Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma veneta nella parte in cui finanziava i docenti di un nuovo corso di laurea in medicina a Treviso con le risorse vincolate ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Resta invece legittima la scelta della Regione di sostenere l’attivazione del corso, purché con risorse diverse.
Di cosa si tratta
Le risorse del Fondo sanitario destinate ai livelli essenziali di assistenza (LEA) servono a garantire le prestazioni sanitarie essenziali su tutto il territorio nazionale e hanno un vincolo di destinazione. Non possono essere distratte verso altre spese, neppure sanitarie, e tanto meno verso spese di natura formativa come gli stipendi dei docenti universitari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, sia per l’uso di fondi LEA a copertura dei costi dei docenti, sia per il presunto aumento dell’offerta formativa al di fuori della programmazione nazionale del fabbisogno di medici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1, comma 1, nella parte sull’assunzione degli oneri per i docenti, e l’art. 1, comma 2 (copertura finanziaria con fondi LEA): la chiamata dei docenti non rientra nei LEA e l’uso delle risorse vincolate viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’attivazione del corso, che non determina alcun aumento dei posti, fissati dal Ministero dell’università in base al fabbisogno nazionale.
Il principio
Le risorse di bilancio specificamente destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sono integralmente vincolate alla loro erogazione e non possono coprire spese diverse, neppure sanitarie e ancor meno di natura formativa.
Domande e risposte
La Regione poteva sostenere il corso di laurea?
Sì: la Corte ha chiarito che non è illegittimo né l’impegno a sostenere il corso né il farsi carico dei costi dei docenti; ciò che è vietato è coprire tali oneri con le risorse vincolate ai LEA.
Il corso di medicina a Treviso si può tenere?
Sì: la pronuncia non incide sull’attivazione né sulla prosecuzione del corso, di cui l’Università di Padova aveva comunque garantito la copertura della docenza con risorse ordinarie.
Perché i fondi LEA non si possono usare così?
Perché sono integralmente vincolati a garantire le prestazioni sanitarie essenziali su tutto il territorio nazionale: distrarli verso spese formative comprometterebbe quel vincolo di destinazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera m): livelli essenziali delle prestazioni; e terzo comma: coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, di cui i LEA costituiscono attuazione e garanzia