Autore: Andrea Marton

  • Articolo 28 della Costituzione italiana

    Articolo 28 della Costituzione italiana

    Art. 28 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

  • Articolo 29 della Costituzione italiana

    Articolo 29 della Costituzione italiana

    Art. 29 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

    Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

  • Articolo 30 della Costituzione italiana

    Articolo 30 della Costituzione italiana

    Art. 30 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

  • Articolo 31 della Costituzione italiana

    Articolo 31 della Costituzione italiana

    Art. 31 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

    Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

  • Articolo 32 della Costituzione italiana

    Articolo 32 della Costituzione italiana

    Art. 32 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

    Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

  • Articolo 33 della Costituzione italiana

    Articolo 33 della Costituzione italiana

    Art. 33 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva in tutte le sue forme.

  • Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Art. 2559 c.c. Crediti relativi all’azienda ceduta

    In vigore

    Crediti relativi all'azienda ceduta La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

  • Articolo 34 della Costituzione italiana

    Articolo 34 della Costituzione italiana

    Art. 34 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La scuola è aperta a tutti.

    L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

  • Articolo 35 della Costituzione italiana

    Articolo 35 della Costituzione italiana

    Art. 35 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

    Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

  • Articolo 36 della Costituzione italiana

    Articolo 36 della Costituzione italiana

    Art. 36 Cost. — Titolo III: rapporti economici

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.