Art. 2583 c.c. Leggi speciali
In vigore
L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. CAPO II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

In vigore
L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. CAPO II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

In vigore
Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

In vigore
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali il metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

In vigore
fabbricazione Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo. […] (1)

In vigore
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

In vigore
Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

In vigore
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

In vigore
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relative all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

In vigore
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. CAPO III – Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli

In vigore
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.