Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 2/2020 – Notifica diretta delle cartelle di pagamento a mezzo posta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla notifica diretta a mezzo posta delle cartelle e degli atti impositivi. Questa forma semplificata di notifica, priva di alcune garanzie previste per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, è legittima perché garantisce comunque un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto.

    Di cosa si tratta

    Quando il Fisco o l’agente della riscossione devono far conoscere al contribuente una cartella di pagamento o un atto impositivo, possono usare la cosiddetta «notifica diretta»: spediscono una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza passare per l’ufficiale giudiziario e senza alcune formalità di garanzia (come la comunicazione di avvenuta notifica). Il contribuente lamentava che così si rischia di non venire mai a conoscenza dell’atto, perdendo i termini brevi per impugnarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Le norme impugnate erano l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’art. 14 della legge n. 890 del 1982 e l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui ammettono la notifica diretta a mezzo posta escludendo le garanzie della legge n. 890 del 1982.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni. Richiamando la propria sentenza n. 175 del 2018 e l’ordinanza n. 104 del 2019, ha ribadito che nella notifica diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante la consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, sicché non è compromesso il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina speciale e semplificata della riscossione coattiva risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse alla finanza pubblica. Il contribuente che, senza sua colpa, non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto può comunque chiedere la rimessione in termini per impugnarlo, anche grazie a un’applicazione estensiva dello Statuto del contribuente.

    Domande e risposte

    La notifica della cartella tramite semplice raccomandata è valida?

    Sì. La Corte ha confermato che la notifica diretta a mezzo posta è legittima e garantisce un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, anche senza le formalità previste per le notifiche tramite ufficiale giudiziario.

    Cosa posso fare se non ho ricevuto effettivamente la cartella?

    Se non si è avuta conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile al destinatario, è possibile chiedere al giudice la rimessione in termini, dimostrando con elementi presuntivi l’impossibilità di prenderne cognizione.

    La Corte aveva già deciso su questioni simili?

    Sì. La pronuncia richiama la sentenza n. 175 del 2018 e l’ordinanza n. 104 del 2019, che avevano già ritenuto legittima la modalità di notifica diretta delle cartelle.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — È il parametro di ragionevolezza con cui si valutava la presunta irragionevolezza della notifica semplificata.
    • Art. 24 della Costituzione — Riguarda il diritto di difesa, che secondo la Corte non risulta compromesso dalla notifica diretta.
    • Art. 111 della Costituzione — Attiene al giusto processo e al contraddittorio, anch’essi richiamati come parametro.
  • Corte cost. n. 249/2021 – Usi civici e funzioni dei Comuni sui terreni a carattere edificatorio nel Lazio

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma della Regione Lazio che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative di liquidazione degli usi civici sui terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono diritti collettivi della popolazione su determinati terreni (ad esempio diritti di pascolo o di legnatico). La Regione Lazio ha attribuito ai Comuni le funzioni per liquidare questi diritti sui terreni privati divenuti edificabili. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha dubitato della legittimità di questa attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (come modificato dalla legge reg. n. 6 del 2005), in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 della Costituzione, in relazione all’attribuzione ai Comuni delle funzioni sulla liquidazione degli usi civici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dalla legge reg. n. 6 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 della Costituzione.

    Il principio

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure, dichiarandole inammissibili: la disciplina regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni di liquidazione degli usi civici sui terreni edificatori resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma della Regione Lazio è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, perciò la norma resta in vigore.

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi di godimento spettanti a una comunità su determinati terreni, come i diritti di pascolo, di legnatico o di semina.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2021 – Autorizzazione della Banca d’Italia per agire contro i commissari straordinari delle banche

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 72, comma 9, del Testo unico bancario, che subordina alla previa autorizzazione della Banca d’Italia le azioni civili contro i commissari straordinari delle banche.

    Di cosa si tratta

    Quando una banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, la gestione è affidata a commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia. Per agire in giudizio contro questi commissari serve una previa autorizzazione della stessa Banca d’Italia. Un giudice ha dubitato che questo «filtro» fosse compatibile con il diritto di difesa e con la responsabilità dei funzionari pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha impugnato l’art. 72, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in riferimento a un ampio elenco di parametri costituzionali — tra cui gli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione — oltre che agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione al diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento ai numerosi parametri costituzionali ed europei indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure, dichiarandole inammissibili: il meccanismo che subordina alla previa autorizzazione della Banca d’Italia le azioni contro i commissari straordinari delle banche resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma del Testo unico bancario è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la norma resta in vigore.

    Cosa prevede la norma contestata?

    Che, per agire in giudizio contro i commissari straordinari delle banche, sia necessaria la previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    Quali principi erano invocati?

    Tra gli altri, il diritto di difesa (art. 24), la responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28) e la tutela del risparmio (art. 47).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2021 – Spese di personale regionale e limiti di contenimento: illegittima la deroga della Regione Basilicata

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che escludeva dal computo dei limiti di spesa di personale la quota aggiuntiva connessa alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni devono rispettare limiti alla spesa per il personale, fissati da norme statali, per contenere i costi e garantire l’equilibrio dei bilanci. La Regione Basilicata aveva stabilito che una certa quota di spesa per il personale «in entrata» non rilevasse ai fini di quei limiti; la Corte dei conti ha dubitato della legittimità di questa deroga.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha impugnato l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, nella parte in cui sottraeva ai limiti statali di spesa di personale la quota aggiuntiva connessa alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

    Il principio

    La Regione non può sottrarre unilateralmente al computo dei limiti statali di contenimento della spesa di personale una quota di spesa: tali limiti, posti a presidio dell’equilibrio finanziario e del coordinamento della finanza pubblica, vincolano la legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La norma regionale che escludeva dal calcolo dei limiti di spesa di personale la quota aggiuntiva legata alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018.

    Perché i limiti di spesa di personale vincolano la Regione?

    Perché rispondono a principi di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, che la legislazione regionale deve rispettare.

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  • Corte cost. n. 246/2021 – Copertura del disavanzo di amministrazione e armonizzazione dei bilanci: illegittime le leggi della Regione Basilicata

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime le norme delle leggi della Regione Basilicata che disciplinavano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalle gestioni 2018 e 2019, per contrasto con la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione accumula un disavanzo di amministrazione (un «buco» di bilancio), deve ripianarlo secondo regole che, in larga parte, lo Stato fissa per garantire l’uniformità e la trasparenza dei conti pubblici. La Regione Basilicata aveva disciplinato in modo proprio la copertura del disavanzo, e lo Stato ha impugnato quelle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 e l’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40, nonché l’art. 1 e l’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata 12 marzo 2021, n. 8, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (armonizzazione dei bilanci pubblici).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 (per la copertura del disavanzo delle gestioni 2018 e 2019) e dell’art. 1 e dell’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021 (per la copertura del disavanzo della gestione 2018).

    Il principio

    Le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione devono rispettare i principi statali di armonizzazione dei bilanci pubblici, che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato; le norme regionali che vi derogano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulle leggi della Basilicata?

    Ha dichiarato illegittime le norme che stabilivano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto relativo alle gestioni 2018 e 2019.

    Perché la Regione non poteva disciplinare liberamente la copertura del disavanzo?

    Perché l’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e).

    Chi aveva impugnato le leggi regionali?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (secondo comma, lettera e).
  • Corte cost. n. 245/2021 – Proroga regionale dei titoli edilizi per l’emergenza COVID-19 e tutela del paesaggio

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che, durante l’emergenza COVID-19, prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi, per contrasto con la competenza statale in materia. Dichiara inoltre cessata la materia del contendere ed estinto il processo per gli altri profili.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare le difficoltà del settore edilizio durante la pandemia, la Regione Lombardia aveva prorogato la validità di permessi, autorizzazioni e altri titoli abilitativi in scadenza. Lo Stato ha impugnato la norma sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale, in particolare quella a tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (assestamento al bilancio 2020-2022), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla proroga della validità di certificati, titoli abilitativi e convenzioni di lottizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, come delimitato dalla successiva legge reg. n. 22 del 2020. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere e estinto il processo limitatamente agli altri profili impugnati.

    Il principio

    La proroga generalizzata della validità dei titoli abilitativi edilizi disposta dalla Regione invade la competenza che la Costituzione affida allo Stato nella materia, anche in considerazione delle esigenze di tutela del territorio e del paesaggio, ed è perciò costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla proroga lombarda?

    Ha dichiarato illegittima la disposizione che prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi (art. 28, comma 1, lettera a).

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per alcuni profili, modifiche legislative sopravvenute hanno fatto venir meno l’oggetto del contendere, sicché la Corte non deve più decidere su quei punti.

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  • Corte cost. n. 244/2021 – Lesioni personali stradali gravi e procedibilità d’ufficio: manifesta infondatezza

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi anche quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita.

    Di cosa si tratta

    Il reato di lesioni personali stradali gravi è procedibile d’ufficio: lo Stato persegue il responsabile a prescindere dalla querela della vittima. Il giudice ha chiesto se, quando la vittima è stata interamente risarcita, non dovrebbe invece servire la querela per procedere, come avviene per altri reati meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, ha impugnato l’art. 590-bis, primo comma, del codice penale (come introdotto dalla legge n. 41 del 2016 e modificato dal d.lgs. n. 36 del 2018), in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela in caso di integrale risarcimento del danno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 248 del 2020.

    Il principio

    La scelta legislativa di rendere procedibili d’ufficio le lesioni personali stradali gravi non è manifestamente irragionevole: chi viola le norme sulla circolazione provocando lesioni gravi non può essere assimilato a un «automobilista modello», e l’avvenuto risarcimento non impone di subordinare l’azione penale alla querela.

    Domande e risposte

    La norma del codice penale è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.

    Cosa cambia se la vittima viene risarcita?

    Per la Corte l’integrale risarcimento non impone di trasformare il reato in procedibile a querela: resta la procedibilità d’ufficio.

    La Corte aveva già affrontato questioni simili?

    Sì. Richiama la sentenza n. 248 del 2020, che aveva già ritenuto non fondate censure in larga parte analoghe.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2021 – Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato: restituzione degli atti al giudice rimettente

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lazio per un riesame della rilevanza delle questioni sulla norma che disciplina i requisiti per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato tramite scorrimento di graduatoria.

    Di cosa si tratta

    Dopo un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, una norma ha autorizzato l’assunzione di ulteriori candidati tramite scorrimento della graduatoria, ma solo per chi possedeva i nuovi requisiti introdotti nel frattempo. Alcuni candidati esclusi hanno fatto ricorso e il TAR Lazio ha dubitato della legittimità di quella previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sette ordinanze di tenore analogo, ha impugnato l’art. 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte relativa al possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato alla data del 1° gennaio 2019.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la costituzione di due parti private e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

    Il principio

    Quando sopravvengono elementi che possono incidere sulla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente se e come le questioni rilevino.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riesamini la rilevanza alla luce di elementi sopravvenuti.

    La norma sui requisiti è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha restituito gli atti al TAR Lazio.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il TAR Lazio, con sette ordinanze di contenuto in larga parte analogo.

  • Corte cost. n. 242/2021 – Ergastolo ostativo e collaborazione con la giustizia: manifesta inammissibilità

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sugli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter dell’ordinamento penitenziario, che precludono le misure premiali ai condannati per determinati reati che non collaborano con la giustizia.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario preclude l’accesso ai benefici (come le misure alternative al carcere) ai condannati per i reati più gravi che non collaborano con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha ritenuto che questo automatismo, fondato su una presunzione assoluta di pericolosità, fosse in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha impugnato gli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU), denunciando la presunzione assoluta di perdurante pericolosità dei detenuti non collaboranti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU).

    Il principio

    La Corte, con ordinanza, non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole manifestamente inammissibili: la disciplina censurata non viene toccata dalla pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte ha riscontrato un vizio evidente nel modo in cui la questione è stata sollevata, che le impedisce di esaminarla nel merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di sorveglianza di Messina, nell’ambito di un procedimento di sorveglianza.

    La disciplina sui detenuti non collaboranti è cambiata con questa ordinanza?

    No. Con la dichiarazione di manifesta inammissibilità la Corte non ha modificato la disciplina censurata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2021 – Servizio di Psicologia di base istituito dalla Regione Campania e riparto di competenze in materia sanitaria

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro la legge della Regione Campania che istituisce il servizio di Psicologia di base, ritenendo rispettato il riparto di competenze in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania ha istituito con legge un servizio di Psicologia di base, integrandolo nell’organizzazione sanitaria regionale. Lo Stato ha impugnato la legge ritenendo che la Regione avesse invaso competenze statali, in particolare quelle sull’ordinamento civile e sui principi fondamentali della tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 (istituzione del servizio di Psicologia di base), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992) e all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020, sollevate in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 3 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina regionale che istituisce il servizio di Psicologia di base, inserendosi nell’organizzazione del servizio sanitario regionale senza incidere sull’ordinamento civile né violare i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, rientra nelle competenze regionali e non viola la Costituzione.

    Domande e risposte

    La legge della Regione Campania è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi la legge resta in vigore.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la Regione avesse violato il riparto di competenze con lo Stato.

    Su quale base era contestata la competenza regionale?

    Sul presunto contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) e con i principi fondamentali della tutela della salute (terzo comma).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2021 – Elezione del sindaco metropolitano e coincidenza con il sindaco del Comune capoluogo

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sul meccanismo che identifica il sindaco metropolitano con il sindaco del Comune capoluogo, previsto dalla legge della Regione Siciliana e dalla legge statale n. 56 del 2014 (legge Delrio).

    Di cosa si tratta

    Nelle Città metropolitane il sindaco metropolitano coincide, per legge, con il sindaco del Comune capoluogo: chi viene eletto sindaco del capoluogo diventa automaticamente anche sindaco della Città metropolitana. Un cittadino elettore di un altro Comune dell’area metropolitana ha contestato questo meccanismo, sostenendo di non poter concorrere a scegliere chi guida l’ente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catania ha impugnato gli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 (come sostituiti dalla legge reg. n. 23 del 2018) e l’art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3, 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, denunciando il contrasto con il principio democratico e con l’eguaglianza degli elettori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali siciliane e dell’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3, 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catania.

    Il principio

    La Corte non ha esaminato nel merito le censure sul meccanismo di identificazione tra sindaco del capoluogo e sindaco metropolitano, dichiarando le questioni inammissibili: la disciplina vigente resta quindi confermata.

    Domande e risposte

    Il meccanismo del sindaco metropolitano è stato annullato?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, perciò la disciplina che identifica il sindaco metropolitano con il sindaco del Comune capoluogo resta in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Catania, in un giudizio promosso da un cittadino elettore di un Comune dell’area metropolitana.

    Quali principi erano invocati?

    In particolare il principio democratico (art. 1), il principio autonomistico (art. 5) e l’eguaglianza del voto e degli elettori (artt. 3 e 48).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2021 – Interpretazione autentica sul canone del gestore uscente nella distribuzione del gas naturale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma di interpretazione autentica che obbliga il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale a continuare a pagare il canone di concessione previsto dal contratto.

    Di cosa si tratta

    Nel servizio di distribuzione del gas, quando scade un affidamento il gestore «uscente» deve proseguire la gestione finché non subentra il nuovo affidatario. Una legge del 2016 ha chiarito (con norma di interpretazione autentica) che in questo periodo il gestore uscente resta obbligato a pagare il canone di concessione. Un collegio arbitrale ha dubitato della legittimità di questa previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha impugnato l’art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, norma di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, lamentando il contrasto con i principi di ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di diversi soggetti privati e gli interventi delle associazioni di categoria, e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Il principio

    La Corte non ha esaminato nel merito la questione, dichiarandola inammissibile: la norma di interpretazione autentica sul canone dovuto dal gestore uscente resta quindi in vigore.

    Domande e risposte

    La norma sul canone del gestore uscente è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell’ANAC, in un contenzioso sul servizio di distribuzione del gas naturale.

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una norma con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente, con effetto retroattivo perché ne fissa il senso fin dall’origine.

    Norme collegate