Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul privilegio dei crediti dei professionisti previsto dall’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile. La diversa disciplina rispetto ad altre categorie di crediti privilegiati non è irragionevole.
Di cosa si tratta
L’art. 2751-bis del codice civile elenca i crediti che, in caso di fallimento o esecuzione, godono di un privilegio, cioè di una preferenza nel pagamento. Il numero 2) riguarda i crediti per prestazioni professionali. Nella procedura fallimentare di una società, un professionista contestava il modo in cui la norma, dopo le modifiche del 2017, regolava il proprio privilegio rispetto ad altre categorie.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine, nella procedura fallimentare, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della disparità interna al numero 2), sia sotto il profilo del confronto con gli altri numeri dell’art. 2751-bis.
Il principio
La differenziazione nella disciplina del privilegio dei crediti professionali, rispetto alle altre categorie di crediti privilegiati, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore e non integra una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Domande e risposte
La Corte ha annullato la norma sul privilegio dei professionisti?
No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: l’art. 2751-bis, numero 2), c.c. resta in vigore.
Quale dubbio aveva sollevato il giudice?
Una presunta disparità di trattamento tra le situazioni previste dallo stesso numero 2) e rispetto agli altri crediti privilegiati dell’art. 2751-bis.
Qual era il parametro costituzionale?
L’art. 3, primo comma, della Costituzione, sul principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: presunta disparità di trattamento nel privilegio dei crediti professionali
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