Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2583 c.c. Leggi speciali

    In vigore

    L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. CAPO II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

  • Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività

    Art. 2584 c.c. Diritto di esclusività

    In vigore

    Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

  • Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto

    Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto

    Art. 2585 c.c. Oggetto del brevetto

    In vigore

    Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali il metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

  • Articolo 2586 Codice Civile: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

    Articolo 2586 Codice Civile: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

    Art. 2586 c.c. Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

    In vigore

    fabbricazione Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo. […] (1)

  • Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui

    Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui

    Art. 2587 c.c. Brevetto dipendente da brevetto altrui

    In vigore

    Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Art. 2588 c.c. Soggetti del diritto

    In vigore

    Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

  • Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità

    Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità

    Art. 2589 c.c. Trasferibilità

    In vigore

    I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

  • Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro

    Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro

    Art. 2590 c.c. Invenzione del prestatore di lavoro

    In vigore

    Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relative all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali

    Art. 2591 c.c. Rinvio alle leggi speciali

    In vigore

    Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. CAPO III – Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli

  • Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità

    Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità

    Art. 2592 c.c. Modelli di utilità

    In vigore

    Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.