Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 103/2020 – Impianti a fune a uso sportivo e regole sulla concorrenza in provincia di Bolzano

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    Con la sentenza n. 103 del 2020 la Corte costituzionale ha salvato, nei limiti indicati, la legge della Provincia di Bolzano che qualifica come autorizzazioni le concessioni di impianti a fune a uso turistico-sportivo. Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano ha qualificato la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico (come seggiovie e funivie per lo sci) come soggetti a un provvedimento di tipo autorizzatorio, anziché a vere e proprie concessioni soggette a gara. L’Autorità garante della concorrenza temeva un sistema di rinnovi senza confronto competitivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TRGA di Bolzano ha censurato gli artt. 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al Codice dei contratti pubblici, alla direttiva 2014/23/UE e agli artt. 49, 56 e 106 TFUE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 44, comma 3, e in parte quelle sull’art. 45, e non fondate le restanti questioni sull’art. 45. Ha precisato che la qualificazione di tali impianti come attività soggette ad autorizzazione è compatibile con il diritto UE, fermo restando il rispetto di altre discipline prevalenti (come quella sugli aiuti di Stato e sui beni demaniali).

    Il principio

    La non fondatezza delle censure non esonera la Provincia dal rispetto delle altre discipline europee e nazionali prevalenti: in particolare i principi sui beni demaniali o del patrimonio indisponibile e la disciplina degli aiuti di Stato, cui resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici ai concessionari.

    Domande e risposte

    Gli impianti a fune di Bolzano sfuggono del tutto alla gara?

    La loro qualificazione come attività autorizzate è stata ritenuta compatibile con il diritto UE, ma restano applicabili altri vincoli, come quelli su beni pubblici e aiuti di Stato.

    Perché alcune questioni erano inammissibili?

    Per profili processuali e di prospettazione delle censure relativi all’art. 44, comma 3, e ad alcuni parametri invocati sull’art. 45.

    Quali vincoli restano comunque per la Provincia?

    Il rispetto della direttiva sui servizi (2006/123/UE), specie per impianti su beni pubblici, e la disciplina sugli aiuti di Stato per i finanziamenti pubblici ai concessionari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2020 – Sottrazione di minore all’estero e sospensione automatica della responsabilità genitoriale

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    Con la sentenza n. 102 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sospensione automatica della responsabilità genitoriale a carico del genitore condannato per sottrazione di minore all’estero: il giudice deve poterla disporre, non subirla come effetto obbligato.

    Di cosa si tratta

    Il genitore condannato per aver sottratto e trattenuto all’estero il figlio minore subiva, in modo automatico, anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Una conseguenza che ricade direttamente sui figli, senza che il giudice possa valutare se corrisponda al loro interesse.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha censurato gli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna «comporta» la sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 34 cod. pen. e quella sull’art. 574-bis sotto il profilo dell’art. 10 Cost.

    Il principio

    In tutte le decisioni relative ai minori deve considerarsi il loro preminente interesse: una pena accessoria che incide automaticamente sulla responsabilità genitoriale, impedendo al giudice di valutare l’interesse del minore nel caso concreto, è in contrasto con la Costituzione, in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 31 del 2012.

    Domande e risposte

    Il genitore condannato perde sempre la responsabilità genitoriale?

    No: dopo questa sentenza la sospensione non è più automatica. Il giudice può disporla valutando il caso concreto e l’interesse del minore.

    Perché l’automatismo era incostituzionale?

    Perché impediva al giudice di considerare il preminente interesse del minore, facendo ricadere su quest’ultimo una conseguenza obbligata e indifferenziata.

    Che cosa è stato dichiarato inammissibile?

    Le questioni sull’art. 34, secondo comma, cod. pen. (durata della pena accessoria) e quella sull’art. 574-bis riferita all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di New York.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2020 – Albi dei direttori sanitari: cessata la materia del contendere

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    Con l’ordinanza n. 101 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso contro la legge pugliese che aveva soppresso gli albi regionali dei direttori amministrativi e sanitari: la Regione ha reintrodotto gli elenchi e il Governo ha rinunciato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva abrogato l’articolo che istituiva gli albi regionali degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie. Il Governo aveva impugnato la legge, temendo che la nomina avvenisse senza verifica preventiva di idoneità, in contrasto con i principi statali sulla dirigenza sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia n. 8 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria posti dal d.lgs. n. 171 del 2016 e per irragionevolezza.

    La decisione della Corte

    Nelle more del giudizio, la Regione Puglia ha reintrodotto gli elenchi regionali degli idonei (legge reg. n. 48 del 2019) e la legge impugnata non ha avuto applicazione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, non risultando un contrario interesse della Regione a coltivare il giudizio.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo prima dell’applicazione e non ha avuto effetti medio tempore, e il ricorrente rinuncia, la Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in assenza di accettazione della rinuncia, se non risulta un contrario interesse della parte resistente.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la legge pugliese fosse incostituzionale?

    No: non c’è stata una decisione sul merito. La controversia si è chiusa perché la situazione che l’aveva originata era venuta meno.

    Che cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno l’oggetto stesso della lite, perché la norma è stata modificata in modo soddisfacente per il ricorrente e non ha prodotto effetti.

    Perché gli albi degli idonei erano importanti?

    Perché servono a verificare preventivamente l’idoneità dei candidati a direttore, a garanzia di trasparenza e imparzialità nelle nomine della dirigenza sanitaria.

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  • Corte cost. n. 100/2020 – Affidamento in house e obbligo di motivare il mancato ricorso al mercato

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    Con la sentenza n. 100 del 2020 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga le amministrazioni a motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato quando affidano un servizio a una propria società in house.

    Di cosa si tratta

    L’affidamento «in house» consente a un ente pubblico di affidare un servizio a una propria società controllata senza gara. Il Codice dei contratti pubblici impone però di dare conto, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni per cui non si è fatto ricorso al mercato. Il TAR Liguria dubitava che questo onere fosse un eccesso rispetto alle direttive UE (cosiddetto «gold plating»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria ha censurato l’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 1, lettere a) ed eee), della legge delega n. 11 del 2016, per violazione del divieto di gold plating e per assenza di un addentellato nella delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il legislatore delegato dispone di margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, purché ne rispetti la ratio; l’onere motivazionale rafforzato sull’in house si inserisce coerentemente nel quadro normativo e non costituisce una violazione dell’art. 76 Cost.

    Il principio

    L’art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato a una mera scansione linguistica della delega: spettano ad esso margini di discrezionalità nell’attuazione, sempre che ne sia rispettata la ratio e l’attività si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’affidamento in house?

    È l’affidamento di un servizio a una società controllata in modo analogo a un proprio ufficio dall’ente pubblico, senza gara, al ricorrere di precise condizioni.

    Le amministrazioni devono motivare la scelta dell’in house?

    Sì. La Corte ha confermato che l’art. 192, comma 2, impone legittimamente di dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

    Che cos’è il «gold plating» lamentato dal TAR?

    È l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive UE. La Corte ha escluso che l’onere motivazionale lo integri in violazione della delega.

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  • Corte cost. n. 99/2020 – Revoca automatica della patente per chi è sottoposto a misure di prevenzione

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    Con la sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la revoca automatica della patente da parte del prefetto nei confronti di chi è sottoposto a misure di prevenzione: il prefetto deve poter valutare caso per caso, e non «provvedere» in modo vincolato.

    Di cosa si tratta

    Chi è sottoposto a una misura di prevenzione (come la sorveglianza speciale antimafia) perde i «requisiti morali» per la patente, e il prefetto la revoca. La norma usava il verbo «provvede», imponendo una revoca automatica, a prescindere dal tipo e dalla gravità della misura applicata e dall’eventuale bisogno della patente per lavorare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche, il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Reggio Calabria hanno censurato l’art. 120, comma 2, del Codice della strada, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, per l’automatismo della revoca; il Tribunale di Reggio Calabria ha censurato anche il comma 3 (divieto triennale di nuova patente), in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca. In linea con le sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020, ha rilevato che le misure di prevenzione colpiscono categorie assai eterogenee e di diversa gravità: l’automatismo viola l’art. 3 Cost. (assorbiti gli altri parametri). È stata invece dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione sul comma 3.

    Il principio

    È irragionevole ricollegare in via automatica lo stesso effetto — la revoca della patente — a una varietà di ipotesi di pericolosità sociale molto diverse tra loro. Il provvedimento deve diventare valutazione di necessità/opportunità in concreto, anche per non contraddire la finalità di inserimento lavorativo che la stessa misura di prevenzione può perseguire.

    Domande e risposte

    Il prefetto deve sempre revocare la patente?

    No. Dopo questa sentenza il prefetto «può provvedere»: valuta in concreto se la revoca sia necessaria o opportuna a fronte della specifica misura di prevenzione.

    La Corte ha riesaminato la pericolosità del soggetto?

    No. La discrezionalità del prefetto non riguarda la pericolosità (già valutata dal giudice della prevenzione), ma solo la necessità/opportunità della revoca della patente.

    Perché conta il diritto al lavoro?

    Perché la patente può servire per la ricerca di un lavoro, talvolta prescritta dallo stesso Tribunale: una revoca automatica rischierebbe di contraddire la finalità di reinserimento.

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  • Corte cost. n. 98/2020 – Riserva di appalti alle imprese locali e tutela della concorrenza

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    Con la sentenza n. 98 del 2020 la Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Toscana che permetteva di riservare fino al 50% degli appalti sotto soglia alle imprese con sede in regione. La materia è tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Negli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia europea, la legge toscana consentiva alle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione, per non più del 50%, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Toscana. Una protezione delle imprese del territorio che il Governo ha ritenuto lesiva della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2019, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con gli artt. 30 e 36 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che impongono libera concorrenza e non discriminazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Le regole di gara — anche per i contratti sotto soglia e nelle procedure negoziate — rientrano nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale, da cui le Regioni non possono discostarsi. La riserva a favore delle imprese radicate sul territorio altera la par condicio e contrasta con gli artt. 30 e 36 del codice.

    Il principio

    Le norme che disciplinano le procedure di gara appartengono alla «tutela della concorrenza», riservata in via esclusiva allo Stato: le Regioni non possono introdurre discipline difformi, e sono illegittime le norme regionali di protezione delle imprese locali che alterano la parità tra gli operatori economici.

    Domande e risposte

    Una Regione può favorire le proprie imprese negli appalti?

    No: introdurre riserve di partecipazione a favore delle imprese con sede sul territorio è vietato, perché altera la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Vale anche per gli appalti di piccolo importo?

    Sì. La Corte ha chiarito che la riserva alla competenza statale vale anche per i contratti sotto soglia e nelle procedure negoziate.

    Bastava richiedere una «sede operativa» locale per essere legittimi?

    No. La norma chiedeva sede legale e operativa in regione e creava comunque un trattamento di favore territoriale lesivo della par condicio.

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  • Corte cost. n. 97/2020 – Regime 41-bis: il divieto di scambiare oggetti nello stesso gruppo di socialità

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    Con la sentenza n. 97 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario che vietava ai detenuti dello stesso gruppo di socialità di scambiarsi oggetti. Il divieto vale solo tra gruppi diversi.

    Di cosa si tratta

    Il regime detentivo speciale del «41-bis» impone forti restrizioni per recidere i collegamenti dei detenuti con le organizzazioni criminali. Tra queste, il divieto assoluto di scambiare oggetti. La norma, per come scritta e interpretata dalla Cassazione, vietava lo scambio anche tra detenuti già ammessi a condividere la stessa «socialità», cioè che possono comunque incontrarsi e parlare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima penale, con due ordinanze, ha censurato l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui imponeva l’assoluta impossibilità di scambiare oggetti anche tra detenuti del medesimo gruppo di socialità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Il divieto di scambio resta quindi limitato ai rapporti tra gruppi diversi.

    Il principio

    Le restrizioni del regime differenziato devono essere congrue rispetto allo scopo di recidere i collegamenti con la criminalità organizzata: vietare lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti che già condividono la stessa socialità e possono comunicare oralmente ha portata puramente afflittiva, non giustificata da ragioni di sicurezza.

    Domande e risposte

    I detenuti al 41-bis possono ora scambiarsi qualunque oggetto?

    Solo all’interno del medesimo gruppo di socialità e nei limiti generali (oggetti di modico valore). Resta vietato lo scambio tra detenuti di gruppi diversi.

    Perché il divieto era irragionevole?

    Perché i detenuti dello stesso gruppo possono già incontrarsi e comunicare oralmente: impedire lo scambio di oggetti di modico valore non serviva a recidere collegamenti con l’esterno e aveva carattere meramente afflittivo.

    Quali principi costituzionali sono stati applicati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza e congruità della misura allo scopo) e 27 (divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e finalità rieducativa della pena).

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  • Corte cost. n. 96/2020 – Depenalizzazione retroattiva della guida senza patente

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    Con la sentenza n. 96 del 2020 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina transitoria della depenalizzazione del 2016 sulla guida senza patente: non è eccesso di delega applicare retroattivamente le nuove sanzioni amministrative. Le ulteriori censure sull’irretroattività sono inammissibili per difetto di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Nel 2016 la guida senza patente è stata trasformata da reato in illecito amministrativo. Le norme transitorie del d.lgs. n. 8 del 2016 rendono applicabile la nuova sanzione amministrativa anche ai fatti commessi prima, imponendo al giudice penale di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa. Il giudice di Siracusa dubitava che ciò fosse consentito senza una delega espressa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siracusa ha censurato gli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 76, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), per eccesso di delega e violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 76: il legislatore delegato può introdurre norme di coerente sviluppo e completamento, e il silenzio della delega su un tema non gli impedisce di disciplinarlo. Ha invece dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le censure sull’irretroattività: il giudice non aveva dimostrato che la nuova sanzione amministrativa fosse in concreto più afflittiva della vecchia ammenda.

    Il principio

    L’art. 76 Cost. non riduce il legislatore delegato a una mera scansione linguistica della delega: può sviluppare e completare le scelte del delegante, e il silenzio della legge delega su uno specifico tema non gli impedisce di disciplinarlo, purché resti coerente con gli indirizzi generali.

    Domande e risposte

    La guida senza patente è ancora un reato?

    No: dal 6 febbraio 2016 è un illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria. Il giudice penale assolve perché il fatto non è più previsto come reato e trasmette gli atti all’autorità amministrativa.

    Perché non c’è stato eccesso di delega?

    Perché il legislatore delegato può introdurre norme transitorie come coerente completamento della depenalizzazione, anche se la delega non lo prevedeva espressamente.

    Perché le censure sull’irretroattività sono state respinte?

    Per un difetto di motivazione: il giudice non aveva dimostrato in concreto che la nuova sanzione amministrativa fosse più sfavorevole della pena originaria.

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  • Corte cost. n. 95/2020 – Conversione delle pene pecuniarie del giudice di pace e competenza

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    Con la sentenza n. 95 del 2020 la Corte costituzionale ha respinto i tentativi di riportare al giudice di pace la competenza sulla conversione delle pene pecuniarie da lui inflitte. Le questioni sull’art. 238-bis del testo unico spese di giustizia sono non fondate; quelle sull’abrogazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 sono inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena pecuniaria non viene pagata per insolvibilità del condannato, va «convertita» in altra sanzione. La controversia riguarda chi sia competente a deciderlo per le pene inflitte dal giudice di pace: il giudice di pace stesso o il magistrato di sorveglianza. Dopo la sentenza n. 212 del 2003 e l’introduzione dell’art. 238-bis, la giurisprudenza assegna la competenza unica al magistrato di sorveglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Magistrati di sorveglianza di Pisa e di Alessandria hanno censurato l’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega); il giudice di Alessandria ha censurato anche l’art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione del Magistrato di Pisa (la Cassazione aveva già deciso in modo vincolante la competenza nel suo caso) e non fondate le questioni sull’art. 238-bis: la concentrazione della competenza nel magistrato di sorveglianza rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e l’art. 97, secondo comma, non è conferente. Di conseguenza, anche la questione sull’art. 299 sollevata dal giudice di Alessandria è risultata inammissibile per irrilevanza.

    Il principio

    L’individuazione del giudice competente rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e non è di per sé sindacabile; il buon andamento (art. 97 Cost.) riguarda l’organizzazione degli uffici, non l’attività giurisdizionale in senso stretto. La norma generale successiva nel tempo prevale anche su quella speciale anteriore quando ciò corrisponde alla volontà del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi decide oggi sulla conversione delle pene del giudice di pace?

    Il magistrato di sorveglianza: la giurisprudenza è unanime in questo senso, confermata dall’art. 238-bis del testo unico sulle spese di giustizia.

    Perché la questione del giudice di Pisa era inammissibile?

    Perché la Corte di cassazione aveva già deciso in modo vincolante la competenza in quel processo: la pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe potuto avere alcun effetto sul giudizio.

    L’aumento di lavoro per i magistrati di sorveglianza era un argomento valido?

    No. La Corte ha chiarito che il principio di buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici, non l’attività giurisdizionale del magistrato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2020 – Blocco temporaneo del pensionamento di anzianità e ragionevolezza

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    Con l’ordinanza n. 94 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul blocco temporaneo dei pensionamenti di anzianità disposto dalla legge n. 449 del 1997. Il differimento è un ragionevole strumento di riequilibrio della spesa previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Alla fine del 1997, per stabilizzare la finanza pubblica, il legislatore sospese e poi differì l’accesso ad alcuni trattamenti pensionistici di anzianità. Un ex dipendente del Ministero dell’interno, cessato dal servizio il 30 novembre 1997, vide la pensione decorrere solo dal 1° aprile 1998 e chiese i ratei arretrati, contestando la ragionevolezza del blocco.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha censurato l’art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e l’art. 1 del relativo decreto ministeriale 30 marzo 1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del canone di ragionevolezza e lesione dell’affidamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Richiamando precedenti pronunce (tra cui le ordinanze n. 10 e n. 145 del 2011 sullo stesso intervento), ha rilevato che il blocco si inseriva nel processo di riconsiderazione dei trattamenti per stabilizzare la spesa previdenziale; agli interessati restava la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro per non rimanere senza reddito, e i lavori parlamentari documentavano i risparmi di spesa. Il differimento è quindi un ragionevole contemperamento di interessi.

    Il principio

    Gli interventi di blocco temporaneo dell’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non sono irragionevoli quando rispondono all’esigenza di stabilizzare la spesa previdenziale e impongono al lavoratore solo una limitata posticipazione della decorrenza, lasciandogli strumenti per non restare privo di reddito.

    Domande e risposte

    Il blocco ha cancellato la pensione?

    No: ha solo posticipato la decorrenza del trattamento, nel caso esaminato di alcuni mesi, senza sopprimere il diritto.

    Perché non è stato violato l’art. 3 della Costituzione?

    Perché la misura è stata ritenuta ragionevole: bilanciava il riequilibrio del sistema previdenziale con un sacrificio limitato e con strumenti alternativi a disposizione dell’interessato.

    Contava l’esistenza di risparmi di spesa documentati?

    Sì. La Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto, l’intervento era corredato da relazione tecnica che indicava i rilevanti risparmi conseguenti al differimento.

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  • Corte cost. n. 93/2020 – Azione diretta del vettore e omogeneità della legge di conversione

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    Con l’ordinanza n. 93 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’azione diretta del vettore nell’autotrasporto, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010. La norma non è «estranea» né «intrusa» rispetto al decreto originario.

    Di cosa si tratta

    Nell’autotrasporto di merci, quando un vettore esegue il trasporto su incarico di un altro vettore, la legge gli riconosce un’azione diretta per farsi pagare il corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questa regola fu inserita nel 2010 dalla legge di conversione di un decreto-legge nato per il trasporto marittimo: di qui il dubbio che fosse un corpo estraneo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato, il Giudice onorario di pace di Cagliari e la Corte d’appello di Cagliari hanno censurato l’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 103 del 2010 (che inserisce l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità della legge di conversione rispetto al decreto originario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La questione era già stata decisa, con identiche censure, dalla sentenza n. 226 del 2019. La disposizione riguarda la stessa «materia» del decreto — il trasporto — e condivide la sua natura di misura volta a risolvere una situazione di crisi del settore: non c’è quindi quella palese estraneità o carattere «intruso» che soli possono violare l’art. 77.

    Il principio

    Una disposizione aggiunta in sede di conversione viola l’art. 77, secondo comma, Cost. solo se totalmente estranea o addirittura intrusa, tale da interrompere ogni correlazione con il decreto-legge. La coerenza si valuta sia sul piano oggettivo (la materia) sia su quello funzionale (le finalità).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’azione diretta del vettore?

    È la facoltà del vettore che ha materialmente eseguito il trasporto di chiedere il pagamento a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, non solo al proprio committente diretto.

    Perché si discuteva dell’art. 77 della Costituzione?

    Perché l’art. 77 impone che la legge di conversione abbia un contenuto omogeneo al decreto-legge: non vi si possono inserire norme del tutto estranee alle materie e alle finalità del decreto.

    Perché la questione era «manifestamente» infondata?

    Perché la Corte aveva già respinto identica questione con la sentenza n. 226 del 2019 e i giudici non avevano aggiunto argomenti nuovi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2020 – Revoca quinquennale della patente per omicidio e lesioni stradali

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 92 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 222 del Codice della strada, che impone la revoca quinquennale della patente in caso di condanna per reati stradali. La causa: il giudice non aveva descritto i fatti del processo, impedendo il controllo sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per omicidio stradale o lesioni stradali gravi subisce, oltre alla pena, la revoca della patente di guida con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni. Un giudice di Massa ha sospettato che applicare la stessa, gravissima sanzione a condotte molto diverse per gravità e colpa fosse irragionevole e contrario alla finalità rieducativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Massa, in persona del Giudice onorario di pace, ha sollevato la questione sull’art. 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’applicazione automatica della medesima sanzione accessoria a fattispecie diverse (lesioni e omicidio stradale, con o senza aggravanti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza di rimessione era priva di un’adeguata descrizione del fatto: mancava del tutto la descrizione della condotta contestata e della colpa ascritta all’imputato. Questa lacuna impediva il controllo sulla rilevanza. La Corte ha inoltre ricordato che, con la sentenza n. 88 del 2019, aveva già aperto alla possibilità per il giudice di disporre la sospensione in alternativa alla revoca in assenza di aggravanti.

    Il principio

    L’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio rende la questione manifestamente inammissibile, perché impedisce alla Corte di verificare la rilevanza, cioè che la norma censurata debba effettivamente essere applicata in quel processo.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la revoca quinquennale è legittima?

    No: non si è pronunciata sul merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto dell’ordinanza del giudice, senza decidere se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

    Perché conta la descrizione del fatto nell’ordinanza del giudice?

    Perché la Corte deve poter controllare la «rilevanza»: che la norma sospettata serva davvero a decidere il caso. Senza i fatti, questo controllo è impossibile.

    Esiste già un’alternativa alla revoca automatica?

    Sì. La sentenza n. 88 del 2019, citata nell’ordinanza, consente al giudice di disporre la sospensione anziché la revoca quando non ricorrono le aggravanti previste per omicidio e lesioni stradali.

    Norme collegate