Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che, durante l’emergenza COVID-19, prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi, per contrasto con la competenza statale in materia. Dichiara inoltre cessata la materia del contendere ed estinto il processo per gli altri profili.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare le difficoltà del settore edilizio durante la pandemia, la Regione Lombardia aveva prorogato la validità di permessi, autorizzazioni e altri titoli abilitativi in scadenza. Lo Stato ha impugnato la norma sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale, in particolare quella a tutela del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (assestamento al bilancio 2020-2022), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla proroga della validità di certificati, titoli abilitativi e convenzioni di lottizzazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, come delimitato dalla successiva legge reg. n. 22 del 2020. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere e estinto il processo limitatamente agli altri profili impugnati.
Il principio
La proroga generalizzata della validità dei titoli abilitativi edilizi disposta dalla Regione invade la competenza che la Costituzione affida allo Stato nella materia, anche in considerazione delle esigenze di tutela del territorio e del paesaggio, ed è perciò costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulla proroga lombarda?
Ha dichiarato illegittima la disposizione che prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi (art. 28, comma 1, lettera a).
Chi aveva impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per alcuni profili, modifiche legislative sopravvenute hanno fatto venir meno l’oggetto del contendere, sicché la Corte non deve più decidere su quei punti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (terzo comma).
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