Autore: Andrea Marton

  • Art. 2504 quater Codice Civile: Invalidità della fusione

    Art. 2504 quater Codice Civile: Invalidità della fusione

    Art. 2504 QUATER c.c. Invalidità della fusione

    In vigore

    Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

  • Articolo 2505 Codice Civile: Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato

    Articolo 2505 Codice Civile: Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato

    Art. 2505 c.c. Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato

    In vigore

    possedute Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonchè, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies (1). I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

  • Art. 2505 bis Codice Civile: Incorporazione di società possedute al

    Art. 2505 bis Codice Civile: Incorporazione di società possedute al

    Art. 2505 BIS c.c. Incorporazione di società possedute al

    In vigore

    novanta per cento Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies (1), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies (2), e che l’iscrizione o la pubblicazione prevista (3) dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

  • Art. 2505 ter Codice Civile: Effetti della pubblicazione degli atti del

    Art. 2505 ter Codice Civile: Effetti della pubblicazione degli atti del

    Art. 2505 TER c.c. Effetti della pubblicazione degli atti del

    In vigore

    procedimento di fusione nel registro delle imprese Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.

  • Art. 2505 quater Codice Civile: Fusioni cui non partecipano società con

    Art. 2505 quater Codice Civile: Fusioni cui non partecipano società con

    Art. 2505 QUATER c.c. Fusioni cui non partecipano società con

    In vigore

    capitale rappresentato da azioni Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; […] (1) i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

  • Articolo 2506 Codice Civile: Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

    Articolo 2506 Codice Civile: Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

    Art. 2506 c.c. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

    In vigore

    Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

  • Art. 2506 bis Codice Civile: Progetto di scissione

    Art. 2506 bis Codice Civile: Progetto di scissione

    Art. 2506 BIS c.c. Progetto di scissione

    In vigore

    L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto (2) di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, nè altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anzichè ai suoi soci. (3) Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter, commi terzo e quarto. (4)

  • Art. 2506 ter Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2506 ter Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2506 TER c.c. Norme applicabili

    In vigore

    L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata. (2) Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste (3) quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo (4) con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa (5). Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505 (6), primo e secondo comma, (7) 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione. Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.(8)

  • Art. 2506 quater Codice Civile: Effetti della scissione

    Art. 2506 quater Codice Civile: Effetti della scissione

    Art. 2506 QUATER c.c. Effetti della scissione

    In vigore

    La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

  • Articolo 2507 Codice Civile: Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

    Articolo 2507 Codice Civile: Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

    Art. 2507 c.c. Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

    In vigore

    L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee.