Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2573 Codice Civile: Trasferimento del marchio

    Articolo 2573 Codice Civile: Trasferimento del marchio

    Art. 2573 c.c. Trasferimento del marchio

    In vigore

    Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

  • Articolo 2574 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2574 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2574 c.c. Leggi speciali

    In vigore

    Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali. TITOLO IX – Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali CAPO I – Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

  • Articolo 2575 Codice Civile: Oggetto del diritto

    Articolo 2575 Codice Civile: Oggetto del diritto

    Art. 2575 c.c. Oggetto del diritto

    In vigore

    Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

  • Articolo 2576 Codice Civile: Acquisto del diritto

    Articolo 2576 Codice Civile: Acquisto del diritto

    Art. 2576 c.c. Acquisto del diritto

    In vigore

    Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

  • Articolo 2577 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Articolo 2577 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Art. 2577 c.c. Contenuto del diritto

    In vigore

    L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

  • Articolo 2578 Codice Civile: Progetti di lavori

    Articolo 2578 Codice Civile: Progetti di lavori

    Art. 2578 c.c. Progetti di lavori

    In vigore

    All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

  • Articolo 2579 Codice Civile: Interpreti ed esecutori

    Articolo 2579 Codice Civile: Interpreti ed esecutori

    Art. 2579 c.c. Interpreti ed esecutori

    In vigore

    Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

  • Articolo 2580 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Articolo 2580 Codice Civile: Soggetti del diritto

    Art. 2580 c.c. Soggetti del diritto

    In vigore

    Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

  • Articolo 2581 Codice Civile: Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    Articolo 2581 Codice Civile: Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    Art. 2581 c.c. Trasferimento dei diritti di utilizzazione

    In vigore

    I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

  • Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio

    Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio

    Art. 2582 c.c. Ritiro dell’opera dal commercio

    In vigore

    L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile.