Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro sportivo: gare festive, domenicali e in orario serale

    Lavoro sportivo

    Gare festive, domenicali e serali nel lavoro sportivo

    Per un atleta o un arbitro la domenica è il giorno di lavoro per eccellenza. Questa è la chiave per capire perché, nello sport, non esistono le maggiorazioni festive e notturne degli altri settori.

    In sintesi

    Nello sport gare e competizioni si svolgono naturalmente di domenica, nei festivi e in orario serale: è la fisiologia del settore, non un’eccezione. Per questo non esistono le maggiorazioni per lavoro festivo o notturno tipiche dei CCNL industriali. Nel lavoro subordinato sportivo si applicano le regole generali su riposi e lavoro notturno, adattate; nelle collaborazioni conta il compenso pattuito per la prestazione complessiva.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali su riposi e lavoro notturno del lavoro dipendente
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori e autonomi
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e regole generali del diritto del lavoro

    La domenica è il giorno di lavoro dello sport

    Negli altri settori il lavoro domenicale o festivo è un’eccezione, e per questo viene compensato con maggiorazioni. Nello sport la logica si rovescia: la gara della domenica o del festivo è la normalità, il cuore stesso dell’attività. Un calciatore, un arbitro, un atleta lavorano proprio quando gli altri riposano. Questa caratteristica strutturale spiega perché il lavoro sportivo non conosce le maggiorazioni festive tipiche dei CCNL industriali.

    Niente maggiorazioni notturne e festive standard

    Le maggiorazioni per lavoro festivo, domenicale e notturno previste dai contratti collettivi industriali (percentuali aggiuntive sulla quota oraria) non si applicano nel lavoro sportivo, che non ha un CCNL generale che le preveda. Il compenso del lavoratore sportivo è concepito fin dall’origine per un’attività che si svolge anche nei festivi e in orario serale: non c’è un “supplemento” perché quei tempi sono la regola, non l’eccezione.

    Tabella riepilogativa

    Lavoro festivo, domenicale e serale: confronto con il lavoro comune
    Aspetto Lavoro comune (CCNL) Lavoro sportivo
    Lavoro domenicale/festivo Eccezione, con maggiorazione Normalità, senza maggiorazione tipica
    Lavoro notturno Maggiorazione da CCNL Nessuna maggiorazione standard
    Riposo settimanale Tipicamente domenicale Spesso infrasettimanale
    Compenso Minimo + maggiorazioni Pensato per attività anche festiva

    Nota: per il lavoratore subordinato restano ferme le regole generali su riposi e lavoro notturno, adattate alle esigenze del settore.

    Le regole generali per i subordinati

    Per il lavoratore sportivo subordinato, pur senza maggiorazioni tipiche, valgono le regole generali su riposi e lavoro notturno, adattate al settore. In particolare:

    • il riposo settimanale resta dovuto, ma può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica;
    • il lavoro notturno (allenamenti e gare serali) segue le tutele generali in materia di salute e organizzazione del lavoro;
    • l’organizzazione tiene conto del calendario di gare, ritiri e preparazione.

    Le collaborazioni: tutto nel compenso pattuito

    Per i collaboratori coordinati e continuativi non ci sono maggiorazioni: il compenso pattuito remunera la prestazione complessiva, comprese le attività nei giorni festivi e in orario serale. È il contratto a definire l’ammontare, tenendo conto della natura dell’impegno (allenamenti serali, gare nel fine settimana). Ricordiamo inoltre che il tempo di gara è escluso dal computo delle 24 ore settimanali del dilettantismo.

    Casi pratici

    Tizio — Arbitro che dirige la domenica
    Tizio è un direttore di gara e arbitra ogni domenica. Non riceve una maggiorazione domenicale, perché la gara festiva è la sua attività tipica. Il compenso per la direzione di gara è già concepito per un impegno che cade naturalmente nei festivi.
    Caia — Tecnica subordinata con allenamenti serali
    Caia è tecnica con contratto subordinato e tiene allenamenti in orario serale. Non percepisce una maggiorazione notturna da CCNL, ma le si applicano le regole generali sul lavoro notturno e sul riposo, con il riposo settimanale collocato in un giorno infrasettimanale.
    Sempronio — Collaboratore con gare nel weekend
    Sempronio è istruttore in co.co.co. e segue le squadre nelle gare del fine settimana. Il suo compenso pattuito remunera l’intera prestazione, gare festive comprese. Le ore di gara non si sommano alle 24 ore settimanali rilevanti per la qualificazione del rapporto.
  • Art. 646 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza della nave

    Art. 646 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

  • Art. 645 Codice della Navigazione – Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

    Art. 645 Codice della Navigazione – Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:

    a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;

    b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;

    c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;

    d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.

  • Art. 644 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    Art. 644 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

  • Art. 643 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 643 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

  • Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    Art. 642 Codice della Navigazione – Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato. DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI Disposizioni generali

  • Art. 641 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    Art. 641 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

  • Art. 640 Codice della Navigazione – Decadenza dal beneficio della limitazione

    Art. 640 Codice della Navigazione – Decadenza dal beneficio della limitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore decade dal beneficio della limitazione:

    a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;

    b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;

    c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;

    d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.

  • Art. 639 Codice della Navigazione – Fallimento dell’armatore

    Art. 639 Codice della Navigazione – Fallimento dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.

  • Art. 638 Codice della Navigazione – Ripartizione del residuo

    Art. 638 Codice della Navigazione – Ripartizione del residuo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.

  • Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    Art. 637 Codice della Navigazione – Stato di riparto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione. Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

  • Art. 636 Codice della Navigazione – Impugnazione dello stato attivo e passivo

    Art. 636 Codice della Navigazione – Impugnazione dello stato attivo e passivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.