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Con ordinanza, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi anche quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita.

Di cosa si tratta

Il reato di lesioni personali stradali gravi è procedibile d’ufficio: lo Stato persegue il responsabile a prescindere dalla querela della vittima. Il giudice ha chiesto se, quando la vittima è stata interamente risarcita, non dovrebbe invece servire la querela per procedere, come avviene per altri reati meno gravi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, ha impugnato l’art. 590-bis, primo comma, del codice penale (come introdotto dalla legge n. 41 del 2016 e modificato dal d.lgs. n. 36 del 2018), in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela in caso di integrale risarcimento del danno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 248 del 2020.

Il principio

La scelta legislativa di rendere procedibili d’ufficio le lesioni personali stradali gravi non è manifestamente irragionevole: chi viola le norme sulla circolazione provocando lesioni gravi non può essere assimilato a un «automobilista modello», e l’avvenuto risarcimento non impone di subordinare l’azione penale alla querela.

Domande e risposte

La norma del codice penale è stata annullata?

No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.

Cosa cambia se la vittima viene risarcita?

Per la Corte l’integrale risarcimento non impone di trasformare il reato in procedibile a querela: resta la procedibilità d’ufficio.

La Corte aveva già affrontato questioni simili?

Sì. Richiama la sentenza n. 248 del 2020, che aveva già ritenuto non fondate censure in larga parte analoghe.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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