Autore: Andrea Marton

  • Articolo 8 della Costituzione italiana

    Articolo 8 della Costituzione italiana

    Art. 8 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

    Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

    I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

  • Articolo 9 della Costituzione italiana

    Articolo 9 della Costituzione italiana

    Art. 9 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

    Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

  • Articolo 10 della Costituzione italiana

    Articolo 10 della Costituzione italiana

    Art. 10 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

    La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

    Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

    Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

  • Articolo 11 della Costituzione italiana

    Articolo 11 della Costituzione italiana

    Art. 11 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  • Articolo 12 della Costituzione italiana

    Articolo 12 della Costituzione italiana

    Art. 12 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

  • Articolo 13 della Costituzione italiana

    Articolo 13 della Costituzione italiana

    Art. 13 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La libertà personale è inviolabile.

    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

    In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

    È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

    La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

  • Articolo 14 della Costituzione italiana

    Articolo 14 della Costituzione italiana

    Art. 14 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il domicilio è inviolabile.

    Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

    Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

  • Articolo 15 della Costituzione italiana

    Articolo 15 della Costituzione italiana

    Art. 15 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

    La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

  • Articolo 16 della Costituzione italiana

    Articolo 16 della Costituzione italiana

    Art. 16 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

    Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

  • Articolo 17 della Costituzione italiana

    Articolo 17 della Costituzione italiana

    Art. 17 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

    Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.