Autore: Andrea Marton

  • Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza

    Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza

    Art. 372 c.p. Falsa testimonianza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

  • Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione

    Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione

    Art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il perito o l’interprete che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

    La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.

  • Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale

    Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale

    Art. 374 c.p. Frode processuale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza , e questa non è stata presentata.

  • Articolo 374-bis Codice Penale: False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria

    Articolo 374-bis Codice Penale: False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria

    Art. 374-bis c.p. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti dall’autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

    Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

  • Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 375 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

  • Articolo 376 Codice Penale: Ritrattazione

    Articolo 376 Codice Penale: Ritrattazione

    Art. 376 c.p. Ritrattazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 378 (1), il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

  • Articolo 377 Codice Penale: Intralcio alla giustizia (1)

    Articolo 377 Codice Penale: Intralcio alla giustizia (1)

    Art. 377 c.p. Intralcio alla giustizia (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all’autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (2) Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339. (2) La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

    Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

  • Articolo 379 Codice Penale: Favoreggiamento reale

    Articolo 379 Codice Penale: Favoreggiamento reale

    Art. 379 c.p. Favoreggiamento reale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

  • Articolo 380 Codice Penale: Patrocinio o consulenza infedele

    Articolo 380 Codice Penale: Patrocinio o consulenza infedele

    Art. 380 c.p. Patrocinio o consulenza infedele

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. La pena è aumentata:

    :1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

    :2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

  • Articolo 381 Codice Penale: Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

    Articolo 381 Codice Penale: Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

    Art. 381 c.p. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

    La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.