Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 621 Codice della Navigazione – Domanda di limitazione

    Art. 621 Codice della Navigazione – Domanda di limitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo. Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono. Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale o della pretura:

    a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo, nonché, in entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;

    b) elenco dei proventi lordi del viaggio;

    c) copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;

    d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;

    e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave. Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato fino a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori.

  • Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

  • Art. 619 Codice della Navigazione – Chirografo di avaria

    Art. 619 Codice della Navigazione – Chirografo di avaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio. Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l'arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo. DELL'ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL'ARMATORE

  • Art. 618 Codice della Navigazione – Riapertura del regolamento

    Art. 618 Codice della Navigazione – Riapertura del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.

  • Art. 617 Codice della Navigazione – Omologazione del regolamento

    Art. 617 Codice della Navigazione – Omologazione del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo. Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento. Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.

  • Art. 616 Codice della Navigazione – Impugnazione del regolamento

    Art. 616 Codice della Navigazione – Impugnazione del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l'ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma. Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d'ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 615 Codice della Navigazione – Pubblicazione del deposito del regolamento

    Art. 615 Codice della Navigazione – Pubblicazione del deposito del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La cancelleria procede alla pubblicazione dell'avvenuto deposito del regolamento contributorio nell'albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile.

  • Art. 614 Codice della Navigazione – Adunanza di discussione

    Art. 614 Codice della Navigazione – Adunanza di discussione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma dell'articolo 612 e dei documenti prodotti. Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio. Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

  • Art. 613 Codice della Navigazione – Liquidatori d’avaria

    Art. 613 Codice della Navigazione – Liquidatori d’avaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai liquidatori d'avaria si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici.

  • Lavoro sportivo: trasferte, rimborsi spese e indennità

    Lavoro sportivo

    Trasferte, rimborsi spese e indennità nel lavoro sportivo

    Lo sport è movimento, anche fuori dal campo: gare in trasferta, ritiri, raduni. La gestione di indennità e rimborsi è quotidiana, e distingue nettamente il lavoratore dal volontario.

    In sintesi

    Le trasferte sono parte integrante del lavoro sportivo: gare, ritiri e raduni comportano spostamenti continui. Per i lavoratori subordinati valgono le regole generali su indennità di trasferta e rimborsi; per i collaboratori contano le pattuizioni del contratto. Il rimborso delle spese documentate è anche lo strumento con cui i volontari sportivi possono essere ristorati senza diventare lavoratori.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali su trasferte e rimborsi del lavoro dipendente; disciplina del volontariato sportivo
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori, autonomi e volontari
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e regole generali del diritto del lavoro

    La trasferta, normalità nello sport

    Pochi lavori comportano tanti spostamenti quanto quello sportivo. Le gare in trasferta, i ritiri e i raduni sono la quotidianità di atleti, tecnici e direttori di gara. La gestione di indennità e rimborsi è quindi un tema centrale, da impostare correttamente per evitare sia danni al lavoratore sia rischi per l’ente.

    Lavoratori subordinati: regole generali

    Per i lavoratori sportivi subordinati valgono le regole generali su indennità di trasferta e rimborsi spese, eventualmente integrate dagli accordi di categoria. La trasferta può essere gestita con rimborso analitico (a piè di lista, dietro documentazione), con rimborso forfettario o con sistemi misti, ciascuno con il proprio trattamento fiscale secondo le regole comuni.

    Collaboratori: conta il contratto

    Per i collaboratori coordinati e continuativi non esiste un’indennità di trasferta di legge: rilevano le pattuizioni del contratto. Un buon contratto di collaborazione disciplina chiaramente come vengono rimborsate le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) e con quali modalità, distinguendo nettamente il rimborso dal compenso.

    Tabella riepilogativa

    Trasferte e rimborsi secondo la figura
    Figura Strumento Note
    Lavoratore subordinato Indennità di trasferta / rimborso spese Regole generali e accordi di categoria
    Collaboratore co.co.co. Rimborso secondo contratto Distinguere rimborso da compenso
    Lavoratore autonomo Rimborso secondo contratto d’opera Documentazione delle spese
    Volontario Solo rimborso spese documentate Niente corrispettivo, pena riqualificazione

    Nota: il puro rimborso delle spese documentate non è un compenso. Un rimborso forfettario non giustificato può invece assumere natura di reddito.

    Il rimborso al volontario: una linea da non superare

    Il volontario sportivo può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È la linea che lo distingue dal lavoratore: se il volontario percepisse compensi mascherati da rimborso, il rapporto potrebbe essere riqualificato come lavoro sportivo, con i relativi obblighi. Per questo la documentazione delle spese è essenziale: scontrini, biglietti, ricevute.

    E la reperibilità?

    La reperibilità come istituto tipico di un CCNL (con la relativa indennità) non è prevista nel lavoro sportivo, che non ha un contratto collettivo generale. Le esigenze di disponibilità – convocazioni, raduni, ritiri – sono gestite dal contratto e dall’organizzazione dell’attività, non da un’indennità di reperibilità standardizzata. È bene che il contratto chiarisca gli obblighi di disponibilità del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio — Tecnico subordinato in trasferta
    Tizio, tecnico dipendente, accompagna la squadra in una trasferta di due giorni. La società gli riconosce il rimborso delle spese di viaggio e alloggio documentate, secondo le regole generali del lavoro dipendente e gli eventuali accordi di categoria.
    Caia — Volontaria con rimborso documentato
    Caia accompagna come volontaria i ragazzi del settore giovanile a un torneo. Riceve solo il rimborso delle spese di carburante e dei pasti, dietro presentazione delle ricevute. Non percependo alcun corrispettivo, resta una volontaria e non diventa lavoratrice sportiva.
    Sempronio — Collaboratore e rimborsi nel contratto
    Sempronio è preparatore in co.co.co. e si sposta spesso per i raduni. Il suo contratto disciplina con chiarezza i rimborsi delle spese di trasferta, tenendoli distinti dal compenso. Questa distinzione evita che i rimborsi vengano confusi con reddito e incidano sulle soglie del dilettantismo.
  • Art. 612 Codice della Navigazione – Atti preliminari

    Art. 612 Codice della Navigazione – Atti preliminari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell'investigazione prevista nell'articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'articolo 578. Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d'avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l'abbia già fatto in adempimento del disposto dell'articolo 304, è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall'articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante ha indicato il nome e il domicilio. La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 611 Codice della Navigazione – Domanda di regolamento

    Art. 611 Codice della Navigazione – Domanda di regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.

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