Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 827 Codice della Navigazione – Norme di riferimento

    Art. 827 Codice della Navigazione – Norme di riferimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

  • Art. 826 Codice della Navigazione – Inchiesta tecnica

    Art. 826 Codice della Navigazione – Inchiesta tecnica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.

  • Art. 825 Codice della Navigazione – Altre prescrizioni

    Art. 825 Codice della Navigazione – Altre prescrizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme per il trasporto e l'uso di apparecchi da ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le regole di circolazione, sono stabilite dal regolamento e da leggi e regolamenti speciali. DELLE INCHIESTE TECNICHE SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI AERONAUTICI

  • Art. 824 Codice della Navigazione – Vigilanza doganale

    Art. 824 Codice della Navigazione – Vigilanza doganale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che navigano entro i confini del territorio dello Stato.

  • Art. 823 Codice della Navigazione – Sorvolo di proprietà private

    Art. 823 Codice della Navigazione – Sorvolo di proprietà private

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del proprietario del fondo.

  • Lavoro sportivo: cessazione del rapporto, recesso e preavviso

    Lavoro sportivo

    Cessazione del rapporto sportivo: scadenza, recesso e preavviso

    Nello sport il rapporto nasce quasi sempre con una data di fine già scritta. Per questo la cessazione fisiologica è la scadenza del termine, e le tutele sui licenziamenti non operano come nel lavoro comune.

    In sintesi

    Il lavoro sportivo è di regola a tempo determinato: il modo fisiologico di cessazione è la scadenza del termine, senza preavviso. Il D.Lgs 36/2021 prevede che alcune tutele tipiche dei licenziamenti individuali non si applichino nello stesso modo del lavoro comune. Restano vietati i recessi discriminatori, sempre nulli. Nelle collaborazioni il recesso segue le regole del contratto.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; deroghe alle tutele sui licenziamenti; divieti generali di recesso discriminatorio
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoro sportivo subordinato (in particolare professionismo); cenni alle collaborazioni
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e principi generali del diritto del lavoro

    La scadenza del termine: la fine “naturale”

    Dato che il contratto sportivo è tipicamente a tempo determinato, la sua cessazione fisiologica è la scadenza del termine. Alla fine della stagione o del periodo pattuito il rapporto si chiude automaticamente, senza bisogno di disdetta o preavviso. È la conseguenza diretta della natura ciclica dello sport, riconosciuta dalla riforma con le deroghe alle regole comuni del lavoro a termine.

    Le tutele sui licenziamenti non operano come nel lavoro comune

    Nel lavoro ordinario il licenziamento individuale è circondato da tutele stringenti (giusta causa, giustificato motivo, regimi reintegratori o indennitari). Il D.Lgs 36/2021 prevede che, per il lavoro sportivo subordinato, questo apparato non si applichi integralmente. La logica è che, in un rapporto a termine legato alla stagione, lo strumento è la durata pattuita, non la stabilità tipica del tempo indeterminato.

    Attenzione però: questo non significa assenza di regole. Restano fermi i divieti di carattere generale, in primo luogo il divieto di recesso discriminatorio, che è nullo in ogni rapporto di lavoro.

    Tabella riepilogativa

    Cessazione del rapporto sportivo: ipotesi e regole
    Ipotesi Regola
    Scadenza del termine Cessazione automatica, senza preavviso
    Recesso anticipato per giusta causa Ammesso; consente la chiusura immediata del rapporto
    Recesso anticipato senza giusta causa Possibili conseguenze risarcitorie verso l’altra parte
    Recesso discriminatorio Nullo in ogni caso
    Collaborazioni (co.co.co.) Recesso secondo le regole del contratto

    Nota: le deroghe alle tutele sui licenziamenti non eliminano i divieti generali. Il recesso discriminatorio è sempre nullo.

    Il recesso anticipato dal contratto a termine

    Chiudere un contratto a termine prima della scadenza è possibile solo per giusta causa o nei casi previsti dal contratto e dagli accordi di categoria. Un recesso anticipato privo di giusta causa espone la parte che lo opera a possibili conseguenze risarcitorie verso l’altra. Questo vale sia per la società che intende liberarsi dell’atleta, sia per l’atleta che vuole svincolarsi: il termine impegna entrambi.

    Il preavviso

    Nel contratto a termine non c’è preavviso in senso classico, perché la fine coincide con la scadenza. Il preavviso assume rilievo nei rapporti a tempo indeterminato o nelle ipotesi specifiche previste dal contratto e dagli accordi di categoria. Nelle collaborazioni coordinate e continuative il recesso e l’eventuale preavviso seguono le regole del contratto di collaborazione.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta a fine contratto
    Tizio ha un contratto annuale che scade a fine stagione. Alla scadenza il rapporto cessa automaticamente: non serve né disdetta né preavviso. Tizio è libero di accordarsi con un’altra società, e la sua ex società non deve seguire le procedure di licenziamento del lavoro comune.
    Caia — Recesso anticipato senza giusta causa
    Caia, allenatrice con contratto biennale, viene allontanata dalla società a metà del primo anno senza una giusta causa. Trattandosi di recesso anticipato da un rapporto a termine privo di giusta causa, la società può essere tenuta a conseguenze risarcitorie verso Caia, secondo il contratto e gli accordi di categoria.
    Sempronio — Recesso discriminatorio nullo
    Sempronio sospetta di essere stato allontanato per ragioni discriminatorie. Anche nel lavoro sportivo il recesso discriminatorio è nullo: le deroghe della riforma riguardano l’apparato delle tutele sui licenziamenti, non i divieti generali. Sempronio può far valere la nullità del recesso.
  • Art. 822 Codice della Navigazione

    Art. 822 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 820 Codice della Navigazione

    Art. 820 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 819 Codice della Navigazione – Getto da aeromobili in volo

    Art. 819 Codice della Navigazione – Getto da aeromobili in volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

  • Art. 818 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    Art. 818 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

  • Art. 817 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate o pericolose

    Art. 817 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate o pericolose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

  • Art. 816 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni e gas tossici

    Art. 816 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni e gas tossici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.

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