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La Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Provincia di Trento sulle misure di sostegno legate al COVID-19 e ne ha dichiarata inammissibile un’altra. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.

Di cosa si tratta

Con la legge provinciale n. 3 del 2020 la Provincia autonoma di Trento aveva adottato misure di sostegno a famiglie, lavoratori e settori economici per l’emergenza COVID-19, con relativa variazione di bilancio. Il Governo aveva impugnato alcune di queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 37 e 43, commi 1, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3, censurando l’art. 37 in riferimento all’art. 97 della Costituzione (e alle norme statutarie del Trentino-Alto Adige).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 (in parte), 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 37; ha riservato a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni.

Il principio

La Corte può definire con una pronuncia alcune delle questioni promosse e riservarne altre a una decisione successiva; le norme provinciali devono comunque rispettare i parametri costituzionali e statutari di riferimento.

Domande e risposte

Quali norme di Trento sono state annullate?

L’art. 43, commi 1 (limitatamente al termine riferito ai commi 6 e 9), 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020.

Cosa è successo all’art. 37?

La relativa questione è stata dichiarata inammissibile; era stata promossa in riferimento all’art. 97 Cost. e alle norme statutarie.

Tutte le questioni sono state decise?

No: la Corte ha riservato a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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