Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 32/2020 – Legge «spazzacorrotti»: niente carcere retroattivo per i reati contro la P.A.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la «legge spazzacorrotti» nella parte in cui, inserendo i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli «ostativi» dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, veniva applicata retroattivamente anche a chi aveva commesso il fatto prima della sua entrata in vigore, quanto a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e sospensione dell’ordine di esecuzione.

    Di cosa si tratta

    La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta «spazzacorrotti») ha incluso la maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato e altri) tra quelli per cui l’accesso ai benefici penitenziari richiede la collaborazione con la giustizia. Numerosi giudici, investiti delle istanze di condannati per fatti pregressi, hanno dubitato che questa modifica potesse colpire retroattivamente chi aveva già commesso il reato confidando di poter scontare la pena fuori dal carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975. I parametri costituzionali principali erano gli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU). Le questioni sono state sollevate da numerosi giudici rimettenti, fra cui i Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, la Corte d’appello di Lecce e diversi GIP (Cagliari, Napoli e altri).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui le modifiche all’art. 4-bis si applicavano anche a chi aveva commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.). Ha inoltre dichiarato illegittima la norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevedeva la concessione del permesso premio a chi avesse già raggiunto, prima della legge, un grado di rieducazione adeguato. Ha invece ritenuto inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto sotto il solo profilo dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.) non riguarda solo le norme che incriminano o aggravano la pena, ma anche le norme sull’esecuzione quando non si limitano a modificare le modalità esecutive, bensì trasformano la natura della pena. Tra lo scontare la pena «fuori» e «dentro» il carcere la differenza è radicale, qualitativa prima ancora che quantitativa: passare da una pena eseguibile all’esterno a una da scontare in carcere equivale ad applicare una pena diversa (un aliud) rispetto a quella prevista al momento del fatto, e ciò non può avvenire retroattivamente.

    Domande e risposte

    La sentenza vale per tutti i reati?

    No. L’illegittimità riguarda le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e la sospensione dell’ordine di esecuzione. Per i meri benefici penitenziari, come i permessi premio e il lavoro all’esterno, la Corte non ha ritenuto applicabile in via generale il divieto di retroattività, salvo il caso di chi avesse già maturato il diritto al beneficio.

    Perché conta la distinzione tra «dentro» e «fuori» il carcere?

    Perché le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) incidono sulla qualità e quantità della pena e sul grado di privazione della libertà. Trasformare una pena eseguibile fuori in una da eseguire in carcere equivale a una pena nuova e più afflittiva.

    Cosa accade per i permessi premio?

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma anche nella parte in cui non consentiva il permesso premio a chi, prima della legge, avesse già raggiunto in concreto un grado di rieducazione adeguato, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., a tutela del percorso rieducativo già compiuto.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — Divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, esteso alle norme sull’esecuzione che trasformano la natura della pena.
    • Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, posta a fondamento della tutela del percorso rieducativo già compiuto.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, richiamato per il permesso premio già meritato.
  • Corte cost. n. 53/2020 – Continuità assistenziale presso i pronto soccorso in Puglia: questione non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla legge pugliese che colloca sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso. La norma è organizzativa del servizio sanitario regionale e non invade la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva previsto che presso ogni pronto soccorso fosse collocata una sede del servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica), competente per le richieste a bassa criticità. Il Governo riteneva che la norma incidesse sulle funzioni dei medici, materia regolata dalla contrattazione collettiva e quindi riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma ha contenuto organizzativo: impegna l’amministrazione regionale a riorganizzare il servizio, senza incidere sulla disciplina dell’attività professionale dei medici. Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici sono escluse dalla contrattazione collettiva, quindi non rientrano nell’ordinamento civile.

    Il principio

    Una legge regionale che si limita a riorganizzare il servizio di continuità assistenziale, senza toccare la disciplina del rapporto professionale dei medici (riservata alla contrattazione collettiva e quindi all’ordinamento civile), rientra nella competenza regionale in materia di tutela della salute.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge pugliese?

    La collocazione di sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso, per gestire le richieste a bassa criticità.

    Perché non viola la competenza statale?

    Perché ha natura meramente organizzativa e non incide sul rapporto professionale dei medici, regolato dalla contrattazione collettiva.

    Che cos’è la continuità assistenziale?

    È il servizio (ex guardia medica) che garantisce l’assistenza nelle ore in cui non operano il medico di base e il pediatra di libera scelta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2020 – Sequestro a scopo di estorsione di lieve entità tra i reati ostativi: questione non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui include il sequestro di persona a scopo di estorsione tra i reati ostativi anche quando è riconosciuta l’attenuante della lieve entità.

    Di cosa si tratta

    Un detenuto condannato per sequestro a scopo di estorsione, con l’attenuante della lieve entità, chiedeva l’affidamento in prova. La norma glielo precludeva perché quel reato è tra quelli «ostativi». Il Tribunale di sorveglianza riteneva irragionevole equiparare chi ha commesso un fatto di lieve entità ai condannati di ben superiore pericolosità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione di lieve entità. Rimettente: il Tribunale di sorveglianza di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, richiamando la sentenza n. 188 del 2019. L’attenuante della lieve entità rileva ai fini della misura della pena, ma non incide di per sé sulla pericolosità oggettiva collegata al titolo di reato. Significativo che anche il sequestro a scopo di terrorismo (art. 289-bis cp), già comprensivo dell’analoga attenuante, figuri tra i reati ostativi.

    Il principio

    Il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità incide sulla quantificazione della pena, ma non impone di espungere il reato dal catalogo dei delitti ostativi dell’art. 4-bis: la scelta legislativa di collegare al titolo di reato un trattamento penitenziario più rigoroso non è per ciò solo irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Di escludere dai reati ostativi il sequestro a scopo di estorsione quando è riconosciuta l’attenuante della lieve entità.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché l’attenuante riguarda la misura della pena, non la pericolosità oggettiva legata al titolo di reato.

    La sentenza n. 253 del 2019 incide su questo caso?

    No: quella pronuncia ha riguardato i permessi premio in assenza di collaborazione; qui si contestava l’inclusione di una singola fattispecie nel catalogo.

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  • Corte cost. n. 51/2020 – Caccia in Trentino: legittima la deroga al principio della caccia di specializzazione

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla normativa trentina che consente l’esercizio cumulativo della caccia (vagante e da appostamento fisso). La deroga al principio statale di specializzazione è legittima perché introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge statale impone al cacciatore di scegliere una sola forma di esercizio dell’attività venatoria. In Trentino, per il particolare regime delle riserve, è consentito cacciare sia in forma vagante sia da appostamento fisso. Il TRGA di Trento dubitava che la Provincia potesse derogare alla regola statale di tutela ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e l’art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente) e agli artt. 8 e 103 dello statuto speciale. Rimettente: il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La deroga al principio della caccia di specializzazione è stata introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 239 del 2016), adottata con lo speciale procedimento partecipato che coinvolge i rappresentanti delle autonomie. Tali norme, nei limiti delle finalità statutarie, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie.

    Il principio

    Le norme di attuazione dello statuto speciale, adottate con il particolare procedimento previsto, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie nei limiti delle finalità statutarie: la deroga trentina al principio della caccia di specializzazione non viola la competenza statale in materia ambientale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la normativa trentina?

    La possibilità di esercitare la caccia in forma cumulativa, sia vagante sia da appostamento fisso, in deroga alla regola statale di scelta esclusiva.

    Perché la deroga è legittima?

    Perché è contenuta in una norma di attuazione dello statuto speciale, fondata sul peculiare regime delle riserve e adottata con procedimento partecipato.

    La tutela ambientale resta garantita?

    Sì: la Corte richiama il buono stato di conservazione della fauna e il legame tra cacciatore e territorio proprio del regime riservistico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 50/2020 – Detenzione domiciliare e reati dell’art. 4-bis: la preclusione non è incostituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, che esclude la detenzione domiciliare per i condannati per i reati dell’art. 4-bis. La preclusione è ragionevole perché scatta solo per chi non può nemmeno essere affidato in prova.

    Di cosa si tratta

    L’art. 47-ter, comma 1-bis, prevede la detenzione domiciliare per pene fino a due anni quando non ci sono i presupposti dell’affidamento in prova, ma la esclude per chi è stato condannato per uno dei reati elencati nell’art. 4-bis (tra cui la rapina aggravata). La Cassazione riteneva irragionevole questa esclusione automatica, soprattutto in casi di scarsa offensività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La preclusione non si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità legata al solo titolo di reato: colpisce chi non si trova nemmeno nelle condizioni per l’affidamento in prova, cioè chi è stato già valutato concretamente come non collocabile in misura extramuraria. Presunta in assoluto non è la pericolosità del soggetto, ma l’inefficacia di quella specifica misura.

    Il principio

    Non è irragionevole escludere la detenzione domiciliare ordinaria per i condannati per i reati dell’art. 4-bis, perché la preclusione opera solo quando il giudice abbia già escluso in concreto l’idoneità dell’affidamento in prova; non si tratta di una presunzione assoluta di pericolosità basata sul titolo di reato.

    Domande e risposte

    Cosa esclude la norma esaminata?

    La possibilità di accedere alla detenzione domiciliare ordinaria per chi è condannato per uno dei reati elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

    Perché la Corte la ritiene legittima?

    Perché la preclusione scatta solo per chi non può nemmeno essere affidato in prova, all’esito di una valutazione concreta del giudice.

    È possibile un diverso assetto normativo?

    Sì: la Corte riconosce che il legislatore potrebbe rivedere la disciplina, ma quella vigente non è incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 49/2020 – Spazzacorrotti e art. 4-bis ord. penit.: restituzione atti dopo la sentenza n. 32/2020

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici che avevano sollevato dubbi sulla legge «spazzacorrotti», che aveva inserito peculato e induzione indebita tra i reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 impone un nuovo esame.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 3 del 2019 («spazzacorrotti») aveva incluso il peculato e l’induzione indebita tra i reati «ostativi», applicando il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Cassazione e Corti d’appello di Palermo e Caltanissetta avevano dubitato della legittimità di questa applicazione retroattiva e dell’inclusione stessa di quei reati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 e l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 7 CEDU). Rimettenti: Corte di cassazione, Corte d’appello di Palermo e Corte d’appello di Caltanissetta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nelle more, con la sentenza n. 32 del 2020, aveva già dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva delle modifiche dell’art. 4-bis a chi avesse commesso il fatto prima della legge. Spetta ora ai giudici rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sulla materia, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo contesto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge «spazzacorrotti»?

    La legge n. 3 del 2019, che ha inasprito il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, inserendo peculato e induzione indebita tra i reati ostativi ai benefici penitenziari.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché la sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 ha già risolto il profilo della retroattività, mutando i termini delle questioni.

    La norma è stata cancellata da questa ordinanza?

    No: con questa ordinanza la Corte non decide il merito, ma rimanda ai giudici il nuovo esame.

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  • Corte cost. n. 48/2020 – Codice identificativo locazioni turistiche in Puglia: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge pugliese che imponeva un codice identificativo alle locazioni turistiche. Lo Stato ha rinunciato all’impugnazione e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva equiparato gli alloggi affittati per finalità turistiche alle strutture ricettive non alberghiere, istituendo un registro e un codice identificativo obbligatorio. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola lesiva delle competenze statali. Nel corso del giudizio, però, lo Stato ha deciso di rinunciare al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) e l), della Costituzione (ordinamento civile, ordine pubblico e sicurezza, organizzazione amministrativa dello Stato). Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione su delibera del Consiglio dei ministri e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione.

    Domande e risposte

    La legge pugliese è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: il processo si è chiuso per rinuncia al ricorso.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato all’impugnazione e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della costituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2020 – Patrocinio a spese dello Stato: niente revoca per la persona offesa poi condannata per calunnia

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 112 del Testo unico spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). Il giudice voleva introdurre una nuova ipotesi di revoca del gratuito patrocinio quando la persona offesa è poi condannata per calunnia, ma una simile aggiunta è troppo «manipolativa» e spetta solo al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di farsi difendere gratuitamente. Una donna, ammessa al beneficio come persona offesa di una presunta violenza sessuale, era stata poi condannata per calunnia, avendo accusato un innocente. Il giudice di Macerata riteneva ingiusto che lo Stato dovesse comunque pagare il suo difensore e chiedeva alla Corte di prevedere la revoca del beneficio in questi casi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio quando viene acclarata la mancanza della veste di persona offesa. A sollevare la questione è stato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Pur riconoscendo che in caso di condotta calunniosa vengono meno le ragioni di tutela, ha osservato che la richiesta era «fortemente manipolativa»: avrebbe introdotto una nuova ipotesi di revoca e una distinzione tra i soggetti del processo penale che il legislatore non ha voluto. In materia processuale, dove la discrezionalità del legislatore è ampia, la Corte non può sostituirsi ad esso.

    Il principio

    In una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa, come quella processuale, la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni che le chiedono pronunce a forte tasso di manipolatività, cioè di creare nuove regole al posto del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice alla Corte?

    Di prevedere la revoca del gratuito patrocinio per la persona offesa successivamente condannata per calunnia in relazione agli stessi fatti.

    Perché la Corte non ha accolto la questione?

    Perché introdurre una simile ipotesi avrebbe richiesto una scelta riservata al legislatore: la pronuncia richiesta era troppo «manipolativa».

    Significa che lo Stato deve sempre pagare in questi casi?

    Allo stato della normativa sì: spetta eventualmente al legislatore introdurre una nuova causa di revoca.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2020 – Fattore famiglia del Piemonte e livelli essenziali delle prestazioni

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    La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi del Governo contro la legge del Piemonte che istituisce il «Fattore famiglia». La Regione, accanto all’ISEE statale, può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, esercitando una competenza residuale in materia di servizi sociali.

    Di cosa si tratta

    Per accedere a molte prestazioni sociali si usa l’ISEE, l’indicatore della situazione economica disciplinato dallo Stato. Il Piemonte ha introdotto il «Fattore famiglia», un criterio aggiuntivo che valorizza la composizione del nucleo familiare. Il Governo ha impugnato la legge regionale, ritenendola in contrasto con la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 3, comma 1, lettera a), e l’art. 4 della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la prima «nei sensi di cui in motivazione», la seconda in via piena. La legge regionale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.

    Il principio

    La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., non esaurisce la disciplina delle materie cui accede: oltre il livello essenziale garantito su tutto il territorio nazionale si riespande la competenza residuale regionale sui servizi sociali, che legittima criteri ulteriori di tutela come il «Fattore famiglia».

    Domande e risposte

    Una Regione può aggiungere criteri propri all’ISEE?

    Sì: la Corte conferma che, oltre il livello essenziale fissato dallo Stato, la Regione può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari nell’ambito dei servizi sociali.

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono lo standard minimo di prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Il «Fattore famiglia» sostituisce l’ISEE?

    No: lo affianca. Resta comunque salva la valutazione della condizione economica del nucleo familiare tramite l’ISEE.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2020 – Termine per la domanda di cassa integrazione straordinaria (CIGS)

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sul termine per presentare la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il termine, sebbene breve, non è irragionevole né sproporzionato: la questione è in parte inammissibile e in parte non fondata.

    Di cosa si tratta

    La cassa integrazione straordinaria (CIGS) sostiene il reddito dei lavoratori quando l’azienda riduce o sospende l’attività. La legge fissa termini per presentare la domanda. Il TAR Lazio dubitava che il termine previsto e gli effetti del suo superamento, anche per un solo giorno di ritardo, fossero ragionevoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 25, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del divieto di discriminazione e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e all’art. 41 Cost. La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3 Cost. (profilo della discriminazione) e all’art. 41 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.

    Il principio

    La fissazione di un termine comporta fisiologicamente che il suo superamento, anche marginale, produca i relativi effetti; ciò non rende la norma irragionevole. Il termine, pur limitato, non è tale da rendere impossibile o eccessivamente oneroso il rispetto, tenuto conto della procedura telematica disponibile per l’invio della domanda.

    Domande e risposte

    È legittimo perdere la CIGS per un solo giorno di ritardo?

    Sì: la Corte osserva che ogni volta che un termine è fissato, anche un superamento marginale produce i suoi effetti; ciò non viola la ragionevolezza.

    Il termine breve era troppo «angusto»?

    No: pur limitato, secondo la Corte non rende impossibile o eccessivamente oneroso il rispetto, anche grazie alla procedura telematica CIGS on-line.

    Cosa significa che parte della questione è inammissibile?

    Che, su alcuni profili, la Corte non ha potuto esaminare il merito per ragioni processuali, decidendo solo sul profilo della ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2020 – Adeguamento dei compensi a periti e consulenti e ruolo del giudice

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che disciplinano i compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori dell’autorità giudiziaria. Non spetta al giudice, caso per caso, supplire al mancato adeguamento tariffario che la legge affida all’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Chi svolge incarichi per conto dei giudici (periti, consulenti, interpreti, traduttori) ha diritto a un compenso secondo tariffe che dovrebbero essere periodicamente adeguate al costo della vita. L’amministrazione, però, ha spesso omesso questi aggiornamenti. Il Tribunale di Torino chiedeva se il giudice potesse provvedere direttamente all’adeguamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e gli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha tuttavia stigmatizzato la «deplorevole e reiterata inadempienza» dell’amministrazione nell’applicare l’adeguamento triennale previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    L’intervento del giudice, caso per caso, non è fungibile rispetto a quello dell’amministrazione: la quantificazione dell’adeguamento spetta a quest’ultima, con effetto generale, e non può essere svolta dai giudici nei singoli giudizi. Gli interessati dispongono comunque di altri rimedi giurisdizionali per far valere i propri diritti.

    Domande e risposte

    Il giudice può aumentare il compenso del consulente se la tariffa non è aggiornata?

    No: la Corte ha chiarito che l’adeguamento spetta all’amministrazione, con effetto generale, e non al singolo giudice nel proprio processo.

    La Corte ha giustificato l’inerzia dell’amministrazione?

    Al contrario: ha definito «deplorevole e reiterata» l’inadempienza nell’applicare gli aggiornamenti tariffari previsti dalla legge.

    Chi viene danneggiato dal mancato adeguamento ha rimedi?

    Sì: la Corte ricorda che esistono altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, per tutelare i propri diritti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2020 – Leggi della Regione Basilicata su fanghi in agricoltura e sicurezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019 e ha respinto la questione su una terza norma, relativa alle convenzioni dei Comuni con istituti privati di vigilanza. Quest’ultima non invade la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva approvato norme in vari settori, tra cui la gestione dei fanghi destinati all’uso agricolo e la possibilità per i Comuni colpiti da attentati alla proprietà privata di stipulare convenzioni con imprese di vigilanza. Il Governo le ha impugnate ritenendole invasive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e di ordine pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4. La questione sull’art. 8, in particolare, era promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 8, riservando a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

    Il principio

    La stipula di convenzioni tra Comuni e istituti privati di vigilanza, per proteggere il patrimonio comunale, si configura come ordinaria gestione dei beni iure privatorum e non interferisce con la prevenzione dei reati né con il mantenimento dell’ordine pubblico, riservati allo Stato. Gli istituti di vigilanza non hanno e non potrebbero avere poteri di pubblica sicurezza.

    Domande e risposte

    Un Comune può affidare la vigilanza a imprese private?

    Sì, per proteggere i propri beni: secondo la Corte si tratta di gestione patrimoniale ordinaria, che non invade la competenza statale sulla sicurezza pubblica.

    Perché due norme regionali sono state annullate?

    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale; la pronuncia conferma i limiti delle competenze regionali in alcuni settori.

    La sicurezza pubblica spetta ai Comuni o allo Stato?

    La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

    Norme collegate