Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Provincia di Trento che imponeva la chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio. La disciplina reintroduce un regime limitativo in contrasto con la liberalizzazione degli orari voluta dalla legge statale a tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

Dal 2011 la legge statale ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali, eliminando l’obbligo di chiusura nei giorni festivi. La Provincia di Trento aveva invece reintrodotto un divieto generale di apertura domenicale e festiva, salvo deroghe per i Comuni turistici, invocando la tutela delle tradizioni e del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il caso giunge alla Corte sia in via incidentale sia in via principale. La Provincia autonoma di Trento aveva imposto, con l’art. 1 della legge prov. n. 4 del 2020, la chiusura domenicale e festiva degli esercizi al dettaglio. La disciplina è stata censurata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), in relazione alla liberalizzazione degli orari prevista dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 (come modificato dalla legge prov. n. 6 del 2020): l’obbligo di chiusura domenicale e festiva reintroduce un regime limitativo che contraddice la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali stabilita dalla legge statale, espressione della tutela della concorrenza riservata in via esclusiva allo Stato.

Il principio

La liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, stabilita dalla legge statale, è espressione della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: la Regione o la Provincia autonoma non possono reintrodurre un obbligo generalizzato di chiusura domenicale e festiva.

Domande e risposte

I negozi a Trento devono chiudere la domenica?

No: la Corte ha annullato l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, ripristinando la libertà di apertura prevista dalla legge statale.

Perché la Provincia non poteva imporre la chiusura?

Perché la liberalizzazione degli orari commerciali rientra nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato: la Provincia non può reintrodurre un divieto generale di apertura festiva.

La tutela delle tradizioni locali non bastava a giustificare la legge?

No: la Corte ha ritenuto che l’obbligo generalizzato di chiusura contraddicesse la scelta statale di liberalizzazione, prevalente in materia di concorrenza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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