Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 195 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni della legge regionale Puglia n. 18 del 2020 in materia di personale sanitario, perché invadevano competenze statali e contrastavano con il principio del pubblico concorso. Ha invece respinto le censure su altre due norme della stessa legge.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia n. 18 del 2020 conteneva misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Il Governo ne ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato le proprie competenze, in particolare in tema di rapporti di lavoro del personale sanitario e di modalità di reclutamento. La materia tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni e il principio costituzionale del concorso pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 11 e 13, 9 e 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, denunciando in particolare l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e la violazione del principio del pubblico concorso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020. L’art. 10, comma 1, è stato ritenuto in contrasto con l’art. 97 Cost. perché consentiva inquadramenti a tempo indeterminato senza pubblico concorso. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1, commi 11 e 13.

Il principio

L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sono assicurati dal principio del pubblico concorso, che costituisce la modalità generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Le Regioni non possono prevedere inquadramenti o stabilizzazioni che aggirino il concorso né invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Domande e risposte

Quali norme sono state annullate?

Gli artt. 9 e 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020. Le altre due disposizioni impugnate (art. 1, commi 11 e 13) sono state invece ritenute legittime.

Perché la norma sulle assunzioni è incostituzionale?

Perché consentiva l’inquadramento a tempo indeterminato di personale senza il pubblico concorso, in contrasto con l’art. 97 Cost., che fa del concorso la regola generale di reclutamento nella pubblica amministrazione.

Le Regioni possono regolare il personale sanitario?

Solo nei limiti delle loro competenze. Non possono invadere la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile né derogare al principio del concorso pubblico.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.