Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 681 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 681 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili. La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi dell'articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile. Dei procedimenti cautelari

  • Lavoro sportivo: chi è il lavoratore sportivo, figure e inquadramento

    Lavoro sportivo

    Chi è il lavoratore sportivo: figure, qualifiche e inquadramento

    La riforma del D.Lgs 36/2021 ha dato per la prima volta una definizione unitaria di “lavoratore sportivo”. Non ci sono livelli e declaratorie come in un CCNL classico: l’inquadramento ruota attorno all’area (professionismo o dilettantismo) e alla forma del rapporto.

    In sintesi

    Il lavoratore sportivo è chi svolge dietro corrispettivo attività di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, oltre alle figure individuate dai regolamenti federali. Non esiste un sistema di livelli e minimi tabellari: l’inquadramento dipende dall’area (professionismo o dilettantismo) e dalla natura del rapporto, che può essere subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o autonomo.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (artt. 25, 27, 28), come modificato dal D.Lgs 120/2023
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e di gara, preparatori, in ambito dilettantistico e professionistico
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; nel professionismo accordi collettivi di categoria
    Fonte
    D.Lgs 36/2021; regolamenti delle federazioni sportive nazionali

    La definizione di lavoratore sportivo

    Prima della riforma mancava una nozione unitaria: il professionismo era regolato dalla vecchia legge 91/1981, mentre il dilettantismo viveva in una zona grigia di compensi e collaborazioni. Il D.Lgs 36/2021 ha superato questa frammentazione, definendo lavoratore sportivo chiunque svolga, verso un corrispettivo, una delle attività sportive individuate dalla legge, a prescindere dal settore.

    Rientrano nella definizione, in particolare:

    • l’atleta;
    • l’allenatore e l’istruttore;
    • il direttore tecnico, il direttore sportivo e il preparatore atletico;
    • il direttore di gara (arbitri, giudici di gara);
    • ogni altra figura tesserata necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva, individuata dai regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva.

    Perché non esistono “livelli” come negli altri settori

    In un CCNL tradizionale l’inquadramento si traduce in un livello, a cui corrispondono una declaratoria di mansioni e un minimo tabellare. Nel lavoro sportivo questa architettura non c’è: la materia è governata dalla legge e dai regolamenti federali, non da un contratto collettivo nazionale di settore. Le qualifiche tecniche esistono (per esempio i livelli di abilitazione di un allenatore), ma sono titoli sportivi e formativi, non livelli retributivi. Livelli e minimi esistono solo se la società applica un contratto collettivo: nel professionismo gli accordi collettivi di ciascuna federazione, nel dilettantismo i contratti del settore sportivo che alcune associazioni adottano (minimi e paghe orarie nella scheda sulle tabelle retributive del lavoro sportivo). Al lavoro subordinato sportivo, inoltre, non si applica l’art. 2103 c.c. sulle mansioni (art. 26 del D.Lgs. 36/2021).

    Ciò che determina diritti e tutele non è quindi un livello, ma la combinazione di due elementi: l’area in cui si opera e la forma giuridica del rapporto.

    Tabella riepilogativa: aree e forme del rapporto

    Inquadramento del lavoratore sportivo dopo il D.Lgs 36/2021
    Area Forma tipica del rapporto Presunzione di legge
    Professionismo Lavoro subordinato Si presume subordinato (salvo eccezioni)
    Dilettantismo Collaborazione coordinata e continuativa Si presume co.co.co. entro i limiti orari di legge
    Dilettantismo Lavoro subordinato o autonomo Possibili quando ricorrono i relativi presupposti

    Nota: nell’area del dilettantismo la collaborazione coordinata e continuativa è la forma presunta quando la prestazione, pur continuativa, resta entro i limiti orari fissati dalla legge (vedi la guida su orario e soglia delle 24 ore).

    Lavoratori sportivi e figure amministrativo-gestionali

    Accanto alle figure tecnico-sportive in senso stretto, la riforma considera anche i collaboratori amministrativo-gestionali degli enti sportivi dilettantistici (segreteria, gestione tesseramenti, organizzazione). A queste figure possono applicarsi regimi agevolati simili a quelli del lavoro sportivo, ma è bene tenerle distinte: non sono atleti né tecnici, e la loro attività è di supporto.

    Il volontario non è un lavoratore

    La riforma valorizza il volontariato sportivo: chi presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza alcun corrispettivo, non è un lavoratore sportivo. Al volontario può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trasformare un volontario in un collaboratore di fatto retribuito espone l’ente a contestazioni: la linea di confine è il corrispettivo.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore di nuoto in una ASD
    Tizio insegna nuoto ai corsi di una associazione sportiva dilettantistica per alcune ore a settimana, ricevendo un compenso. È a tutti gli effetti un lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo. Restando entro i limiti orari di legge, il suo rapporto si presume una collaborazione coordinata e continuativa, con il regime fiscale e contributivo agevolato del dilettantismo.
    Caia — Arbitro di pallavolo
    Caia dirige le gare di un campionato dilettantistico come direttore di gara. Anche se non è un’atleta né un’allenatrice, rientra tra le figure di lavoratore sportivo individuate dalla legge. Il suo rapporto segue le regole generali della riforma, con le specificità previste dai regolamenti della federazione di appartenenza.
    Sempronio — Segretario della società, non tecnico
    Sempronio tiene la contabilità e gestisce i tesseramenti della ASD. È un collaboratore amministrativo-gestionale: può accedere a regimi agevolati simili a quelli del lavoro sportivo, ma non è un lavoratore sportivo tecnico. Se invece prestasse la sua opera in modo gratuito, sarebbe un volontario, con diritto al solo rimborso spese documentate.
  • Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

  • Art. 679 Codice della Navigazione – Effetti del mancato deposito del prezzo

    Art. 679 Codice della Navigazione – Effetti del mancato deposito del prezzo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori. Della distribuzione del prezzo

  • Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

  • Art. 677 Codice della Navigazione – Provvedimento di liberazione

    Art. 677 Codice della Navigazione – Provvedimento di liberazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato. Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

  • Art. 676 Codice della Navigazione – Istanza di vendita all’incanto della nave

    Art. 676 Codice della Navigazione – Istanza di vendita all’incanto della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall'inserzione disposta nell'articolo precedente, può domandare la vendita allo incanto, offrendo l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell'articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita ai sensi degli articoli 656, 657.

  • Art. 675 Codice della Navigazione – Istanza per la liberazione

    Art. 675 Codice della Navigazione – Istanza per la liberazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente: 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione; 2) il nome dei suoi danti causa; 3) gli elementi di individuazione della nave; 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi; 6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori; 7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione. Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

  • Art. 674 Codice della Navigazione – Liberazione dopo il pignoramento

    Art. 674 Codice della Navigazione – Liberazione dopo il pignoramento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.

  • Art. 673 Codice della Navigazione – Facoltà di liberare la nave

    Art. 673 Codice della Navigazione – Facoltà di liberare la nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

  • Art. 672 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 672 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche

  • Art. 671 Codice della Navigazione – Vendita di pertinenze separate

    Art. 671 Codice della Navigazione – Vendita di pertinenze separate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

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