Autore: Andrea Marton

  • Conto cointestato e morte di un titolare: posso ancora prelevare o la banca blocca tutto? Di chi sono i soldi

    Risposta secca

    Quando muore un cointestatario, non tutto il denaro è tuo: di regola metà del saldo è già tua, mentre l’altra metà cade in successione e va divisa tra gli eredi del defunto (che potresti essere anche tu, insieme ad altri). La quota del defunto si presume del 50% (artt. 1298 e 1854 c.c.), salvo prova contraria.

    Nei giorni dopo il decesso, appena la banca viene a sapere della morte, di norma blocca il conto in via prudenziale — anche se la firma era disgiunta — e lo sblocca solo quando riceve la documentazione successoria. La legge le vieta di consegnare le somme del defunto agli eredi prima della dichiarazione di successione (art. 48 D.Lgs. 346/1990). In pratica: la tua quota la recuperi quasi sempre, ma la quota ereditaria richiede le carte e il consenso degli altri eredi.

    La presunzione del 50%: perché metà è tua e metà cade in successione

    Quando un conto è intestato a due persone, la legge presume che il denaro appartenga ai due cointestatari in parti uguali. Questo principio nasce dal combinato disposto dell’art. 1854 c.c. (che regola i rapporti con la banca nei conti a più intestatari) e soprattutto dell’art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui crediti e debiti tra i contitolari si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente.

    La conseguenza pratica è semplice: se i cointestatari erano due e uno muore, in successione cade il 50% del saldo, non l’intero importo. L’altra metà resta di proprietà del cointestatario superstite e non fa parte dell’eredità.

    Attenzione però: questa è una presunzione relativa, non assoluta. Significa che la ripartizione 50/50 vale finché nessuno dimostra il contrario. Chi sostiene che le somme appartenessero in misura diversa — per esempio quasi tutte al defunto, o quasi tutte al superstite — deve provarlo. La Cassazione ammette la prova contraria anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (estratti conto, buste paga, bonifici, assegni intestati a uno solo, documentazione sulla provenienza del denaro). In una pronuncia recente in materia successoria la Corte ha ribadito che la cointestazione fa presumere la contitolarità in parti uguali, ma che tale presunzione può essere superata dimostrando l’effettiva appartenenza delle somme a uno solo dei titolari (Cass. n. 5009/2026; in senso analogo, ord. n. 1643/2025).

    Tradotto per chi eredita: se sul conto cointestato con tua madre giravano solo la sua pensione e i suoi risparmi, gli altri eredi potrebbero sostenere che la quota del defunto era ben più del 50%. Viceversa, se ci versavi anche tu il tuo stipendio, puoi difendere — con le prove — che la tua quota era superiore alla metà.

    Firma disgiunta o congiunta: che differenza fa dopo la morte

    Nei rapporti con la banca, il modo in cui erano regolate le firme conta molto finché tutti sono in vita:

    • Firma disgiunta: ciascun cointestatario può operare da solo sull’intero saldo, senza il consenso dell’altro.
    • Firma congiunta: per ogni operazione serve la firma di tutti i cointestatari.

    Sulla carta, alla morte di un cointestatario nel conto a firma disgiunta il superstite manterrebbe la piena operatività e potrebbe continuare a disporre del saldo. Nel conto a firma congiunta, venendo meno una delle firme necessarie, il conto resta di fatto «congelato» in attesa di individuare gli eredi e definire la successione.

    Nella realtà operativa, però, questa distinzione si attenua: moltissime banche, alla notizia del decesso, bloccano in via prudenziale anche i conti a firma disgiunta. Il motivo lo vediamo nel prossimo paragrafo. Tieni quindi presente che «ho la firma disgiunta» non garantisce che potrai prelevare il giorno dopo il funerale: tecnicamente avresti diritto a disporre, ma in pratica troverai spesso il conto bloccato.

    Perché la banca blocca il conto

    La banca non blocca per cattiveria, ma per proteggersi da una responsabilità concreta. Una norma fiscale — l’art. 48 del D.Lgs. 346/1990 (Testo unico imposta di successione) — le vieta di consegnare somme, titoli o valori del defunto e di eseguire pagamenti a favore degli eredi senza che sia stata prima presentata la dichiarazione di successione (o senza la prova che non era dovuta).

    Se la banca liberasse i soldi del defunto eccedenti la quota del superstite senza la documentazione successoria, risponderebbe nei confronti degli altri eredi e si esporrebbe a contestazioni anche fiscali. Per questo, appena viene informata della morte, «congela» il conto in via prudenziale e attende le carte.

    Da qui la regola pratica per il superstite: la tua quota (presunta 50%) di norma la recuperi senza problemi, mentre la quota del defunto richiede la documentazione successoria e il coinvolgimento degli altri eredi.

    La dichiarazione di successione: il passaggio obbligato

    La quota del defunto presente sul conto cointestato — di regola il 50% del saldo alla data del decesso — va indicata nell’attivo della dichiarazione di successione. Per il fisco i saldi attivi di conto sono crediti ereditari da inserire nell’asse (D.Lgs. 346/1990).

    Punti pratici da conoscere:

    • La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso; il ritardo comporta sanzioni.
    • Va inserito il valore della quota del defunto alla data di apertura della successione, cioè al giorno della morte: serve quindi il saldo del conto a quella data, che la banca certifica.
    • La dichiarazione può essere presentata da uno solo degli eredi per conto di tutti, o da un professionista delegato.
    • Tra fratelli, coniuge e figli operano franchigie elevate: in molte eredità familiari l’imposta di successione è pari a zero, ma la dichiarazione resta comunque dovuta (salvo i casi di esonero previsti dalla legge).

    Come sbloccare e prelevare: i passaggi concreti

    Ecco la sequenza tipica nei giorni e nelle settimane dopo il decesso:

    1. Comunica il decesso alla banca con il certificato di morte. Il conto verrà quasi sempre bloccato; chiedi per iscritto cosa la banca richiede per lo sblocco.
    2. Chiedi il saldo alla data del decesso (attestazione/«certificato di sussistenza»): ti serve per la dichiarazione di successione.
    3. Recupera la tua quota: molte banche, anche prima della successione, consentono al cointestatario superstite di disporre della propria quota (la metà presunta), perché quella non è denaro ereditario. Le politiche variano da istituto a istituto: mettilo per iscritto.
    4. Presenta la dichiarazione di successione (entro 12 mesi) e consegnane copia alla banca insieme alla documentazione richiesta (certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva sugli eredi, eventuale testamento).
    5. Sblocco della quota ereditaria: ricevute le carte, la banca libera la quota del defunto a favore degli eredi. Per i prelievi della parte ereditaria serve di norma il consenso di tutti gli eredi, salvo diversa istruzione concordata.

    Se sei l’unico erede (oltre a essere cointestatario), il percorso è lineare: recuperi la tua metà e, presentata la successione, anche l’altra. Se invece ci sono più eredi, ricorda che la quota del defunto è comune a tutti loro: non puoi appropriartene da solo, neppure se hai la firma disgiunta, perché ciò danneggerebbe gli altri eredi ed esporrebbe te a richieste di restituzione.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Caia muore lasciando un conto cointestato con il figlio Tizio (firma disgiunta), con saldo di 40.000 euro alla data del decesso. Eredi sono i due figli, Tizio e Sempronio.

    Vediamo come si distribuisce:

    • Per la presunzione di parità (artt. 1298 e 1854 c.c.), 20.000 euro (50%) sono di Tizio come cointestatario superstite e non cadono in successione.
    • Gli altri 20.000 euro (la quota di Caia) cadono in successione e vanno divisi tra Tizio e Sempronio: 10.000 ciascuno (in assenza di testamento e a parità di quote).
    • Risultato finale: Tizio incassa 30.000 euro (la sua metà più la sua quota ereditaria), Sempronio 10.000 euro.

    Nonostante la firma disgiunta, Tizio non può prelevare tutti i 40.000 euro appena saputo del decesso: la banca probabilmente blocca il conto, e comunque 10.000 euro spettano a Sempronio. Se Tizio svuotasse il conto, Sempronio potrebbe agire per riavere la sua parte.

    Variante: se Sempronio dimostrasse che tutti i 40.000 euro provenivano dalla pensione e dai risparmi di Caia (estratti conto, accrediti pensione), potrebbe superare la presunzione del 50% e sostenere che l’intero saldo — o gran parte di esso — era della madre e dunque interamente ereditario. La presunzione del 50%, infatti, vale solo finché nessuno prova il contrario.

    Domande frequenti

    La banca può davvero bloccare il conto anche se la firma era disgiunta?

    Sì, e nella pratica accade spesso. Sulla carta con firma disgiunta il superstite manterrebbe l’operatività, ma molte banche bloccano comunque in via prudenziale alla notizia del decesso, perché la legge vieta di liberare le somme del defunto senza la documentazione successoria (art. 48 D.Lgs. 346/1990). Chiedi all’istituto, per iscritto, cosa serve per lo sblocco.

    Posso almeno prelevare la mia metà subito?

    Spesso sì, ma dipende dalla banca. La tua quota (presunta 50%) non è denaro ereditario, quindi diversi istituti consentono al cointestatario superstite di disporne anche prima della successione. Le politiche variano: fai la richiesta per iscritto e fatti indicare la procedura.

    E se quasi tutti i soldi li avevo versati io?

    La ripartizione 50/50 è solo una presunzione superabile. Se dimostri — con prove gravi, precise e concordanti come buste paga, bonifici o accrediti a tuo nome — che la tua quota era superiore alla metà, in successione cade solo la quota effettiva del defunto. Vale anche il contrario a favore degli altri eredi.

    Devo presentare la dichiarazione di successione anche se non pago imposte?

    Di regola sì. La quota del defunto sul conto va indicata nell’attivo e la dichiarazione va presentata entro 12 mesi dal decesso, anche quando, per effetto delle franchigie tra parenti stretti, l’imposta risulta pari a zero. Esistono limitati casi di esonero previsti dalla legge: verifica la tua situazione specifica.

  • Corte cost. n. 105/2021 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 53 del 2021

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale corregge alcuni meri errori e omissioni materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 53 del 2021. Non si tratta di una nuova questione di legittimita, ma di una correzione del testo.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, dopo il deposito di una decisione, ci si accorge di errori materiali nel testo (parole mancanti, refusi, collegamenti testuali assenti) che non incidono sul contenuto della decisione ma sulla sua corretta lettura. La Corte puo correggerli con apposita ordinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    In questo caso non vi e una questione di legittimita costituzionale: l’ordinanza interviene, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per correggere errori e omissioni materiali presenti al punto 5.4. del Considerato in diritto della sentenza n. 53 del 2021.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione del testo della sentenza n. 53 del 2021, sostituendo, nel punto 5.4. del Considerato in diritto, i periodi interessati dagli errori con una nuova formulazione che indica il soggetto della frase e ripristina il corretto collegamento testuale.

    Il principio

    Gli errori e le omissioni materiali contenuti nelle decisioni della Corte possono essere corretti con ordinanza, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.

    Domande e risposte

    Che tipo di provvedimento e questo?

    Un’ordinanza di correzione di errori e omissioni materiali, non una decisione su una questione di legittimita costituzionale.

    Quale decisione viene corretta?

    La sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 2021, al punto 5.4. del Considerato in diritto.

    La correzione cambia l’esito della sentenza?

    No: si tratta di meri errori materiali; la correzione ripristina la corretta lettura del testo senza modificarne il contenuto sostanziale.

  • Corte cost. n. 104/2021 – Fondo di garanzia per le PMI e competenze regionali: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate da Umbria e Toscana contro la semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sul resto del ricorso, dichiara estinto il processo per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il “decreto crescita” del 2019 aveva semplificato la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, eliminando un meccanismo che coinvolgeva la Conferenza unificata nell’individuazione delle regioni interessate. Umbria e Toscana ritenevano lese le proprie competenze e il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Umbria e la Regione Toscana avevano impugnato l’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonche al principio di leale collaborazione; avevano altresi impugnato, poi rinunciandovi, l’art. 10, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sull’art. 10, commi 1 e 2, oggetto di rinuncia.

    Il principio

    La disciplina del Fondo di garanzia per le PMI rientra in ambiti riconducibili alla competenza statale e non lede le competenze regionali ne il principio di leale collaborazione: la semplificazione del relativo meccanismo gestionale e legittima.

    Domande e risposte

    Che cosa aveva semplificato il decreto crescita?

    La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, eliminando un passaggio che coinvolgeva la Conferenza unificata.

    Che cosa lamentavano Umbria e Toscana?

    La lesione delle proprie competenze legislative e finanziarie e del principio di leale collaborazione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 18 e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 10, oggetto di rinuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2021 – Oblazione e condizioni economiche dell’imputato: inammissibile la questione sull’art. 162-bis c.p.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 162-bis del codice penale, sollevate perche non consente al giudice di graduare l’ammenda dell’oblazione in base alle condizioni economiche dell’imputato. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’oblazione consente di estinguere alcuni reati pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria. Il giudice di Cagliari riteneva che l’importo, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni sull’art. 162-bis c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa determinare l’ammenda dell’oblazione tenendo conto delle condizioni economiche dell’imputato e della gravita del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, per distinte e concorrenti ragioni, tra cui l’omessa descrizione della fattispecie concreta e la conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere adeguatamente il fatto concreto e motivare la rilevanza della questione: la carenza di tali elementi nell’ordinanza di rimessione conduce all’inammissibilita, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’oblazione?

    Una causa di estinzione di alcuni reati che consente all’imputato di evitare il processo pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria prevista.

    Che cosa lamentava il giudice?

    Che l’importo dell’oblazione, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche l’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente il fatto concreto e difettava di motivazione sulla rilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2021 – Compensi dei collegi peritali nella responsabilità medica: illegittimo il divieto di aumento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che vietava di applicare, nei giudizi di responsabilita sanitaria, l’aumento del 40 per cento del compenso per ciascun componente del collegio peritale oltre il primo. Si tratta di una irragionevole disparita rispetto agli altri incarichi collegiali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) impone, nei giudizi di responsabilita medica, che le perizie siano svolte in collegio, ma vietava espressamente l’aumento del compenso del 40 per cento per ciascun componente oltre il primo, aumento invece previsto in via generale dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 per gli altri incarichi collegiali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione sull’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, nella parte in cui vieta l’aumento del 40 per cento del compenso per i componenti del collegio peritale nei giudizi di responsabilita sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole che escludevano l’applicazione dell’aumento del 40 per cento previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    E irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., trattare i componenti del collegio peritale nei giudizi di responsabilita sanitaria diversamente dagli esperti chiamati in altri incarichi collegiali, negando solo ai primi l’aumento del compenso previsto in via generale.

    Domande e risposte

    Quale norma e stata dichiarata illegittima?

    L’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, nella parte in cui vietava l’aumento del 40 per cento del compenso per ciascun componente del collegio peritale oltre il primo.

    Perche la norma era irragionevole?

    Perche trattava i periti dei giudizi di responsabilita medica diversamente dagli altri esperti collegiali, ai quali l’aumento spetta in via generale.

    Quale parametro ha applicato la Corte?

    L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2021 – Strutture balneari sui litorali sardi: illegittima la norma che ne consentiva la permanenza fino a scadenza

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma della Regione Sardegna sulla destagionalizzazione del turismo, nella parte in cui consentiva alle strutture balneari di restare sui litorali fino alla scadenza del titolo, senza adeguato rispetto della tutela paesaggistica. Respinge invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Per favorire il turismo durante tutto l’anno, la Sardegna aveva modificato le regole sulla localizzazione delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione, incidendo sui Piani di utilizzo dei litorali (PUL) e consentendo che le strutture gia assentite permanessero invariate fino alla scadenza del titolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato parte della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, allo statuto sardo e all’art. 146 del codice dei beni culturali, lamentando la violazione delle norme sulla tutela del paesaggio e sull’autorizzazione paesaggistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 (che aggiungeva il comma 1-bis all’art. 43 della legge reg. n. 8 del 2015); ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 2, e non fondate le questioni sull’art. 2, comma 1, lettera b).

    Il principio

    La tutela del paesaggio costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale: una disciplina regionale che consente la permanenza di strutture sui litorali senza il pieno rispetto delle norme sull’autorizzazione paesaggistica e sulla tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa voleva fare la Regione Sardegna?

    Favorire la destagionalizzazione del turismo, modificando le regole sulla localizzazione delle strutture balneari sui litorali.

    Quale parte e stata dichiarata illegittima?

    La norma che consentiva alle strutture gia assentite di permanere invariate sui litorali fino alla scadenza del titolo, in contrasto con la tutela paesaggistica.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: la Corte ha accolto la censura sull’art. 2, comma 1, lettera a), ma ha respinto le altre, dichiarandole non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2021 – Contratti di formazione specialistica per medici in Sardegna: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge sarda che imponeva ai medici, per accedere ai contratti di formazione specialistica regionali, requisiti di lunga residenza e un vincolo di permanenza lavorativa. Dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva subordinato l’accesso ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica a una residenza decennale in Sardegna e a un impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture regionali. Lo Stato riteneva tali requisiti irragionevoli e lesivi di liberta costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 120, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza, libera circolazione, autodeterminazione lavorativa e iniziativa economica).

    La decisione della Corte

    Nel corso del giudizio entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla Regione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione, costituita, ha accettato la rinuncia. La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia del ricorrente in via principale, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Quali requisiti imponeva la legge sarda?

    Una residenza in Sardegna di almeno dieci anni e l’impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture sanitarie o universitarie regionali.

    Perche il processo si e estinto?

    Perche, dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    La Corte ha valutato la legittimita dei requisiti?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2021 – Legge regionale del Lazio sullo sviluppo: questioni in parte inammissibili, in parte infondate

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    La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione su una norma della Regione Lazio in materia di semplificazione e sviluppo, sollevata da un giudice amministrativo. Nessun contrasto con la Costituzione viene accertato.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Lazio dubitava della legittimita di una disposizione regionale di semplificazione e sviluppo, ritenendo che potesse incidere su materie riservate allo Stato, tra cui la tutela dell’ambiente, e ledere principi costituzionali in tema di iniziativa economica e proprieta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato questioni sull’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali) e, sotto altri profili, agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e manifestamente infondate le ulteriori questioni riferite agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost.

    Il principio

    Non ogni intervento regionale di semplificazione che lambisce profili ambientali invade la competenza statale: occorre verificare in concreto l’oggetto della disciplina, e le censure devono essere adeguatamente motivate, altrimenti risultano inammissibili o infondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per il Lazio, nell’ambito di un giudizio amministrativo, dubitando della legittimita dell’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione sull’ambiente manifestamente inammissibile e le altre questioni manifestamente infondate.

    Quali principi erano invocati?

    Eguaglianza (art. 3), liberta di iniziativa economica (art. 41), proprieta (art. 42) e riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2021 – Riqualificazione del fatto e rito abbreviato: inammissibile la questione sull’art. 521 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 521 del codice di procedura penale, sollevate perche non consente all’imputato di chiedere il rito abbreviato quando il giudice riqualifica il fatto. L’ordinanza di rimessione non si era confrontata adeguatamente con gli argomenti contrari alla riqualificazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 521 c.p.p. permette al giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione. Nel caso concreto il giudice intendeva riqualificare i fatti da atti persecutori aggravati a maltrattamenti in famiglia, e la difesa chiedeva di accedere al rito abbreviato sul fatto cosi riqualificato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 521 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facolta dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato sul fatto diversamente qualificato dal giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che l’ordinanza di rimessione non si era adeguatamente confrontata con gli argomenti contrari alla riqualificazione giuridica del fatto, riqualificazione da cui dipendeva la rilevanza delle questioni.

    Il principio

    La rilevanza della questione deve essere motivata in modo adeguato: se essa dipende da una riqualificazione del fatto, il giudice rimettente deve confrontarsi con gli argomenti che a quella riqualificazione si oppongono, pena l’inammissibilita.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 521 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il rito abbreviato quando il giudice riqualifica giuridicamente il fatto.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche l’ordinanza di rimessione non si era confrontata in modo adeguato con gli argomenti contrari alla riqualificazione, da cui dipendeva la rilevanza.

    Quali diritti erano invocati?

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2021 – Ergastolo ostativo e liberazione condizionale: la Corte rinvia e avverte il legislatore

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    In questa storica ordinanza la Corte costituzionale non decide subito, ma rinvia la trattazione al maggio 2022, dando tempo al legislatore di intervenire. Anticipa pero che il divieto assoluto di liberazione condizionale per il condannato all’ergastolo “ostativo” che non collabora con la giustizia e in tensione con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’”ergastolo ostativo” impedisce al condannato per reati di mafia che non collabora con la giustizia di accedere a benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale. La collaborazione e l’unica via per essere ammessi alla valutazione: chi non collabora resta escluso a prescindere dal percorso compiuto in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni sugli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) e sull’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, nella parte in cui escludono dalla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso che non abbia collaborato con la giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rinviato la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 10 maggio 2022. Pur non decidendo, ha rilevato che il carattere assoluto della presunzione di pericolosita, e l’aver reso la collaborazione l’unica strada possibile, e in tensione con la funzione rieducativa della pena: ha quindi lasciato al legislatore il tempo per un intervento di riforma.

    Il principio

    La presunzione che il condannato all’ergastolo per reati di mafia mantenga legami con l’organizzazione criminale non e di per se irragionevole, ma deve poter essere superata da prova contraria valutabile dal tribunale di sorveglianza: rendere la collaborazione l’unica via di accesso alla liberazione condizionale contrasta con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’e l’ergastolo ostativo?

    E il regime per cui il condannato all’ergastolo per gravi reati (tra cui quelli di contesto mafioso) che non collabora con la giustizia e escluso da benefici penitenziari come la liberazione condizionale.

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita della norma?

    No: in questa ordinanza ha rinviato la decisione al 10 maggio 2022, dando tempo al legislatore di intervenire, pur segnalando il contrasto con la Costituzione.

    Perche la collaborazione come unica via e un problema?

    Perche impedisce al tribunale di sorveglianza di valutare l’intero percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2021 – Udienze penali in presenza durante il Covid: inammissibile la questione del Tribunale di Spoleto

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma che, in piena emergenza Covid, aveva ripristinato l’udienza penale “in presenza” come modalita ordinaria. Il dubbio sul corretto uso del decreto-legge non e stato esaminato nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nella primavera 2020, in piena emergenza pandemica, le regole sullo svolgimento delle udienze penali sono cambiate rapidamente. Un decreto-legge aveva stabilito che, in un certo periodo, l’udienza penale dovesse svolgersi di regola “in presenza”, in apparente contrasto con la legge di conversione di un decreto precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Spoleto aveva sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, questioni sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. n. 28 del 2020, che aveva modificato l’art. 83, comma 12-bis, del d.l. n. 18 del 2020, ritenendo lesa la funzione legislativa del Parlamento e carenti i presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Spoleto.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente censura l’uso del decreto-legge, deve dare conto in modo adeguato della rilevanza e dei presupposti della questione: in difetto, la Corte non puo esaminare nel merito il dubbio sul rispetto degli artt. 70 e 77 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    La disposizione del d.l. n. 28 del 2020 che, modificando il d.l. n. 18 del 2020, aveva reso l’udienza penale “in presenza” la modalita ordinaria in un dato periodo dell’emergenza Covid.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 70 e 77 della Costituzione, sulla funzione legislativa del Parlamento e sui presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2021 – Segretari comunali in Trentino-Alto Adige: illegittimo l’albo senza concorso pubblico

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Trentino-Alto Adige che istituiva, per la sola Provincia di Trento, un albo dei segretari comunali con accesso differenziato e senza concorso pubblico. La selezione per pubblico concorso resta la regola per l’accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Trentino-Alto Adige aveva creato, per la Provincia di Trento, un albo dei soggetti idonei a svolgere le funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni con requisiti e modalita di iscrizione diversi, consentendo l’accesso anche a chi non aveva superato un concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, comma 1, lettera g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, che introduceva l’art. 148-bis nel codice regionale degli enti locali, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, perche consentiva l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza selezione pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma impugnata (art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7) e, in via consequenziale, di ulteriori commi collegati; ha invece dichiarato inammissibili altre censure relative alla durata quinquennale dell’iscrizione e allo status del segretario.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici uffici deve avvenire, di regola, mediante concorso pubblico (art. 97 Cost.): non e legittima una disciplina che consente di svolgere le funzioni di segretario comunale a soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica e con requisiti d’accesso differenziati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma trentina?

    Un albo dei segretari comunali, per la sola Provincia di Trento, con due sezioni a requisiti diversi e accesso possibile anche senza concorso pubblico.

    Perche e stata dichiarata illegittima?

    Perche consentiva l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza selezione pubblica, in contrasto con il principio del concorso (art. 97 Cost.).

    Che cosa significa illegittimita “consequenziale”?

    La Corte estende la dichiarazione di illegittimita ad altre disposizioni strettamente collegate a quella impugnata, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

    Norme collegate