Lavoro sportivo
Chi è il lavoratore sportivo: figure, qualifiche e inquadramento
La riforma del D.Lgs 36/2021 ha dato per la prima volta una definizione unitaria di “lavoratore sportivo”. Non ci sono livelli e declaratorie come in un CCNL classico: l’inquadramento ruota attorno all’area (professionismo o dilettantismo) e alla forma del rapporto.
In sintesi
Il lavoratore sportivo è chi svolge dietro corrispettivo attività di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, oltre alle figure individuate dai regolamenti federali. Non esiste un sistema di livelli e minimi tabellari: l’inquadramento dipende dall’area (professionismo o dilettantismo) e dalla natura del rapporto, che può essere subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o autonomo.
La definizione di lavoratore sportivo
Prima della riforma mancava una nozione unitaria: il professionismo era regolato dalla vecchia legge 91/1981, mentre il dilettantismo viveva in una zona grigia di compensi e collaborazioni. Il D.Lgs 36/2021 ha superato questa frammentazione, definendo lavoratore sportivo chiunque svolga, verso un corrispettivo, una delle attività sportive individuate dalla legge, a prescindere dal settore.
Rientrano nella definizione, in particolare:
- l’atleta;
- l’allenatore e l’istruttore;
- il direttore tecnico, il direttore sportivo e il preparatore atletico;
- il direttore di gara (arbitri, giudici di gara);
- ogni altra figura tesserata necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva, individuata dai regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva.
Perché non esistono “livelli” come negli altri settori
In un CCNL tradizionale l’inquadramento si traduce in un livello, a cui corrispondono una declaratoria di mansioni e un minimo tabellare. Nel lavoro sportivo questa architettura non c’è: la materia è governata dalla legge e dai regolamenti federali, non da un contratto collettivo nazionale di settore. Le qualifiche tecniche esistono (per esempio i livelli di abilitazione di un allenatore), ma sono titoli sportivi e formativi, non livelli retributivi. Livelli e minimi esistono solo se la società applica un contratto collettivo: nel professionismo gli accordi collettivi di ciascuna federazione, nel dilettantismo i contratti del settore sportivo che alcune associazioni adottano (minimi e paghe orarie nella scheda sulle tabelle retributive del lavoro sportivo). Al lavoro subordinato sportivo, inoltre, non si applica l’art. 2103 c.c. sulle mansioni (art. 26 del D.Lgs. 36/2021).
Ciò che determina diritti e tutele non è quindi un livello, ma la combinazione di due elementi: l’area in cui si opera e la forma giuridica del rapporto.
Tabella riepilogativa: aree e forme del rapporto
Inquadramento del lavoratore sportivo dopo il D.Lgs 36/2021
| Area |
Forma tipica del rapporto |
Presunzione di legge |
| Professionismo |
Lavoro subordinato |
Si presume subordinato (salvo eccezioni) |
| Dilettantismo |
Collaborazione coordinata e continuativa |
Si presume co.co.co. entro i limiti orari di legge |
| Dilettantismo |
Lavoro subordinato o autonomo |
Possibili quando ricorrono i relativi presupposti |
Nota: nell’area del dilettantismo la collaborazione coordinata e continuativa è la forma presunta quando la prestazione, pur continuativa, resta entro i limiti orari fissati dalla legge (vedi la guida su orario e soglia delle 24 ore).
Lavoratori sportivi e figure amministrativo-gestionali
Accanto alle figure tecnico-sportive in senso stretto, la riforma considera anche i collaboratori amministrativo-gestionali degli enti sportivi dilettantistici (segreteria, gestione tesseramenti, organizzazione). A queste figure possono applicarsi regimi agevolati simili a quelli del lavoro sportivo, ma è bene tenerle distinte: non sono atleti né tecnici, e la loro attività è di supporto.
Il volontario non è un lavoratore
La riforma valorizza il volontariato sportivo: chi presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza alcun corrispettivo, non è un lavoratore sportivo. Al volontario può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trasformare un volontario in un collaboratore di fatto retribuito espone l’ente a contestazioni: la linea di confine è il corrispettivo.
Casi pratici
Tizio — Istruttore di nuoto in una ASD
Tizio insegna nuoto ai corsi di una associazione sportiva dilettantistica per alcune ore a settimana, ricevendo un compenso. È a tutti gli effetti un lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo. Restando entro i limiti orari di legge, il suo rapporto si presume una collaborazione coordinata e continuativa, con il regime fiscale e contributivo agevolato del dilettantismo.
Caia — Arbitro di pallavolo
Caia dirige le gare di un campionato dilettantistico come direttore di gara. Anche se non è un’atleta né un’allenatrice, rientra tra le figure di lavoratore sportivo individuate dalla legge. Il suo rapporto segue le regole generali della riforma, con le specificità previste dai regolamenti della federazione di appartenenza.
Sempronio — Segretario della società, non tecnico
Sempronio tiene la contabilità e gestisce i tesseramenti della ASD. È un collaboratore amministrativo-gestionale: può accedere a regimi agevolati simili a quelli del lavoro sportivo, ma non è un lavoratore sportivo tecnico. Se invece prestasse la sua opera in modo gratuito, sarebbe un volontario, con diritto al solo rimborso spese documentate.