Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 196 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di inclusione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza, dato che la norma era stata nel frattempo abrogata.

Di cosa si tratta

Il reddito di inclusione (ReI) era una misura di contrasto alla povertà, poi sostituita dal reddito di cittadinanza. Per ottenerlo, gli stranieri dovevano possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Brescia ha dubitato che questo requisito fosse discriminatorio. Nel frattempo, però, la norma era stata abrogata, e ciò poneva il problema di stabilire se fosse ancora applicabile al caso concreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione a norme della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Carta sociale europea — sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente, pur dando atto dell’avvenuta abrogazione della norma, non aveva argomentato sulla sua permanente applicabilità nei giudizi pendenti e non aveva considerato la specifica portata della disciplina transitoria: lacune che hanno impedito alla Corte di valutare la rilevanza della questione.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente sulla rilevanza, cioè sull’effettiva applicabilità della norma censurata nel giudizio principale. Quando la norma è stata abrogata, spetta al giudice a quo ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria: in mancanza, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha detto se il requisito per gli stranieri era discriminatorio?

No. Non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice che l’aveva sollevata.

Perché la motivazione sulla rilevanza era insufficiente?

Perché la norma era stata abrogata e il giudice non aveva spiegato perché sarebbe stata ancora applicabile al caso concreto, né aveva considerato la norma transitoria collegata.

Cosa deve fare il giudice quando la norma è stata abrogata?

Deve ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria sul giudizio in corso, per dimostrare che la norma censurata è ancora rilevante per decidere il caso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.