Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 36/2020 – Stabilizzazione senza concorso in Calabria: norma illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che manteneva nei ruoli regionali, senza concorso pubblico, il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, in violazione del principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    Per accedere a un impiego nella pubblica amministrazione la regola è il concorso pubblico. La Regione Calabria aveva previsto il mantenimento provvisorio nei propri ruoli del personale già in servizio proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, nelle more delle selezioni pubbliche, di fatto consentendo un ingresso stabile senza concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, in riferimento all’art. 97, quarto comma, della Costituzione, che impone l’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro. La Corte ha ricordato che una analoga norma calabrese era già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 248 del 2016.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge regionale, in quanto consentiva l’accesso ai ruoli di una pubblica amministrazione senza concorso, ripristinando di fatto una disciplina già censurata in precedenza.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici impieghi deve avvenire, di regola, mediante concorso pubblico (art. 97, quarto comma, Cost.). Le norme regionali che stabilizzano personale aggirando il concorso, anche in forma di mantenimento provvisorio nei ruoli, violano questo principio; il legislatore regionale non può reintrodurre per via indiretta una disciplina già dichiarata incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché serve il concorso pubblico?

    Perché l’art. 97, quarto comma, della Costituzione lo prevede come regola per l’accesso ai pubblici impieghi, a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione e della parità di accesso.

    Cosa aveva fatto la Regione Calabria?

    Aveva previsto il mantenimento nei ruoli regionali, senza concorso, del personale delle disciolte associazioni di divulgazione agricola già in servizio, in attesa delle selezioni pubbliche.

    Era già successo qualcosa di simile?

    Sì. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 248 del 2016, che aveva già dichiarato illegittima un’analoga norma calabrese per violazione del principio del pubblico concorso.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento, imparzialità e regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici.
  • Corte cost. n. 57/2020 – Informazione antimafia interdittiva: legittima l’estensione agli atti dell’impresa privata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sugli artt. 89-bis e 92 del Codice antimafia, che estendono gli effetti dell’informazione antimafia interdittiva anche agli atti necessari all’attività imprenditoriale privata, come l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa artigiana era stata cancellata dall’albo a seguito di un’informazione antimafia interdittiva del Prefetto. Il Tribunale di Palermo riteneva che estendere gli effetti interdittivi anche all’attività privata (e non solo ai rapporti con la pubblica amministrazione) ledesse irragionevolmente la libertà d’impresa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Rimettente: il Tribunale ordinario di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’informazione antimafia è frutto di una valutazione tecnico-discrezionale del Prefetto sul pericolo di infiltrazione mafiosa, soggetta a pieno sindacato giurisdizionale e con validità temporanea di dodici mesi (con riesame periodico). Il bilanciamento tra libertà d’impresa e tutela contro la criminalità organizzata non è irragionevole, pur meritando una rimeditazione del legislatore.

    Il principio

    L’estensione degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva agli atti dell’impresa privata non è irragionevole né lesiva della libertà d’impresa, attesa la natura tecnico-discrezionale della valutazione prefettizia, il pieno sindacato giurisdizionale e la temporaneità della misura.

    Domande e risposte

    Cos’è l’informazione antimafia interdittiva?

    Un provvedimento del Prefetto che attesta il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, con effetti interdittivi immediati.

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché si basa su una valutazione tecnico-discrezionale soggetta a controllo giurisdizionale pieno e ha validità temporanea, con riesame periodico.

    La Corte ha suggerito qualcosa al legislatore?

    Sì: ha osservato che la disciplina merita una rimeditazione, pur non potendo essere oggetto di una pronuncia specifica nel caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2020 – Nuove contestazioni dibattimentali: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 35 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale in tema di nuove contestazioni nel dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 516 e 517 c.p.p. disciplinano le nuove contestazioni che il pubblico ministero può formulare nel corso del dibattimento, quando emerge un fatto diverso o un reato connesso. Il giudice rimettente dubitava della loro legittimità costituzionale in relazione alla posizione dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Novara nel corso di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia processuale: i vizi dell’atto introduttivo o la formulazione delle questioni hanno impedito un esame nel merito, senza che la Corte si sia pronunciata sulla fondatezza dei dubbi sollevati.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatti i requisiti necessari per il suo esame nel merito. In tali casi la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, ma si arresta sul piano dell’ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le nuove contestazioni dibattimentali?

    Sono le contestazioni con cui, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione o contestare un fatto diverso o un reato connesso, secondo gli artt. 516 e 517 c.p.p.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, quindi non si è pronunciata sulla loro fondatezza.

    Cosa comporta l’inammissibilità?

    Comporta che la norma resta in vigore immutata e che la questione potrebbe, in astratto, essere riproposta da altro giudice in termini diversi e con un percorso argomentativo adeguato.

  • Corte cost. n. 18/2020 – Detenzione domiciliare speciale anche alle madri di figli gravemente disabili di qualunque età

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite dei dieci anni di età del figlio per accedere alla detenzione domiciliare speciale: la madre detenuta può ottenerla anche se il figlio ha superato i dieci anni, purché sia affetto da disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

    Di cosa si tratta

    La detenzione domiciliare speciale consente alle madri condannate, anche a pene lunghe, di scontare la pena fuori dal carcere per accudire i figli. La legge la limitava ai figli con meno di dieci anni. Una detenuta chiedeva di poter assistere la figlia, ormai adulta ma totalmente invalida fin dalla nascita per una paralisi cerebrale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la misura per le madri di figli affetti da handicap totalmente invalidante.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli affetti da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, a qualunque età. Restano fermi gli altri requisiti (assenza di pericolo di reiterazione e valutazione del tribunale di sorveglianza).

    Il principio

    Il bisogno di cura del figlio gravemente disabile non si esaurisce con l’età anagrafica: anzi tende ad aggravarsi. Delimitare il beneficio solo in base all’età è irragionevole e contrasta con la tutela del soggetto debole, riprendendo le ragioni già espresse nella sentenza n. 350 del 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le madri detenute?

    Possono chiedere la detenzione domiciliare speciale anche per figli ultradecenni, se affetti da disabilità grave accertata in base alla legge 104.

    Basta la disabilità per ottenere la misura?

    No. Il tribunale di sorveglianza deve comunque verificare l’assenza di un concreto pericolo di nuovi reati e bilanciare le esigenze di cura con quelle di difesa sociale.

    Perché entrano in gioco gli artt. 3 e 31 Cost.?

    L’art. 3 garantisce uguaglianza e rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona; l’art. 31 tutela la maternità e l’infanzia, cioè il legame tra madre e figlio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2020 – BCC affiliata a un gruppo nazionale: niente competenza regionale sul commissariamento

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    La Corte costituzionale ha stabilito che, una volta entrata in un gruppo bancario cooperativo a rilevanza nazionale, una banca di credito cooperativo perde il carattere «regionale». Per questo spettava allo Stato — e per esso alla Banca d’Italia — sciogliere gli organi della BCC di San Biagio Platani, senza coinvolgere la Regione Siciliana.

    Di cosa si tratta

    Le banche di credito cooperativo (BCC) sono piccole banche del territorio. Con la riforma del 2016 ciascuna BCC deve obbligatoriamente aderire a un grande gruppo bancario nazionale (nel caso, ICCREA). La Regione Siciliana riteneva di avere ancora voce in capitolo sulle BCC della propria isola e contestava di non essere stata coinvolta quando la Banca d’Italia ha commissariato una di esse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana contro il Presidente del Consiglio e la Banca d’Italia. La Regione lamentava la violazione degli artt. 17 e 20 del proprio Statuto speciale e delle norme di attuazione (d.lgs. n. 205 del 2012), oltre al principio di leale collaborazione, per non essere stata coinvolta nello scioglimento degli organi della BCC.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso alla Banca d’Italia, adottare il provvedimento. Secondo le stesse norme di attuazione dello Statuto, una banca conserva il carattere regionale solo se anche le altre componenti del gruppo e la capogruppo sono regionali: poiché ICCREA e la maggior parte del gruppo hanno sede fuori dalla Sicilia, la BCC ha perso quel carattere ed è sottratta alle competenze regionali. La stessa Regione l’aveva cancellata dall’Albo regionale delle banche.

    Il principio

    L’adesione obbligatoria a un gruppo bancario cooperativo a dimensione nazionale fa venir meno il carattere regionale della singola BCC. Caduta la competenza regionale, cade anche la doglianza sulla leale collaborazione, che presuppone competenze sovrapposte tra enti.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui Stato e Regioni chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere, quando una ritiene che l’altra abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    Perché la BCC non è più «regionale»?

    Perché le norme di attuazione dello Statuto siciliano richiedono che anche il gruppo e la capogruppo siano regionali. Entrando in ICCREA, gruppo nazionale, la banca non rispetta più questo requisito.

    La riforma delle BCC ha cancellato la natura mutualistica?

    No. La Corte riconosce che la riforma salvaguarda lo scopo mutualistico e una certa autonomia gestionale delle BCC, ma ciò non basta a far sopravvivere il loro carattere regionale ai fini delle competenze statutarie.

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  • Corte cost. n. 34/2020 – Appello del pubblico ministero limitato: nessuna violazione della parità delle parti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul nuovo art. 593 c.p.p., che limita l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna ai soli casi in cui modifichino il titolo del reato, escludano un’aggravante a effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa.

    Di cosa si tratta

    La riforma del 2018 (decreto legislativo n. 11 del 2018) ha ridisegnato i poteri di impugnazione nel processo penale. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo in ipotesi tassative. Una Corte d’appello ha ritenuto che questa restrizione gli impedisse di contestare pene troppo miti, creando uno squilibrio rispetto all’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 della Costituzione, per asserita violazione del principio di parità delle parti. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Messina.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La parità delle parti, che trova il suo referente nell’art. 111, secondo comma, Cost., non comporta una necessaria identità dei poteri di impugnazione tra accusa e difesa: la posizione del pubblico ministero e quella dell’imputato non sono simmetriche, e il legislatore può differenziare ragionevolmente i rispettivi poteri di appello.

    Il principio

    Il principio di parità delle parti nel processo penale non impone una perfetta simmetria tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell’imputato. La diversa posizione delle parti consente al legislatore di modulare in modo ragionevole il potere di impugnazione, anche limitando l’appello dell’accusa, senza per ciò solo violare la Costituzione.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può sempre appellare una condanna?

    No. Secondo l’art. 593 c.p.p. nella versione esaminata, il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato, escludono un’aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

    Questo viola la parità tra accusa e difesa?

    No, secondo la Corte. La parità delle parti non richiede poteri identici: accusa e difesa hanno posizioni diverse e il legislatore può differenziare ragionevolmente i poteri di impugnazione.

    Restano altri rimedi per l’accusa?

    La pronuncia non amplia i poteri di appello, ma la limitazione riguarda l’appello: restano fermi i diversi presupposti e mezzi previsti dall’ordinamento processuale secondo la disciplina vigente.

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  • Corte cost. n. 56/2020 – Noleggio con conducente (NCC): illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio

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    La Corte costituzionale dichiara in parte illegittimo l’art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 sul noleggio con conducente (NCC): cade l’obbligo di iniziare e terminare ogni servizio presso la rimessa, con rientro alla stessa. Restano legittimi gli altri obblighi (prenotazione e foglio di servizio).

    Di cosa si tratta

    La disciplina del trasporto non di linea (taxi e NCC) è da anni al centro di interventi controversi. Il d.l. n. 135 del 2018 aveva reintrodotto, tra l’altro, l’obbligo per gli NCC di rientrare in rimessa dopo ogni corsa. La Regione Calabria ha impugnato la disciplina, ritenendola lesiva delle competenze regionali e della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati più commi dell’art. 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 117, 118 e 120 della Costituzione e al diritto UE. Ricorrente: la Regione Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’obbligo di iniziare e terminare ogni servizio NCC presso la rimessa, con rientro alla stessa (art. 10-bis, comma 1, lettere e ed f, e comma 9), perché non proporzionato agli obiettivi di tutela della concorrenza. Ha invece dichiarato non fondate le censure sugli altri obblighi (prenotazione presso la sede e foglio di servizio) e inammissibili le restanti questioni per difetto di motivazione sulla ridondanza.

    Il principio

    L’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio NCC eccede i limiti di adeguatezza e proporzionalità della competenza statale «trasversale» in materia di tutela della concorrenza e comprime ingiustificatamente il mercato; gli altri obblighi organizzativi restano invece legittimi.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    L’obbligo per gli NCC di iniziare e terminare ogni servizio presso la rimessa, con rientro alla stessa dopo ogni corsa.

    Quali obblighi restano in vigore?

    Quelli sulla prenotazione presso la sede o la rimessa, anche con strumenti tecnologici, e sulla tenuta del foglio di servizio.

    Perché alcune censure sono inammissibili?

    Perché la Regione non ha motivato adeguatamente come la lamentata violazione si ripercuotesse sulle proprie competenze (ridondanza).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2020 – Deleghe dirigenziali nelle agenzie fiscali: restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti al TAR del Lazio sulla questione delle deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari delle agenzie fiscali. Una legge sopravvenuta ha esaurito il meccanismo contestato, imponendo un nuovo esame.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la carenza di dirigenti dopo la sentenza n. 37 del 2015, una norma del 2015 consentiva ai dirigenti ad interim delle agenzie fiscali di delegare le funzioni a funzionari interni, con attribuzione di posizioni organizzative temporanee. Il TAR del Lazio dubitava che ciò eludesse la regola del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 della Costituzione (uguaglianza, accesso ai pubblici uffici, decretazione d’urgenza, buon andamento, giudicato costituzionale). Rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Dopo l’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha fissato un termine finale al meccanismo, ormai non più utilizzabile dalle agenzie fiscali. Tale ius superveniens muta i termini della questione e impone al giudice un nuovo esame dei presupposti.

    Il principio

    In presenza di norme sopravvenute che incidono sul meccanismo contestato e ne mutano i termini, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma contestata?

    La possibilità per i dirigenti ad interim delle agenzie fiscali di delegare funzioni dirigenziali a funzionari interni, con posizioni organizzative temporanee.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché una legge sopravvenuta ha esaurito il meccanismo contestato, mutando i termini della questione.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte non ha deciso il merito, ma ha rimandato al giudice il nuovo esame.

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  • Corte cost. n. 33/2020 – Bollo auto in leasing: decorrenza dal 2016 non incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla disciplina che individua l’utilizzatore in leasing come unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016: la questione poggiava su un erroneo presupposto interpretativo.

    Di cosa si tratta

    Nel leasing di un veicolo si era posto il problema di chi dovesse pagare il bollo auto: il proprietario concedente, l’utilizzatore o entrambi in solido. Una norma del 2015 aveva chiarito che era tenuto il solo utilizzatore; il decreto-legge n. 113 del 2016 ne aveva poi fissato la decorrenza al 1° gennaio 2016. La contribuente, proprietaria di veicoli dati in leasing, lamentava di essere stata esposta a responsabilità per il periodo precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge n. 160 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo del legittimo affidamento e della capacità contributiva. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, nel giudizio tra una società e la Regione Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo: non era corretto l’assunto, condiviso dal rimettente e dalla Regione, secondo cui per il periodo intermedio sarebbero stati tenuti in solido concedente e utilizzatore. La disciplina censurata si inserisce in un più ampio quadro normativo che, correttamente ricostruito, non determinava la lesione lamentata.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale muove da una lettura errata della norma censurata, essa non è fondata: il giudice delle leggi non può pronunciarsi su un significato della disposizione che non è quello effettivo. La corretta ricostruzione del quadro normativo sulla tassa automobilistica nel leasing escludeva la denunciata violazione dell’eguaglianza e della capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Chi paga il bollo di un’auto in leasing?

    Secondo la disciplina in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è tenuto in via esclusiva l’utilizzatore del veicolo, sulla base del contratto di locazione finanziaria annotato al PRA e fino alla scadenza del contratto.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la premessa, secondo cui per il periodo intermedio rispondevano in solido concedente e utilizzatore, non era corretta alla luce del complessivo quadro normativo.

    Cosa significa «erroneo presupposto interpretativo»?

    Significa che il dubbio di costituzionalità si basava su un’interpretazione sbagliata della norma; venuta meno questa premessa, viene meno anche la denunciata illegittimità, e la questione è dichiarata non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2020 – Imposta sulle donazioni e affini: legittima l’esclusione del beneficio rispetto ai parenti

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 13 della legge n. 383 del 2001, che escludeva dall’imposta sulle donazioni coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. La diversa disciplina non viola l’uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Nel 2001 fu soppressa l’imposta su successioni e donazioni e introdotta una tassazione limitata alle donazioni a favore di soggetti più lontani: erano esclusi coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. Un donatario, legato al donante da affinità di terzo grado, riteneva ingiusto pagare l’imposta mentre i parenti ne erano esenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non include gli affini tra i soggetti esclusi dal pagamento dell’imposta. Rimettente: la Commissione tributaria regionale del Molise.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 2, 29 e 31 (motivazione generica) e non fondata quella relativa all’art. 3. La selezione dei soggetti passivi in base alla prossimità familiare rientra nella discrezionalità del legislatore tributario; parenti e affini non sono categorie omogenee e le numerose norme richiamate non esprimono un principio di necessaria parificazione.

    Il principio

    Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel selezionare i soggetti passivi in base alla prossimità familiare; parenti e affini non costituiscono categorie omogenee, sicché la loro diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Qual era la disparità lamentata?

    Gli affini dovevano pagare l’imposta sulle donazioni, mentre coniuge e parenti fino al quarto grado ne erano esclusi.

    Perché la Corte non ha riscontrato violazione dell’art. 3?

    Perché parenti e affini non sono categorie omogenee e la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore tributario.

    Perché alcune censure sono inammissibili?

    Perché il giudice rimettente aveva motivato in modo generico il contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 32/2020 – Legge «spazzacorrotti»: niente carcere retroattivo per i reati contro la P.A.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la «legge spazzacorrotti» nella parte in cui, inserendo i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli «ostativi» dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, veniva applicata retroattivamente anche a chi aveva commesso il fatto prima della sua entrata in vigore, quanto a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e sospensione dell’ordine di esecuzione.

    Di cosa si tratta

    La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta «spazzacorrotti») ha incluso la maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato e altri) tra quelli per cui l’accesso ai benefici penitenziari richiede la collaborazione con la giustizia. Numerosi giudici, investiti delle istanze di condannati per fatti pregressi, hanno dubitato che questa modifica potesse colpire retroattivamente chi aveva già commesso il reato confidando di poter scontare la pena fuori dal carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975. I parametri costituzionali principali erano gli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU). Le questioni sono state sollevate da numerosi giudici rimettenti, fra cui i Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, la Corte d’appello di Lecce e diversi GIP (Cagliari, Napoli e altri).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui le modifiche all’art. 4-bis si applicavano anche a chi aveva commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.). Ha inoltre dichiarato illegittima la norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevedeva la concessione del permesso premio a chi avesse già raggiunto, prima della legge, un grado di rieducazione adeguato. Ha invece ritenuto inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto sotto il solo profilo dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.) non riguarda solo le norme che incriminano o aggravano la pena, ma anche le norme sull’esecuzione quando non si limitano a modificare le modalità esecutive, bensì trasformano la natura della pena. Tra lo scontare la pena «fuori» e «dentro» il carcere la differenza è radicale, qualitativa prima ancora che quantitativa: passare da una pena eseguibile all’esterno a una da scontare in carcere equivale ad applicare una pena diversa (un aliud) rispetto a quella prevista al momento del fatto, e ciò non può avvenire retroattivamente.

    Domande e risposte

    La sentenza vale per tutti i reati?

    No. L’illegittimità riguarda le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e la sospensione dell’ordine di esecuzione. Per i meri benefici penitenziari, come i permessi premio e il lavoro all’esterno, la Corte non ha ritenuto applicabile in via generale il divieto di retroattività, salvo il caso di chi avesse già maturato il diritto al beneficio.

    Perché conta la distinzione tra «dentro» e «fuori» il carcere?

    Perché le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) incidono sulla qualità e quantità della pena e sul grado di privazione della libertà. Trasformare una pena eseguibile fuori in una da eseguire in carcere equivale a una pena nuova e più afflittiva.

    Cosa accade per i permessi premio?

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma anche nella parte in cui non consentiva il permesso premio a chi, prima della legge, avesse già raggiunto in concreto un grado di rieducazione adeguato, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., a tutela del percorso rieducativo già compiuto.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — Divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, esteso alle norme sull’esecuzione che trasformano la natura della pena.
    • Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, posta a fondamento della tutela del percorso rieducativo già compiuto.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, richiamato per il permesso premio già meritato.
  • Corte cost. n. 53/2020 – Continuità assistenziale presso i pronto soccorso in Puglia: questione non fondata

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla legge pugliese che colloca sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso. La norma è organizzativa del servizio sanitario regionale e non invade la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva previsto che presso ogni pronto soccorso fosse collocata una sede del servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica), competente per le richieste a bassa criticità. Il Governo riteneva che la norma incidesse sulle funzioni dei medici, materia regolata dalla contrattazione collettiva e quindi riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma ha contenuto organizzativo: impegna l’amministrazione regionale a riorganizzare il servizio, senza incidere sulla disciplina dell’attività professionale dei medici. Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici sono escluse dalla contrattazione collettiva, quindi non rientrano nell’ordinamento civile.

    Il principio

    Una legge regionale che si limita a riorganizzare il servizio di continuità assistenziale, senza toccare la disciplina del rapporto professionale dei medici (riservata alla contrattazione collettiva e quindi all’ordinamento civile), rientra nella competenza regionale in materia di tutela della salute.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge pugliese?

    La collocazione di sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso, per gestire le richieste a bassa criticità.

    Perché non viola la competenza statale?

    Perché ha natura meramente organizzativa e non incide sul rapporto professionale dei medici, regolato dalla contrattazione collettiva.

    Che cos’è la continuità assistenziale?

    È il servizio (ex guardia medica) che garantisce l’assistenza nelle ore in cui non operano il medico di base e il pediatra di libera scelta.

    Norme collegate