Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 258/2021 – Segreto di Stato e giudizio davanti alla Corte dei conti

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma in materia di segreto di Stato sollevate dalla Corte dei conti del Lazio. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito della disposizione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) disciplina aspetti legati al segreto di Stato. La questione nasceva nell’ambito di giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato con quattro ordinanze le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Quando le questioni sono dichiarate inammissibili, la Corte non esamina il merito della norma impugnata: i profili processuali della rimessione precludono la decisione di fondo.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma sul segreto di Stato?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi non c’è stata alcuna pronuncia sul merito.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con quattro ordinanze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 257/2021 – Sardegna, interpretazione autentica del piano paesaggistico

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    La Corte ha dichiarato illegittima la legge della Sardegna che interpretava in via autentica il piano paesaggistico regionale: l’adeguamento unilaterale del piano, fuori dal percorso condiviso con lo Stato, viola il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il piano paesaggistico è lo strumento che tutela il paesaggio in un dato territorio. Per le aree vincolate, il Codice dei beni culturali e del paesaggio impone una pianificazione “condivisa” tra Stato e Regione. La Sardegna, con una legge di interpretazione autentica, era intervenuta da sola sul proprio piano, modificandone la portata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale), lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente) e del principio di leale collaborazione, oltre che degli artt. 3, 9 e 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020; resta privo di oggetto l’art. 2, che ne regolava l’entrata in vigore.

    Il principio

    Per i beni paesaggistici vincolati la pianificazione deve avvenire in modo congiunto tra Stato e Regione: l’adeguamento unilaterale del piano paesaggistico, dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e concordato tra le parti, contravviene al principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa aveva fatto la Sardegna?

    Aveva approvato una legge di interpretazione autentica che modificava unilateralmente la portata del proprio piano paesaggistico regionale.

    Perché la norma è stata annullata?

    Perché la pianificazione paesaggistica dei beni vincolati deve essere condivisa con lo Stato; l’intervento unilaterale viola il principio di leale collaborazione.

    Le altre censure sono state esaminate?

    No: la Corte le ha ritenute assorbite, decidendo sulla base della violazione del principio di leale collaborazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 256/2021 – Conflitto di deputati sul green pass nei luoghi di lavoro

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso da alcuni deputati in relazione al decreto-legge sull’estensione della certificazione verde COVID-19 (green pass) ai luoghi di lavoro e ad atti interni della Camera.

    Di cosa si tratta

    Nel 2021 il decreto-legge n. 127 estese l’obbligo di certificazione verde COVID-19 al lavoro pubblico e privato. Alcuni deputati ritenevano lese le proprie prerogative anche da deliberazioni interne della Camera connesse all’applicazione di tali misure, e tentarono di far valere la questione tramite conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso da alcuni deputati in relazione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (estensione del green pass), e ad alcune deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei questori della Camera dei deputati. La pronuncia interviene nella fase di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai deputati.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede precisi presupposti soggettivi e oggettivi; il ricorso dei deputati non integrava i requisiti necessari per l’ammissibilità.

    Domande e risposte

    Su cosa verteva il conflitto?

    Sul decreto-legge n. 127 del 2021 che estendeva il green pass ai luoghi di lavoro e su alcune deliberazioni interne della Camera dei deputati.

    Chi lo aveva promosso?

    Un gruppo di deputati, nella loro qualità di parlamentari.

    Qual è stato l’esito?

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile già nella fase di ammissibilità.

  • Corte cost. n. 255/2021 – Conflitto sollevato da un senatore contro i questori del Senato

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso da un senatore contro una deliberazione del Collegio dei questori del Senato. Il conflitto, nella fase di ammissibilità, non poteva proseguire.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento per risolvere contrasti sulle competenze tra organi costituzionali. Un singolo parlamentare aveva tentato di impugnare per questa via una deliberazione interna del Senato che lo riguardava.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso da un senatore a seguito di una deliberazione del Collegio dei questori del Senato della Repubblica. La pronuncia interviene nella fase di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore.

    Il principio

    Il conflitto tra poteri dello Stato è ammissibile solo in presenza dei suoi specifici presupposti; non ogni contrasto interno a un organo costituzionale, sollevato dal singolo componente, integra un conflitto tra poteri davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Chi aveva proposto il conflitto?

    Un senatore, in tale sua qualità, contro una deliberazione del Collegio dei questori del Senato.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella fase di ammissibilità.

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È lo strumento con cui la Corte risolve i contrasti sulle competenze costituzionali tra i diversi organi dello Stato.

  • Corte cost. n. 254/2021 – Petizione alle Camere e conflitto tra poteri dello Stato

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato a seguito del mancato esame, da parte di Camera e Senato, di una petizione presentata da oltre 27.000 cittadini. Il conflitto non poteva essere proposto in quel modo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 50 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere. Alcuni cittadini, lamentando il mancato esame parlamentare di una loro petizione sul decreto-legge n. 111 del 2021 (misure per le attività scolastiche e universitarie), avevano tentato di far valere questa omissione davanti alla Corte mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso da un cittadino, in proprio e quale rappresentante dei firmatari della petizione ex art. 50 Cost., contro l’omesso esame della petizione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La pronuncia interviene nella fase di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone requisiti soggettivi e oggettivi precisi; i singoli cittadini firmatari di una petizione non sono legittimati a promuoverlo per il mancato esame parlamentare della petizione stessa.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il ricorso?

    Un cittadino, in proprio e come rappresentante di oltre 27.000 firmatari di una petizione presentata alle Camere ai sensi dell’art. 50 Cost.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché mancavano i presupposti del conflitto tra poteri: i cittadini firmatari non sono legittimati a proporlo per il mancato esame della petizione.

    Cosa prevede l’art. 50 della Costituzione?

    Riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

  • Corte cost. n. 253/2021 – Estinzione del processo sul bilancio della Provincia di Bolzano

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione del bilancio di previsione 2021-2023 della Provincia autonoma di Bolzano. Non vi è stata alcuna pronuncia sulla legittimità delle norme.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge provinciale di Bolzano sul bilancio di previsione 2021-2023. Quando le ragioni della controversia vengono meno — ad esempio per rinuncia al ricorso o modifica delle norme — il processo costituzionale si chiude senza decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso ricorso in via principale contro gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, dell’Allegato C e degli Allegati di spesa della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (bilancio di previsione 2021-2023).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    L’estinzione del processo chiude il giudizio senza che la Corte si pronunci sul merito delle norme impugnate: la decisione è di natura processuale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le norme di Bolzano erano legittime?

    No. Il processo è stato dichiarato estinto, quindi non c’è stata alcuna pronuncia di merito.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza che le norme impugnate siano dichiarate legittime o illegittime.

    Che tipo di provvedimento è?

    Si tratta di un’ordinanza, con cui la Corte definisce questioni processuali come l’estinzione.

  • Corte cost. n. 252/2021 – Adozione internazionale e art. 29-bis legge n. 184 del 1983

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    La Corte non è entrata nel merito della questione sull’adozione internazionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze: ha dichiarato la questione inammissibile, senza quindi pronunciarsi sulla legittimità della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29-bis della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) disciplina i presupposti per l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Il caso riguardava i requisiti di accesso a questa procedura, contestati alla luce della tutela della vita familiare garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Non vi è stata quindi alcuna decisione sul merito della norma.

    Il principio

    Quando la questione è dichiarata inammissibile, la Corte non si pronuncia sul contenuto della norma: i vizi processuali della rimessione impediscono l’esame nel merito, e la disposizione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato l’art. 29-bis sulle adozioni?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.

    Quale parametro era stato invocato?

    L’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, sul rispetto della vita privata e familiare.

    Cosa significa “inammissibile”?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare la questione nel merito per ragioni processuali legate al modo in cui è stata sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2021 – Parchi regionali pugliesi Costa Ripagnola e Mar Piccolo

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    La Corte ha dichiarato illegittime varie norme della legge pugliese che istituiva i parchi naturali “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”, perché consentivano interventi edilizi e attività in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Con la legge regionale n. 30 del 2020 la Puglia aveva istituito due parchi naturali regionali. Alcune disposizioni, però, permettevano nelle aree protette interventi edilizi (ampliamenti degli edifici esistenti, trasformazioni) e altre attività che, secondo il Governo, abbassavano il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, dell’art. 9, comma 1, lettere f) e g), dell’art. 9, comma 1, lettera h) (limitatamente alla parte sugli ampliamenti del 15%), dell’art. 25, comma 5, e dell’art. 26, comma 1, lettera h). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulle lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e costituisce un livello di protezione che le Regioni possono elevare ma non abbassare; le norme regionali che consentono trasformazioni o usi incompatibili con la protezione delle aree protette invadono tale competenza.

    Domande e risposte

    Quali norme pugliesi sono state annullate?

    L’art. 8, comma 6, l’art. 9, comma 1, lettere f), g) e h) (in parte), l’art. 25, comma 5, e l’art. 26, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020.

    Perché la Regione non poteva consentire quegli interventi?

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione può rafforzarla, non ridurla.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No: per le lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 250/2021 – Lavoratori somministrati e stabilizzazione nella PA

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    I lavoratori somministrati esclusi dalla “stabilizzazione” nella pubblica amministrazione non subiscono una discriminazione incostituzionale. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il contratto di somministrazione non nasce da un concorso pubblico, quindi la posizione del somministrato non è pienamente equiparabile a quella del lavoratore a termine reclutato per concorso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 ha introdotto procedure straordinarie di “stabilizzazione” del precariato pubblico, permettendo l’assunzione a tempo indeterminato di chi avesse maturato determinati requisiti di anzianità. Il comma 9 di quell’articolo, però, esclude da questi benefici i lavoratori utilizzati dalle amministrazioni tramite contratti di somministrazione (lavoro “interinale”). Un autista di scuolabus impiegato per oltre dodici anni dal Comune di Massa con contratti di somministrazione si era visto negare la possibilità di stabilizzazione proprio per via di questa esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), sostenendo che escludere i somministrati dalla stabilizzazione, a fronte della sostanziale somiglianza con i lavoratori a termine, fosse una ingiustificata disparità di trattamento. La norma impugnata era l’art. 20, comma 9, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte riferita ai concorsi riservati (comma 2), per difetto di rilevanza, e non fondata la questione riferita alla stabilizzazione diretta (comma 1). L’esclusione dei somministrati non viola l’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il contratto di somministrazione non comporta un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore ed ente utilizzatore e non nasce da una procedura selettiva: il rapporto di lavoro intercorre con l’agenzia. Per questo la posizione del somministrato non è sovrapponibile a quella del lavoratore a termine reclutato per concorso, e la diversa disciplina non è irragionevole, anche alla luce del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso (art. 97 Cost.).

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto la stabilizzazione ai lavoratori somministrati?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’esclusione dei somministrati dalla stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non è incostituzionale.

    Perché il somministrato è trattato diversamente dal lavoratore a termine?

    Perché il rapporto del somministrato è con l’agenzia, non con l’ente pubblico, e non deriva da una procedura concorsuale; le due situazioni non sono equiparabili.

    Quale principio costituzionale ha richiamato la Corte?

    L’art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi pubblici si accede di regola mediante concorso, principio che giustifica la differenza di disciplina.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: si lamentava una disparità di trattamento tra somministrati e lavoratori a termine
    • Art. 97 della Costituzione — principio del concorso pubblico richiamato dalla Corte come ragione della diversa disciplina
  • Corte cost. n. 219/2021 – Piano Casa Calabria: illegittime le deroghe urbanistiche senza intesa sul paesaggio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Calabria che modificavano il Piano Casa, per violazione della tutela del paesaggio e della competenza statale, oltre che del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto Piano Casa consente interventi edilizi straordinari in deroga agli strumenti urbanistici. La Regione Calabria aveva ampliato queste deroghe interrompendo il percorso di co-pianificazione del paesaggio con lo Stato. Il Governo ha impugnato la legge a tutela del paesaggio e della pianificazione condivisa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge regionale calabrese n. 10 del 2020.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è affidata alla competenza esclusiva dello Stato e si attua attraverso la co-pianificazione tra Stato e Regione: le norme regionali che ampliano le deroghe urbanistiche eludendo gli strumenti paesaggistici condivisi sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sul Piano Casa della Calabria?

    Ha dichiarato illegittime le disposizioni impugnate (artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4) che ampliavano le deroghe edilizie incidendo sulla tutela del paesaggio.

    Perché la Regione non poteva ampliare le deroghe urbanistiche?

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato e va attuata con la co-pianificazione condivisa, che la Regione aveva eluso.

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera s)?

    Riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in cui rientra la tutela del paesaggio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2021 – Concessioni e obbligo di esternalizzare l’80%: illegittimo l’art. 177 del Codice dei contratti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere non assegnate con gara, di esternalizzare l’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, previsto dall’art. 177 del Codice dei contratti pubblici.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei contratti pubblici imponeva ai concessionari che avevano ottenuto la concessione senza gara di affidare a terzi, tramite procedure pubbliche, l’80 per cento dei lavori, servizi e forniture. Un gestore di impianti di illuminazione pubblica contestava questo obbligo davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, e dell’art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di delega e dell’art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 177, commi 2 e 3, dello stesso Codice.

    Il principio

    L’obbligo generalizzato di esternalizzare l’80 per cento delle attività oggetto di concessione comprime in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica dei concessionari e contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sull’obbligo di esternalizzare l’80%?

    Lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, annullando l’art. 177 del Codice dei contratti pubblici e la relativa norma di delega.

    Perché l’obbligo è stato ritenuto illegittimo?

    Perché comprimeva in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica dei concessionari, in contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

    Cosa significa la dichiarazione «in via consequenziale»?

    È l’estensione dell’illegittimità ad altre norme strettamente collegate, qui i commi 2 e 3 dell’art. 177, che non potevano restare in vigore da soli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2021 – Mandato di arresto europeo e cittadini di Paesi terzi: rinvio pregiudiziale alla Corte UE

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    La Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni pregiudiziali sul rifiuto di consegna, nel mandato di arresto europeo, dei cittadini di Paesi terzi che risiedono o dimorano in Italia.

    Di cosa si tratta

    Il mandato di arresto europeo consente, in certi casi, di rifiutare la consegna di chi risiede o dimora nello Stato di esecuzione, per consentirgli di scontare la pena nel luogo in cui ha radicato la propria vita. La normativa italiana riservava questa possibilità ai soli cittadini italiani e dell’Unione, escludendo i cittadini di Paesi terzi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui escludeva dal rifiuto di consegna i cittadini di Paesi terzi residenti o dimoranti in Italia. La Corte ha ritenuto necessario interpellare la Corte di giustizia UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, le questioni se la disciplina che preclude in modo assoluto e automatico il rifiuto della consegna dei cittadini di Paesi terzi sia compatibile con la decisione quadro sul mandato d’arresto e con la Carta dei diritti fondamentali UE; ha chiesto il procedimento accelerato e ha sospeso il giudizio.

    Il principio

    Quando la valutazione di legittimità costituzionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può sollevare rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE; il trattamento dei cittadini di Paesi terzi nel mandato d’arresto europeo va valutato alla luce della normativa e dei diritti fondamentali dell’Unione.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sul rifiuto di consegna dei cittadini stranieri?

    No. Ha sospeso il giudizio e ha rinviato le questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del diritto UE.

    Qual era il dubbio sulla normativa italiana?

    Che escludesse in modo assoluto e automatico i cittadini di Paesi terzi residenti in Italia dalla possibilità di vedersi rifiutare la consegna, a differenza dei cittadini UE.

    Perché la Corte si rivolge alla Corte di giustizia UE?

    Perché la materia è disciplinata dal diritto dell’Unione e occorre chiarirne l’interpretazione prima di decidere sulla legittimità costituzionale.