuazione della sanatoria statale del 2003 non viola i principi di eguaglianza, di tutela della proprietà e di buon andamento dell’amministrazione.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12, dettava disposizioni sulla definizione degli illeciti edilizi, dando attuazione regionale al cosiddetto terzo condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003. Nell’ambito di due ricorsi su domande di condono respinte dal Comune di Monte Compatri, il TAR del Lazio ha dubitato della legittimità della norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 della Costituzione, lamentando profili di irragionevolezza, di lesione della proprietà e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 42 e 97 Cost. La disciplina regionale è quindi stata salvata.

Il principio

La normativa regionale di attuazione del terzo condono edilizio, posta entro la cornice della legge statale del 2003, non contrasta con i principi di eguaglianza, di tutela della proprietà e di buon andamento dell’amministrazione, né con le garanzie di tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Cos’è il terzo condono edilizio?

È la sanatoria degli abusi edilizi introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, attuata a livello regionale con apposite leggi, come quella del Lazio del 2004.

Cosa ha deciso la Corte sulla legge laziale?

Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 103 e 113 Cost. e non fondate quelle sugli artt. 3, 42 e 97 Cost., confermando la legittimità della disposizione regionale.

La tutela giurisdizionale del cittadino era a rischio?

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative agli artt. 103 e 113 Cost., escludendo che la norma comprimesse illegittimamente la tutela davanti al giudice.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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