Autore: Andrea Marton

  • Art. 2546 Codice Civile: Nozione

    Art. 2546 Codice Civile: Nozione

    Art. 2546 c.c. Nozione.

    In vigore

    Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

  • Articolo 2547 Codice Civile: Norme applicabili.

    Articolo 2547 Codice Civile: Norme applicabili.

    Art. 2547 c.c. Norme applicabili.

    In vigore

    Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

  • Articolo 2548 Codice Civile: Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

    Articolo 2548 Codice Civile: Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

    Art. 2548 c.c. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

    In vigore

    garanzia L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

  • Art. 2549 Codice Civile: Nozione

    Art. 2549 Codice Civile: Nozione

    Art. 2549 c.c. Nozione

    In vigore

    Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. (1) […] (2)

  • Articolo 2550 Codice Civile: Pluralità di associazioni

    Articolo 2550 Codice Civile: Pluralità di associazioni

    Art. 2550 c.c. Pluralità di associazioni

    In vigore

    Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

  • Articolo 2551 Codice Civile: Diritti ed obbligazioni dei terzi

    Articolo 2551 Codice Civile: Diritti ed obbligazioni dei terzi

    Art. 2551 c.c. Diritti ed obbligazioni dei terzi

    In vigore

    I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

  • Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’associato

    Articolo 2552 Codice Civile: Diritti dell’associante e dell’associato

    Art. 2552 c.c. Diritti dell’associante e dell’associato

    In vigore

    La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

  • Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite

    Articolo 2553 Codice Civile: Divisione degli utili e delle perdite

    Art. 2553 c.c. Divisione degli utili e delle perdite

    In vigore

    Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

  • Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite

    Articolo 2554 Codice Civile: Partecipazione agli utili e alle perdite

    Art. 2554 c.c. Partecipazione agli utili e alle perdite

    In vigore

    Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102. TITOLO VIII – Dell'azienda CAPO I – Disposizioni generali

  • Art. 2555 Codice Civile: Nozione

    Art. 2555 Codice Civile: Nozione

    Art. 2555 c.c. Nozione

    In vigore

    L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.