Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 760 Codice della Navigazione – Cancellazione dell’aeromobile dal registro

    Art. 760 Codice della Navigazione – Cancellazione dell’aeromobile dal registro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

    a) è perito o si presume perito;

    b) è stato demolito;

    c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

    d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

    e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

    f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti. Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759. In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759. Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale. Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.

  • Art. 759 Codice della Navigazione – Demolizione e smantellamento dell’aeromobile

    Art. 759 Codice della Navigazione – Demolizione e smantellamento dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC. L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti. Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC. In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC. L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma. L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea. Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti. L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 758 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione

    Art. 758 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

  • Art. 757 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità

    Art. 757 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.

  • Art. 756 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità degli aeromobili

    Art. 756 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

    a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

    b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

    c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

  • Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, … nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC. Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

  • Art. 754 Codice della Navigazione – Assegnazione di marche temporanee

    Art. 754 Codice della Navigazione – Assegnazione di marche temporanee

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti. Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.

  • Art. 753 Codice della Navigazione – Marca di immatricolazione

    Art. 753 Codice della Navigazione – Marca di immatricolazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile. ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 novembre 1957, n. 1438 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b che presso l'Ae C I. e a sua cura è tenuto il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma del presente articolo.

  • Lavoro sportivo: part-time, prestazione ridotta e pluricommittenza

    Lavoro sportivo

    Part-time, prestazione ridotta e pluricommittenza nel lavoro sportivo

    Pochi lavoratori sportivi vivono di un solo impegno a tempo pieno. La realtà del settore è fatta di prestazioni ridotte e di collaborazioni con più enti: capire come si incastrano è decisivo per i conti e per la qualificazione del rapporto.

    In sintesi

    Il lavoro sportivo è per sua natura spesso parziale e plurale: molti istruttori e tecnici lavorano poche ore per più enti. La collaborazione coordinata e continuativa entro le 24 ore settimanali è la forma più diffusa nel dilettantismo. Il part-time in senso tecnico è un istituto del lavoro subordinato e si applica quando il rapporto è dipendente. La pluricommittenza è frequente e incide sulle soglie, che si calcolano sul totale annuo.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (art. 28, soglia oraria); regole generali sul part-time del lavoro dipendente
    In vigore dal
    1° luglio 2023; soglia a 24 ore dal correttivo 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati e collaboratori, area del dilettantismo
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e D.Lgs 120/2023

    Il lavoro sportivo nasce parziale

    A differenza di un impiego d’ufficio, il lavoro sportivo è spesso parziale per natura: l’istruttore che tiene un corso due sere a settimana, l’allenatrice di una squadra giovanile, il preparatore che segue pochi atleti. Per molti, l’attività sportiva è un secondo lavoro o si somma alla collaborazione con altri enti. Questa parzialità non è un’eccezione, ma la fisiologia del settore.

    La forma più diffusa: la co.co.co. entro le 24 ore

    Nell’area del dilettantismo la forma più frequente per la prestazione ridotta è la collaborazione coordinata e continuativa, che si presume quando la prestazione, pur continuativa, resta entro le 24 ore settimanali (soglia elevata dal correttivo del 2023, prima 18) e c’è coordinamento tecnico-sportivo. La prestazione ridotta tipica del settore rientra agevolmente in questa cornice.

    Il part-time in senso tecnico

    Il part-time in senso proprio è un istituto del lavoro subordinato: un orario ridotto rispetto al tempo pieno, definito per iscritto, con diritti proporzionati. Si applica quindi quando il rapporto sportivo è di lavoro dipendente. Nel lavoro sportivo subordinato il part-time segue le regole generali, con gli adattamenti dovuti alla natura del settore. Per i collaboratori, invece, non si parla di part-time: si parla di prestazione concordata nel contratto di collaborazione.

    Tabella riepilogativa

    Prestazione ridotta secondo la forma del rapporto
    Forma del rapporto Strumento Criterio chiave
    Dilettantismo, prestazione ridotta Collaborazione coordinata e continuativa Entro le 24 ore settimanali
    Lavoro subordinato sportivo Part-time Orario ridotto definito per iscritto
    Pluricommittenza Più contratti con enti diversi Soglie calcolate sul totale annuo

    Nota: superare stabilmente le 24 ore settimanali fa venire meno la presunzione di co.co.co. e può portare alla qualificazione come lavoro subordinato.

    La pluricommittenza e le soglie

    Molti lavoratori sportivi collaborano con più società contemporaneamente. È una pratica legittima e diffusa, ma richiede attenzione: la soglia fiscale di 15.000 euro e la franchigia previdenziale di 5.000 euro si calcolano sul totale annuo dei compensi sportivi percepiti da tutti gli enti. Sommando più collaborazioni si può superare la soglia anche se i singoli compensi sono modesti. È compito del lavoratore comunicare agli enti il cumulo dei compensi.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore con due collaborazioni
    Tizio insegna in due ASD: 10 ore a settimana in una, 8 nell’altra. Ogni rapporto, sotto le 24 ore e con coordinamento tecnico, si presume collaborazione coordinata e continuativa. Ma i suoi compensi si sommano per le soglie: se il totale annuo supera i 5.000 € scatta la contribuzione, oltre i 15.000 € l’eccedenza è tassata.
    Caia — Tecnica con part-time subordinato
    Caia ha un contratto di lavoro subordinato part-time con una società sportiva, con orario ridotto definito per iscritto. Le si applicano le regole generali del part-time del lavoro dipendente, con diritti proporzionati all’orario, adattate alla natura del settore.
    Sempronio — Pluricommittenza e superamento soglia
    Sempronio collabora con tre associazioni, percependo da ciascuna meno di 5.000 €. Singolarmente sarebbe sotto la franchigia, ma il totale annuo supera i 5.000 €: deve comunicare il cumulo, perché la contribuzione si calcola sul totale dei compensi sportivi dell’anno.
  • Art. 752 Codice della Navigazione – Marca di nazionalità

    Art. 752 Codice della Navigazione – Marca di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

  • Art. 751 Codice della Navigazione – Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

    Art. 751 Codice della Navigazione – Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

  • Art. 750 Codice della Navigazione – Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

    Art. 750 Codice della Navigazione – Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756. L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.