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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana che fissava limiti regionali all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. La disciplina delle fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono ancorate a principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni proprie.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana 7 agosto 2020, n. 82, dettava linee guida regionali in materia di economia circolare e disciplinava l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole. Il Governo ha ritenuto che la Regione avesse introdotto vincoli non previsti dalla cornice statale sulle energie rinnovabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020. Le energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente sono governate da principi fondamentali statali, fissati anche in attuazione della normativa europea, ai quali la legislazione regionale deve attenersi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 82 del 2020, accogliendo le censure del Governo.

Il principio

La Regione non può introdurre con legge propria limiti o condizioni all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra che si discostino dai principi fondamentali statali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e di tutela dell’ambiente.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge toscana annullata?

Fissava linee guida e limiti regionali all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, incidendo anche sulle aree agricole, oltre la cornice dei principi statali sulle rinnovabili.

Perché la Corte l’ha bocciata?

Perché la materia delle fonti rinnovabili e della tutela dell’ambiente è retta da principi fondamentali statali, che la Regione non può derogare con prescrizioni autonome.

Le Regioni non possono dire nulla sul fotovoltaico?

Possono intervenire nei limiti dei principi fondamentali statali e del riparto di competenze, ma non possono porre vincoli ulteriori che ne contraddicano la cornice.

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