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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 197 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente di applicare il regime differenziato anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure proposte.

Di cosa si tratta

L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario disciplina il cosiddetto «carcere duro», un regime di restrizioni rafforzate. La Cassazione si chiedeva se fosse legittimo applicarlo anche a chi non sta scontando una pena, ma una misura di sicurezza detentiva (la casa di lavoro), dato che pena e misura di sicurezza hanno funzioni diverse: la prima retributiva e di prevenzione generale, la seconda essenzialmente di prevenzione speciale e risocializzazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU — sull’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., lamentando l’indebita parificazione del trattamento tra condannati e internati e i suoi effetti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni riferite agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU), accogliendo un’interpretazione adeguatrice. Ha invece dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 111 Cost. e quella relativa al ne bis in idem, per carenze nella loro prospettazione.

Il principio

L’applicazione del regime differenziato dell’art. 41-bis non annulla il dovere e il potere dell’amministrazione di dare concreta attuazione all’attività che caratterizza la misura di sicurezza. Interpretata in questo senso, la disciplina non trasforma la misura di sicurezza in una pena e resta compatibile con la Costituzione: la «spirale» di proroghe paventata dal giudice non ha quindi ragione di prodursi.

Domande e risposte

Il 41-bis si può applicare anche a chi non sconta una pena?

Sì, anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva, ma a condizione che l’amministrazione continui a dare attuazione concreta alle finalità specifiche della misura di sicurezza.

La misura di sicurezza diventa così una pena?

No. La Corte ha precisato che, interpretata correttamente, la disciplina non trasforma la misura di sicurezza in una pena: restano funzioni e garanzie distinte tra i due istituti.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché le questioni sull’art. 111 Cost. e sul ne bis in idem non erano sufficientemente argomentate: in particolare non era dimostrata l’esistenza di un medesimo fatto sanzionato due volte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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