Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2556 Codice Civile: Imprese soggette a registrazione

    Articolo 2556 Codice Civile: Imprese soggette a registrazione

    Art. 2556 c.c. Imprese soggette a registrazione

    In vigore

    Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

  • Articolo 2557 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2557 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza

    In vigore

    Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

  • Articolo 2558 Codice Civile: Successione nei contratti

    Articolo 2558 Codice Civile: Successione nei contratti

    Art. 2558 c.c. Successione nei contratti

    In vigore

    Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

  • Articolo 1 della Costituzione italiana

    Articolo 1 della Costituzione italiana

    Art. 1 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

    La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

  • Articolo 2 della Costituzione italiana

    Articolo 2 della Costituzione italiana

    Art. 2 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  • Articolo 3 della Costituzione italiana

    Articolo 3 della Costituzione italiana

    Art. 3 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  • Articolo 4 della Costituzione italiana

    Articolo 4 della Costituzione italiana

    Art. 4 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

  • Articolo 5 della Costituzione italiana

    Articolo 5 della Costituzione italiana

    Art. 5 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

  • Articolo 6 della Costituzione italiana

    Articolo 6 della Costituzione italiana

    Art. 6 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

  • Articolo 7 della Costituzione italiana

    Articolo 7 della Costituzione italiana

    Art. 7 Cost. — Principi fondamentali

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

    I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.