Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 234/2021 – Istituto zooprofilattico siciliano e potere sostitutivo statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Siciliana che attribuiva all’Assessore regionale alla salute il potere di nominare un commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Quel potere sostitutivo, in caso di inerzia regionale, spetta allo Stato (al Ministro della salute), non alla Regione.

    Di cosa si tratta

    Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti sanitari che si occupano, tra l’altro, della prevenzione delle malattie degli animali e dei controlli sugli alimenti di origine animale. Quando una Regione non costituisce per tempo i loro organi, la legge statale prevede che intervenga il Governo nominando un commissario. La Sicilia aveva invece previsto un commissario di nomina regionale, sovrapponendosi a quello statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2020, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto siciliano. La norma, sotto forma di disposizione transitoria, attribuiva all’Assessore regionale il potere di nominare un commissario straordinario dell’Istituto, sovrapponendosi al commissario di nomina ministeriale previsto dalla legge n. 190 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione. Ha respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere (la norma non aveva ancora avuto applicazione, ma poteva applicarsi in futuro) e quella di inammissibilità per genericità del ricorso, ritenendo l’atto introduttivo sufficientemente argomentato.

    Il principio

    Il potere sostitutivo nei confronti dell’ente inadempiente, in materie come quella considerata, spetta al Governo ai sensi dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione. La Regione non può attribuire a un proprio organo l’esercizio di un potere sostitutivo riservato allo Stato, sovrapponendosi alla nomina commissariale ministeriale prevista dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cos’è il potere sostitutivo?

    È il potere di intervenire al posto di un ente rimasto inerte, nominando ad esempio un commissario che svolga le funzioni non esercitate; in casi come questo è attribuito al Governo dall’art. 120 della Costituzione.

    Perché la Sicilia non poteva nominare un proprio commissario?

    Perché il potere sostitutivo, in questa materia, è riservato allo Stato: la nomina regionale si sovrapponeva indebitamente a quella ministeriale già prevista dalla legge.

    Perché la materia del contendere non è cessata?

    Perché, pur non essendo ancora stato nominato un commissario regionale, l’Assessore avrebbe potuto farlo in futuro sulla base della norma impugnata, che restava quindi lesiva.

    Norme collegate

    • Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti inadempienti (comma 2), parametro decisivo della pronuncia.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative e coordinamento della finanza pubblica (comma 3), tra i parametri evocati.
  • Corte cost. n. 233/2021 – Autorizzazione integrata ambientale e conferenza di servizi semplificata in Lombardia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lombardia che, per semplificare il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), prevedeva di norma una conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona. La semplificazione abbassava gli standard di tutela ambientale fissati dalla legge statale, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente.

    Di cosa si tratta

    L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il titolo che consente a un impianto inquinante di funzionare rispettando precise prescrizioni per ridurre le emissioni. Periodicamente va riesaminata per aggiornarla alle migliori tecnologie disponibili. La Regione Lombardia voleva snellire questo riesame con una conferenza di servizi semplificata; il Governo riteneva che così si riducessero le garanzie ambientali stabilite dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2020, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, in relazione all’art. 29-quater del Codice dell’ambiente, che impone, per il rilascio e il riesame dell’AIA, una conferenza di servizi in forma simultanea e sincrona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con assorbimento degli altri profili. La disposizione lombarda, ribaltando le previsioni statali e rendendo la conferenza semplificata la regola anziché l’eccezione, non innalzava ma abbassava gli standard di tutela ambientale fissati dal Codice dell’ambiente.

    Il principio

    La disciplina dell’AIA rientra nella materia della tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono introdurre, in nome della semplificazione, soluzioni procedurali che abbassino gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale, alla quale partecipano amministrazioni portatrici di interessi sensibili come ambiente, ecosistema e salute.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autorizzazione integrata ambientale?

    È un unico titolo abilitativo che consente di esercitare attività inquinanti, dettando le prescrizioni per prevenire o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

    Perché la conferenza semplificata era illegittima?

    Perché la legge statale impone, per il riesame dell’AIA, una conferenza simultanea e sincrona; renderla semplificata e asincrona la regola abbassava il livello di tutela fissato dallo Stato.

    Le Regioni possono semplificare i procedimenti ambientali?

    Possono semplificare, ma non al punto di ridurre gli standard di tutela stabiliti dalla normativa statale in una materia riservata allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lettera s), parametro decisivo della pronuncia.
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, anch’esso evocato nel ricorso.
  • Corte cost. n. 232/2021 – Interdizione perpetua dai pubblici uffici e patteggiamento (art. 317-bis c.p.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 317-bis del codice penale, che prevedeva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per corruzione. Una riforma del 2019 ha consentito all’imputato di subordinare la richiesta di patteggiamento all’esenzione dalle pene accessorie: l’interdizione non è più un effetto automatico, sicché la questione è risultata non rilevante nel processo.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per corruzione può subire, oltre alla pena detentiva, l’interdizione dai pubblici uffici (cioè il divieto di ricoprire cariche pubbliche), in certi casi a vita. Il dubbio sollevato era se fosse legittimo applicare automaticamente l’interdizione perpetua, senza che il giudice potesse graduarla in base alla gravità concreta del fatto. La vicenda nasce da una condanna ottenuta con patteggiamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice penale (nel testo anteriore alla legge n. 3 del 2019), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva l’automatica applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna a pena pari o superiore a tre anni per il reato di cui all’art. 319 c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. La legge n. 3 del 2019 ha introdotto, nell’ambito del patteggiamento, la facoltà per la parte di subordinare l’efficacia della richiesta all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’art. 317-bis. L’interdizione perpetua non costituisce dunque più un effetto automatico, ma dipende anche dalle scelte processuali delle parti e dalla valutazione del giudice: ciò ha inciso sulla rilevanza della questione nel giudizio.

    Il principio

    Quando una sopravvenuta modifica normativa rimuove l’automatismo applicativo della pena accessoria contestato dal rimettente e incide sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’interdizione dai pubblici uffici?

    È una pena accessoria che vieta al condannato di ricoprire cariche e uffici pubblici; può essere temporanea o, in alcuni casi previsti dalla legge, perpetua.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la riforma del 2019, consentendo di subordinare il patteggiamento all’esenzione dalle pene accessorie, ha fatto venire meno l’automatismo contestato e con esso la rilevanza della questione nel processo.

    Quali principi erano stati invocati?

    Quelli di proporzionalità e finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27), che secondo la Cassazione mal si conciliavano con una sanzione rigida e perpetua.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2021 – Esecuzione delle pene dei minorenni e misure penali di comunità

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulle norme che disciplinano l’accesso dei condannati minorenni alle misure penali di comunità (alternative alla detenzione). Le condizioni previste dal legislatore non violano né la legge delega né i principi costituzionali sulla funzione rieducativa della pena e sulla protezione dei minori.

    Di cosa si tratta

    Per i minorenni condannati esiste una disciplina apposita dell’esecuzione della pena, che prevede misure «di comunità» alternative al carcere, pensate per favorire il recupero del giovane. Il Tribunale per i minorenni di Brescia riteneva che le condizioni di accesso a queste misure fossero troppo rigide e in contrasto con la finalità rieducativa e con la legge che aveva delegato la riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018 (esecuzione delle pene dei condannati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, lamentando anche un eccesso rispetto ai criteri della legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La disciplina censurata non viola i criteri della legge delega, né i principi costituzionali sulla funzione rieducativa della pena e sulla protezione dell’infanzia e della gioventù. La Corte ha riconosciuto che il legislatore avrebbe potuto prevedere assetti più flessibili, ma ha ritenuto le scelte compiute non costituzionalmente illegittime.

    Il principio

    Le condizioni stabilite dal legislatore per l’accesso dei minorenni alle misure penali di comunità rientrano nella discrezionalità legislativa e non violano i parametri costituzionali, purché restino coerenti con la funzione rieducativa della pena e con la specifica esigenza di protezione del minore. La possibilità di soluzioni più flessibili non rende incostituzionale quella in concreto adottata.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure penali di comunità?

    Sono misure alternative alla detenzione, pensate per i condannati minorenni, che mirano al loro reinserimento e recupero anziché alla mera reclusione.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la Corte ha ritenuto che le condizioni previste rispettassero i criteri della legge delega e i principi costituzionali, pur non essendo l’unico assetto possibile.

    Quale ruolo ha la funzione rieducativa della pena?

    È un principio cardine (art. 27, terzo comma), particolarmente importante per i minori, ma non impone al legislatore un’unica soluzione: ammette diverse modulazioni purché coerenti con quella finalità.

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  • Corte cost. n. 230/2021 – Legge Severino: sospensione dalla carica e condanna non definitiva

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla cosiddetta legge Severino, che prevede la sospensione automatica dalla carica elettiva (per 18 mesi) di chi ha riportato una condanna penale non definitiva per determinati reati. L’automatismo e la durata fissa della misura non violano il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, trattandosi di una misura cautelare a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge Severino stabilisce che un amministratore locale (ad esempio un sindaco) condannato in primo grado per reati come il peculato sia automaticamente sospeso dalla carica per diciotto mesi. Alcuni sindaci sospesi a seguito di condanne non definitive ritenevano ingiusto non poter far valutare al giudice la proporzionalità della misura rispetto alla gravità concreta del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questioni sull’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione (diritto di difesa ed effettività della tutela). Il Tribunale di Catania ha censurato la durata fissa di 18 mesi in riferimento agli artt. 3, 27, 48, 51 e 97, lamentando l’assenza di una graduazione caso per caso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’automatismo della sospensione non lede il diritto di difesa, perché quest’ultimo attiene alla possibilità di far valere in giudizio le proprie posizioni e non all’esistenza di un potere discrezionale. La durata fissa di 18 mesi è coerente con la finalità cautelare della misura, che prescinde dalla concreta gravità del reato.

    Il principio

    Una disciplina sostanziale che collega automaticamente la sospensione alla condanna penale non definitiva per determinati reati non viola, di per sé, il diritto di difesa, che non può essere invocato in difetto di una corrispondente posizione di diritto sostanziale. La sospensione ha natura cautelare e mira a evitare che la permanenza dell’eletto in carica pregiudichi il buon andamento e l’onorabilità della pubblica amministrazione: la sua durata va apprezzata in una logica che prescinde dalla gravità del singolo reato.

    Domande e risposte

    La sospensione è una pena?

    No. È una misura cautelare, non una sanzione penale: serve a tutelare temporaneamente il buon andamento e l’onorabilità della pubblica amministrazione, non a punire.

    Perché l’automatismo non viola il diritto di difesa?

    Perché il diritto di difesa riguarda la possibilità di far valere in giudizio le proprie posizioni, non l’esistenza di un margine di apprezzamento discrezionale: il provvedimento resta sempre impugnabile per i suoi eventuali vizi.

    Perché la durata è fissa e non graduata?

    Perché risponde a un’esigenza cautelare uniforme, che prescinde dalla gravità concreta del reato contestato e dalla pena irrogata.

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  • Corte cost. n. 229/2021 – Copertura finanziaria delle misure regionali anti-COVID in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte respinto le questioni sollevate dal Governo contro le misure economiche anti-COVID della Regione Abruzzo. Per le norme modificate è venuto meno l’oggetto del giudizio; per quelle rimaste, la copertura finanziaria è stata ritenuta sufficiente rispetto all’obbligo costituzionale di equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la crisi da pandemia, la Regione Abruzzo aveva varato misure straordinarie a sostegno di economia e occupazione. Il Governo aveva contestato la copertura finanziaria di alcune di queste norme, cioè il modo in cui erano finanziate. La vicenda riguarda ancora una volta il rapporto tra spesa pubblica regionale e obbligo costituzionale di indicare le risorse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 e dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’inadeguatezza della copertura finanziaria delle misure introdotte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le disposizioni che erano state nel frattempo modificate o sostituite, facendo venire meno l’oggetto del giudizio. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative alle norme rimaste in vigore, ritenendo adeguata la copertura finanziaria indicata. Una parte delle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.

    Il principio

    L’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 della Costituzione è rispettato quando le norme di spesa indicano risorse idonee e attendibili. Quando le disposizioni impugnate vengono modificate o sostituite in corso di giudizio, così da superare i profili contestati, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Perché per alcune norme la materia del contendere è cessata?

    Perché quelle disposizioni erano state modificate o sostituite, facendo venire meno il contrasto che aveva dato origine al ricorso.

    Perché le altre questioni sono state respinte?

    Perché la Corte ha ritenuto che la copertura finanziaria indicata fosse sufficiente a rispettare l’obbligo costituzionale di equilibrio di bilancio.

    Cosa significa «riservata a separata pronuncia»?

    Significa che alcune ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso saranno decise con una distinta sentenza, non in questa sede.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2021 – Usi civici e terre civiche: limiti del legislatore regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva un diritto di priorità nell’assegnazione delle terre civiche ad alcuni allevatori. Disciplinando la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Le terre civiche (o di uso civico) sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento promiscuo dei suoi membri: per tradizione sono inalienabili, indivisibili e imprescrittibili. La Regione Abruzzo aveva introdotto una corsia preferenziale per alcuni allevatori nell’assegnazione di questi terreni. Il problema è che il regime giuridico di tali beni e dei diritti su di essi spetta allo Stato, non alle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inseriva un comma 3-bis all’art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 sugli usi civici, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia «ordinamento civile».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con assorbimento degli altri parametri. Attraverso l’attribuzione di un diritto di priorità, la Regione aveva inciso indebitamente sulla titolarità e sull’esercizio del diritto di proprietà collettiva sulle terre civiche.

    Il principio

    La competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile preclude al legislatore regionale di incidere sul regime giuridico dei beni gravati da usi civici e, prima ancora, di intervenire sulla titolarità e sull’esercizio del relativo diritto dominicale, regolandone contenuto e limiti. Le terre civiche restano un patrimonio indiviso assoggettato al godimento promiscuo di tutti i componenti della comunità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le terre civiche?

    Sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento comune dei suoi membri, caratterizzati da intrasferibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e indivisibilità.

    Perché la Regione non poteva dare priorità ad alcuni allevatori?

    Perché così facendo modificava la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, materia che rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato.

    Le Regioni hanno qualche competenza sugli usi civici?

    Sì, sulle funzioni amministrative, ma non possono incidere con legge sulla titolarità soggettiva, sul contenuto del diritto o sul regime giuridico dei beni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la materia «ordinamento civile» (comma 2, lettera l), parametro decisivo della pronuncia.
  • Corte cost. n. 227/2021 – Concorso pubblico e transito di personale privato negli enti regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme della Regione Sardegna che consentivano l’inquadramento, senza un concorso aperto al pubblico, di personale proveniente da un’associazione privata in un’agenzia regionale. Il transito di lavoratori da un ente privato a uno pubblico richiede una procedura selettiva non riservata, a tutela del principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti pubblici avevano contestato un concorso riservato, per soli titoli, destinato a inquadrare in un’agenzia regionale il personale di un’associazione privata di allevatori. Il punto giuridico è che l’accesso al pubblico impiego deve di regola avvenire tramite concorso aperto a tutti i cittadini: una procedura riservata equivale a un privilegio indebito per pochi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie norme regionali (in particolare l’art. 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e l’art. 1 della legge regionale n. 47 del 2018), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto prevedevano l’inquadramento del personale di un ente privato senza concorso pubblico aperto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e, in parte, dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47 del 2018 (nel testo previgente), nella parte in cui rinviava a quella disciplina. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su altre due norme regionali, estranee al thema decidendum perché volte al superamento del precariato.

    Il principio

    Il generale e automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale non può avvenire senza il previo espletamento di una procedura selettiva aperta al pubblico. In caso contrario si determina una palese e ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso, che è la forma generale e ordinaria di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

    Domande e risposte

    Perché il pubblico concorso è così importante?

    Perché garantisce sia il buon andamento dell’amministrazione (art. 97) sia la possibilità per tutti i cittadini di accedere alle funzioni pubbliche in condizioni di parità (art. 51).

    Si può mai derogare al concorso pubblico?

    Solo in casi limitati e a precise condizioni. Una riserva integrale dei posti a favore dei dipendenti di un ente privato, valutati per soli titoli e con l’anzianità pregressa, non rientra tra le deroghe ammesse.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché riguardavano norme sul superamento del precariato, estranee alla vicenda dell’inquadramento senza concorso del personale dell’ente privato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2021 – Copertura finanziaria delle leggi regionali e Corpo forestale siciliano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana che istituivano un’indennità e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale senza un’adeguata copertura finanziaria. Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo certo i mezzi per farvi fronte: la violazione dell’obbligo di copertura ne determina l’incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva previsto un adeguamento dell’indennità mensile pensionabile e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale, ma senza individuare correttamente le risorse necessarie a sostenere queste spese. La Costituzione impone che ogni legge di spesa indichi con quali fondi sarà coperta: è il principio dell’equilibrio di bilancio, posto a garanzia della sostenibilità dei conti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020 e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020, lamentando la violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 117, terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica, oltre ai limiti statutari, per l’assenza o l’insufficienza della copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge regionale n. 16 del 2020 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020. Ha inoltre dichiarato estinto il processo, per rinuncia accettata, limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 16 del 2020.

    Il principio

    In forza dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, ogni norma che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo inderogabile i mezzi per farvi fronte. Una copertura inidonea (perché tratta da capitoli destinati a spese obbligatorie, sottostimata o mancante per gli anni successivi) rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’obbligo di copertura finanziaria?

    Impone che ogni legge che genera spese indichi con precisione le risorse con cui saranno finanziate, in modo da non compromettere l’equilibrio del bilancio.

    Perché la copertura indicata dalla Regione era inadeguata?

    Perché, tra l’altro, gravava su capitoli destinati a spese obbligatorie e non comprimibili, risultava sottostimata e non considerava gli oneri per gli anni successivi.

    L’intera impugnazione è stata accolta?

    Quasi: le norme principali sono state dichiarate illegittime, mentre per una disposizione il processo è stato dichiarato estinto in seguito alla rinuncia del Governo accettata dalla Regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2021 – Intervento di terzi nel giudizio incidentale e interesse qualificato

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un Comune (Roccasecca) in un giudizio sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti (il cosiddetto benefit ambientale) prevista da una legge del Lazio. Il Comune non era titolare di un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio, ma solo di una posizione analoga a quella di una delle parti.

    Di cosa si tratta

    I Comuni che ospitano impianti di smaltimento rifiuti o discariche hanno diritto a una quota della tariffa, il «benefit ambientale», pagata dai Comuni che conferiscono i rifiuti. In un giudizio civile sorto su questo tema era stata sollevata una questione di costituzionalità; un altro Comune, anch’esso titolare del benefit, ha cercato di intervenire davanti alla Corte. Questa decisione riguarda chi può partecipare ai giudizi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cassino aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998, in riferimento agli artt. 119, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla quota percentuale dovuta al Comune sede dell’impianto. Con questa ordinanza la Corte non ha deciso il merito, ma si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento del Comune di Roccasecca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del Comune di Roccasecca. Il Comune era titolare di una posizione sostanziale non qualificata, non immediatamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio principale, ma soltanto analoga a quella del Comune parte attrice. Non bastava, per rendere ammissibile l’intervento, essere titolare di interessi analoghi o parte di un giudizio diverso.

    Il principio

    Nei giudizi in via incidentale possono intervenire solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio. Non è sufficiente essere titolare di interessi analoghi o essere parte di un giudizio diverso, ancorché simile.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire nel giudizio costituzionale incidentale?

    Di regola solo le parti del giudizio di provenienza, oltre al Presidente del Consiglio e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta. I terzi possono intervenire solo se hanno un interesse qualificato e diretto al rapporto dedotto in giudizio.

    Perché l’intervento del Comune è stato respinto?

    Perché la sua posizione era solo analoga a quella della parte attrice, non immediatamente e irrimediabilmente pregiudicata dall’esito del giudizio specifico.

    La Corte ha deciso se la norma sul benefit ambientale fosse legittima?

    No. Questa ordinanza riguarda esclusivamente l’ammissibilità dell’intervento: la questione di merito sulla tariffa è rimasta impregiudicata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2021 – Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e processo davanti al giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure del Giudice di pace di Lecce sull’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i fatti di particolare tenuità. La causa di non punibilità non si applica davanti al giudice di pace, dove opera un istituto diverso (l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000): si tratta di sistemi processuali non comparabili, sicché non vi è disparità di trattamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire chi commette reati lievi, quando il fatto è di particolare tenuità. Nei processi davanti al giudice di pace, però, questa causa di non punibilità non opera: esiste invece un istituto specifico (la non procedibilità per particolare tenuità), che la persona offesa può impedire opponendosi. Il giudice di Lecce riteneva ingiusto che, in casi analoghi, un imputato davanti al tribunale possa essere assolto e uno davanti al giudice di pace no.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace». Lamentava una disparità di trattamento e una compressione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni in parte manifestamente inammissibili (rispetto agli artt. 2, 24, 102 e 111, per genericità della motivazione) e in parte manifestamente infondate (rispetto agli artt. 3, 25 e 27). Ha richiamato la propria sentenza n. 120 del 2019, che aveva già respinto analoga questione: il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale.

    Il principio

    Il procedimento penale davanti al giudice di pace, orientato più alla composizione del conflitto che alla repressione, ha caratteri peculiari che lo rendono non comparabile con quello davanti al tribunale. L’eterogeneità delle fattispecie e le distinte aree applicative degli istituti giustificano, sul piano dell’art. 3 della Costituzione, l’alternatività tra la causa di non punibilità codicistica e quella di non procedibilità prevista per il giudice di pace.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 131-bis del codice penale?

    Prevede una causa di esclusione della punibilità per i reati lievi, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale: l’imputato può essere prosciolto.

    Perché non si applica davanti al giudice di pace?

    Perché in quel procedimento opera un istituto specifico, l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, con presupposti ed effetti diversi; i due sistemi non sono sovrapponibili e la loro alternatività è ragionevole.

    Che differenza c’è tra i due istituti?

    L’art. 131-bis è una causa di non punibilità (di natura sostanziale, presuppone l’accertamento di responsabilità); l’art. 34 è una causa di non procedibilità (di natura processuale, non iscrivibile nel casellario e impedibile dalla persona offesa).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2021 – Chiusura domenicale dei negozi e illegittimità costituzionale sopravvenuta

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Cassazione sull’obbligo di chiusura domenicale dei negozi previsto da una legge pugliese del 2003. La legge statale che liberalizza le aperture è entrata in vigore solo nel 2011: la norma regionale non poteva quindi essere illegittima per il periodo precedente, quello in cui erano state irrogate le sanzioni in causa.

    Di cosa si tratta

    Una società commerciale era stata sanzionata nel 2009 per aver tenuto aperto un negozio di domenica, in violazione della legge pugliese che imponeva la chiusura domenicale. Nel 2011 lo Stato ha liberalizzato gli orari e i giorni di apertura. Il problema giuridico era se la liberalizzazione statale del 2011 potesse rendere illegittima «a ritroso» la legge regionale anche per fatti del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Regione Puglia n. 11 del 2003 (modificato dalla legge regionale n. 5 del 2008), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla liberalizzazione introdotta nel 2011, ascrivibile alla tutela della concorrenza. I rimettenti ritenevano che la declaratoria di illegittimità, operando retroattivamente, dovesse incidere anche sulle sanzioni del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La legittimità di una norma regionale va valutata in base al quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore. Se lo Stato introduce in un momento successivo previsioni diverse, si determina solo un vizio sopravvenuto, che non rende illegittima la norma regionale per il periodo precedente. Il parametro statale del 2011, privo di efficacia retroattiva, non poteva travolgere la disciplina regionale applicabile ai fatti del 2009.

    Il principio

    L’intervento di un nuovo parametro statale non produce l’illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della novella. In caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, gli effetti decorrono dal momento in cui diviene attuale la discrasia nella distribuzione delle competenze; la naturale retroattività delle pronunce di illegittimità non è senza eccezioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa illegittimità costituzionale sopravvenuta?

    Significa che una norma diventa costituzionalmente illegittima solo da un certo momento in poi, perché è cambiato il quadro normativo di riferimento (qui, la liberalizzazione statale del 2011), restando valida per il periodo precedente.

    Perché le sanzioni del 2009 non potevano essere annullate?

    Perché al momento dei fatti la legge statale liberalizzatrice non esisteva ancora: la norma regionale era pienamente vigente e applicabile, quindi non poteva essere dichiarata illegittima per quel periodo.

    Le sentenze di illegittimità non hanno effetto retroattivo?

    Di regola sì, operano ex tunc, ma con eccezioni: nei casi di illegittimità sopravvenuta gli effetti decorrono solo dal momento in cui sorge il contrasto con il nuovo parametro.

    Norme collegate