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Con questa ordinanza istruttoria la Corte costituzionale non decide ancora, ma chiede al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e alla Conferenza delle Regioni una dettagliata relazione sul funzionamento delle REMS. Il caso nasce dall’impossibilità di eseguire il ricovero di una persona socialmente pericolosa per mancanza di posti.
Di cosa si tratta
Le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e ospitano gli autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi. La loro gestione è affidata al servizio sanitario regionale. Il giudice di Tivoli lamentava di non poter eseguire un ricovero disposto da quasi un anno per assenza di posti.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Tivoli aveva censurato gli artt. 206 e 222 del codice penale e l’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del Ministro della giustizia dall’esecuzione delle misure di sicurezza detentive e la delegificazione della materia fossero incostituzionali.
La decisione della Corte
La Corte non si è pronunciata nel merito: ritenendo necessaria un’apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative, ha disposto che il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni depositino entro novanta giorni una relazione su numerose questioni (numero e capienza delle REMS, liste d’attesa, provvedimenti non eseguiti, forme di coordinamento, poteri sostitutivi, progetti di riforma).
Il principio
Quando per decidere una questione di legittimità costituzionale servono dati fattuali sul funzionamento concreto di un sistema, la Corte può sospendere ogni decisione e disporre un’istruttoria, chiedendo relazioni alle autorità competenti.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se le norme sulle REMS sono incostituzionali?
No: con questa ordinanza non decide nel merito. Chiede prima informazioni dettagliate alle autorità competenti per valutare il funzionamento reale del sistema delle REMS.
Che cosa sono le REMS?
Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e accolgono autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi.
Perché il giudice non riusciva a eseguire il ricovero?
Per la mancanza di posti disponibili nelle REMS e perché, essendone la gestione affidata al servizio sanitario regionale, l’amministrazione della giustizia non poteva imporne l’esecuzione.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge in materia di misure di sicurezza, al centro delle censure
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, che convive con la tutela dei terzi nelle misure di sicurezza
- Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia sull’organizzazione dei servizi della giustizia, invocate dal rimettente