Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale non di volo comprende:

    a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

    b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

    c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

    d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

    e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.

  • Art. 732 Codice della Navigazione – Personale di volo

    Art. 732 Codice della Navigazione – Personale di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale di volo comprende:

    a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

    b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

    c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

  • Art. 731 Codice della Navigazione – Il personale aeronautico

    Art. 731 Codice della Navigazione – Il personale aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

    a) il personale di volo;

    b) il personale non di volo.

  • Art. 730 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    Art. 730 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ENAC emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ENAC può procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare … . L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione". DEL PERSONALE AERONAUTICO

  • Art. 729 Codice della Navigazione – Rimozione di relitti

    Art. 729 Codice della Navigazione – Rimozione di relitti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprieterio è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile. Nei casi di urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.

  • Art. 728 Codice della Navigazione – Compenso e indennità

    Art. 728 Codice della Navigazione – Compenso e indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

  • Art. 727 Codice della Navigazione – Soccorso ad aeromobili in pericolo

    Art. 727 Codice della Navigazione – Soccorso ad aeromobili in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC , che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire. Quando l'autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare.

  • Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.

  • Lavoro sportivo: orario, soglia delle 24 ore e straordinari

    Lavoro sportivo

    Orario di lavoro sportivo: la soglia delle 24 ore e lo straordinario

    Nel lavoro sportivo dilettantistico l’orario non serve solo a misurare la prestazione: è il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La soglia delle 24 ore settimanali separa la collaborazione coordinata e continuativa dal lavoro subordinato.

    In sintesi

    Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (soglia elevata dal correttivo D.Lgs 120/2023; prima era 18), escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni. Se la soglia è superata in modo stabile, il rapporto può qualificarsi come subordinato. Non esiste uno straordinario tipico del CCNL: tutto dipende dalla forma del rapporto.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (artt. 25 e 28), come modificato dal D.Lgs 120/2023
    In vigore dal
    1° luglio 2023; soglia a 24 ore dal correttivo 2023
    Ambito
    Area del dilettantismo (presunzione co.co.co.); lavoro subordinato sportivo per la disciplina generale dell’orario
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 120/2023

    L’orario come criterio di qualificazione del rapporto

    La novità più rilevante della riforma, sul tema dell’orario, è che nell’area del dilettantismo il numero di ore non misura solo la quantità di lavoro: determina la natura giuridica del rapporto. Il D.Lgs 36/2021 stabilisce che il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera una determinata soglia oraria settimanale.

    Da 18 a 24 ore settimanali: la modifica del correttivo

    Nella versione originaria la soglia era fissata a 18 ore settimanali. Il decreto correttivo (D.Lgs 120/2023) l’ha elevata a 24 ore settimanali, allargando lo spazio in cui il rapporto può restare nella forma agevolata della collaborazione coordinata e continuativa. È importante: significa che oggi un collaboratore può prestare fino a 24 ore a settimana mantenendo, in presenza degli altri requisiti, la presunzione di co.co.co.

    La presunzione opera quando ricorrono congiuntamente:

    • la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali;
    • la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

    Il tempo di gara è escluso dal computo

    Un punto pratico spesso frainteso: nel calcolo delle ore settimanali rilevanti non si conta il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive. Rientrano nel computo le ore di prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, sedute di preparazione), non le gare. Per questo un allenatore può svolgere allenamenti infrasettimanali entro le 24 ore e disputare le partite del fine settimana senza far scattare automaticamente la riqualificazione.

    Tabella riepilogativa

    Soglia oraria e qualificazione del rapporto nel dilettantismo
    Situazione Effetto sulla qualificazione
    Prestazione fino a 24 ore/settimana + coordinamento tecnico Si presume collaborazione coordinata e continuativa
    Tempo di gare e manifestazioni Escluso dal computo delle 24 ore
    Superamento stabile delle 24 ore/settimana Viene meno la presunzione: possibile qualificazione come lavoro subordinato
    Lavoro subordinato sportivo Si applica la disciplina generale dell’orario, con gli adattamenti del settore

    Nota: la soglia è un criterio di qualificazione, non un tetto massimo di lavoro. Superarla non è vietato: cambia la forma del rapporto e quindi le tutele e gli oneri.

    E lo straordinario?

    Nel lavoro sportivo non esiste uno “straordinario” come istituto tipico di un contratto collettivo nazionale con maggiorazioni tabellari. Occorre distinguere:

    • nel lavoro subordinato sportivo si applica la disciplina generale dell’orario di lavoro, con gli adattamenti dovuti alla peculiarità dell’attività (allenamenti, ritiri, trasferte, gare serali e festive);
    • nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro autonomo non si ragiona per ore ordinarie e straordinarie, ma per compenso pattuito a fronte della prestazione concordata.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore con 20 ore settimanali
    Tizio svolge 20 ore a settimana di lezioni in una ASD, con coordinamento tecnico secondo i regolamenti federali. È sotto la soglia delle 24 ore: il suo rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa, con il regime agevolato del dilettantismo. Le eventuali ore in cui accompagna gli atleti alle gare non si sommano alle 20.
    Caia — Allenatrice oltre le 24 ore in modo stabile
    Caia allena diverse squadre per oltre 24 ore settimanali, tutte le settimane. Il superamento stabile della soglia fa venire meno la presunzione di co.co.co.: il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato sportivo, con applicazione della disciplina generale dell’orario e delle relative tutele.
    Sempronio — Tecnico chiamato a una trasferta lunga
    Sempronio, collaboratore di una società dilettantistica, accompagna la squadra a un torneo che dura un intero fine settimana. Il tempo di partecipazione alla manifestazione non rientra nel computo delle 24 ore settimanali. La sua prestazione ordinaria infrasettimanale resta il parametro per la qualificazione del rapporto.
  • Lavoro sportivo: vitto, alloggio in ritiro e buoni pasto

    Lavoro sportivo

    Vitto, alloggio in ritiro e buoni pasto nel lavoro sportivo

    Mensa e buoni pasto sono il mondo dell’ufficio. Nello sport l’equivalente sono i pasti e l’alloggio durante ritiri, raduni e trasferte: voci che vanno gestite con attenzione per non confonderle con il compenso.

    In sintesi

    Mensa e buoni pasto sono benefit tipici del lavoro dipendente d’ufficio: nel lavoro sportivo l’equivalente è il vitto e l’alloggio durante ritiri, raduni e trasferte. Non esiste un buono pasto contrattuale di settore: per i subordinati valgono le regole generali su mensa e fringe benefit, per i collaboratori le pattuizioni del contratto. Vitto e alloggio forniti in ritiro vanno distinti dal compenso e dai rimborsi.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali sui fringe benefit e i rimborsi del lavoro dipendente
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori, autonomi e volontari
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e regole generali del diritto del lavoro

    Il buono pasto è dell’ufficio, non del campo

    La mensa aziendale e il buono pasto nascono per il lavoratore d’ufficio o di fabbrica che pranza durante la pausa. Nello sport questo schema non si adatta: l’attività si svolge sul campo, in palestra, in trasferta. L’equivalente concreto è il vitto e l’alloggio forniti dalla società durante ritiri, raduni e trasferte. Non esiste un buono pasto contrattuale di settore, perché manca un CCNL generale.

    Per i subordinati: regole generali

    Per i lavoratori sportivi subordinati, il datore può prevedere mensa o buoni pasto secondo le regole generali sui fringe benefit, ma non c’è un obbligo contrattuale di settore. Quando la società fornisce il vitto durante l’attività (per esempio in ritiro), si applicano le regole generali sui benefit in natura, il cui trattamento va valutato caso per caso.

    Vitto e alloggio in ritiro: tre voci da non confondere

    La gestione corretta richiede di tenere distinte tre cose:

    • il compenso: la remunerazione della prestazione;
    • il vitto/alloggio fornito direttamente dalla società in ritiro o trasferta, funzionale all’attività;
    • il rimborso spese: il ristoro di una spesa sostenuta e documentata dal lavoratore.

    Confondere queste voci può generare problemi fiscali e, nel dilettantismo, incidere impropriamente sul calcolo delle soglie.

    Tabella riepilogativa

    Vitto, alloggio e benefit secondo la figura
    Figura Strumento Note
    Lavoratore subordinato Mensa/buoni pasto o vitto in natura Regole generali sui fringe benefit
    Collaboratore co.co.co. Vitto/alloggio secondo contratto Distinguere dal compenso
    Lavoratore autonomo Secondo contratto d’opera Documentazione delle spese
    Volontario Vitto/alloggio commisurato all’attività Niente corrispettivo, pena riqualificazione

    Nota: il vitto e l’alloggio funzionali all’attività vanno tenuti distinti dal compenso e dal rimborso spese, con trattamento da valutare caso per caso.

    Il volontario e i pasti durante l’attività

    Fornire vitto e alloggio al volontario durante un’attività (per esempio un torneo che lo impegna per più giorni) rientra, se commisurato e documentato, nella logica del supporto all’attività di volontariato. Diventa critico solo se assume natura di corrispettivo mascherato: in quel caso il rapporto potrebbe essere riqualificato come lavoro sportivo. Anche qui, la misura e la documentazione fanno la differenza.

    Indennità sostitutiva di mensa

    L’indennità sostitutiva di mensa è un istituto tipico dei CCNL del lavoro dipendente. Nel lavoro sportivo, privo di un CCNL generale, non è prevista in via generale: eventuali soluzioni dipendono dalle scelte del datore per i subordinati e dalle pattuizioni del contratto per i collaboratori. Non è quindi un diritto automatico del lavoratore sportivo.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta subordinato in ritiro
    Tizio partecipa a un ritiro pre-stagionale: la società fornisce direttamente vitto e alloggio. Si tratta di benefit funzionali all’attività, distinti dal compenso. Il loro trattamento segue le regole generali sui benefit in natura del lavoro dipendente, da valutare con il consulente.
    Caia — Collaboratrice e pasti in trasferta
    Caia, istruttrice in co.co.co., segue gli atleti in trasferta. Il suo contratto disciplina se i pasti sono offerti dalla società o rimborsati dietro ricevuta. Tenere distinta questa voce dal compenso evita che incida sulle soglie del dilettantismo.
    Sempronio — Volontario a un torneo
    Sempronio aiuta come volontario all’organizzazione di un torneo di tre giorni. La società gli offre i pasti durante l’evento. Trattandosi di vitto commisurato e documentato per l’attività, Sempronio resta un volontario; non riceve corrispettivo e quindi non diventa lavoratore sportivo.
  • Lavoro sportivo: maternità, paternità e congedi

    Lavoro sportivo

    Maternità, paternità e congedi nel lavoro sportivo

    Una delle conquiste della riforma è aver portato le tutele di maternità e genitorialità anche nel mondo sportivo dilettantistico, dove prima i compensi viaggiavano spesso senza alcuna copertura previdenziale.

    In sintesi

    L’art. 33 del D.Lgs 36/2021 ha introdotto tutele per gravidanza, maternità e genitorialità nel lavoro sportivo, riconosciute secondo la natura del rapporto e estese anche all’area del dilettantismo. Per i collaboratori la copertura passa dalla Gestione separata INPS, finanziata da un contributo dedicato. È prevista una tutela specifica perché la gravidanza non comporti la perdita automatica del tesseramento o del compenso.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (art. 33); D.Lgs 151/2001 per i rapporti subordinati; regole della Gestione separata INPS
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratrici e lavoratori sportivi, area del dilettantismo e del professionismo
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021; chiarimenti INPS sulla riforma dello sport

    Cosa cambia con la riforma

    Prima del 2023 i compensi sportivi dilettantistici erano in larga parte privi di copertura previdenziale: chi rimaneva incinta o diventava genitore non aveva, spesso, alcuna indennità collegata all’attività sportiva. La riforma ha riconosciuto, con l’art. 33 del D.Lgs 36/2021, le tutele per gravidanza, maternità e genitorialità, modulandole secondo la natura del rapporto.

    Le lavoratrici subordinate

    Per le lavoratrici sportive con contratto di lavoro subordinato si applicano le tutele del lavoro dipendente, in particolare quelle del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs 151/2001): congedo di maternità, divieto di adibizione a lavori vietati in gravidanza, congedo di paternità e congedo parentale, con le relative indennità a carico dell’INPS secondo le regole generali.

    Le collaboratrici e i collaboratori dell’area dilettantistica

    Per chi opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo, la copertura di maternità è gestita attraverso la Gestione separata INPS. Il sistema è finanziato da un contributo dedicato alla maternità, insieme a quelli per la malattia e per la disoccupazione (ISCRO). Le condizioni di accesso e gli importi seguono le regole della Gestione separata.

    Tabella riepilogativa

    Tutele di maternità e genitorialità secondo la forma del rapporto
    Forma del rapporto Riferimento Gestione della tutela
    Lavoro subordinato sportivo D.Lgs 151/2001 Congedi e indennità del lavoro dipendente, INPS
    Collaborazione coordinata e continuativa Gestione separata INPS Indennità di maternità della Gestione separata, contributo dedicato
    Lavoro autonomo sportivo Gestione separata INPS Tutele secondo le regole della Gestione separata

    Nota: gli importi delle indennità e le aliquote dei contributi possono essere aggiornati da leggi di bilancio e circolari INPS. Verificare sempre i valori in vigore nell’anno.

    La tutela contro la perdita del tesseramento

    Un aspetto peculiare dello sport è il legame tra prestazione e tesseramento. La riforma ha voluto evitare che la gravidanza comporti automaticamente la perdita del tesseramento, del rapporto o del compenso. L’obiettivo è proteggere atlete e lavoratrici sportive da effetti penalizzanti legati alla maternità. Le modalità concrete dipendono dai regolamenti delle singole federazioni, che devono conformarsi al principio di tutela.

    Il congedo di paternità e i congedi parentali

    Le tutele di genitorialità non riguardano solo le madri. Per i lavoratori subordinati si applicano il congedo di paternità e il congedo parentale del D.Lgs 151/2001; per i collaboratori valgono le regole della Gestione separata. La riforma ha così avvicinato il lavoro sportivo agli standard di tutela degli altri settori, pur con le differenze legate alla natura del rapporto.

    Casi pratici

    Tizia — Istruttrice in co.co.co. in attesa di un figlio
    Tizia collabora con una ASD come istruttrice di ginnastica con compensi che superano la franchigia previdenziale. Essendo iscritta alla Gestione separata INPS, in gravidanza può accedere all’indennità di maternità della Gestione separata, finanziata dal contributo dedicato versato durante il rapporto.
    Caia — Atleta professionista subordinata
    Caia è un’atleta con contratto di lavoro subordinato. Per la maternità si applicano le tutele del lavoro dipendente (congedo e indennità ex D.Lgs 151/2001). Inoltre la riforma le garantisce protezione contro la perdita automatica del tesseramento legata alla gravidanza, secondo i regolamenti della sua federazione.
    Sempronio — Allenatore neopadre
    Sempronio è allenatore con contratto subordinato e diventa padre. Può fruire del congedo di paternità e, nei limiti previsti, del congedo parentale secondo il D.Lgs 151/2001. Le indennità sono erogate dall’INPS secondo le regole generali del lavoro dipendente.
  • Art. 724 Codice della Navigazione

    Art. 724 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.