Autore: Andrea Marton

  • Articolo 124 della Costituzione italiana

    Articolo 124 della Costituzione italiana

    Art. 124 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Articolo 125 della Costituzione italiana

    Articolo 125 della Costituzione italiana

    Art. 125 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

  • Articolo 126 della Costituzione italiana

    Articolo 126 della Costituzione italiana

    Art. 126 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

    L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

  • Articolo 127 della Costituzione italiana

    Articolo 127 della Costituzione italiana

    Art. 127 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

  • Articolo 128 della Costituzione italiana

    Articolo 128 della Costituzione italiana

    Art. 128 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Articolo 129 della Costituzione italiana

    Articolo 129 della Costituzione italiana

    Art. 129 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Articolo 130 della Costituzione italiana

    Articolo 130 della Costituzione italiana

    Art. 130 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Articolo 131 della Costituzione italiana

    Articolo 131 della Costituzione italiana

    Art. 131 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Sono costituite le seguenti Regioni:

    Piemonte;

    Valle d’Aosta;

    Lombardia;

    Trentino-Alto Adige;

    Veneto;

    Friuli-Venezia Giulia;

    Liguria;

    Emilia-Romagna;

    Toscana;

    Umbria;

    Marche;

    Lazio;

    Abruzzi;

    Molise;

    Campania;

    Puglia;

    Basilicata;

    Calabria;

    Sicilia;

    Sardegna.

  • Articolo 132 della Costituzione italiana

    Articolo 132 della Costituzione italiana

    Art. 132 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

    Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

  • Articolo 133 della Costituzione italiana

    Articolo 133 della Costituzione italiana

    Art. 133 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.