Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 167/2021 – Friuli-Venezia Giulia: illegittime le norme regionali sui tributi e sulla finanza locale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Per altra disposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva adottato una legge con disposizioni urgenti in vari settori (autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica). Il Governo contestava in particolare alcune norme che incidevano su profili tributari e di finanza locale, ritenendole in contrasto con i vincoli statali e con i principi in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 1, comma 6, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti costituzionali in materia di tributi e di coordinamento della finanza pubblica: una disciplina regionale che vi deroghi è illegittima, e l’annullamento può estendersi in via consequenziale alle disposizioni a essa inscindibilmente collegate.

    Domande e risposte

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È il potere, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni collegate a quella dichiarata illegittima, anche se non direttamente impugnate.

    Cosa vuol dire «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da far venire meno l’oggetto della controversia: la Corte ne prende atto senza decidere il merito.

    Lo statuto speciale esonera dai limiti statali sui tributi?

    No. La Corte ha ribadito che anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei vincoli costituzionali in materia tributaria e di finanza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2021 – Cimiteri e fascia di rispetto: illegittime le norme della Puglia in contrasto con la disciplina statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Puglia n. 16 del 2020 in materia funeraria, che si ponevano in contrasto con la normativa statale sulla fascia di rispetto cimiteriale. Altre censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva modificato la propria disciplina sull’attività funeraria e sulle distanze tra cimiteri e centri abitati (la cosiddetta «fascia di rispetto cimiteriale»). Il Governo riteneva che la Regione avesse derogato alle regole statali fissate dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme statali interposte sulla polizia mortuaria e sulla tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1 (limitatamente alle parole «o al Ministero della salute») della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibile e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 2. Le norme regionali in contrasto con la disciplina statale sono state quindi rimosse.

    Il principio

    La disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e dei relativi procedimenti coinvolge principi statali di tutela della salute e di organizzazione amministrativa: la Regione non può dettare regole che vi deroghino o che alterino il riparto di competenze fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Cos’è la fascia di rispetto cimiteriale?

    È la distanza minima che la legge impone tra i cimiteri e i centri abitati o le costruzioni, a tutela di esigenze igienico-sanitarie. La sua disciplina è ancorata a principi statali.

    Quali norme regionali sono state annullate?

    L’art. 1, comma 1, è stato dichiarato integralmente illegittimo; l’art. 2, comma 1, è stato annullato limitatamente alle parole «o al Ministero della salute».

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. La questione sull’art. 1, comma 2, è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e organizzazione amministrativa
  • Corte cost. n. 165/2021 – Addizionale IRES dell’8,5% su banche e assicurazioni per il 2013: questione manifestamente infondata

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’addizionale IRES di 8,5 punti percentuali applicata per il 2013 a banche, enti finanziari e assicurazioni, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

    Di cosa si tratta

    Per il solo periodo d’imposta 2013, il decreto-legge n. 133 del 2013 aveva previsto una maggiorazione (addizionale) di 8,5 punti percentuali dell’aliquota IRES a carico degli enti creditizi e finanziari, della Banca d’Italia e delle imprese assicurative. Alcuni contribuenti la contestavano davanti al giudice tributario, che ha investito la Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo l’addizionale priva di un’adeguata giustificazione in termini di capacità contributiva e lesiva del principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Si tratta di una pronuncia adottata in forma di ordinanza, riservata ai casi in cui la non fondatezza della questione è evidente: la disciplina è quindi rimasta in vigore.

    Il principio

    Una maggiorazione temporanea dell’imposta sul reddito delle società, circoscritta a determinati settori e a un singolo periodo d’imposta, non viola di per sé i principi di capacità contributiva e di uguaglianza quando la questione di costituzionalità è sollevata senza adeguati elementi che dimostrino la denunciata irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia tra ordinanza e sentenza?

    L’ordinanza di manifesta infondatezza è una decisione più snella, adottata quando l’assenza di violazione costituzionale è ritenuta evidente. L’esito sostanziale è che la norma resta in vigore.

    L’addizionale IRES era a regime?

    No. La maggiorazione di 8,5 punti riguardava soltanto il periodo d’imposta 2013 ed era circoscritta a banche, enti finanziari, Banca d’Italia e assicurazioni.

    Cosa prevedono gli artt. 3 e 53 della Costituzione?

    L’art. 3 sancisce l’uguaglianza; l’art. 53 stabilisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La Corte ha escluso che l’addizionale li violasse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2021 – Dichiarazioni mendache e decadenza dai benefici: l’inammissibilità sull’art. 75

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 75 del testo unico sulla documentazione amministrativa, che fa decadere dai benefici chi rende dichiarazioni sostitutive non veritiere. Il giudice rimettente chiedeva in realtà un intervento manipolativo non consentito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che, se dai controlli emerge la non veridicità di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione o atto notorio), il dichiarante decade automaticamente dai benefici conseguiti sulla base di quella dichiarazione. Si discuteva se questa decadenza automatica fosse proporzionata rispetto a violazioni di gravità diversa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione sull’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo che la decadenza automatica dal beneficio colpisse in modo indiscriminato condotte di rilievo differente, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Si tratta di una pronuncia in rito, che non decide il merito.

    Il principio

    Quando il petitum del giudice rimettente richiede un intervento manipolativo o additivo non vincolato (con una pluralità di soluzioni possibili, riservate al legislatore), la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000?

    La decadenza automatica dai benefici ottenuti sulla base di una dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera, ferme restando le sanzioni penali dell’art. 76.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente chiedeva un intervento manipolativo sulla norma, con soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore, che la Corte non poteva adottare in via sostitutiva.

    La decadenza automatica resta in vigore?

    Sì. La Corte non ha deciso il merito: la pronuncia è di inammissibilità e lascia in vigore l’art. 75 così come formulato.

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  • Corte cost. n. 189/2021 – Impianti di smaltimento rifiuti da veicoli: illegittima la delega ai Comuni nel Lazio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Lazio che delegava ai Comuni l’autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti da demolizione di veicoli. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato, e la disciplina statale attribuisce quelle autorizzazioni alle Province (oggi alle Regioni).

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, delegava ai Comuni l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di autoveicoli e dalla rottamazione di macchinari. Il TAR del Lazio ha dubitato che la Regione potesse spostare quelle competenze sui Comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato questioni sull’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema».

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale — a far data dal 29 aprile 2006 — dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, in contrasto con la disciplina statale di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La Regione non può derogare al riparto delle competenze autorizzatorie fissato dalla normativa statale sui rifiuti delegandole ai Comuni.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma laziale annullata?

    Delegava ai Comuni l’approvazione e l’autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato e la disciplina statale attribuisce quelle autorizzazioni a un livello diverso da quello comunale: la Regione non poteva spostarle sui Comuni.

    Cosa significa l’efficacia «a far data dal 29 aprile 2006»?

    La Corte ha individuato la decorrenza temporale dell’illegittimità, collegandola all’entrata in vigore della disciplina statale (codice dell’ambiente) con cui la norma regionale si poneva in contrasto.

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  • Corte cost. n. 164/2021 – Vincolo paesaggistico sul Comelico: spettava allo Stato dichiarare il notevole interesse pubblico

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    Decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso al Ministero per i beni e le attività culturali — adottare il decreto del 2019 che dichiara di notevole interesse pubblico l’area alpina tra il Comelico e la Val d’Ansiei.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero per i beni e le attività culturali aveva dichiarato di notevole interesse pubblico una vasta area montana del Cadore, imponendovi un vincolo paesaggistico. La Regione Veneto contestava il potere statale di adottare quel decreto, ritenendo lesa la propria sfera di attribuzioni, e aveva sollevato conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di un giudizio sulla legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Veneto chiedeva alla Corte di stabilire a chi spettasse il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico di quell’area, lamentando l’invasione delle proprie competenze in materia di paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto n. 1676 del 2019. Il potere di apporre il vincolo paesaggistico su un’area di notevole interesse pubblico rientra nella competenza statale di tutela del paesaggio, e il decreto ministeriale è stato quindi ritenuto legittimamente adottato.

    Il principio

    La tutela del paesaggio — e in particolare il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico di un’area e di apporvi il relativo vincolo — appartiene allo Stato. L’esercizio di tale potere da parte del Ministero competente non invade le attribuzioni costituzionali della Regione.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte stabilisce a quale ente (Stato o Regione) spetti un determinato potere, quando uno ritiene che l’altro abbia invaso le sue competenze. Qui la Corte ha riconosciuto il potere allo Stato.

    Il vincolo paesaggistico sull’area del Comelico resta valido?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che il decreto ministeriale era stato legittimamente adottato dallo Stato, quindi il vincolo conserva pieno effetto.

    La Regione poteva opporsi al vincolo?

    La Regione poteva sollevare il conflitto, ma la Corte ha stabilito che il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico spetta allo Stato nell’ambito della tutela del paesaggio.

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  • Corte cost. n. 163/2021 – Trasporto pubblico locale e agenzie: la Lombardia non lede le funzioni fondamentali degli enti locali

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    La Corte costituzionale ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 2019, in materia di organizzazione delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La disciplina regionale resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva riformato la disciplina delle agenzie per il trasporto pubblico locale (TPL), rendendo obbligatoria la partecipazione della Regione e di un certo numero di Comuni non capoluogo e ridefinendo le quote di partecipazione. Il Governo riteneva che così fossero compresse le funzioni delle Città metropolitane e dei Comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, lamentando la lesione della competenza statale sulle funzioni fondamentali degli enti locali e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, e ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.: la disciplina regionale sull’organizzazione delle agenzie TPL non invade la competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

    Il principio

    La definizione dell’assetto organizzativo delle agenzie regionali per il trasporto pubblico locale rientra nella competenza regionale e non incide sulle «funzioni fondamentali» degli enti locali riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

    Domande e risposte

    La legge lombarda sul trasporto pubblico resta valida?

    Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito: l’art. 5 continua ad applicarsi.

    Cosa sono le «funzioni fondamentali» degli enti locali?

    Sono le funzioni essenziali di Comuni, Province e Città metropolitane la cui disciplina la Costituzione riserva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera p). La Corte ha escluso che la legge regionale le avesse violate.

    Perché alcune censure sono «inammissibili» e altre «non fondate»?

    Inammissibili sono le censure prive di un requisito processuale (ad esempio motivazione adeguata); non fondate quelle esaminate nel merito e ritenute prive di violazione costituzionale.

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  • Corte cost. n. 188/2021 – Progetto di legge non ammesso alla Camera: niente conflitto di attribuzione

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un deputato contro la decisione del Presidente della Camera di non ammettere un suo progetto di legge. Le valutazioni interne sull’ammissibilità delle proposte non sono, di regola, sindacabili davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Un deputato aveva presentato un progetto di legge in materia elettorale, che il Presidente della Camera, con lettera del 10 gennaio 2020, non ammetteva alla presentazione in aula. Ritenendo lesa la propria iniziativa legislativa, il parlamentare ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’onorevole Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, lamentando la lesione delle attribuzioni di iniziativa legislativa, di discussione e voto e del libero esercizio del mandato parlamentare, in riferimento agli artt. 67, 71 e 72 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato.

    Il principio

    La decisione sull’ammissibilità e sulla calendarizzazione dei progetti di legge rientra nell’autonomia della Camera e nell’applicazione del suo regolamento. Il singolo deputato non può, di regola, contestarla attraverso il conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa aveva chiesto il deputato?

    Che la Corte dichiarasse lesa la sua iniziativa legislativa per la mancata ammissione in aula di un suo progetto di legge in materia elettorale.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché le decisioni sull’ammissibilità delle proposte di legge attengono all’autonomia regolamentare della Camera e non integrano una lesione delle attribuzioni costituzionali azionabile dal singolo parlamentare.

    È una decisione simile a quella sul Senato?

    Sì: con la coeva ordinanza n. 186 del 2021 la Corte ha dichiarato inammissibile un analogo conflitto su emendamenti respinti in Senato.

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  • Corte cost. n. 162/2021 – Espulsione dell’allievo agente di polizia: la Corte non decide nel merito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia. Il giudice rimettente aveva già respinto in via definitiva la domanda cautelare, venendo così meno la rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.

    Di cosa si tratta

    Un allievo agente della Polizia di Stato era stato espulso dal corso di formazione a seguito di una mancanza disciplinare. La norma sull’ordinamento del personale prevede l’espulsione automatica al semplice riscontro di infrazioni punibili con sanzioni più gravi della deplorazione, senza una valutazione caso per caso della gravità e senza contraddittorio. Il TAR dubitava della legittimità di tale automatismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982 in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, lamentando l’assenza di gradazione della sanzione e di un procedimento in contraddittorio.

    La decisione della Corte

    La Corte non è entrata nel merito. Ha accolto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato: poiché lo stesso TAR aveva già definitivamente respinto la domanda cautelare nel giudizio principale, la questione difettava di rilevanza ed è stata dichiarata inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante per la decisione del giudizio principale: se il giudice rimettente ha già esaurito o definito la fase processuale in cui la norma censurata dovrebbe trovare applicazione, viene meno la rilevanza e la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la Corte non ha esaminato la sostanza della questione, perché mancava un presupposto processuale — in questo caso la rilevanza della norma per il giudizio in corso.

    La norma sull’espulsione automatica resta in vigore?

    Sì. Poiché la questione è stata dichiarata inammissibile, la Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità e la disposizione continua ad applicarsi.

    Perché la rilevanza era venuta meno?

    Perché lo stesso TAR aveva già respinto in via definitiva la domanda cautelare dell’allievo agente: la decisione sulla norma non era più necessaria per definire quella fase del giudizio.

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  • Corte cost. n. 187/2021 – Legge di bilancio 2020 e autonomia finanziaria della Regione Siciliana

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    La Corte costituzionale ha respinto le impugnazioni della Regione Siciliana contro varie norme della legge di bilancio 2020. Tra cessazione della materia del contendere, inammissibilità e infondatezza, nessuna delle censure regionali sull’autonomia finanziaria è stata accolta.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e statutaria. Le censure riguardavano contributi, riparti di risorse e misure incidenti sui rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 309, 316, da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge n. 160 del 2019, in riferimento a varie norme dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 41, 53, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, a tutela dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul comma 875 (per le modifiche sopravvenute), inammissibili le questioni sui commi 316 e 634-658 e 661-676, e non fondate quelle sul comma 309, lettera a). Nessuna disposizione è stata annullata.

    Il principio

    L’autonomia finanziaria delle Regioni, anche a statuto speciale, va contemperata con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e va fatta valere con censure ammissibili e specifiche. Nel caso esaminato, le norme statali non hanno illegittimamente compresso l’autonomia siciliana.

    Domande e risposte

    Cosa aveva contestato la Regione Siciliana?

    Diverse norme della legge di bilancio 2020 su contributi e riparto di risorse, ritenute lesive della propria autonomia finanziaria e statutaria.

    Com’è finito il giudizio?

    Senza alcun annullamento: tra cessazione della materia del contendere, inammissibilità e infondatezza, tutte le censure regionali sono state respinte.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per modifiche sopravvenute alla norma impugnata (qui il comma 875), è venuto meno l’interesse a decidere quella specifica questione.

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  • Corte cost. n. 186/2021 – Emendamenti dichiarati inammissibili in Senato: niente conflitto di attribuzione

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un senatore contro le declaratorie di inammissibilità di alcuni suoi emendamenti. Il singolo parlamentare non può di regola portare davanti alla Corte le decisioni interne sull’ammissibilità degli emendamenti.

    Di cosa si tratta

    Un senatore aveva presentato, in sede di conversione di alcuni decreti-legge, emendamenti dichiarati inammissibili o improponibili dalla Commissione Bilancio e dal Presidente del Senato. Ritenendo lesa la propria funzione parlamentare, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il senatore Elio Lannutti ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando la violazione del proprio potere di emendamento, ricondotto al potere di iniziativa legislativa, in riferimento agli artt. 67, 71 e 72 della Costituzione, sostenendo che le declaratorie di inammissibilità fossero prive di motivazione e adottate in violazione del Regolamento del Senato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore nei confronti del Senato e della Commissione Bilancio.

    Il principio

    Le decisioni sull’ammissibilità degli emendamenti rientrano nell’autonomia delle Camere e nell’applicazione dei regolamenti parlamentari. Il singolo parlamentare non può, di regola, trasformare tali decisioni interne in un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve le controversie sulla titolarità e l’esercizio delle competenze costituzionali tra i diversi poteri o organi dello Stato.

    Perché il ricorso del senatore è stato respinto?

    Perché le declaratorie di inammissibilità degli emendamenti rientrano nell’autonomia regolamentare delle Camere e non integrano una lesione delle attribuzioni costituzionali azionabile dal singolo parlamentare.

    Il singolo parlamentare può mai ricorrere alla Corte?

    Solo in casi particolari: in via generale, le decisioni interne sull’ammissibilità degli emendamenti non sono sindacabili tramite il conflitto di attribuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2021 – Sicurezza del personale sanitario: la Regione può promuovere protocolli con le forze di polizia

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 4 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2020. Una norma regionale che promuove protocolli d’intesa con le Prefetture per potenziare la presenza delle forze di polizia nei pronto soccorso non invade le competenze esclusive dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva approvato una legge per tutelare medici e operatori sanitari dalle aggressioni nei pronto soccorso. Una disposizione prevedeva che la Regione promuovesse protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo (le Prefetture) per rafforzare la collaborazione con le forze di polizia nelle strutture più a rischio. Il Governo riteneva che la Regione avesse così sconfinato in materie riservate allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, che riservano allo Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e la materia dell’ordine pubblico e sicurezza. Secondo il ricorrente, la norma regionale avrebbe attribuito unilateralmente nuovi compiti alle forze di polizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto la censura. La disposizione si limita a prevedere forme facoltative di collaborazione, che discendono dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata (legge n. 121 del 1981) e non impongono nulla alle forze di polizia né ne modificano l’organizzazione. La Regione non invade quindi le prerogative statali.

    Il principio

    La Regione può promuovere intese e protocolli con le strutture statali per migliorare il contesto di sicurezza sul proprio territorio, purché si tratti di forme di collaborazione facoltativa che restano nell’ambito delle «precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico», senza imporre obblighi allo Stato né incidere sull’organizzazione delle forze di polizia.

    Domande e risposte

    La Regione può legiferare sulla sicurezza?

    Sì, entro i limiti delle proprie competenze. La Corte ha chiarito che promuovere protocolli d’intesa con le Prefetture per potenziare la collaborazione con le forze di polizia è legittimo, perché si tratta di collaborazione facoltativa e non di gestione diretta dell’ordine pubblico.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Il Governo temeva che la legge regionale attribuisse nuovi compiti alle forze di polizia, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h).

    Cosa significa «non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha ritenuto che la norma regionale non viola la Costituzione: resta quindi pienamente in vigore.

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