Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 694 Codice della Navigazione – Aeroporti privati

    Art. 694 Codice della Navigazione – Aeroporti privati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

  • Art. 693 Codice della Navigazione – Assegnazione dei beni del demanio aeronautico

    Art. 693 Codice della Navigazione – Assegnazione dei beni del demanio aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale. All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

  • Art. 692 Codice della Navigazione – Beni del demanio aeronautico statale

    Art. 692 Codice della Navigazione – Beni del demanio aeronautico statale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

    b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

  • Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

    a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

    b) servizi di meteorologia aeronautica;

    c) servizi di informazioni aeronautiche;

    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando … specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea . Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale. DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI Della proprietà e dell'uso degli aeroporti

  • Art. 690 Codice della Navigazione – Annessi ICAO

    Art. 690 Codice della Navigazione – Annessi ICAO

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi , nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi . Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale. Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare o sostituire , con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento. DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA

  • Art. 689 Codice della Navigazione – Vigilanza sul traffico nazionale all’estero

    Art. 689 Codice della Navigazione – Vigilanza sul traffico nazionale all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

  • Art. 688 Codice della Navigazione – Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi

    Art. 688 Codice della Navigazione – Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.

  • Art. 686 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 686 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro. DELLA NAVIGAZIONE AEREA DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE

  • Art. 685 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave sequestrata

    Art. 685 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave sequestrata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo, all'amministrazione della nave si applica il disposto dell'articolo 652.

  • Art. 684 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    Art. 684 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalità.

  • Art. 683 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    Art. 683 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave. Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

  • Art. 682 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    Art. 682 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.

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