Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 73/2020 – Vizio parziale di mente e recidiva reiterata: cade il divieto di prevalenza (art. 69 c.p.)

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere l’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva reiterata, restituendo così al giudice il potere di adeguare la pena.

    Di cosa si tratta

    Nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la legge imponeva che la recidiva reiterata non potesse mai essere considerata subvalente rispetto all’attenuante del vizio parziale di mente (la ridotta capacità di intendere e di volere dell’imputato).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).

    Il principio

    Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente impediva al giudice di commisurare una pena proporzionata alla effettiva responsabilità personale dell’imputato, in contrasto con i principi di uguaglianza, responsabilità personale e finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il giudice può ora valutare in concreto se l’attenuante del vizio parziale di mente debba prevalere sull’aggravante della recidiva reiterata, senza essere vincolato dal precedente divieto assoluto.

    Che cos’è il vizio parziale di mente?

    È la condizione, prevista dall’art. 89 c.p., di chi ha una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, pur non del tutto esclusa, al momento del fatto.

    Perché il divieto di prevalenza era incostituzionale?

    Perché impediva di adeguare la pena alla minore rimproverabilità di chi agisce con capacità ridotta, in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2020 – Regione Puglia: livelli essenziali di assistenza (LEA) e quote di compartecipazione

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Puglia che disciplinava in modo difforme i livelli essenziali di assistenza sociosanitari e le quote di compartecipazione, in contrasto con gli standard uniformi fissati a livello statale.

    Di cosa si tratta

    I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni sanitarie e sociosanitarie che devono essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La Puglia aveva introdotto, su base regionale, un sistema di erogazione difforme da quello stabilito dal d.P.C.m. del 12 gennaio 2017 per persone non autosufficienti, disabili e con disturbi mentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 502 del 1992 e al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sui LEA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019.

    Il principio

    La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali spetta in via esclusiva allo Stato: le Regioni non possono introdurre regimi di erogazione dei LEA difformi dagli standard uniformi nazionali.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i LEA?

    Sono i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni sanitarie e sociosanitarie che devono essere garantite uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.

    Perché la norma pugliese è stata annullata?

    Perché stabiliva un sistema regionale di erogazione dei LEA difforme da quello nazionale, invadendo la competenza esclusiva statale sulla determinazione dei livelli essenziali.

    Le Regioni possono modificare i LEA?

    Non possono fissare livelli difformi da quelli statali; possono semmai garantire prestazioni ulteriori, ma senza scendere sotto gli standard uniformi nazionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
  • Corte cost. n. 71/2020 – Regione Calabria: cessazione degli usi civici sulle aree industriali e «ordinamento civile»

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Calabria che disponeva la cessazione dei diritti di uso civico insistenti sulle aree di sviluppo industriale, perché invade la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono antichi diritti collettivi di godimento su determinati terreni. La Regione Calabria aveva stabilito che tali diritti dovessero ritenersi cessati quando insistono su aree destinate allo sviluppo industriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, in riferimento agli artt. 3, 9, 42 e 117, secondo comma, della Costituzione, riconducendo il regime degli usi civici alla materia «ordinamento civile».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.

    Il principio

    Il regime dominicale degli usi civici appartiene alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato: una legge regionale non può disporne la cessazione, neppure per favorire la destinazione industriale delle aree.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi di godimento (come pascolo, legnatico, semina) spettanti a una comunità su determinati terreni, con un regime giuridico particolare e tutelato.

    Perché la norma calabrese è stata annullata?

    Perché disciplinare la cessazione degli usi civici incide sul loro regime dominicale, riservato alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Una Regione può eliminare gli usi civici per fini industriali?

    No: secondo questa pronuncia non può disporne la cessazione con propria legge, trattandosi di materia di competenza dello Stato.

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  • Corte cost. n. 70/2020 – Regione Puglia: norma edilizia di «interpretazione autentica» e principi del Testo unico edilizia

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    La Corte dichiara illegittime alcune norme edilizie della Regione Puglia, tra cui una disposizione di «interpretazione autentica», per contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio fissati dal Testo unico dell’edilizia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia era intervenuta sulla disciplina del cosiddetto «piano casa» e su altre norme edilizie, anche tramite una disposizione qualificata come di interpretazione autentica della precedente legge regionale n. 14 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e gli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) e ad altre norme statali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 (quest’ultimo a partire dal 19 aprile 2019); ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere su parte delle censure relative all’art. 7.

    Il principio

    Nella materia «governo del territorio» le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali contenuti nel Testo unico dell’edilizia: non possono, neppure con norme di interpretazione autentica, derogare alla disciplina dei titoli abilitativi e dell’accertamento di conformità.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma di «interpretazione autentica»?

    È una norma con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente, con effetto retroattivo; qui la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità perché in contrasto con i principi statali in materia edilizia.

    Quali norme pugliesi sono state annullate?

    L’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, quest’ultimo con effetto dal 19 aprile 2019.

    Perché rileva il Testo unico dell’edilizia?

    Perché il d.P.R. n. 380 del 2001 fissa i principi fondamentali in materia di governo del territorio che le Regioni devono rispettare nelle proprie leggi edilizie.

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  • Corte cost. n. 69/2020 – Insindacabilità parlamentare: ammissibile il conflitto tra il giudice e il Senato (art. 68 Cost.)

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice contro il Senato, che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di una senatrice imputata in un procedimento penale.

    Di cosa si tratta

    Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni rese da una senatrice, all’epoca dei fatti, costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte quindi dalla garanzia di insindacabilità; il giudice del procedimento penale ha contestato tale valutazione promuovendo un conflitto tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sulla deliberazione di insindacabilità del 9 gennaio 2019.

    La decisione della Corte

    In questa fase preliminare la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto, disponendo le comunicazioni e le notifiche al Senato per la prosecuzione del giudizio; non si tratta ancora della decisione nel merito.

    Il principio

    La delibera con cui una Camera afferma l’insindacabilità delle opinioni di un parlamentare può essere contestata dal giudice mediante conflitto di attribuzione: in questa fase la Corte verifica solo i requisiti di ammissibilità, riservando al merito la valutazione del nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Cosa ha deciso la Corte in questa pronuncia?

    Ha dichiarato ammissibile il conflitto promosso dal giudice contro il Senato: è una decisione di fase, che apre il giudizio senza ancora deciderne il merito.

    Perché il giudice ha sollevato un conflitto?

    Perché riteneva che le dichiarazioni della senatrice, oggetto del processo penale, non fossero coperte dall’insindacabilità affermata dal Senato, ravvisando una possibile lesione delle proprie attribuzioni.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — è il parametro centrale: sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 68/2020 – Regione Toscana: contributo a un consorzio industriale e disciplina europea sugli aiuti di Stato

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    La Corte dichiara estinto il processo sulla norma della Regione Toscana che autorizzava un contributo straordinario a un consorzio industriale, impugnata dallo Stato per possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva autorizzato un incremento del contributo straordinario al consorzio della zona industriale apuana (ZIA) per coprirne il disavanzo; lo Stato ha contestato che ciò potesse configurare un aiuto di Stato concesso senza il prescritto controllo europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 20 luglio 2018, n. 37, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 45 della legge n. 234 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio senza pronunciarsi nel merito della questione.

    Il principio

    Quando viene meno la materia del giudizio — ad esempio per rinuncia o per superamento della norma impugnata — il processo costituzionale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La norma toscana è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato estinto il processo.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Perché il contributo al consorzio industriale avrebbe potuto configurare un aiuto di Stato concesso senza la previa notifica e il controllo richiesti dal diritto dell’Unione europea.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza che la Corte decida se la norma sia o meno costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro invocato, nella parte in cui vincola il legislatore al rispetto degli obblighi europei
  • Corte cost. n. 67/2020 – Esecuzione della pena: sospensione dell’ordine di carcerazione e misure alternative (art. 656 c.p.p.)

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., pur segnalando l’opportunità di un intervento del legislatore per coordinare disciplina processuale e sostanziale sull’accesso alle misure alternative.

    Di cosa si tratta

    La disciplina dell’esecuzione delle pene prevede, in alcuni casi, la sospensione dell’ordine di carcerazione per consentire al condannato di chiedere misure alternative alla detenzione; in altri casi, invece, la sospensione è esclusa, con il rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza arrivi a pena già quasi interamente scontata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, auspicando però che il legislatore intervenga a rimediare al difetto di coordinamento tra disciplina processuale e disciplina sostanziale sui presupposti di accesso alle misure alternative.

    Il principio

    L’esclusione della sospensione dell’ordine di carcerazione in determinati casi non è di per sé incostituzionale, ma il difetto di coordinamento tra norme processuali e sostanziali costituisce un’incongruenza che spetta al legislatore correggere.

    Domande e risposte

    La norma sull’ordine di carcerazione è stata annullata?

    No. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni, lasciando la norma in vigore, ma ha rivolto un monito al legislatore.

    Qual è il problema segnalato dalla Corte?

    Il mancato coordinamento tra disciplina processuale e sostanziale può far sì che il condannato ottenga la decisione sui benefici quando ha già scontato quasi tutta la pena.

    Che cos’è la sospensione dell’ordine di carcerazione?

    È il meccanismo che, per pene contenute, sospende l’esecuzione della detenzione per dare al condannato la possibilità di chiedere una misura alternativa al carcere.

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  • Corte cost. n. 66/2020 – Pena pecuniaria sostitutiva: il valore di conversione di 75 euro al giorno (art. 459 c.p.p.)

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., che fissa in 75 euro il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel decreto penale di condanna.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento per decreto penale di condanna, la legge fissa il criterio con cui la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria: un valore base di 75 euro al giorno, aumentabile fino al triplo in base alla condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Il criterio legale di conversione della pena detentiva in pecuniaria, ancorato a un valore giornaliero base modulabile in funzione delle condizioni economiche dell’imputato, non contrasta con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Quanto vale un giorno di pena detentiva convertita?

    La norma fissa un valore base di 75 euro al giorno, che può essere aumentato fino al triplo tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte ha ritenuto le questioni manifestamente infondate, quindi l’art. 459, comma 1-bis, c.p.p. resta pienamente applicabile.

    Che cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza dibattimento, tipicamente per reati di minore gravità.

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  • Corte cost. n. 65/2020 – Campania: tassa automobilistica e «fermo amministrativo» del veicolo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma campana in tema di tassa automobilistica, ribadendo la distinzione tra «fermo amministrativo» e «fermo fiscale» del veicolo già affermata in precedenti pronunce.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e il regime applicabile ai veicoli sottoposti a «fermo», oggetto di una disciplina della Regione Campania contenuta nella legge finanziaria regionale 2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria precedente ordinanza n. 19 del 2019 su questione pressoché identica e le pronunce già rese in materia (sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018).

    Il principio

    Il «fermo amministrativo», cui si collega l’esenzione dal tributo, è istituto diverso dal «fermo fiscale»: la disciplina regionale che ne tiene conto non viola i parametri costituzionali invocati, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Domande e risposte

    La norma campana è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, quindi la disposizione regionale resta in vigore.

    Qual è la differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale?

    Sono due istituti distinti: l’esenzione dalla tassa prevista dal 1982 si riferisce al fermo amministrativo e non al fermo fiscale, introdotto solo successivamente.

    Perché la Corte ha deciso con ordinanza?

    Perché la questione era pressoché identica ad altre già decise: in questi casi la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza richiamando i propri precedenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2020 – Veneto: oneri di urbanizzazione e divieto di conguaglio successivo

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima una norma del Veneto che, in materia di contributo di costruzione, vietava al Comune di chiedere un conguaglio successivo rispetto a quanto determinato al momento del rilascio del permesso di costruire.

    Di cosa si tratta

    La disposizione regionale stabiliva criteri per la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dovuto al Comune, fissandone l’ammontare al momento del rilascio del permesso ed escludendo successive richieste di conguaglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stato impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui impediva il conguaglio successivo del contributo, sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente alle parole «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

    Il principio

    La determinazione del contributo di costruzione non può essere blindata in via definitiva al solo momento del rilascio del permesso, escludendo ogni successivo conguaglio: una simile preclusione contrasta con i principi statali in materia edilizia.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i Comuni del Veneto?

    Caduta la parte di norma censurata, il Comune non è più vincolato dal divieto assoluto di chiedere un conguaglio del contributo di costruzione dopo il rilascio del permesso.

    È stata annullata tutta la norma?

    No. La Corte ha annullato solo l’inciso che vietava il conguaglio successivo; il resto della disposizione resta in vigore.

    Che cos’è il contributo di costruzione?

    È la somma dovuta al Comune al rilascio del permesso di costruire, composta dagli oneri di urbanizzazione e dalla quota relativa al costo di costruzione.

  • Corte cost. n. 63/2020 – Veneto: addestramento dei falchi, divieto di «cattura» e tutela dell’ambiente

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    La Corte dichiara illegittima la norma del Veneto che, per l’addestramento dei falchi, aveva sostituito il divieto di «predazione» con il più debole divieto di «cattura» di fauna selvatica, abbassando così il livello di tutela ambientale fissato dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la disciplina sull’addestramento e l’allenamento dei falchi da caccia, consentendone l’esercizio tutto l’anno con il solo divieto di «cattura» della fauna selvatica nei periodi e nei luoghi in cui non è previsto l’abbattimento, al posto del precedente divieto di «predazione».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge reg. Veneto 8 febbraio 2019, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge statale n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), nella parte in cui sostituisce il divieto di cattura al divieto di predazione; ha dichiarato estinto il processo sulla lettera c), per rinuncia dello Stato accettata dalla Regione a seguito di una sopravvenuta modifica legislativa.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia trasversale di competenza esclusiva statale: le Regioni possono solo innalzare, mai abbassare, i livelli minimi uniformi di protezione. Il divieto di sola «cattura» non equivale a quello di «predazione», perché non impedisce che la preda sia comunque uccisa dal falco.

    Domande e risposte

    Perché il divieto di «cattura» è più debole di quello di «predazione»?

    Perché vietare al falconiere di appropriarsi della preda non esclude che il falco la uccida ugualmente: solo il divieto di predazione impedisce ogni attività di addestramento che implichi l’uccisione della fauna selvatica.

    Le Regioni possono modificare le regole sulla caccia?

    Possono intervenire nelle materie di loro competenza, ma senza scendere sotto i livelli minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato, che in questa materia ha competenza esclusiva.

    Cosa è successo alla seconda norma impugnata?

    Il processo si è estinto: lo Stato ha rinunciato all’impugnazione dopo che una legge regionale successiva ha escluso l’uso dei falconieri nei piani di abbattimento, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — individua la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come materia di competenza esclusiva dello Stato
  • Corte cost. n. 62/2020 – Regione Siciliana: spesa pluriennale senza copertura e violazione dell’equilibrio di bilancio

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 31, commi 4 e 5, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria, salvando invece — nei limiti della motivazione — altre norme contabili impugnate dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018), lamentando che alcune norme di spesa e di bilancio non rispettassero i vincoli costituzionali di copertura ed equilibrio dei conti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato ha censurato l’art. 31, commi 4 e 5, l’art. 45 e l’art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura della spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 31 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e); ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 45 (artt. 81 e 117 Cost.) e, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, quelle sull’art. 99 (art. 81 Cost.).

    Il principio

    L’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost. vincola anche il legislatore regionale: ogni spesa, specie se pluriennale, deve trovare una copertura certa e idonea, pena l’illegittimità della relativa disposizione.

    Domande e risposte

    Quale norma regionale è stata annullata?

    L’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2018, perché in contrasto con l’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

    Tutte le norme impugnate sono state cancellate?

    No. La Corte ha annullato solo l’art. 31, commi 4 e 5; le censure sugli artt. 45 e 99 sono state respinte come non fondate, mentre una questione sull’art. 31 è stata dichiarata inammissibile.

    Perché l’art. 81 Cost. è rilevante per le Regioni?

    Perché l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura valgono per tutti gli enti che dispongono di risorse pubbliche, comprese le Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

    Norme collegate