Art. 773 Codice della Navigazione – Libri dell’aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.