Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2545 Codice Civile: Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

    Articolo 2545 Codice Civile: Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

    Art. 2545 c.c. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

    In vigore

    della cooperativa Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

  • Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci

    Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci

    Art. 2545 BIS c.c. Diritti dei soci

    In vigore

    Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

  • Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili

    Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili

    Art. 2545 TER c.c. Riserve indivisibili

    In vigore

    Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

  • Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e volontarie

    Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e volontarie

    Art. 2545 QUATER c.c. Riserve legali, statutarie e volontarie

    In vigore

    Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

  • Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle riserve dei soci

    Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle riserve dei soci

    Art. 2545 QUINQUIES c.c. Diritto agli utili e alle riserve dei soci

    In vigore

    cooperatori L’atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione (1) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. (2)

  • Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni

    Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni

    Art. 2545 SEXIES c.c. Ristorni

    In vigore

    L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari. (1)

  • Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico

    Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico

    Art. 2545 SEPTIES c.c. Gruppo cooperativo paritetico

    In vigore

    Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.

  • Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di cooperativa a

    Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di cooperativa a

    Art. 2545 OCTIES c.c. Perdita della qualifica di cooperativa a

    In vigore

    mutualità prevalente La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, (1) al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (2) In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. (2) Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. (2) In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. (2) L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. (2)

  • Art. 2545 novies Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2545 novies Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2545 NOVIES c.c. Modificazioni dell'atto costitutivo

    In vigore

    Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

  • Art. 2545 decies Codice Civile: Trasformazione

    Art. 2545 decies Codice Civile: Trasformazione

    Art. 2545 DECIES c.c. Trasformazione

    In vigore

    Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.