Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 670 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

    Art. 670 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma. Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore. Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.

  • Art. 669 Codice della Navigazione – Opposizione di terzi

    Art. 669 Codice della Navigazione – Opposizione di terzi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.

  • Art. 668 Codice della Navigazione – Opposizioni agli atti esecutivi

    Art. 668 Codice della Navigazione – Opposizioni agli atti esecutivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 618 del codice di procedura civile.

  • Art. 667 Codice della Navigazione – Opposizioni all’esecuzione

    Art. 667 Codice della Navigazione – Opposizioni all’esecuzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, se è competente per la causa, provvede alla istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

  • Art. 666 Codice della Navigazione – Inadempienza dell’aggiudicatario

    Art. 666 Codice della Navigazione – Inadempienza dell’aggiudicatario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto. L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

  • Art. 665 Codice della Navigazione – Trasferimento dei carati di nave

    Art. 665 Codice della Navigazione – Trasferimento dei carati di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

  • Art. 664 Codice della Navigazione – Trasferimento della nave

    Art. 664 Codice della Navigazione – Trasferimento della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

  • Art. 663 Codice della Navigazione – Versamento del prezzo

    Art. 663 Codice della Navigazione – Versamento del prezzo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.

  • Art. 662 Codice della Navigazione – Offerte di aumento

    Art. 662 Codice della Navigazione – Offerte di aumento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto. Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

  • Art. 661 Codice della Navigazione – Ulteriori incanti, vendita senza incanto

    Art. 661 Codice della Navigazione – Ulteriori incanti, vendita senza incanto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.

  • Art. 660 Codice della Navigazione – Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 660 Codice della Navigazione – Aggiudicazione per persona da nominare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

  • Art. 659 Codice della Navigazione – Modalità dell’incanto

    Art. 659 Codice della Navigazione – Modalità dell’incanto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine. La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida. L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.

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