Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 86/2020 – Conflitto tra poteri promosso da un singolo senatore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gregorio De Falco. Il singolo parlamentare, in quel contesto, non disponeva della legittimazione richiesta per il conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere promosso da chi è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite. Si discute spesso se il singolo parlamentare possa essere «potere dello Stato» legittimato a sollevare il conflitto, o se tale legittimazione spetti agli organi collegiali. In questo caso la Corte ha valutato il ricorso di un singolo senatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Gregorio De Falco. La pronuncia ha riguardato l’ammissibilità del ricorso del singolo parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non si è quindi pronunciata sul merito delle ragioni esposte dal senatore.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri richiede una specifica legittimazione del ricorrente come titolare di attribuzioni costituzionali: in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto, il ricorso del singolo parlamentare è inammissibile.

    Domande e risposte

    Un singolo senatore può sollevare un conflitto tra poteri?

    In questo caso la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del singolo senatore, non riconoscendo i presupposti del conflitto.

    Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?

    Che la Corte non esamina il merito: il ricorso si arresta sulla soglia processuale.

    La decisione vale per tutti i parlamentari?

    La pronuncia riguarda lo specifico ricorso esaminato; la legittimazione del singolo parlamentare va valutata caso per caso secondo i requisiti del conflitto.

  • Corte cost. n. 85/2020 – Esclusione dalle gare dell’impresa mandataria in concordato preventivo

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    La Corte costituzionale ha respinto, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza, le questioni sulle norme che escludono dalle gare d’appalto l’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. La scelta del legislatore risponde a un’utilità sociale e non è arbitraria.

    Di cosa si tratta

    Nei contratti pubblici, più imprese possono partecipare insieme in un raggruppamento temporaneo (RTI), guidato da un’impresa mandataria. La normativa esclude dalle gare l’impresa mandataria che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale. Diversi giudici amministrativi hanno dubitato che questa esclusione fosse ragionevole e compatibile con la libertà di iniziativa economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 186-bis, quinto e sesto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e l’art. 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). I parametri evocati erano gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quelle riferite all’art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.) e non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 41 Cost. e all’art. 97 Cost.

    Il principio

    La tutela della libertà di iniziativa economica non è assoluta: l’art. 41, secondo comma, Cost. consente limiti corrispondenti all’utilità sociale, purché non arbitrari né palesemente incongrui. Escludere dalle gare l’impresa mandataria in concordato persegue l’interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni e alla scelta di un contraente affidabile, in coerenza con il buon andamento.

    Domande e risposte

    Perché un’impresa in concordato può essere esclusa dalle gare pubbliche?

    Perché il legislatore tutela l’interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento del contratto, scegliendo un contraente affidabile; questo limite corrisponde a un’utilità sociale.

    La libertà di impresa è un diritto assoluto?

    No: l’art. 41 Cost. ammette limiti corrispondenti all’utilità sociale, purché non arbitrari e non palesemente incongrui.

    L’esclusione vale per qualsiasi impresa del raggruppamento?

    La decisione riguarda specificamente l’impresa mandataria di un RTI in concordato preventivo con continuità aziendale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2020 – Conflitto tra poteri promosso da un giudice contro l’Agenzia del demanio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, nei confronti dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale della Liguria.

    Di cosa si tratta

    Un giudice dell’esecuzione civile ha tentato di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro un’articolazione dell’Agenzia del demanio. Il conflitto tra poteri richiede però che entrambe le parti siano poteri dello Stato legittimati e che la controversia riguardi l’attribuzione di poteri costituzionali, non una semplice contestazione amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, nei confronti dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale della Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il conflitto non presentava i requisiti necessari per essere esaminato nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone parti dotate di legittimazione costituzionale e una controversia sulla titolarità di poteri garantiti dalla Costituzione: in assenza di tali requisiti il ricorso è inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché mancavano i requisiti del conflitto tra poteri: la Corte non ha quindi esaminato la fondatezza delle ragioni del giudice ricorrente.

    Un giudice può sollevare un conflitto tra poteri?

    Sì, in linea di principio l’autorità giudiziaria può essere parte di un conflitto, ma occorre che ricorrano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

    L’Agenzia del demanio è un «potere dello Stato»?

    La Corte non ha riconosciuto i presupposti del conflitto in questo caso, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Corte cost. n. 82/2020 – Conflitto tra poteri: Corte d’appello di Brescia contro il Senato

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in via preliminare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica. La pronuncia decide solo sull’ammissibilità, non sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo costituzionale chiede alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere. Qui la Corte d’appello di Brescia, esercitando funzioni giurisdizionali, ha promosso un conflitto contro il Senato. La prima fase serve a verificare se il ricorso ha i requisiti minimi per essere esaminato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, regolato dall’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto è stato promosso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha disposto le comunicazioni e le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio. Si tratta della fase preliminare: il merito del conflitto sarà deciso in un momento successivo.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (la legittimazione degli organi e la materia del conflitto), senza pregiudicare la decisione finale sul merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato lamenta che un altro abbia invaso le sue competenze costituzionali.

    La Corte ha già deciso chi ha ragione?

    No: questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità. Il merito sarà deciso dopo la notifica del ricorso al Senato.

    Perché serve una fase di ammissibilità?

    Per filtrare i ricorsi privi dei requisiti minimi prima di coinvolgere l’altro potere e procedere all’esame nel merito.

  • Corte cost. n. 81/2020 – Divieto di patente di guida per condanne in materia di stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 120 del codice della strada, che impedisce di conseguire la patente a chi è stato condannato per reati in materia di stupefacenti. L’effetto ostativo non è indiscriminato e non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 120 del codice della strada considera privi dei requisiti morali per ottenere la patente, tra gli altri, i condannati per determinati reati in materia di stupefacenti. I Tribunali di Torino e Milano dubitavano della legittimità di questo automatismo, ritenendolo eccessivamente rigido e lesivo della libertà di circolazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009. Il Tribunale di Torino lamentava la violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione; il Tribunale di Milano la violazione dell’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 80 del 2019. Le ordinanze di rimessione non avevano introdotto argomenti nuovi rispetto a quelli già superati.

    Il principio

    L’effetto ostativo al conseguimento della patente non incide in modo indifferenziato: la diversa gravità del reato e la condotta successiva del condannato rilevano ai fini della riabilitazione (artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce il diritto a richiedere la patente. L’automatismo, così temperato, non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi è condannato per droga non potrà mai avere la patente?

    No: la Corte sottolinea che la riabilitazione, ottenibile in presenza di determinate condizioni, restituisce il diritto a richiedere la patente di guida.

    Perché la questione è «manifestamente infondata»?

    Perché la Corte aveva già deciso la stessa questione (sentenza n. 80 del 2019) e le nuove ordinanze non offrivano argomenti diversi.

    L’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione è stato violato?

    No: la Corte non ha riscontrato lesioni costituzionali; la misura è collegata alla gravità del reato e superabile con la riabilitazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2020 – Revoca del patrocinio a spese dello Stato e competenza del capo dell’ufficio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul regime di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia non entra nel merito: il giudice rimettente avrebbe potuto interpretare diversamente le norme, individuando il giudice competente nel collegio.

    Di cosa si tratta

    Chi non può permettersi un avvocato ha diritto al patrocinio a spese dello Stato. Se l’ammissione viene revocata, è possibile fare opposizione. Le norme prevedono che decida il «capo» dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. Il giudice di Torino dubitava di questa regola quando il provvedimento revocato è stato emesso da un organo collegiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) e l’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prevedono la competenza monocratica del capo dell’ufficio anche quando il provvedimento opposto sia stato emesso da un giudice collegiale. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sulla fondatezza dei dubbi sollevati.

    Il principio

    Quando è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il giudice deve tentarla prima di sollevare la questione: la mancata esplorazione di una lettura alternativa praticabile rende inammissibile il dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono «inammissibili»?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito: ha rilevato un ostacolo processuale, ad esempio la possibilità di un’interpretazione diversa che il giudice avrebbe dovuto considerare.

    Chi decide sull’opposizione alla revoca del patrocinio?

    Secondo le norme contestate, il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

    La pronuncia ha cambiato la disciplina?

    No: con una decisione di inammissibilità la norma resta in vigore così com’è.

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  • Corte cost. n. 79/2020 – Sfratto per morosità e mancato pagamento delle spese processuali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 55 della legge sulle locazioni (legge n. 392 del 1978). Se, scaduto il termine di grazia, il conduttore non paga anche le spese processuali, il giudice deve convalidare lo sfratto: la norma non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti di sfratto per morosità, l’art. 55 della legge n. 392 del 1978 consente al conduttore in difficoltà economica di ottenere un «termine di grazia» per sanare il debito: deve pagare canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese processuali. Il Tribunale di Modena dubitava che fosse giusto convalidare lo sfratto quando il conduttore ha pagato quasi tutto e gli resta da versare solo una piccola somma o le spese legali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui impone la convalida dello sfratto anche quando residui solo il pagamento delle spese processuali o l’inadempimento appaia sproporzionato. I parametri evocati erano gli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 della Costituzione. Le questioni erano state sollevate d’ufficio dal Tribunale ordinario di Modena con due ordinanze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento a tutti i parametri evocati. La disciplina dell’art. 55 è stata ritenuta conforme a Costituzione.

    Il principio

    Il legislatore può differenziare i modi della tutela giurisdizionale per evitare abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso che prolunghi il godimento del bene. Il termine di grazia richiede l’integrale pagamento, comprese le spese: non spetta al giudice valutare caso per caso la gravità dell’inadempimento residuo.

    Domande e risposte

    Il giudice può evitare lo sfratto se manca solo il pagamento delle spese legali?

    No. Secondo la Corte, scaduto il termine di grazia senza pagamento integrale (spese comprese), il giudice deve convalidare lo sfratto.

    Cos’è il termine di grazia nello sfratto per morosità?

    È un termine che il giudice concede al conduttore in difficoltà economica per pagare tutto il dovuto ed evitare la risoluzione del contratto.

    La buona fede tra le parti poteva salvare il conduttore?

    No: la Corte ha chiarito che, di fronte a un inadempimento grave, il principio di buona fede non impedisce al locatore di agire per la risoluzione.

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  • Corte cost. n. 78/2020 – Tempestività dei pagamenti della PA e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi di Regione Lazio, Regione Siciliana e Province autonome di Trento e Bolzano contro le norme della legge di bilancio 2019 che impongono a Regioni ed enti del Servizio sanitario nazionale misure per pagare puntualmente i fornitori. Le disposizioni rientrano nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare i ritardi cronici nei pagamenti della pubblica amministrazione, la legge di bilancio 2019 ha previsto obblighi e meccanismi (come accantonamenti e indicatori di tempestività) a carico di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Diverse Regioni e Province autonome hanno ritenuto che queste regole invadessero le loro competenze in materia di organizzazione sanitaria e finanza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento agli artt. 5, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione e a varie norme statutarie. I giudizi sono stati promossi in via principale dalla Regione Lazio, dalla Regione Siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune disposizioni (tra cui il comma 857) e non fondate le restanti questioni, in particolare quelle relative al comma 865. Le misure sulla puntualità dei pagamenti sono state ritenute legittime.

    Il principio

    La disciplina volta a garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione è riconducibile alla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: in quanto tale può vincolare anche Regioni ed enti del Servizio sanitario nazionale senza ledere l’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato può imporre alle Regioni regole sui pagamenti?

    Perché il puntuale pagamento dei fornitori incide sulla concorrenza nel mercato, materia che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per alcune disposizioni, è venuto meno l’interesse a decidere (ad esempio per modifiche normative sopravvenute), per cui la Corte non si pronuncia nel merito su quelle.

    Le Regioni restano libere di organizzare la sanità?

    Sì, ma devono rispettare i vincoli statali posti a tutela della concorrenza e della finanza pubblica, come quelli sulla tempestività dei pagamenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2020 – Concorsi e graduatorie pubbliche e autonomia della Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta contro le norme statali del 2018-2019 su concorsi e graduatorie del pubblico impiego. Le disposizioni, lette in modo restrittivo e conforme a Costituzione, non si applicano direttamente alla Regione a statuto speciale e non ne ledono l’autonomia.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e un decreto collegato avevano modificato le regole nazionali sulle procedure concorsuali e sulle graduatorie per l’accesso al pubblico impiego, anche nel settore sanitario. La Valle d’Aosta temeva che queste regole potessero comprimere la propria competenza in materia di ordinamento degli uffici e del personale, garantita dallo Statuto speciale, e le ha impugnate in via cautelativa davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 300 e da 360 a 365, della legge n. 145 del 2018 e l’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 135 del 2018 (convertito nella legge n. 12 del 2019). La Regione lamentava la violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato con lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta. Il giudizio era stato promosso in via principale dalla stessa Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Interpretando le norme statali in modo restrittivo e conforme a Costituzione, ha escluso che esse si applichino direttamente alla Regione a statuto speciale, la cui sfera di autonomia in materia di personale resta quindi intatta.

    Il principio

    Quando una norma statale rinvia genericamente alle «pubbliche amministrazioni», va interpretata in senso restrittivo e conforme a Costituzione, in modo da non invadere le competenze garantite alle autonomie speciali dai rispettivi statuti. Una lettura compatibile con l’autonomia evita la dichiarazione di illegittimità.

    Domande e risposte

    Le nuove regole sui concorsi pubblici si applicano alla Valle d’Aosta?

    No, non in via diretta: secondo la Corte, lette correttamente, quelle disposizioni non incidono sulla competenza della Regione a statuto speciale in materia di personale.

    Perché la Regione ha impugnato le norme «in via cautelativa»?

    Perché temeva un’interpretazione estensiva delle norme. La Corte ammette questo tipo di ricorso quando l’interpretazione prospettata è plausibile e ragionevolmente applicabile.

    Cosa significa interpretazione «conforme a Costituzione»?

    Significa scegliere, tra i possibili significati di una norma, quello compatibile con la Costituzione: così la disposizione viene salvata anziché annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2020 – Regione Puglia contro la legge di bilancio dello Stato 2019: funzioni delle Province e finanza regionale

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    La Corte respinge il ricorso della Regione Puglia contro la legge di bilancio dello Stato 2019: dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulle risorse per le funzioni non fondamentali delle Province trasferite alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia contestava alla legge di bilancio statale 2019 di non aver assegnato alle Regioni le risorse collegate all’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province a esse trasferite, lamentando una lesione della propria autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia ha impugnato gli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il relativo stato di previsione del Ministero dell’economia, in riferimento agli artt. 117, 119, primo e quarto comma, e 120 della Costituzione (principio di leale collaborazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni proposte in riferimento all’art. 117 Cost. e non fondate quelle proposte in riferimento all’art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

    Il principio

    La mancata previsione, nella legge di bilancio statale, di specifiche assegnazioni per le funzioni provinciali trasferite non viola di per sé l’autonomia finanziaria regionale né il principio di leale collaborazione, nei termini in cui le censure erano state formulate.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha vinto il ricorso?

    No. La Corte ha respinto il ricorso, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Cosa contestava la Regione allo Stato?

    Che la legge di bilancio 2019 non avesse assegnato alle Regioni le risorse collegate alle funzioni non fondamentali delle Province trasferite agli enti regionali.

    Quali principi costituzionali erano invocati?

    L’autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.), il riparto di competenze (art. 117 Cost.) e il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2020 – Guida in stato di ebbrezza: confisca del veicolo e messa alla prova (Codice della strada)

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    La Corte dichiara illegittima la norma del Codice della strada che imponeva al prefetto di valutare la confisca del veicolo anche quando il reato di guida in stato di ebbrezza si era estinto per esito positivo della messa alla prova: in tal caso il veicolo va restituito.

    Di cosa si tratta

    Chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza può vedere estinguersi il reato con esito positivo della messa alla prova. Tuttavia, la norma censurata imponeva comunque al prefetto di verificare le condizioni per la confisca del veicolo, anziché restituirlo, creando una disparità rispetto ad altre ipotesi di estinzione del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’estinzione del reato per lavoro di pubblica utilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifichi le condizioni per la confisca del veicolo anziché disporne la restituzione, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova.

    Il principio

    È irragionevole trattare diversamente due ipotesi sostanzialmente equivalenti: se l’estinzione del reato per lavoro di pubblica utilità comporta la revoca della confisca, anche l’estinzione per esito positivo della messa alla prova deve condurre alla restituzione del veicolo.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora al veicolo dopo la messa alla prova?

    In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il veicolo sequestrato deve essere restituito all’avente diritto, anziché essere sottoposto a valutazione di confisca.

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un percorso alternativo al processo che, se concluso positivamente, estingue il reato; per la guida in stato di ebbrezza può comportare lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché trattava in modo ingiustificatamente diverso l’estinzione del reato per messa alla prova rispetto a quella per lavoro di pubblica utilità, che invece comporta la revoca della confisca.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro di uguaglianza violato dalla disparità di trattamento tra ipotesi equivalenti di estinzione del reato
  • Corte cost. n. 74/2020 – Semilibertà provvisoria: cade il limite dei sei mesi (ordinamento penitenziario)

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    La Corte dichiara illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che consentiva l’applicazione provvisoria della semilibertà solo per pene non superiori a sei mesi, allineandola alla più ampia disciplina dell’affidamento in prova.

    Di cosa si tratta

    La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per lavoro o altre attività. La legge permetteva al magistrato di sorveglianza di applicarla in via provvisoria solo per pene detentive non superiori a sei mesi, una soglia molto più bassa di quella prevista per l’affidamento in prova al servizio sociale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’irragionevole disparità rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile.

    Il principio

    È irragionevole consentire l’applicazione provvisoria di una misura più ampia, come l’affidamento in prova (fino a quattro anni di pena), e negarla invece per la semilibertà, misura più restrittiva, oltre il limite dei sei mesi: la disparità viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la semilibertà?

    È una misura alternativa che consente al condannato di trascorrere parte della giornata all’esterno del carcere per svolgere attività lavorative, formative o utili al reinserimento.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il magistrato di sorveglianza può ora applicare in via provvisoria la semilibertà anche oltre il precedente limite dei sei mesi, in coerenza con la disciplina dell’affidamento in prova.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché per la misura più ampia dell’affidamento in prova la legge ammetteva l’applicazione provvisoria fino a quattro anni di pena, mentre per la semilibertà, più restrittiva, la limitava a sei mesi.

    Norme collegate