Testo dell'articoloVigente
L’art. 2542 c.c. regola il consiglio di amministrazione della cooperativa: la nomina spetta all’assemblea (salvo i primi amministratori), la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori (o mandatari di persone giuridiche socie); ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
Art. 2542 c.c. – Consiglio di amministrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.
L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma .
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.
L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2542 c.c. presidia uno dei cardini del modello cooperativo: la gestione dell'impresa deve restare nelle mani dei soci cooperatori, ossia di coloro che partecipano allo scambio mutualistico. Questa regola di corporate governance cooperativa ha una duplice valenza: impedisce che i finanziatori esterni (portatori di strumenti finanziari) scalzino i soci nella guida dell'ente, e garantisce che l'impresa rimanga orientata al perseguimento dello scopo mutualistico piuttosto che al massimo profitto per i capitalisti. La collegialità obbligatoria (almeno tre componenti) assicura inoltre un processo decisionale condiviso e controbilancia i rischi di gestione monocratica.
Analisi
La norma si articola in più regole distinte. La competenza dell'assemblea alla nomina è la regola generale, con l'eccezione dei primi amministratori (nominati nell'atto costitutivo). Per le cooperative che adottano il modello-SpA si applica il secondo comma dell'art. 2383 c.c. (durata triennale della carica, salvo diversa previsione statutaria). Il requisito della maggioranza cooperativa (più della metà degli amministratori deve essere socio cooperatore o indicato da soci cooperatori persone giuridiche) è inderogabile; lo statuto può invece modulare la composizione del CDA attribuendo posti proporzionali alle diverse categorie di soci in ragione del loro interesse nell'attività sociale. Il cap di un terzo per i portatori di strumenti finanziari è un limite massimo inderogabile, a tutela della primazia dei soci cooperatori nella governance.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le cooperative che adottino il sistema di amministrazione tradizionale (CDA). Per le cooperative che abbiano optato per il sistema dualistico (art. 2409-octies c.c.) o monistico (art. 2409-sexiesdecies c.c.) si applicano le disposizioni specifiche dell'art. 2544 c.c., che ripropone analoghi limiti adattati a quei modelli. La regola della maggioranza cooperativa scatta sin dalla prima nomina post-costitutiva e si mantiene per tutta la vita della società.
Connessioni
L'art. 2542 c.c. va letto con l'art. 2519 c.c. (rinvio alla disciplina s.p.a./s.r.l.), l'art. 2383 c.c. (nomina e revoca degli amministratori nelle s.p.a.), l'art. 2526 c.c. (strumenti finanziari cooperativi), l'art. 2544 c.c. (sistemi alternativi di amministrazione nelle cooperative) e con la disciplina speciale delle cooperative a mutualità prevalente ex artt. 2512-2514 c.c. Rileva anche in rapporto all'art. 2543 c.c. per i limiti paralleli all'organo di controllo.
Casi pratici
Caso 1: La cooperativa di trasporto presieduta da Tizio ha un CDA di cinque membri
Tre sono soci cooperatori (Tizio, Caio, Sempronio); due sono indicati da Mevio S.p.A., portatore di strumenti finanziari. La composizione è legittima: i soci cooperatori costituiscono la maggioranza (tre su cinque) e i rappresentanti dei portatori di strumenti finanziari non superano il terzo (due su cinque = 40%, però la legge fissa il limite di «più di un terzo», ossia oltre 1,67 su 5). In questo caso due su cinque equivale al 40%, superando il tetto di un terzo: la composizione è illegittima e va corretta portando il CDA a sei membri (almeno quattro cooperatori, max due portatori di strumenti finanziari).
Caso 2: Caso 2
L'atto costitutivo di una cooperativa edilizia di abitazione attribuisce al Comune di residenza la nomina di un amministratore indipendente, in ragione dell'interesse pubblico alla realizzazione degli alloggi. Filano è nominato dal Comune. Gli altri quattro amministratori sono eletti dall'assemblea tra i soci cooperatori. La norma è rispettata: la nomina pubblica non supera il numero di componenti elettivi, e la maggioranza degli amministratori resta riservata all'assemblea dei soci.
Domande frequenti
Quanti amministratori deve avere minimo una cooperativa?
L'organo amministrativo delle cooperative deve essere collegiale e composto da almeno tre soggetti. Non è ammessa l'amministrazione monocratica nelle cooperative che adottano il modello s.p.a.
Tutti gli amministratori di una cooperativa devono essere soci?
No. La legge richiede che la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori o indicata da soci cooperatori persone giuridiche, ma i restanti possono essere soggetti esterni, inclusi i rappresentanti dei portatori di strumenti finanziari (nel limite di un terzo).
I portatori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo degli amministratori?
No. L'art. 2542 c.c. fissa un limite inderogabile: i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.
Lo Stato o un ente pubblico può nominare amministratori in una cooperativa?
Sì, se l'atto costitutivo lo prevede. Tuttavia, in ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci, quindi la nomina pubblica riguarda al massimo una parte minoritaria del CDA.
Quanto durano in carica gli amministratori di una cooperativa disciplinata dalle norme s.p.a.?
Alle cooperative che adottano il modello s.p.a. si applica l'art. 2383, secondo comma, c.c.: gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e comunque non oltre tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.