Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che, durante l’emergenza COVID-19, prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi, per contrasto con la competenza statale in materia. Dichiara inoltre cessata la materia del contendere ed estinto il processo per gli altri profili.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare le difficoltà del settore edilizio durante la pandemia, la Regione Lombardia aveva prorogato la validità di permessi, autorizzazioni e altri titoli abilitativi in scadenza. Lo Stato ha impugnato la norma sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale, in particolare quella a tutela del paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (assestamento al bilancio 2020-2022), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla proroga della validità di certificati, titoli abilitativi e convenzioni di lottizzazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, come delimitato dalla successiva legge reg. n. 22 del 2020. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere e estinto il processo limitatamente agli altri profili impugnati.

Il principio

La proroga generalizzata della validità dei titoli abilitativi edilizi disposta dalla Regione invade la competenza che la Costituzione affida allo Stato nella materia, anche in considerazione delle esigenze di tutela del territorio e del paesaggio, ed è perciò costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sulla proroga lombarda?

Ha dichiarato illegittima la disposizione che prorogava la validità dei titoli abilitativi edilizi (art. 28, comma 1, lettera a).

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per alcuni profili, modifiche legislative sopravvenute hanno fatto venir meno l’oggetto del contendere, sicché la Corte non deve più decidere su quei punti.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.