Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 773 Codice della Navigazione – Libri dell’aeromobile

    Art. 773 Codice della Navigazione – Libri dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.

  • Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.

  • Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

    a) il certificato di immatricolazione;

    b) il certificato di navigabilità;

    c) il giornale di bordo;

    d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

    e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

  • Art. 770 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC

    Art. 770 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria. Dei documenti dell'aeromobile

  • Art. 769 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni all’estero

    Art. 769 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

  • Art. 768 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    Art. 768 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego. La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.

  • Art. 767 Codice della Navigazione – Certificato di omologazione

    Art. 767 Codice della Navigazione – Certificato di omologazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.

  • Art. 766 Codice della Navigazione – Rilascio del certificato di navigabilità

    Art. 766 Codice della Navigazione – Rilascio del certificato di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.

  • Art. 765 Codice della Navigazione – Impiego dell’aeromobile

    Art. 765 Codice della Navigazione – Impiego dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato. Tuttavia l'aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

  • Art. 763 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    Art. 763 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato. Art. 764 (Certificato di navigabilità). L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.

  • Art. 762 Codice della Navigazione

    Art. 762 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 761 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    Art. 761 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.