Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 798 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    Art. 798 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria. Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili

  • Art. 797 Codice della Navigazione – Obbligo di portare a bordo licenze o attestati

    Art. 797 Codice della Navigazione – Obbligo di portare a bordo licenze o attestati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo. 54 ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 796 Codice della Navigazione – Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione

    Art. 796 Codice della Navigazione – Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC. L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 795 Codice della Navigazione – Aeromobili militari stranieri

    Art. 795 Codice della Navigazione – Aeromobili militari stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente. 54 In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 794 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    Art. 794 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee. Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.

  • Art. 793 Codice della Navigazione – Divieti di sorvolo

    Art. 793 Codice della Navigazione – Divieti di sorvolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.

  • Art. 790 Codice della Navigazione – Licenza di esercizio

    Art. 790 Codice della Navigazione – Licenza di esercizio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I. La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

  • Art. 789 Codice della Navigazione – Lavoro aereo per conto di terzi

    Art. 789 Codice della Navigazione – Lavoro aereo per conto di terzi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

  • Art. 788 Codice della Navigazione – Diritti di traffico

    Art. 788 Codice della Navigazione – Diritti di traffico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente. Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie. Del lavoro aereo

  • Lavoro sportivo: periodo di prova nel contratto sportivo

    Lavoro sportivo

    Il periodo di prova nel lavoro sportivo: quando si applica

    A differenza dei CCNL tradizionali, il lavoro sportivo non ha una tabella di durate della prova per livello. Tutto dipende dalla forma del rapporto: il patto di prova vive nel lavoro subordinato, non nelle collaborazioni.

    In sintesi

    Il D.Lgs 36/2021 non fissa durate del periodo di prova per livello. Nel lavoro sportivo subordinato il patto di prova segue le regole generali del lavoro dipendente: va messo per iscritto e durante la prova il recesso è libero, purché non discriminatorio né ritorsivo. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro autonomo il patto di prova in senso tecnico non opera.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali del lavoro subordinato sul patto di prova
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoro sportivo subordinato; cenni a collaborazioni e lavoro autonomo
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; eventuali clausole negli accordi di categoria
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e principi generali del diritto del lavoro

    Niente tabella di durate: perché

    In un CCNL classico la durata della prova è scandita per livello, con un minimo per gli operai e un massimo per i quadri. Nel lavoro sportivo questa griglia non esiste: la materia è regolata dalla legge generale sul lavoro subordinato e dagli eventuali accordi di categoria, non da un contratto collettivo nazionale di settore con declaratorie e durate. Per questo non troverai una tabella che dica “X mesi per l’atleta, Y mesi per l’allenatore”.

    Il patto di prova nel lavoro sportivo subordinato

    Quando il rapporto è di lavoro subordinato, il patto di prova è ammesso e segue i principi generali:

    • deve risultare da atto scritto, stipulato prima o contestualmente all’inizio del rapporto;
    • deve indicare le mansioni oggetto della prova;
    • ha una durata concordata dalle parti, nel rispetto dei limiti di legge e degli eventuali accordi di categoria;
    • è funzionale a una reciproca verifica tra ente e lavoratore.

    Se manca la forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova, nel lavoro subordinato, il recesso è in linea di principio libero per entrambe le parti, senza obbligo di preavviso. Esistono però limiti invalicabili:

    • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, convinzioni personali, appartenenza sindacale);
    • il recesso non può essere ritorsivo;
    • al lavoratore deve essere garantita la possibilità effettiva di svolgere la prova: un recesso quando la prestazione non ha potuto manifestarsi può configurare abuso.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova secondo la forma del rapporto sportivo
    Forma del rapporto Patto di prova Recesso in prova
    Lavoro subordinato sportivo Ammesso, in forma scritta, durata concordata Libero, salvo divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo
    Collaborazione coordinata e continuativa Non opera il patto di prova in senso tecnico Si seguono le regole del contratto di collaborazione
    Lavoro autonomo Non opera il patto di prova Si seguono le regole del contratto d’opera

    Nota: nelle collaborazioni le parti possono comunque tutelarsi con contratti di breve durata o clausole iniziali, ma non si tratta del patto di prova del lavoro dipendente.

    La prova nelle collaborazioni e nel lavoro autonomo

    Nel dilettantismo la forma più diffusa è la collaborazione coordinata e continuativa. Qui il patto di prova in senso tecnico non si applica: il rapporto si regola con le clausole del contratto di collaborazione. Per valutarsi reciprocamente, le parti possono ricorrere a un primo contratto di breve durata o a clausole di recesso anticipato. Lo stesso vale per il lavoro autonomo, dove la verifica avviene attraverso la definizione dell’incarico.

    Casi pratici

    Tizio — Tecnico assunto con contratto subordinato
    Tizio è assunto da una società sportiva con contratto di lavoro subordinato e un patto di prova scritto. Durante la prova il datore può recedere senza preavviso, ma se il recesso fosse legato, ad esempio, a una segnalazione di irregolarità fatta da Tizio, sarebbe ritorsivo e quindi nullo.
    Caia — Istruttrice in co.co.co.
    Caia collabora con una ASD come istruttrice in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Non esiste un patto di prova in senso classico: per valutarsi reciprocamente, ente e collaboratrice firmano un primo contratto trimestrale, rinnovabile. La verifica avviene tramite la durata limitata, non tramite la prova.
    Sempronio — Patto di prova senza forma scritta
    Sempronio inizia a lavorare come dipendente sportivo con un accordo verbale di prova. Poiché il patto di prova non è stato messo per iscritto, è invalido: il rapporto si considera instaurato senza prova e Sempronio gode da subito della tutela ordinaria contro il recesso ingiustificato.
  • Art. 787 Codice della Navigazione – Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali

    Art. 787 Codice della Navigazione – Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico. L'ENAC impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile. Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale. L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

  • Art. 786 Codice della Navigazione – Riserva di cabotaggio comunitario

    Art. 786 Codice della Navigazione – Riserva di cabotaggio comunitario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

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