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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2544 c.c. Sistemi di amministrazione.

In vigore

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

In sintesi

  • Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato (tradizionale, dualistico o monistico), non possono essere delegate le decisioni su ammissione, recesso ed esclusione dei soci, né quelle che incidono sui rapporti mutualistici.
  • Nel sistema dualistico i portatori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo del consiglio di sorveglianza e più di un terzo del consiglio di gestione.
  • I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori o i loro rappresentanti (nel caso di soci persone giuridiche).
  • Nel sistema monistico gli amministratori eletti dai portatori di strumenti finanziari (max un terzo) non possono ricevere deleghe operative né far parte del comitato esecutivo.
Ratio

L'art. 2544 c.c. presidia la coerenza del modello cooperativo al variare della struttura organizzativa adottata. Il legislatore ha consapevolmente aperto alle cooperative la possibilità di scegliere tra i tre sistemi di amministrazione del diritto societario (tradizionale, dualistico, monistico), ma ha ritenuto indispensabile mantenere ferme alcune regole inderogabili che riflettono la natura mutualistica dell'ente. In particolare, la riserva collegiale sulle decisioni relative ai soci (ammissione, recesso, esclusione) e sui rapporti mutualistici garantisce che il cuore della vita cooperativa, il rapporto con i soci e la realizzazione dello scopo mutualistico, non possa mai essere delegato a organi ristretti o a persone singole, preservando la partecipazione democratica.

Analisi

La norma si compone di quattro regole sovrapposte a seconda del sistema adottato. La prima è universale: nessun sistema consente la delega delle decisioni su ammissione, recesso, esclusione e rapporti mutualistici, in aggiunta ai limiti già previsti dall'art. 2381 c.c. per le s.p.a. Le altre tre regole sono specifiche per sistema. Nel sistema dualistico: cap di un terzo per i portatori di strumenti finanziari sia nel consiglio di sorveglianza sia nel consiglio di gestione; i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai cooperatori devono essere soci cooperatori. Nel sistema monistico: gli amministratori eletti dai portatori di strumenti finanziari (al massimo un terzo) non possono ricevere deleghe operative né sedere nel comitato esecutivo.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutte le cooperative che abbiano optato per un sistema di amministrazione diverso da quello tradizionale (disciplinato dall'art. 2542 c.c.) o che, pur adottando quello tradizionale, abbiano previsto deleghe gestionali al CDA. Il divieto di delega per le materie mutualistiche è operativo sin dall'adozione dello statuto e non richiede uno specifico atto deliberativo per essere attivato: qualsiasi previsione statutaria o delibera di delega contraria è nulla di diritto.

Connessioni

L'art. 2544 c.c. si collega all'art. 2381 c.c. (deleghe nel CDA delle s.p.a., applicato per rinvio), all'art. 2409-octies c.c. (sistema dualistico: consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), all'art. 2409-sexiesdecies c.c. (sistema monistico: CDA + comitato per il controllo sulla gestione), all'art. 2542 c.c. (CDA nelle cooperative con sistema tradizionale) e all'art. 2543 c.c. (organo di controllo). Va letto altresì in relazione agli artt. 2530-2533 c.c. (recesso ed esclusione del socio cooperatore) e all'art. 2526 c.c. (strumenti finanziari cooperativi).

Domande frequenti

Quali decisioni non possono mai essere delegate in una cooperativa?

Non possono essere delegate le decisioni relative all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci, né quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Questo vale indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato (tradizionale, dualistico o monistico).

Nel sistema dualistico, i portatori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo del consiglio di sorveglianza?

No. L'art. 2544 c.c. fissa un cap inderogabile di un terzo sia per il consiglio di sorveglianza sia per il consiglio di gestione. Il limite mira a preservare la prevalenza dei soci cooperatori nella governance della società.

Cosa si intende per 'rapporti mutualistici' le cui decisioni non possono essere delegate?

Si tratta delle decisioni che disciplinano il rapporto di scambio tra la cooperativa e i soci (prezzi, condizioni, quantità dei beni o servizi scambiati, modalità di rimborso). Tali decisioni devono restare in capo all'organo collegiale perché definiscono il contenuto dello scopo mutualistico.

Nel sistema monistico, gli amministratori eletti dai portatori di strumenti finanziari possono esercitare funzioni esecutive?

No. Gli amministratori eletti dai portatori di strumenti finanziari (nel limite di un terzo) non possono ricevere deleghe operative e non possono far parte del comitato esecutivo. Possono esercitare le funzioni collegiali e di controllo, ma non la gestione corrente.

Cosa succede se lo statuto di una cooperativa prevede la delega delle decisioni mutualistiche a un comitato ristretto?

La clausola statutaria è nulla, in quanto contraria all'art. 2544 c.c. Le decisioni eventualmente adottate da un organo delegato in materia di ammissione, recesso, esclusione o rapporti mutualistici sono invalide e impugnabili dai soci interessati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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