Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul privilegio dei crediti dei professionisti previsto dall’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile. La diversa disciplina rispetto ad altre categorie di crediti privilegiati non è irragionevole.

Di cosa si tratta

L’art. 2751-bis del codice civile elenca i crediti che, in caso di fallimento o esecuzione, godono di un privilegio, cioè di una preferenza nel pagamento. Il numero 2) riguarda i crediti per prestazioni professionali. Nella procedura fallimentare di una società, un professionista contestava il modo in cui la norma, dopo le modifiche del 2017, regolava il proprio privilegio rispetto ad altre categorie.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine, nella procedura fallimentare, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della disparità interna al numero 2), sia sotto il profilo del confronto con gli altri numeri dell’art. 2751-bis.

Il principio

La differenziazione nella disciplina del privilegio dei crediti professionali, rispetto alle altre categorie di crediti privilegiati, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore e non integra una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Domande e risposte

La Corte ha annullato la norma sul privilegio dei professionisti?

No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: l’art. 2751-bis, numero 2), c.c. resta in vigore.

Quale dubbio aveva sollevato il giudice?

Una presunta disparità di trattamento tra le situazioni previste dallo stesso numero 2) e rispetto agli altri crediti privilegiati dell’art. 2751-bis.

Qual era il parametro costituzionale?

L’art. 3, primo comma, della Costituzione, sul principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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