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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 167/2021 – Friuli-Venezia Giulia: illegittime le norme regionali sui tributi e sulla finanza locale
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Per altra disposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva adottato una legge con disposizioni urgenti in vari settori (autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica). Il Governo contestava in particolare alcune norme che incidevano su profili tributari e di finanza locale, ritenendole in contrasto con i vincoli statali e con i principi in materia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 1, comma 6, a seguito di modifiche normative sopravvenute.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti costituzionali in materia di tributi e di coordinamento della finanza pubblica: una disciplina regionale che vi deroghi è illegittima, e l’annullamento può estendersi in via consequenziale alle disposizioni a essa inscindibilmente collegate.
Domande e risposte
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
È il potere, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni collegate a quella dichiarata illegittima, anche se non direttamente impugnate.
Cosa vuol dire «cessata la materia del contendere»?
Significa che, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da far venire meno l’oggetto della controversia: la Corte ne prende atto senza decidere il merito.
Lo statuto speciale esonera dai limiti statali sui tributi?
No. La Corte ha ribadito che anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei vincoli costituzionali in materia tributaria e di finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — parametro invocato: riserva di legge in materia di prestazioni imposte
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato: buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenze statali su sistema tributario e ordinamento civile
Corte cost. n. 166/2021 – Cimiteri e fascia di rispetto: illegittime le norme della Puglia in contrasto con la disciplina statale
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Puglia n. 16 del 2020 in materia funeraria, che si ponevano in contrasto con la normativa statale sulla fascia di rispetto cimiteriale. Altre censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva modificato la propria disciplina sull’attività funeraria e sulle distanze tra cimiteri e centri abitati (la cosiddetta «fascia di rispetto cimiteriale»). Il Governo riteneva che la Regione avesse derogato alle regole statali fissate dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme statali interposte sulla polizia mortuaria e sulla tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1 (limitatamente alle parole «o al Ministero della salute») della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibile e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 2. Le norme regionali in contrasto con la disciplina statale sono state quindi rimosse.
Il principio
La disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e dei relativi procedimenti coinvolge principi statali di tutela della salute e di organizzazione amministrativa: la Regione non può dettare regole che vi deroghino o che alterino il riparto di competenze fissato dalla normativa statale.
Domande e risposte
Cos’è la fascia di rispetto cimiteriale?
È la distanza minima che la legge impone tra i cimiteri e i centri abitati o le costruzioni, a tutela di esigenze igienico-sanitarie. La sua disciplina è ancorata a principi statali.
Quali norme regionali sono state annullate?
L’art. 1, comma 1, è stato dichiarato integralmente illegittimo; l’art. 2, comma 1, è stato annullato limitatamente alle parole «o al Ministero della salute».
Tutte le censure sono state accolte?
No. La questione sull’art. 1, comma 2, è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e organizzazione amministrativa