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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge del Veneto sulla polizia locale e le politiche di sicurezza. Le Regioni possono organizzare la propria polizia locale, ma non possono invadere la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, riservata allo Stato. Sono cadute le norme che spingevano il coordinamento operativo degli apparati di sicurezza.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24, che riorganizzava la polizia locale e le politiche di sicurezza sul territorio regionale. La Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva su «ordine pubblico e sicurezza», mentre alle Regioni resta la «polizia amministrativa locale»: il confine tra le due materie è il cuore della controversia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo aveva sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) ed l), e 118, quarto comma, della Costituzione. In particolare, l’art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato l’«ordine pubblico e sicurezza», mentre la lettera l) gli riserva l’«ordinamento penale». Le censure colpivano norme che, secondo il ricorrente, estendevano i compiti della polizia locale veneta fino al coordinamento degli apparati di sicurezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, lettera d) (limitatamente ad alcune parole) e delle lettere e) e g), perché invadevano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni, tra cui quella sull’art. 3, comma 2, lettera b), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed h).
Il principio
La Regione può disciplinare l’ordinamento della propria polizia locale e le politiche di sicurezza integrata, ma non può spingersi a regolare il coordinamento operativo degli apparati di sicurezza: questo ricade nella sicurezza pubblica, materia di competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Le Regioni possono avere una propria polizia locale?
Sì. La polizia amministrativa locale è materia regionale. Ciò che la Regione non può fare è invadere la «sicurezza pubblica» e l’ordine pubblico, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Quali norme della legge veneta sono cadute?
Sono state dichiarate illegittime parti dell’art. 13, comma 2, lettere d), e) e g), perché orientavano la polizia locale al coordinamento operativo degli apparati di sicurezza, sconfinando nella competenza statale.
La legge regionale è stata annullata per intero?
No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni; le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate, lasciando in vigore l’impianto generale della riforma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la competenza esclusiva su ordine pubblico e sicurezza (lettera h) e sull’ordinamento penale (lettera l): il confine con la polizia locale regionale.
- Art. 118 della Costituzione — richiamato come parametro sul coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di sicurezza.
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento dell’amministrazione, evocato tra i parametri del ricorso.