Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 217/2021 – Mandato di arresto europeo e cittadini di Paesi terzi: rinvio pregiudiziale alla Corte UE

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    La Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni pregiudiziali sul rifiuto di consegna, nel mandato di arresto europeo, dei cittadini di Paesi terzi che risiedono o dimorano in Italia.

    Di cosa si tratta

    Il mandato di arresto europeo consente, in certi casi, di rifiutare la consegna di chi risiede o dimora nello Stato di esecuzione, per consentirgli di scontare la pena nel luogo in cui ha radicato la propria vita. La normativa italiana riservava questa possibilità ai soli cittadini italiani e dell’Unione, escludendo i cittadini di Paesi terzi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui escludeva dal rifiuto di consegna i cittadini di Paesi terzi residenti o dimoranti in Italia. La Corte ha ritenuto necessario interpellare la Corte di giustizia UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, le questioni se la disciplina che preclude in modo assoluto e automatico il rifiuto della consegna dei cittadini di Paesi terzi sia compatibile con la decisione quadro sul mandato d’arresto e con la Carta dei diritti fondamentali UE; ha chiesto il procedimento accelerato e ha sospeso il giudizio.

    Il principio

    Quando la valutazione di legittimità costituzionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può sollevare rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE; il trattamento dei cittadini di Paesi terzi nel mandato d’arresto europeo va valutato alla luce della normativa e dei diritti fondamentali dell’Unione.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sul rifiuto di consegna dei cittadini stranieri?

    No. Ha sospeso il giudizio e ha rinviato le questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del diritto UE.

    Qual era il dubbio sulla normativa italiana?

    Che escludesse in modo assoluto e automatico i cittadini di Paesi terzi residenti in Italia dalla possibilità di vedersi rifiutare la consegna, a differenza dei cittadini UE.

    Perché la Corte si rivolge alla Corte di giustizia UE?

    Perché la materia è disciplinata dal diritto dell’Unione e occorre chiarirne l’interpretazione prima di decidere sulla legittimità costituzionale.

  • Corte cost. n. 216/2021 – Mandato di arresto europeo e detenuto gravemente malato: rinvio pregiudiziale alla Corte UE

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    La Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sulla consegna, nell’ambito del mandato di arresto europeo, di una persona affetta da gravi patologie croniche e potenzialmente irreversibili.

    Di cosa si tratta

    Il mandato di arresto europeo è uno strumento che consente la consegna rapida di una persona tra Stati membri dell’Unione. Il caso riguardava una persona gravemente malata di cui era chiesta la consegna: la Corte d’appello dubitava che la consegna fosse compatibile con la tutela della salute e i diritti fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato d’arresto europeo. La Corte costituzionale, ritenendo rilevante l’interpretazione del diritto dell’Unione, ha investito la Corte di giustizia UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione se l’autorità di esecuzione, ove la consegna possa esporre la persona gravemente malata a un grave pregiudizio alla salute, debba chiedere informazioni e rifiutare la consegna in mancanza di rassicurazioni; ha chiesto il procedimento accelerato e ha sospeso il giudizio.

    Il principio

    Quando la decisione sulla legittimità costituzionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la tutela della salute e dei diritti fondamentali della persona possono giustificare il rifiuto della consegna nel mandato d’arresto europeo.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso il caso del mandato d’arresto europeo?

    No. Ha sospeso il giudizio e ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire l’interpretazione del diritto UE.

    Cosa ha chiesto la Corte ai giudici europei?

    Se, di fronte a una persona gravemente malata, l’autorità che esegue il mandato debba acquisire informazioni e rifiutare la consegna in assenza di garanzie sulla sua salute.

    Cos’è il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE?

    È lo strumento con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia UE come interpretare il diritto dell’Unione, sospendendo intanto il proprio giudizio.

  • Corte cost. n. 215/2021 – Spese dei gruppi consiliari abruzzesi: illegittima la deroga ai limiti di spesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Abruzzo che sottraeva le spese di funzionamento dei gruppi consiliari ai limiti statali di contenimento della spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale e per il funzionamento dei propri organi. La Regione Abruzzo aveva previsto che a certe spese dei gruppi consiliari non si applicassero i tetti fissati da una legge statale del 2010. La Corte dei conti ha sollevato la questione in sede di parificazione del rendiconto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha impugnato l’art. 40 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (come sostituito nel 2013), tra l’altro in riferimento all’art. 136 della Costituzione, sull’efficacia delle sentenze della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 5, della legge regionale abruzzese, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei limiti di spesa fissati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010; ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 136 Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono sottrarre le spese di funzionamento dei gruppi consiliari ai limiti di contenimento della spesa stabiliti dallo Stato: una deroga di questo tipo viola i vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte della legge abruzzese?

    Ha annullato l’art. 40, comma 5, nella parte in cui escludeva i limiti statali di spesa per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

    Perché la Regione non poteva derogare ai limiti di spesa?

    Perché i tetti alla spesa fissati dallo Stato rispondono a esigenze di coordinamento della finanza pubblica che vincolano anche le Regioni.

    La censura sull’art. 136 della Costituzione è stata accolta?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 136, decidendo l’illegittimità su un diverso profilo.

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  • Corte cost. n. 214/2021 – Rito abbreviato e reati da ergastolo: manifesta infondatezza sull’uguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, sollevata in riferimento al principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Una legge del 2019 esclude il rito abbreviato — che consente uno sconto di pena — per i delitti puniti con l’ergastolo. Un giudice riteneva irragionevole e discriminatorio che imputati di reati gravi non potessero accedere al rito, a differenza di chi commette reati meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non viola l’art. 3 Cost.

    Il principio

    Riservare i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo, al rito ordinario non costituisce una disparità di trattamento irragionevole: la diversa gravità dei reati giustifica un diverso regime processuale, nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi è imputato di un reato da ergastolo può chiedere il rito abbreviato?

    No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di disuguaglianza.

    Perché l’esclusione non viola il principio di uguaglianza?

    Perché la maggiore gravità dei delitti puniti con l’ergastolo giustifica un trattamento processuale differenziato, senza irragionevolezza.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 208 del 2021?

    La sentenza n. 208 ha esaminato la stessa norma rispetto alla durata del processo (art. 111); questa ordinanza riguarda invece il principio di uguaglianza (art. 3).

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  • Corte cost. n. 213/2021 – Sospensione COVID delle esecuzioni di rilascio degli immobili: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla sospensione, durante l’emergenza COVID-19, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sollevate dai giudici dell’esecuzione di Trieste e Savona.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il legislatore ha più volte sospeso l’esecuzione degli sfratti e dei rilasci di immobili. Alcuni giudici dell’esecuzione dubitavano che queste sospensioni, sacrificando i diritti dei proprietari, fossero compatibili con la Costituzione e la CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Trieste e di Savona, in funzione di giudici dell’esecuzione, hanno impugnato l’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, l’art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2020 e altre norme di proroga, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla sospensione delle esecuzioni di rilascio, senza esaminarle nel merito.

    Il principio

    L’ammissibilità del giudizio costituzionale presuppone che il rimettente individui correttamente l’oggetto e motivi la rilevanza delle questioni; in difetto, anche su materie sensibili come la sospensione COVID degli sfratti, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le sospensioni COVID degli sfratti erano legittime?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità delle sospensioni.

    Quali diritti dei proprietari erano in gioco?

    Erano richiamati il diritto di proprietà (art. 42), la tutela giurisdizionale (art. 24) e il giusto processo (art. 111), oltre a parametri europei come la CEDU.

    Perché le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui i giudici hanno individuato l’oggetto e motivato la rilevanza, che hanno impedito l’esame di merito.

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  • Corte cost. n. 212/2021 – Giornalisti della Regione Toscana: illegittimo lo sforamento dei limiti al salario accessorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana sull’inquadramento dei giornalisti, nella parte in cui consentiva di superare il limite statale al fondo per il trattamento accessorio, dichiarando non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha disciplinato l’inquadramento del personale giornalista a tempo indeterminato dei propri uffici stampa, prevedendo un assegno ad personam. Il Governo ha impugnato la legge, contestando in particolare il meccanismo che permetteva di superare il tetto fissato dallo Stato per il salario accessorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle norme statali sul lavoro pubblico e sui limiti al trattamento accessorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui consentiva ai risparmi da riassorbimento dell’assegno ad personam di concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017; ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 8.

    Il principio

    I limiti statali alla spesa per il trattamento economico accessorio del personale pubblico vincolano anche le Regioni: una norma regionale che ne consenta il superamento invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e contrasta con i vincoli di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte della legge toscana sui giornalisti?

    Ha annullato l’art. 3 nella parte che permetteva di superare il tetto statale al fondo per il salario accessorio, lasciando in vigore l’inquadramento del personale.

    Perché la Regione non poteva superare quel limite?

    Perché il tetto al trattamento accessorio è fissato dalla legge statale e attiene all’ordinamento civile e ai vincoli di finanza pubblica, materie sottratte alla Regione.

    Le altre parti della legge sono rimaste valide?

    Sì. Le questioni sugli artt. 1 e 8 sono state dichiarate non fondate, quindi l’inquadramento dei giornalisti previsto da quelle norme è rimasto in vigore.

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  • Corte cost. n. 211/2021 – Lavori pubblici in Puglia: questione inammissibile sul riparto di competenze

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 23 della legge della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici, sollevata in riferimento alla competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    In una controversia tra un’impresa edile e un Comune, davanti alla Corte di cassazione, veniva in rilievo una norma regionale pugliese sui lavori pubblici. La Cassazione dubitava che la Regione potesse disciplinare profili riconducibili all’ordinamento civile, materia riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito del riparto di competenze.

    Il principio

    Per ottenere una pronuncia nel merito il giudice rimettente deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione e la sua riconducibilità al parametro evocato; in difetto, la questione è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma pugliese?

    No. Ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma regionale.

    Cosa riserva allo Stato l’art. 117, secondo comma, lettera l)?

    Riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra l’altro, l’ordinamento civile, cioè la disciplina dei rapporti tra privati.

    Perché una questione finisce dichiarata inammissibile?

    Perché presenta vizi processuali, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza, che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.

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  • Corte cost. n. 210/2021 – Buoni fruttiferi postali e modifica del tasso: questioni inammissibili e non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla disciplina dei buoni fruttiferi postali serie «Q/P» e sui rendimenti applicabili, sollevata in un arbitrato tra un risparmiatore e la controparte.

    Di cosa si tratta

    I buoni fruttiferi postali sono titoli di risparmio molto diffusi. La controversia riguardava i tassi applicabili a determinate serie di buoni e la disciplina che ne aveva modificato i rendimenti. Un arbitro chiamato a decidere la lite dubitava della legittimità costituzionale di tali norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Arbitro unico di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e dell’art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), oltre che alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, riferite agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    La disciplina che ha definito i rendimenti dei buoni fruttiferi postali, fissando un assetto retributivo dei titoli, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali sulla tutela del risparmio, della proprietà e del giusto processo.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato le norme sui buoni fruttiferi postali?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni nel merito e inammissibile quella sugli aiuti di Stato, quindi le norme restano in vigore.

    Quali diritti dei risparmiatori erano in discussione?

    Erano evocati la tutela del risparmio (art. 47), il diritto di proprietà (art. 42) e il diritto di difesa (art. 24), oltre alla ragionevolezza della disciplina.

    Cosa significa che una questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui la censura sugli aiuti di Stato non è stata ritenuta scrutinabile in quei termini.

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  • Corte cost. n. 209/2021 – Sanità in Sardegna: illegittime tre norme della riforma regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre disposizioni della riforma del sistema sanitario della Regione Sardegna, per violazione dei limiti delle competenze statutarie e dei principi statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna ha approvato nel 2020 una riforma del proprio sistema sanitario. Il Governo ha impugnato alcune norme ritenendo che superassero le competenze della Regione, in particolare quelle sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, che la legge statale vincola all’elenco nazionale degli idonei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24, in riferimento ai limiti statutari (artt. 3 e 4 dello Statuto speciale) e ai principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 47, comma 9, della legge regionale sarda n. 24 del 2020.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della competenza in materia sanitaria, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in tema di tutela della salute: le norme regionali che li contraddicono sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla riforma sanitaria sarda?

    Ha dichiarato illegittime tre disposizioni (artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9) della legge regionale n. 24 del 2020, perché in contrasto con i principi statali.

    Perché la Regione non poteva nominare i direttori generali in quel modo?

    Perché la legge statale impone di attingere all’elenco nazionale degli idonei e la Regione, pur a statuto speciale, deve rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?

    Indica le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, nelle quali le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 208/2021 – Esclusione del rito abbreviato per i reati da ergastolo e ragionevole durata del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: la scelta del legislatore non viola il principio di ragionevole durata del processo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio abbreviato è un rito che consente lo sconto di pena in cambio della rinuncia al dibattimento e accelera i tempi del processo. Una legge del 2019 lo ha escluso per i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo. Il giudice dubitava che questa esclusione allungasse irragionevolmente i processi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sulla ragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non contrasta con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

    Il principio

    La ragionevole durata del processo è un valore costituzionale che deve essere bilanciato con altri interessi di pari rango; la scelta di riservare i delitti più gravi al rito ordinario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Si può chiedere il rito abbreviato per i reati da ergastolo?

    No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto questa esclusione conforme alla Costituzione.

    Perché l’esclusione non viola la durata ragionevole del processo?

    Perché la ragionevole durata va bilanciata con altri valori e il legislatore può legittimamente riservare i delitti più gravi al rito ordinario, con maggiori garanzie.

    Cosa stabilisce l’art. 111, secondo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicura la ragionevole durata.

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  • Corte cost. n. 207/2021 – Detrazione del 2 per mille ai partiti e divieto di mandato imperativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla detrazione fiscale per le erogazioni ai partiti politici: la disciplina del 2 per mille non viola il divieto di mandato imperativo né la libertà del parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato ha sostituito il finanziamento pubblico diretto dei partiti con forme di contribuzione volontaria dei cittadini, tra cui detrazioni fiscali per le erogazioni liberali. Il giudice tributario dubitava che questo meccanismo incidesse sul libero mandato dei parlamentari, tutelato dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2014, poi modificato dalla legge n. 190 del 2014), in riferimento all’art. 67 della Costituzione, che sancisce il divieto di mandato imperativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della contribuzione volontaria e indiretta ai partiti, comprese le agevolazioni fiscali, non si pone in contrasto con l’art. 67 Cost.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali a sostegno della contribuzione volontaria ai partiti non incidono sul divieto di mandato imperativo: il libero mandato del parlamentare riguarda l’esercizio delle funzioni rappresentative e non è intaccato dai meccanismi di finanziamento privato dei partiti.

    Domande e risposte

    La detrazione per le erogazioni ai partiti è costituzionale?

    Sì. La Corte ha ritenuto non fondata la questione: la disciplina del 2 per mille e delle erogazioni volontarie non viola la Costituzione.

    Cosa tutela l’art. 67 della Costituzione?

    Stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè senza obbligo di seguire istruzioni di chi lo ha eletto o finanziato.

    Perché il finanziamento volontario non viola il libero mandato?

    Perché le agevolazioni fiscali riguardano il sostegno ai partiti da parte dei cittadini e non vincolano l’attività dei singoli parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.

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  • Corte cost. n. 206/2021 – Revoca della patente a chi è sottoposto a misure di prevenzione: questione assorbita

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sulla revoca automatica della patente a chi è o è stato sottoposto a misure di prevenzione: la norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 99 del 2020.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevedeva che il prefetto revocasse la patente a chi fosse sottoposto a misure di prevenzione. Un cittadino, commerciante ambulante, si era visto revocare la patente pur dovendo lavorare per mantenere tre figli minori. Il giudice riteneva irragionevole l’automatismo, senza valutazione del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui imponeva al prefetto di «provvedere», anziché consentirgli di «poter provvedere», alla revoca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione era intervenuta la sentenza n. 99 del 2020, che aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione in senso conforme a quanto chiesto dal giudice.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente pronuncia della Corte, in senso conforme alla richiesta del giudice rimettente, la nuova questione resta priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La patente può essere revocata automaticamente per le misure di prevenzione?

    No. La revoca automatica prevista dalla norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 99 del 2020, che ha eliminato l’automatismo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la questione era diventata priva di oggetto: la norma era già stata cancellata da una pronuncia precedente, in linea con quanto chiedeva il giudice.

    Cosa significa «sopravvenuta carenza di oggetto»?

    Significa che la disposizione da esaminare non esisteva più nei termini contestati, perché già rimossa dalla Corte, rendendo inutile una nuova decisione.

    Norme collegate