Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 43/2020 – Legge di semplificazione della Sardegna: due norme illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di semplificazione 2018 della Regione autonoma della Sardegna, respingendo invece le altre censure proposte dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma della Sardegna gode di competenze legislative ampie, definite dal proprio Statuto speciale, ma deve comunque rispettare i limiti posti dalla Costituzione e dalla competenza statale in alcune materie. Lo Stato aveva impugnato più articoli della legge sarda di semplificazione, lamentando l’invasione delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, oltre che alle norme dello Statuto speciale. Le questioni sono state sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 59 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a) (in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.), sull’art. 13 (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), sull’art. 53 — nei sensi di cui in motivazione — (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e sull’art. 61.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, pur titolari di ampia autonomia, devono rispettare i limiti delle proprie competenze e quelli posti dalla Costituzione e dalla legislazione statale nelle materie riservate allo Stato. Il controllo del giudice delle leggi distingue norma per norma: alcune disposizioni della legge di semplificazione eccedevano tali limiti, altre vi rientravano legittimamente.

    Domande e risposte

    Quante norme sarde sono state dichiarate illegittime?

    Due: l’art. 7, comma 2, e l’art. 59 della legge di semplificazione 2018. Le altre disposizioni impugnate hanno superato il vaglio di costituzionalità.

    La Sardegna può legiferare liberamente perché a statuto speciale?

    No. L’autonomia speciale è ampia ma non illimitata: deve rispettare le competenze statali e i limiti costituzionali, come ha verificato la Corte norma per norma.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia di rigetto interpretativo: la norma sopravvive a condizione di essere intesa nel significato indicato dalla Corte nella motivazione, conforme a Costituzione.

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  • Corte cost. n. 42/2020 – Revoca della patente per omicidio stradale: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 42 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 222 del codice della strada in materia di revoca della patente collegata al reato di omicidio stradale.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevede, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni personali stradali, la revoca della patente di guida e un periodo durante il quale non si può conseguire una nuova patente. Il giudice rimettente dubitava della ragionevolezza di tale automatismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (che ha introdotto i reati di omicidio e lesioni personali stradali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Si tratta di una pronuncia processuale, che non entra nel merito del dubbio di costituzionalità sull’automatismo della revoca della patente per i reati stradali.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatte le condizioni per il suo esame nel merito. In tal caso la disciplina impugnata — qui la revoca della patente collegata all’omicidio stradale — resta in vigore, senza pronuncia sulla sua conformità alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 222 del codice della strada?

    Prevede, tra l’altro, la revoca della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni personali stradali, con un periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente.

    La Corte ha valutato la ragionevolezza della revoca?

    No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, fermandosi sul piano processuale senza esaminare il merito.

    Cosa cambia per chi guida?

    Nulla cambia per effetto di questa ordinanza: la disciplina della revoca della patente collegata ai reati stradali resta quella vigente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2020 – Ruoli Polizia di Stato: inammissibile la richiesta di retrodatare l’inquadramento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla decorrenza dell’inquadramento dei vice commissari del ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato: il petitum era ambiguo e l’intervento richiesto avrebbe richiesto scelte riservate al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Per riallineare le carriere della Polizia di Stato rispetto alle altre forze di polizia, un decreto del 2017 ha istituito un ruolo direttivo a esaurimento e un concorso riservato. I vincitori venivano inquadrati dalla data di inizio del corso di formazione (2018). Alcuni di essi chiedevano che l’inquadramento fosse retrodatato agli anni in cui i posti erano rimasti scoperti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione (oltre all’art. 8 della legge delega n. 124 del 2015), lamentando che la decorrenza scelta non assicurava la «sostanziale equiordinazione» delle forze di polizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva delimitato con chiarezza il petitum (intervento meramente ablativo o additivo-manipolativo?). Una semplice cancellazione non avrebbe risolto il problema, mentre la retrodatazione richiesta sarebbe stata una soluzione «altamente creativa» e non costituzionalmente obbligata, rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Sono inammissibili le questioni con petitum ambiguo o che invocano interventi additivi-manipolativi a forte tasso di creatività, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. L’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica resta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è il petitum di una questione?

    È la richiesta concreta che il giudice rivolge alla Corte: cosa deve fare della norma (eliminarla, modificarla, aggiungere qualcosa).

    Perché la richiesta è stata respinta in rito?

    Perché non era chiaro cosa si chiedesse alla Corte e perché la retrodatazione avrebbe comportato una scelta tra molte possibili, spettante al legislatore.

    Cosa significa «equiordinazione» delle forze di polizia?

    È l’obiettivo di mettere sostanzialmente sullo stesso piano le carriere dei diversi corpi di polizia.

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  • Corte cost. n. 20/2020 – Concorsi sanità: la Regione può valorizzare l’esperienza del personale esternalizzato

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    La Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Lazio che, nei concorsi del Servizio sanitario, fa valutare nel curriculum l’esperienza del personale impiegato tramite esternalizzazione. La norma non viola i principi statali sulla «tutela della salute».

    Di cosa si tratta

    Negli ospedali pubblici molte prestazioni sono affidate a cooperative o società di somministrazione (personale «esternalizzato»). La Regione Lazio aveva previsto che, nei concorsi per assunzioni, a questi lavoratori venisse riconosciuto un punteggio nel curriculum per gli anni di lavoro svolto. Lo Stato temeva che ciò alterasse i criteri nazionali di valutazione dei titoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia concorrente «tutela della salute», ritenendo violati i principi fondamentali statali sui criteri di valutazione dei titoli (d.P.R. n. 220 del 2001 e n. 483 del 1997).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regionale è legittima espressione della competenza concorrente in materia di tutela della salute: integra il sistema statale di valutazione dei titoli senza stravolgerlo, lasciando alla commissione l’ampia discrezionalità di «pesare» in concreto l’esperienza all’interno del punteggio globale del curriculum.

    Il principio

    La Regione, nell’ambito della competenza concorrente sulla tutela della salute, può integrare la disciplina concorsuale statale per profili da questa non considerati, purché resti coerente con l’assetto e le finalità del sistema valutativo nazionale e non comprima la discrezionalità della commissione.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori «esternalizzati»?

    Sono dipendenti di cooperative o agenzie che prestano servizio negli ospedali pubblici senza un rapporto di lavoro diretto con l’ente sanitario.

    La commissione è obbligata a un punteggio fisso?

    No. La Corte chiarisce che la commissione deve solo enucleare e valutare quell’esperienza nel curriculum, mantenendo piena discrezionalità sul peso da attribuirle.

    Cosa significa competenza «concorrente»?

    È una materia in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione li sviluppa con proprie leggi di dettaglio.

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  • Corte cost. n. 41/2020 – Spese del giudizio contabile e proscioglimento: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 31 del codice di giustizia contabile, nella parte in cui non consente al giudice di compensare le spese anche in caso di proscioglimento nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio davanti alla Corte dei conti, il codice di giustizia contabile disciplina le spese processuali. In caso di proscioglimento nel merito vige un divieto di compensazione. Il giudice rimettente riteneva irragionevole che, in tale ipotesi, non si potessero compensare le spese tra le parti pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia processuale: il modo in cui la questione era formulata — chiedendo in sostanza un intervento additivo non costituzionalmente obbligato — ne ha impedito l’esame nel merito, senza che la Corte si sia pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Il principio

    Quando l’intervento richiesto al giudice delle leggi non è a contenuto costituzionalmente obbligato e implica una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, la questione è inammissibile. La disciplina delle spese nel giudizio contabile, anche quanto al divieto di compensazione in caso di proscioglimento, rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Chiedeva che, anche in caso di proscioglimento nel merito, il giudice contabile potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle già previste dall’art. 31, comma 3.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché sollecitava un intervento additivo non costituzionalmente obbligato, rimesso a una scelta discrezionale del legislatore tra più soluzioni possibili.

    La norma resta in vigore?

    Sì. L’inammissibilità non incide sul testo: la disciplina delle spese del giudizio contabile resta quella prevista dal codice di giustizia contabile.

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  • Corte cost. n. 19/2020 – Giudizio immediato: obbligatorio l’avviso sulla messa alla prova

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    La Corte costituzionale ha stabilito che il decreto di giudizio immediato deve contenere l’avviso che l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La mancanza di tale avviso integra una nullità di ordine generale.

    Di cosa si tratta

    La messa alla prova è un rito alternativo che, in caso di esito positivo, estingue il reato. Va chiesta entro termini stretti. Nel giudizio immediato il decreto avvertiva l’imputato della facoltà di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento, ma non della messa alla prova: chi non ne era a conoscenza rischiava di perdere il diritto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Roma ha sollevato la questione sull’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione sotto il profilo dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa), dichiarando illegittima la norma nella parte in cui non prevede quell’avviso. La censura relativa all’art. 3 è rimasta assorbita. L’omissione dell’avviso integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il principio

    La richiesta dei riti alternativi è una modalità di esercizio del diritto di difesa. Quando il termine per chiederli è anticipato rispetto al dibattimento, la mancanza dell’avviso può far perdere irrimediabilmente la facoltà di accedervi, ledendo il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio immediato?

    È un rito speciale che salta l’udienza preliminare e porta direttamente al dibattimento quando la prova è evidente.

    Cosa succede se l’avviso manca?

    Si verifica una nullità di ordine generale, che può portare a rimettere l’imputato nei termini per chiedere la messa alla prova.

    Perché conta l’art. 24 della Costituzione?

    Perché garantisce il diritto di difesa: scegliere un rito alternativo è una forma qualificante di partecipazione attiva al processo.

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  • Corte cost. n. 40/2020 – Caccia in Liguria: illegittimo l’orario serale alla migratoria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che consentiva la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, ritenendo invece non fondata la censura sull’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio.

    Di cosa si tratta

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, compresa la fauna, è materia di competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni, nel disciplinare l’attività venatoria, devono rispettare gli standard minimi di tutela. La Liguria aveva esteso fino a dopo il tramonto la caccia alla migratoria e disciplinato l’annotazione dei capi abbattuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge regionale, nella parte in cui consentiva la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 38, comma 8, sull’annotazione del capo abbattuto sul tesserino venatorio.

    Il principio

    La disciplina dell’attività venatoria incontra il limite della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), che fissa standard minimi e uniformi di protezione della fauna. La Regione non può abbassare tali standard, ad esempio ampliando gli orari di caccia oltre i limiti posti a tutela della selvaggina migratoria.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma ligure dichiarata illegittima?

    Consentiva la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, oltre i limiti posti dagli standard statali di tutela della fauna.

    Perché è competenza dello Stato?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le Regioni non possono ridurre il livello minimo di protezione.

    È caduta tutta la disciplina impugnata?

    No. La Corte ha dichiarato illegittima solo la disposizione sull’orario di caccia alla migratoria, mentre ha ritenuto non fondata la censura sulla norma relativa all’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come materia di competenza esclusiva statale, limite alla legislazione venatoria regionale.
  • Corte cost. n. 39/2020 – Appalti pubblici in Toscana: illegittime due norme regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Toscana in materia di appalti pubblici, perché invasive della competenza statale, dichiarando invece inammissibile o non fondata la censura su altre disposizioni.

    Di cosa si tratta

    La disciplina dei contratti pubblici (appalti) è in larga parte riservata allo Stato, che la regola con il codice dei contratti. La Regione Toscana aveva introdotto regole proprie, tra cui la possibilità di «inversione» nell’esame delle offerte anche per le procedure negoziate sotto soglia, divergendo dalla disciplina statale ed europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 46 del 2018 e gli artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione Toscana n. 3 del 2019, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione (anche in relazione al diritto dell’Unione europea e alla tutela della concorrenza). Le questioni sono state sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18 della legge n. 3 del 2019 (in riferimento agli artt. 97 e 118, primo comma, Cost.) e non fondata quella sull’art. 11 della stessa legge (in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.).

    Il principio

    La materia dei contratti pubblici, sotto il profilo della tutela della concorrenza e del rispetto dei vincoli europei, è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni non possono dettare regole sulle procedure di gara che si discostino dalla disciplina statale ed europea, come l’inversione dell’esame delle offerte estesa a procedure per le quali non è consentita.

    Domande e risposte

    Cosa avevano previsto le norme toscane?

    Tra l’altro, la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa (inversione) anche nelle procedure negoziate sotto soglia, in deroga al codice dei contratti e alla direttiva europea.

    Perché sono state dichiarate illegittime?

    Perché invadevano la competenza statale in materia di contratti pubblici e tutela della concorrenza, fissata dall’art. 117 Cost. anche in relazione al diritto dell’Unione europea.

    Tutte le norme impugnate sono cadute?

    No. La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1 della legge n. 46 del 2018 e l’art. 2 della legge n. 3 del 2019, ma ha ritenuto inammissibile la censura sull’art. 18 e non fondata quella sull’art. 11.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 61/2020 – Danno all’immagine per il dipendente assenteista: illegittimo l’eccesso di delega

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo il regime sul danno all’immagine introdotto nel 2016 per i dipendenti pubblici assenteisti (art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001). Il legislatore delegato ha ecceduto i limiti della delega, che riguardava solo la responsabilità disciplinare.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare i «furbetti del cartellino», una riforma del 2016 aveva introdotto criteri rigidi di quantificazione del danno all’immagine, con una condanna minima non inferiore a sei mensilità di stipendio. La Corte dei conti dell’Umbria dubitava che il Governo, delegato a riordinare la sola disciplina disciplinare, potesse introdurre regole sostanziali sulla responsabilità amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dal d.lgs. n. 116 del 2016), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, oltre agli artt. 3, 23 e 117, primo comma (CEDU). Rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo per eccesso di delega (art. 76 Cost.) il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater. La delega della legge n. 124 del 2015 riguardava il riordino della responsabilità disciplinare, concedendo margini innovativi ridottissimi; il Governo ha invece creato un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa con criteri sanzionatori di liquidazione del danno, estranea ai principi della delega.

    Il principio

    Una delega di mero riordino concede al legislatore delegato margini innovativi ridottissimi: introdurre un’autonoma fattispecie sostanziale di responsabilità amministrativa (i criteri sanzionatori di liquidazione del danno all’immagine) eccede i limiti della delega e viola l’art. 76 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

    Criteri rigidi per quantificare il danno all’immagine del dipendente assenteista, con condanna minima non inferiore a sei mensilità di stipendio.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Per eccesso di delega: il Governo poteva riordinare la responsabilità disciplinare, non creare un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa.

    Quali parti della norma sono cadute?

    Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater, ritenuti funzionalmente inscindibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2020 – Legge di bilancio 2020 e prerogative dei parlamentari: conflitti inammissibili

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili i conflitti sollevati da deputati e gruppi di opposizione contro l’iter di approvazione della legge di bilancio 2020. Non emerge un vulnus grave e manifesto delle prerogative parlamentari; i gruppi, poi, non sono legittimati ad agire.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio per il 2020 era stata approvata con tempi compressi: maxi-emendamento del Governo, questione di fiducia e ridotto esame alla Camera. Deputati e gruppi di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno sollevato conflitto, lamentando la sostanziale trasformazione del procedimento in monocamerale e la lesione del libero mandato.

    La questione di legittimità costituzionale

    I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato erano promossi, contro Governo e organi parlamentari, in riferimento agli artt. 67, 68, 70, 71, 72, 81 e 94 della Costituzione e ai principi del procedimento legislativo. Ricorrenti: singoli deputati e i gruppi parlamentari di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia alla Camera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I gruppi parlamentari non sono titolari delle medesime prerogative dei singoli parlamentari. Quanto ai deputati, la legittimazione presuppone violazioni gravi e manifeste: nel caso concreto, dalla sequenza dei fatti (interlocuzione al Senato, esame in Commissione alla Camera con oltre mille emendamenti) non emerge un irragionevole squilibrio e quindi un vulnus grave e manifesto delle attribuzioni.

    Il principio

    Il singolo parlamentare può sollevare conflitto solo per violazioni gravi e manifeste delle proprie prerogative, rilevabili già in sede di sommaria delibazione; i gruppi parlamentari non sono titolari delle stesse prerogative. La compressione dei tempi dell’iter di bilancio non integra di per sé un vulnus grave e manifesto.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato i conflitti?

    Singoli deputati e i gruppi parlamentari di opposizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia alla Camera.

    Perché i ricorsi sono inammissibili?

    Perché non emerge una violazione grave e manifesta delle prerogative parlamentari e i gruppi non sono legittimati ad agire.

    La Corte ha annullato la legge di bilancio?

    No: i conflitti sono stati dichiarati inammissibili, senza alcuna pronuncia che incida sulla legge n. 160 del 2019.

  • Corte cost. n. 38/2020 – Medici del 118 in Piemonte senza titolo: norma regionale illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Piemonte che consentiva ai medici del 118, con almeno tre anni di servizio ma privi dell’attestato di formazione, di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale.

    Di cosa si tratta

    Per lavorare stabilmente nel sistema di emergenza-urgenza 118 la disciplina nazionale richiede determinati titoli, fra cui l’attestato di formazione e di idoneità. La Regione Piemonte aveva previsto un canale agevolato per medici già in servizio ma privi di tale attestato, derogando ai requisiti statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa statale lamentava la deroga ai principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di «professioni».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 della legge regionale. La disciplina statale sui requisiti di accesso agli incarichi convenzionali nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale costituisce un principio fondamentale che vincola la legislazione regionale; la norma piemontese, derogandovi e abbassando i requisiti, ha invaso la competenza statale.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente, come la tutela della salute e le professioni, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato. I requisiti di accesso agli incarichi nel sistema di emergenza-urgenza 118 sono un principio fondamentale: la Regione non può introdurre canali agevolati che li deroghino abbassando le garanzie di professionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma piemontese?

    Consentiva ai medici in servizio nel 118 con almeno tre anni di anzianità, ma privi dell’attestato di formazione in medicina generale, di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché derogava ai requisiti fissati dalla disciplina statale, che costituiscono principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e delle professioni, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Le Regioni possono fissare requisiti propri per i medici?

    Possono legiferare nelle materie concorrenti, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato; non possono abbassare i requisiti professionali fissati a livello nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni e limite dei principi fondamentali nelle materie concorrenti.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra medici di diverse Regioni.
  • Corte cost. n. 37/2020 – Diffamazione a mezzo stampa: ammesso l’intervento dell’Ordine dei giornalisti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 37 del 2020 la Corte costituzionale, nel giudizio sulla pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, ha dichiarato ammissibile l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, autorizzandolo a prendere visione e copia degli atti.

    Di cosa si tratta

    È un’ordinanza interlocutoria, adottata all’interno di un giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa col mezzo della stampa. La Corte non decide qui la questione di fondo, ma stabilisce chi può partecipare al giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e l’art. 595, comma 3, del codice penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Salerno in un procedimento penale. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e lo ha autorizzato a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non definisce la questione di costituzionalità sulle norme penali in materia di diffamazione.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale è possibile ammettere l’intervento di soggetti terzi quando siano portatori di un interesse qualificato rispetto alla questione decisa. L’ammissione dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in un giudizio sulla pena per la diffamazione a mezzo stampa, è coerente con il ruolo dell’ente rispetto alla libertà di informazione.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide soltanto una questione preliminare: ammette l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nel giudizio e lo autorizza a consultare e copiare gli atti. Non risolve la questione sulle pene per la diffamazione.

    Qual è la questione di fondo?

    La legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa a mezzo stampa (art. 13 della legge n. 47 del 1948 e art. 595, comma 3, c.p.), sollevata dal Tribunale di Salerno.

    Perché interviene l’Ordine dei giornalisti?

    Perché portatore di un interesse qualificato rispetto a una questione che incide sulla libertà di informazione e sull’attività giornalistica.