Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 1/2020 – Privilegio dei crediti dei professionisti (art. 2751-bis c.c.)

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul privilegio dei crediti dei professionisti previsto dall’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile. La diversa disciplina rispetto ad altre categorie di crediti privilegiati non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2751-bis del codice civile elenca i crediti che, in caso di fallimento o esecuzione, godono di un privilegio, cioè di una preferenza nel pagamento. Il numero 2) riguarda i crediti per prestazioni professionali. Nella procedura fallimentare di una società, un professionista contestava il modo in cui la norma, dopo le modifiche del 2017, regolava il proprio privilegio rispetto ad altre categorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine, nella procedura fallimentare, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della disparità interna al numero 2), sia sotto il profilo del confronto con gli altri numeri dell’art. 2751-bis.

    Il principio

    La differenziazione nella disciplina del privilegio dei crediti professionali, rispetto alle altre categorie di crediti privilegiati, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore e non integra una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma sul privilegio dei professionisti?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: l’art. 2751-bis, numero 2), c.c. resta in vigore.

    Quale dubbio aveva sollevato il giudice?

    Una presunta disparità di trattamento tra le situazioni previste dallo stesso numero 2) e rispetto agli altri crediti privilegiati dell’art. 2751-bis.

    Qual era il parametro costituzionale?

    L’art. 3, primo comma, della Costituzione, sul principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: presunta disparità di trattamento nel privilegio dei crediti professionali
  • Corte cost. n. 196/2021 – Reddito di inclusione e stranieri: questione inammissibile per difetto di motivazione

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    Con la sentenza n. 196 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di inclusione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza, dato che la norma era stata nel frattempo abrogata.

    Di cosa si tratta

    Il reddito di inclusione (ReI) era una misura di contrasto alla povertà, poi sostituita dal reddito di cittadinanza. Per ottenerlo, gli stranieri dovevano possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Brescia ha dubitato che questo requisito fosse discriminatorio. Nel frattempo, però, la norma era stata abrogata, e ciò poneva il problema di stabilire se fosse ancora applicabile al caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione a norme della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Carta sociale europea — sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente, pur dando atto dell’avvenuta abrogazione della norma, non aveva argomentato sulla sua permanente applicabilità nei giudizi pendenti e non aveva considerato la specifica portata della disciplina transitoria: lacune che hanno impedito alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente sulla rilevanza, cioè sull’effettiva applicabilità della norma censurata nel giudizio principale. Quando la norma è stata abrogata, spetta al giudice a quo ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria: in mancanza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se il requisito per gli stranieri era discriminatorio?

    No. Non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice che l’aveva sollevata.

    Perché la motivazione sulla rilevanza era insufficiente?

    Perché la norma era stata abrogata e il giudice non aveva spiegato perché sarebbe stata ancora applicabile al caso concreto, né aveva considerato la norma transitoria collegata.

    Cosa deve fare il giudice quando la norma è stata abrogata?

    Deve ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria sul giudizio in corso, per dimostrare che la norma censurata è ancora rilevante per decidere il caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2021 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 172 del 2018

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto un errore materiale presente nel dispositivo di una propria precedente sentenza (la n. 172 del 2018), integrandone il testo. Non si tratta di una nuova decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    La correzione di errore materiale è uno strumento con cui la Corte rimedia a sviste o omissioni nel testo dei propri provvedimenti, senza modificarne il contenuto sostanziale. In questo caso l’intervento riguardava il dispositivo della sentenza n. 172 del 2018, relativa a una legge della Regione Siciliana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il procedimento non riguarda l’impugnazione di una norma, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 172 del 2018 della stessa Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nel dispositivo della sentenza n. 172 del 2018, al capo numero 1), dopo il numero «56», siano inserite parole integrative riferite a una norma della legge della Regione Siciliana n. 29 del 2014.

    Il principio

    La correzione di errore materiale consente di rimediare a sviste nel testo dei provvedimenti della Corte senza incidere sul contenuto della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso una nuova questione?

    No. Si tratta di una correzione di errore materiale del dispositivo di una sentenza già pronunciata, la n. 172 del 2018.

    Cosa è stato corretto?

    È stata inserita una precisazione nel capo n. 1) del dispositivo, dopo il riferimento al numero «56», relativa a una norma siciliana.

    Questo cambia l’esito della sentenza del 2018?

    No: la correzione rimedia a una svista testuale senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.

  • Corte cost. n. 195/2021 – Sanità regionale Puglia: illegittime due norme su personale e assunzioni

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    Con la sentenza n. 195 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni della legge regionale Puglia n. 18 del 2020 in materia di personale sanitario, perché invadevano competenze statali e contrastavano con il principio del pubblico concorso. Ha invece respinto le censure su altre due norme della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 18 del 2020 conteneva misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Il Governo ne ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato le proprie competenze, in particolare in tema di rapporti di lavoro del personale sanitario e di modalità di reclutamento. La materia tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni e il principio costituzionale del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 11 e 13, 9 e 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, denunciando in particolare l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e la violazione del principio del pubblico concorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020. L’art. 10, comma 1, è stato ritenuto in contrasto con l’art. 97 Cost. perché consentiva inquadramenti a tempo indeterminato senza pubblico concorso. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1, commi 11 e 13.

    Il principio

    L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sono assicurati dal principio del pubblico concorso, che costituisce la modalità generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Le Regioni non possono prevedere inquadramenti o stabilizzazioni che aggirino il concorso né invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Gli artt. 9 e 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020. Le altre due disposizioni impugnate (art. 1, commi 11 e 13) sono state invece ritenute legittime.

    Perché la norma sulle assunzioni è incostituzionale?

    Perché consentiva l’inquadramento a tempo indeterminato di personale senza il pubblico concorso, in contrasto con l’art. 97 Cost., che fa del concorso la regola generale di reclutamento nella pubblica amministrazione.

    Le Regioni possono regolare il personale sanitario?

    Solo nei limiti delle loro competenze. Non possono invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile né derogare al principio del concorso pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2021 – Provincia di Trento, misure COVID-19 e bilancio

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    La Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Provincia di Trento sulle misure di sostegno legate al COVID-19 e ne ha dichiarata inammissibile un’altra. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Con la legge provinciale n. 3 del 2020 la Provincia autonoma di Trento aveva adottato misure di sostegno a famiglie, lavoratori e settori economici per l’emergenza COVID-19, con relativa variazione di bilancio. Il Governo aveva impugnato alcune di queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 37 e 43, commi 1, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3, censurando l’art. 37 in riferimento all’art. 97 della Costituzione (e alle norme statutarie del Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 (in parte), 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 37; ha riservato a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni.

    Il principio

    La Corte può definire con una pronuncia alcune delle questioni promosse e riservarne altre a una decisione successiva; le norme provinciali devono comunque rispettare i parametri costituzionali e statutari di riferimento.

    Domande e risposte

    Quali norme di Trento sono state annullate?

    L’art. 43, commi 1 (limitatamente al termine riferito ai commi 6 e 9), 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020.

    Cosa è successo all’art. 37?

    La relativa questione è stata dichiarata inammissibile; era stata promossa in riferimento all’art. 97 Cost. e alle norme statutarie.

    Tutte le questioni sono state decise?

    No: la Corte ha riservato a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — parametro invocato per l’art. 37 della legge provinciale, riferito al buon andamento dell’amministrazione
  • Corte cost. n. 194/2021 – NASpI anticipata e nuovo lavoro: l’obbligo di restituzione è legittimo

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    Con la sentenza n. 194 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. Chi ottiene la NASpI in un’unica soluzione anticipata, come incentivo all’autoimprenditorialità, e poi instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza, deve restituire per intero l’anticipazione: la norma non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La NASpI è l’indennità di disoccupazione. Chi vuole avviare un’attività autonoma può chiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, come incentivo all’autoimprenditorialità. La legge prevede però che, se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto, debba restituire tutta la somma. Nel caso concreto un lavoratore, pur proseguendo l’attività avviata, aveva avuto un rapporto subordinato di pochi giorni per circa 249 euro, e l’INPS gli aveva chiesto la restituzione integrale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. Secondo il giudice, imporre la restituzione integrale anche quando il breve rapporto subordinato non ha vanificato lo scopo dell’incentivo sarebbe irragionevole e sproporzionato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che l’obbligo di restituzione, pur rigido, abbia una portata specifica e circoscritta: scatta solo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza, mentre il beneficiario resta libero di svolgere attività di lavoro autonomo. La disciplina non supera la soglia della manifesta irragionevolezza.

    Il principio

    La scelta di legare l’incentivo all’autoimprenditorialità a un vincolo temporaneo, sanzionato con la restituzione integrale in caso di lavoro subordinato anticipato, rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di politiche attive del lavoro. La Corte ha tuttavia segnalato l’opportunità di introdurre meccanismi di flessibilità per i casi di rapporti di durata esigua, senza che ciò costituisca un vizio di legittimità.

    Domande e risposte

    Chi riceve la NASpI anticipata può lavorare?

    Sì, ma con un limite: se prima della scadenza del periodo coperto instaura un rapporto di lavoro subordinato, deve restituire l’intera anticipazione. Resta invece libero di svolgere lavoro autonomo.

    Anche per un lavoro di pochi giorni si deve restituire tutto?

    Secondo la norma sì, e la Corte l’ha ritenuta legittima. Ha però segnalato al legislatore l’opportunità di prevedere correttivi per i rapporti di durata molto breve.

    La Corte ha annullato la norma?

    No. La questione è stata dichiarata non fondata: la norma resta in vigore. La Corte ha solo invitato il legislatore a valutare meccanismi di maggiore flessibilità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo di restituzione
  • Corte cost. n. 193/2021 – Interrogazioni parlamentari e «circolare bavaglio»: il conflitto del singolo senatore

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    Con l’ordinanza n. 193 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un senatore contro il Senato, riguardo alle direttive sulla redazione delle interrogazioni e alla mancata o difforme pubblicazione di alcune sue interrogazioni. Il ricorso non ha superato la fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Un senatore aveva promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato. Contestava tre cose: le direttive della Presidenza del 2018 (da lui definite «circolare bavaglio») sui criteri di redazione delle interrogazioni; la mancata pubblicazione di alcune sue interrogazioni presentate nel 2021; e la pubblicazione di altre in un testo diverso da quello presentato. A suo avviso queste condotte avrebbero menomato il suo potere di controllo come parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il senatore, nella qualità di parlamentare uti singulus, lamentava la lesione del potere costituzionale di controllo che riteneva spettargli anche individualmente, richiamando in particolare gli artt. 1 e 94 della Costituzione e il rapporto di fiducia tra Camere e Governo. Il giudizio si trovava nella fase preliminare di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal senatore. Il ricorso, esaminato nella fase di ammissibilità, non ha superato il vaglio preliminare necessario perché il giudizio potesse proseguire nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede, già in fase di ammissibilità, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti: in particolare l’idoneità del ricorrente a essere parte del conflitto e la deduzione di una concreta menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite. In assenza di tali condizioni il ricorso non può proseguire.

    Domande e risposte

    Il singolo parlamentare può sollevare un conflitto tra poteri dello Stato?

    La questione è delicata: il ricorrente sosteneva di poterlo fare come parlamentare individuale. In questo caso, comunque, la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto nella fase preliminare di ammissibilità.

    Cosa contestava il senatore?

    Le direttive del 2018 sulla redazione delle interrogazioni, la mancata pubblicazione di alcune sue interrogazioni del 2021 e la pubblicazione di altre con un testo diverso da quello presentato.

    Cosa accade dopo una dichiarazione di inammissibilità in fase di ammissibilità?

    Il conflitto non prosegue verso l’esame del merito: la Corte non valuta se le condotte del Senato fossero o meno lesive delle attribuzioni del ricorrente.

    Norme collegate

    • Art. 1 della Costituzione — richiamato dal ricorrente come fondamento della sovranità popolare e del controllo parlamentare
    • Art. 94 della Costituzione — riguarda il rapporto di fiducia tra Governo e Camere, evocato a sostegno del potere di controllo
  • Corte cost. n. 261/2021 – Piano casa Campania e deroghe al PUT Sorrentino-Amalfitano

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    La Corte ha dichiarato illegittime le norme del “Piano casa” campano che consentivano interventi edilizi in deroga al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, quando questo non prevedeva limiti di inedificabilità assoluta. Prevale la tutela paesaggistica.

    Di cosa si tratta

    Il “Piano casa” della Campania (legge reg. n. 19 del 2009) mirava a rilanciare l’attività edilizia consentendo ampliamenti e ristrutturazioni. Alcune sue disposizioni permettevano di derogare alle prescrizioni del PUT Sorrentino-Amalfitano (lo strumento che tutela il paesaggio di quell’area), tranne dove erano previsti vincoli di inedificabilità assoluta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato con tre ordinanze le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, nella parte in cui consentivano interventi edilizi in deroga alle prescrizioni del PUT (legge reg. Campania n. 35 del 1987) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.

    Il principio

    Vige il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su ogni altro strumento di pianificazione territoriale e urbanistica: il legislatore regionale non può degradare la tutela del paesaggio da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, pena l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa permettevano le norme campane annullate?

    Consentivano interventi edilizi in deroga al PUT Sorrentino-Amalfitano dove questo non prevedeva limiti di inedificabilità assoluta.

    Perché sono state dichiarate illegittime?

    Perché violano il principio di prevalenza del piano paesaggistico, espressione della competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con tre ordinanze poi riunite.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e prevalenza del piano paesaggistico, art. 117, secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 260/2021 – Prescrizione delle sanzioni del Garante privacy

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    La Corte ha dichiarato illegittima la norma che interrompeva “ex lege” la prescrizione delle sanzioni amministrative in materia di protezione dei dati personali, facendola dipendere proprio dall’inerzia del Garante. La previsione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata.

    Di cosa si tratta

    Quando il Garante per la protezione dei dati personali contesta una violazione, scattano termini per concludere il procedimento e applicare la sanzione. La norma censurata prevedeva che, in caso di inerzia del Garante, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione fosse comunque interrotta per legge, a danno del privato che era semplicemente in attesa del provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento al Regolamento UE 2016/679, GDPR), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (e, sotto altro profilo, all’art. 76 Cost. sulla delega legislativa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018. Ha invece dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).

    Il principio

    Far dipendere l’interruzione della prescrizione proprio dall’inerzia dell’amministrazione è in irragionevole contrasto con la ratio dell’istituto civilistico richiamato dalla norma; tale previsione viola il principio di ragionevolezza e il canone di proporzionalità (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, nella parte in cui interrompeva ex lege la prescrizione delle sanzioni in materia di dati personali.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché faceva dipendere l’interruzione della prescrizione dall’inerzia del Garante, in modo irragionevole e sproporzionato (art. 3 Cost.).

    La censura per eccesso di delega è stata accolta?

    No: la questione riferita all’art. 76 Cost. è stata dichiarata non fondata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro accolto: violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità
    • Art. 76 della Costituzione — parametro invocato per eccesso di delega, ma la relativa questione è stata dichiarata non fondata
  • Corte cost. n. 192/2021 – Indennizzo INAIL e silicosi: perché la questione è stata respinta

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    Con l’ordinanza n. 192 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 in materia di indennizzo INAIL per il danno biologico. La Corte d’appello di Cagliari aveva sollevato la questione senza affrontare correttamente i presupposti, e per questo la Corte non l’ha esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un ex minatore, esposto per quasi trent’anni alla polvere, già titolare di una rendita INAIL per una broncopneumopatia professionale. In un secondo momento gli veniva diagnosticata anche la silicosi, e chiedeva il riconoscimento del danno biologico per questa nuova patologia. Dopo vari gradi di giudizio e un rinvio dalla Cassazione, la Corte d’appello di Cagliari ha dubitato della legittimità della norma che, secondo il giudice, porterebbe a una duplicazione, totale o parziale, dell’indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sull’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui — a suo dire — conduce a una duplicazione, totale o parziale, dell’indennizzo rispetto alle ipotesi disciplinate dal primo periodo dello stesso comma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudizio non è arrivato all’esame del merito perché l’ordinanza di rimessione presentava carenze nell’impostazione della questione, tali da impedire alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma censurata.

    Il principio

    Per poter essere esaminata, una questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo chiaro e completo, con una corretta ricostruzione del quadro normativo e delle ragioni del dubbio. Quando l’ordinanza di rimessione non soddisfa questi requisiti minimi, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità senza entrare nel merito.

    Domande e risposte

    Il minatore ha perso il diritto all’indennizzo per la silicosi?

    No. La Corte non ha deciso sul diritto all’indennizzo: ha solo dichiarato inammissibile la questione sollevata dal giudice. La controversia prosegue secondo le regole ordinarie davanti al giudice del lavoro.

    Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

    È una pronuncia con cui la Corte, senza esaminare se la norma sia o meno legittima, rileva che la questione non poteva essere proposta in quel modo, ad esempio per come è stata motivata o impostata.

    Quali articoli della Costituzione erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 38: il primo sul principio di eguaglianza e ragionevolezza, il secondo sul diritto alla tutela previdenziale e assistenziale del lavoratore in caso di malattia o invalidità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2021 – Furto pluriaggravato e concorso di circostanze (art. 625 c.p.)

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del furto con più aggravanti (art. 625, secondo comma, c.p.). L’intervento richiesto avrebbe inciso su una scelta di politica criminale spettante al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 625 del codice penale prevede aumenti di pena per il furto aggravato. Il secondo comma stabilisce una disciplina unitaria per il caso in cui concorrano più circostanze aggravanti. Il giudice rimettente dubitava della ragionevolezza di questo meccanismo sanzionatorio nel rapporto tra furto con una sola aggravante e furto con più aggravanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (principio di uguaglianza-ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La disciplina unitaria del concorso di aggravanti nel furto rappresenta una reiterata opzione di politica criminale, di per sé non manifestamente irragionevole; un intervento della Corte si sovrapporrebbe inammissibilmente alla riforma di sistema della disciplina sanzionatoria, che spetta al legislatore.

    Domande e risposte

    La Corte ha modificato le pene per il furto pluriaggravato?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la scelta sul regime sanzionatorio spetta al legislatore.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena).

    Perché la Corte non è intervenuta?

    Perché la disciplina contestata riflette una scelta di politica criminale non manifestamente irragionevole, riservata al legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2021 – Interventi di terzi nel giudizio costituzionale: quando sono inammissibili

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 191 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di tredici aspiranti agenti di Polizia esclusi da una procedura di assunzione. Non erano parti del processo da cui nasceva la questione e non avevano un interesse qualificato e diretto rispetto a quel giudizio: non potevano quindi intervenire davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. Una norma del 2018 aveva consentito di assumere altri 1.851 candidati scorrendo la graduatoria, ma solo se in possesso, al 1° gennaio 2019, di nuovi requisiti più rigorosi (età non superiore a 26 anni e diploma di scuola superiore, mentre il bando originario chiedeva meno). Alcuni candidati esclusi perché troppo “anziani” hanno impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione costituzionale. Davanti alla Corte sono poi intervenuti altri tredici soggetti nella stessa situazione, chiedendo di partecipare al giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 della Costituzione, la questione sull’art. 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 135 del 2018, nella parte in cui subordina l’assunzione al possesso dei nuovi e più stringenti requisiti. Con questa ordinanza, però, la Corte non decide sul merito: si pronuncia solo sulla richiesta di tredici terzi di intervenire nel giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di Luca Bernardinelli e degli altri dodici soggetti. Si trattava di persone non parti del giudizio principale davanti al TAR, che chiedevano di partecipare al giudizio costituzionale facendo valere una situazione analoga a quella dei ricorrenti.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono di regola partecipare solo le parti del processo principale. L’intervento di terzi estranei a quel processo è ammesso solo in via eccezionale, quando essi siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse soltanto analogo o riflesso.

    Domande e risposte

    Cosa significa che gli interventi sono «inammissibili»?

    Significa che la Corte non ha esaminato nel merito le ragioni di quei tredici soggetti, perché non avevano titolo per partecipare al giudizio costituzionale: non erano parti del processo davanti al TAR.

    La Corte ha deciso se la norma sui requisiti è legittima?

    No. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità degli interventi. La questione di merito sollevata dal TAR Lazio resta da decidere in altra sede.

    Chi può intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Di norma solo chi era parte nel processo da cui è nata la questione. I terzi possono intervenire solo se hanno un interesse qualificato e direttamente legato al rapporto in discussione, non un interesse semplicemente simile.

    Norme collegate