Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 859 Codice della Navigazione – Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale

    Art. 859 Codice della Navigazione – Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.

  • Art. 858 Codice della Navigazione

    Art. 858 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 857 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

    Art. 857 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.

  • Lavoro sportivo: provvedimenti disciplinari e sanzioni

    Lavoro sportivo

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel lavoro sportivo

    Nello sport l’illecito ha due facce: quella del rapporto di lavoro e quella della giustizia sportiva. Capire chi sanziona cosa, e con quali garanzie, è essenziale per atleti, tecnici e società.

    In sintesi

    Nel lavoro sportivo convivono due piani: il potere disciplinare del datore di lavoro (per i subordinati, secondo le regole generali e l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori) e la giustizia sportiva federale, che sanziona le violazioni dei regolamenti tecnici e di lealtà sportiva. Per i collaboratori il piano disciplinare del lavoro dipendente non si applica: contano il contratto e i regolamenti federali.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; art. 7 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) per i subordinati; regolamenti di giustizia sportiva
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati e collaboratori; atleti e tesserati
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021, Statuto dei lavoratori e regolamenti federali

    Due piani distinti: lavoro e sport

    La prima cosa da capire è che nel mondo sportivo coesistono due sistemi sanzionatori paralleli. Da un lato c’è il piano del lavoro: il datore di lavoro che esercita il potere disciplinare sul dipendente. Dall’altro c’è il piano sportivo: gli organi di giustizia delle federazioni che puniscono le violazioni dei regolamenti tecnici e dei principi di lealtà (doping, illeciti sportivi, comportamenti antisportivi). Le due sfere hanno organi, regole e finalità diverse.

    Il potere disciplinare nel lavoro subordinato

    Per i lavoratori sportivi subordinati, il potere disciplinare del datore segue, in linea generale, le garanzie dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori:

    • contestazione preventiva dell’addebito, specifica e tempestiva;
    • diritto di difesa del lavoratore, che può presentare giustificazioni;
    • proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto;
    • tipicità delle sanzioni, dalla più lieve (richiamo) alla più grave.

    Restano possibili specificità legate al settore e agli accordi di categoria, ma l’impianto di garanzia è quello generale del lavoro dipendente, con alcune esclusioni: per il subordinato sportivo l’art. 26 del D.Lgs. 36/2021 non applica gli artt. 4, 5 e 18 dello Statuto, la disciplina dei licenziamenti individuali della L. 604/1966 (artt. 1-3 e 5-8), il D.Lgs. 23/2015 e l’art. 2103 c.c., ma non l’art. 7. Lo stesso art. 26, al comma 3, esclude l’art. 7 per le sanzioni irrogate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva.

    La giustizia sportiva

    Le violazioni dei regolamenti sportivi sono giudicate dagli organi di giustizia sportiva delle federazioni. Le sanzioni possono andare dall’ammonizione alla squalifica, fino all’inibizione. Questo piano tutela la regolarità delle competizioni e la lealtà sportiva, non il rapporto di lavoro. Una squalifica, però, può avere effetti riflessi sul lavoro, perché può impedire all’atleta di rendere la prestazione.

    Tabella riepilogativa

    I due piani sanzionatori nel lavoro sportivo
    Profilo Piano del lavoro Piano sportivo
    Chi sanziona Datore di lavoro (per i subordinati) Organi di giustizia sportiva federale
    Cosa colpisce Inadempimenti del rapporto di lavoro Violazioni dei regolamenti e della lealtà sportiva
    Garanzie Art. 7 Statuto dei lavoratori (subordinati) Regolamenti di giustizia sportiva
    Esempi di sanzione Richiamo, multa, sospensione, recesso per giusta causa Ammonizione, squalifica, inibizione

    Nota: i due piani sono autonomi ma possono intersecarsi. Una squalifica sportiva non è di per sé una sanzione disciplinare di lavoro.

    I collaboratori e gli autonomi

    Il potere disciplinare in senso tecnico è proprio del lavoro subordinato. Per i collaboratori coordinati e continuativi non si applica l’apparato disciplinare del lavoro dipendente: rilevano le clausole del contratto di collaborazione e i regolamenti federali, che possono prevedere conseguenze per gli inadempimenti. È quindi importante che il contratto definisca con chiarezza obblighi e conseguenze.

    Casi pratici

    Tizio — Dipendente sanzionato dal datore
    Tizio, tecnico con contratto subordinato, viene meno ripetutamente agli obblighi di presenza agli allenamenti. La società avvia un procedimento disciplinare secondo l’art. 7 dello Statuto: contestazione scritta, possibilità di difesa di Tizio e sanzione proporzionata alla gravità.
    Caia — Squalifica sportiva con effetti sul lavoro
    Caia, atleta, riceve una squalifica dagli organi di giustizia sportiva per un comportamento antisportivo. La squalifica le impedisce di gareggiare per un periodo, con effetti sul rapporto di lavoro. La sanzione sportiva e l’eventuale profilo lavoristico restano però su piani distinti, ciascuno con le sue regole.
    Sempronio — Collaboratore inadempiente
    Sempronio è istruttore in co.co.co. e non rispetta gli impegni presi. Non essendo un dipendente, non si applica il procedimento disciplinare dell’art. 7: contano le clausole del suo contratto di collaborazione, che possono prevedere conseguenze fino al recesso secondo quanto pattuito.
  • Art. 856 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di costruzione

    Art. 856 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.

  • Art. 855 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    Art. 855 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.

  • Art. 854 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    Art. 854 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.

  • Art. 853 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    Art. 853 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

  • Art. 852 Codice della Navigazione – Forma del contratto di costruzione

    Art. 852 Codice della Navigazione – Forma del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.

  • Art. 851 Codice della Navigazione – Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità

    Art. 851 Codice della Navigazione – Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro per l'aeronautica può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del ENAC non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

  • Art. 850 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    Art. 850 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato dal ENAC , nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi e regolamenti.

  • Art. 849 Codice della Navigazione – Denuncia della costruzione al ENAC

    Art. 849 Codice della Navigazione – Denuncia della costruzione al ENAC

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre a fare la dichiarazione di cui all'articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve denunciare al ENAC l'intrapresa costruzione dell'aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull'aeromobile.

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