Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni sull’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale. La norma che vieta la sospensione dell’ordine di esecuzione per il reato di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Di cosa si tratta
La legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) ha inserito tra i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena anche i maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Si discuteva se questo divieto, più sfavorevole, potesse applicarsi anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui richiama il secondo comma dell’art. 572 cod. pen. inserito dalla legge n. 69 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), per violazione della garanzia di irretroattività delle norme penali ad effetti sostanziali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni. Con un’interpretazione conforme a Costituzione ha chiarito che il divieto di sospensione non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019.
Il principio
Le norme che incidono in senso peggiorativo sull’esecuzione della pena, intaccandone la portata effettiva, hanno natura sostanziale e sono soggette al divieto di retroattività. Il divieto di sospensione introdotto dal codice rosso vale solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
Domande e risposte
Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?
La Corte non annulla la norma, ma ne impone un’interpretazione conforme a Costituzione: qui, che il divieto di sospensione non si applica ai fatti anteriori alla legge.
Il divieto vale per i reati commessi prima del 2019?
No. Per i maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione non opera.
Perché conta la data del fatto?
Perché le norme che peggiorano la portata effettiva della pena hanno natura sostanziale e non possono applicarsi retroattivamente, secondo gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — al secondo comma sancisce il principio di legalità e di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, cardine della decisione.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma impone il rispetto della CEDU, qui l’art. 7 sul divieto di retroattività penale.
- Art. 13 della Costituzione — tutela la libertà personale, incisa dall’esecuzione della pena detentiva oggetto del divieto di sospensione.
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