Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto

    Art. 2603 c.c. Forma e contenuto del contratto

    In vigore

    Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l’oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

  • Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio

    Art. 2604 c.c. Durata del consorzio

    In vigore

    In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

  • Articolo 2605 Codice Civile: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Articolo 2605 Codice Civile: Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    Art. 2605 c.c. Controllo sull’attività dei singoli consorziati

    In vigore

    I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili

    Art. 2606 c.c. Deliberazioni consortili

    In vigore

    Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

  • Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto

    Art. 2607 c.c. Modificazioni del contratto

    In vigore

    Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

  • Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio

    Art. 2608 c.c. Organi preposti al consorzio

    In vigore

    La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

  • Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione

    Art. 2609 c.c. Recesso ed esclusione

    In vigore

    Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

  • Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda

    Art. 2610 c.c. Trasferimento dell’azienda

    In vigore

    Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

  • Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2611 c.c. Cause di scioglimento

    In vigore

    Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto. SEZIONE II – Dei consorzi con attività esterna

  • Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese

    Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese

    Art. 2612 c.c. Iscrizione nel registro delle imprese

    In vigore

    Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. L’estratto deve indicare: 1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.