Autore: Andrea Marton

  • Articolo 39 della Costituzione italiana

    Articolo 39 della Costituzione italiana

    Art. 39 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’organizzazione sindacale è libera.

    Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

    È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

    I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  • Articolo 40 della Costituzione italiana

    Articolo 40 della Costituzione italiana

    Art. 40 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

  • Articolo 41 della Costituzione italiana

    Articolo 41 della Costituzione italiana

    Art. 41 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’iniziativa economica privata è libera.

    Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

  • Articolo 42 della Costituzione italiana

    Articolo 42 della Costituzione italiana

    Art. 42 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

    La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

    La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

    La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

  • Articolo 43 della Costituzione italiana

    Articolo 43 della Costituzione italiana

    Art. 43 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

  • Articolo 44 della Costituzione italiana

    Articolo 44 della Costituzione italiana

    Art. 44 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

    La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

  • Articolo 45 della Costituzione italiana

    Articolo 45 della Costituzione italiana

    Art. 45 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

    La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

  • Articolo 46 della Costituzione italiana

    Articolo 46 della Costituzione italiana

    Art. 46 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

  • Articolo 47 della Costituzione italiana

    Articolo 47 della Costituzione italiana

    Art. 47 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

    Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

  • Articolo 48 della Costituzione italiana

    Articolo 48 della Costituzione italiana

    Art. 48 Cost. — Titolo IV: rapporti politici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

    Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

    La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

    Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.