Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 240/2020 – Piano paesaggistico del Lazio approvato senza il Ministero: conflitto a favore dello Stato

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato: non spettava alla Regione Lazio approvare unilateralmente il Piano territoriale paesistico regionale senza il Ministero per i beni culturali, e annulla per l’effetto la deliberazione regionale e il relativo atto attuativo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato con deliberazione del Consiglio regionale il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), nonostante gli impegni di pianificazione congiunta assunti con il Ministero per i beni e le attività culturali. Lo Stato ha contestato l’approvazione unilaterale e l’abbassamento del livello di tutela paesaggistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva conflitto di attribuzione tra enti contro la Regione Lazio, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 2019, n. 5, per violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), e 118 della Costituzione, con norme interposte tratte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Regione Lazio, e per essa al Consiglio regionale, approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5, e annulla per l’effetto la deliberazione stessa e la nota della Direzione regionale del 20 febbraio 2020, atto a essa connesso.

    Il principio

    L’elaborazione e l’approvazione dei piani paesaggistici richiede, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, la copianificazione tra Stato e Regione: la Regione non può approvare unilateralmente il piano in violazione degli impegni assunti e del principio di leale collaborazione, a tutela del valore costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento con cui Stato e Regione chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere; qui la Corte ha stabilito che il potere di approvare unilateralmente il piano non spettava alla Regione.

    Perché la Regione non poteva approvare il piano da sola?

    Perché il Codice dei beni culturali e del paesaggio impone la copianificazione con il Ministero: l’approvazione unilaterale viola gli impegni assunti e il principio di leale collaborazione.

    Cosa comporta l’annullamento della deliberazione?

    La deliberazione regionale e l’atto attuativo connesso perdono efficacia, e il piano dovrà essere riapprovato nel rispetto della pianificazione congiunta con lo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2020 – Contribuzione previdenziale del personale convenzionato dei SERT in Puglia

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    La Corte dichiara illegittime le norme pugliesi che equiparavano, ai fini previdenziali e con effetto retroattivo, il personale dei SERT già in regime di convenzione al personale di ruolo: così facendo la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Per salvaguardare la funzionalità dei Servizi per le tossicodipendenze, una legge statale del 1999 aveva inserito nei ruoli delle aziende sanitarie il personale specializzato già convenzionato. La Regione Puglia, con proprie norme, aveva riconosciuto a tale personale, anche ai fini previdenziali e con efficacia retroattiva, l’anzianità del servizio prestato in convenzione, imponendo la contribuzione INPDAP come per i dipendenti di ruolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, giudice del lavoro, sollevava questioni sull’art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 e sull’art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006 (come sostituito dall’art. 24 della legge reg. n. 10 del 2007), in riferimento agli artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lett. l) ed o), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, sia coperto da contribuzione INPDAP alla stessa stregua del personale dipendente. Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2009, che estendeva la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.

    Il principio

    La disciplina previdenziale è riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. o); la Regione non può equiparare retroattivamente il personale convenzionato a quello di ruolo creando un rapporto previdenziale estraneo all’ordinamento, invadendo anche la materia «ordinamento civile».

    Domande e risposte

    Cosa non poteva fare la Regione Puglia?

    Non poteva stabilire, con propria legge e con effetto retroattivo, che il periodo svolto in convenzione fosse coperto dalla stessa contribuzione del personale di ruolo, perché la materia previdenziale è di competenza esclusiva statale.

    Cos’è la dichiarazione di illegittimità «in via consequenziale»?

    È l’estensione dell’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui l’art. 3 della legge reg. n. 27 del 2009 che applicava la stessa disciplina agli specialisti ambulatoriali.

    Perché è coinvolto anche l’ordinamento civile?

    Perché l’equiparazione previdenziale si collegava a un’assimilazione dello status giuridico del personale convenzionato a quello di ruolo, materia anch’essa riservata allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2020 – Oblazione speciale per i reati ambientali e procedimenti già pendenti

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 318-octies del codice dell’ambiente, che esclude la causa estintiva legata all’adempimento delle prescrizioni per i procedimenti già in corso all’entrata in vigore della legge n. 68 del 2015: la deroga alla retroattività della legge più favorevole è giustificata dallo stadio avanzato del processo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 68 del 2015 ha introdotto, per alcune contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno, una procedura che estingue il reato se il contravventore adempie alle prescrizioni dell’organo di vigilanza e paga una somma. L’art. 318-octies esclude però tale beneficio per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Marsala sollevava questione sull’art. 318-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole e discriminatorio escludere dal beneficio chi, alla data di entrata in vigore, si trovava in una fase processuale più avanzata, in deroga al principio di retroattività della legge più favorevole.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il principio di retroattività della legge più favorevole non gode di copertura costituzionale assoluta e può cedere di fronte ad altri valori, come la certezza dei rapporti e l’economia processuale. La ragione giustificativa della deroga risiede nell’esigenza di non disperdere le attività processuali già compiute: lo stadio avanzato del processo giustifica l’esclusione dal beneficio.

    Il principio

    La retroattività della lex mitior può essere derogata dal legislatore quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa; lo stadio avanzato del procedimento penale, con le attività processuali già svolte, costituisce ragione idonea a giustificare l’esclusione della nuova causa estintiva per i procedimenti già pendenti.

    Domande e risposte

    La legge più favorevole si applica sempre retroattivamente?

    No: la retroattività della legge penale più favorevole non ha una copertura costituzionale assoluta e può essere limitata dal legislatore in presenza di una ragione giustificativa adeguata.

    Qual è la ragione che giustifica l’esclusione?

    L’esigenza di non vanificare le attività processuali già compiute e le risorse impiegate nei procedimenti già avviati al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

    Cosa prevede la procedura estintiva ambientale?

    Per alcune contravvenzioni che non hanno cagionato danno, l’adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza, seguito dal pagamento di una somma, estingue il reato con archiviazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2020 – Incentivi alle energie rinnovabili: irragionevole escludere impianti diversi dagli eolici

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    La Corte dichiara illegittima, per irragionevolezza, la norma che riservava ai soli impianti eolici iscritti a un determinato registro la riammissione agli incentivi per le rinnovabili, escludendo gli altri impianti il cui unico errore era l’indicazione di una data del titolo che non aveva inciso sulla graduatoria.

    Di cosa si tratta

    Per accedere agli incentivi sulle fonti rinnovabili, le imprese si iscrivono a registri gestiti dal GSE; la data del titolo autorizzativo o concessorio incide sulla posizione in graduatoria. Una norma del 2017 aveva consentito la riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti al registro EOLN-RG2012, escludendo gli impianti idroelettrici e quelli eolici iscritti in altri registri, anche quando l’errore sulla data non aveva alterato la graduatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio sollevava questioni sull’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali UE (uguaglianza e non discriminazione).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011 nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi anche a favore degli altri impianti a fonti rinnovabili utilmente collocati nella graduatoria di un altro registro informatico, a condizione che l’errata indicazione della data del titolo, unica causa del diniego, non abbia procurato all’impianto alcun vantaggio in graduatoria.

    Il principio

    È irragionevole e discriminatorio negare la riammissione agli incentivi a impianti rinnovabili che si trovano nella medesima situazione di quelli ammessi, quando l’unico vizio è un errore sulla data del titolo privo di effetti sulla posizione in graduatoria: la disparità di trattamento viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    La riammissione agli incentivi non è più limitata ai soli impianti eolici di un certo registro: si estende agli altri impianti rinnovabili in pari situazione, purché l’errore sulla data non abbia inciso sulla graduatoria.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché trattava in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche, beneficiando solo alcuni impianti e penalizzando gli altri per un errore formale privo di effetti pratici sulla graduatoria.

    Che ruolo ha la data del titolo nel meccanismo degli incentivi?

    La data del titolo autorizzativo o concessorio determina la priorità nell’iscrizione al registro e quindi la posizione in graduatoria: un errore che non altera la posizione non giustifica l’esclusione dagli incentivi.

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  • Corte cost. n. 236/2020 – Il «controllo di vicinato» del Veneto invade la competenza statale sulla sicurezza

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    La Corte dichiara illegittima l’intera legge della Regione Veneto sul «controllo di vicinato»: disciplinando una forma di partecipazione alla sicurezza e di coordinamento interistituzionale, la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta riconosceva e sosteneva il «controllo di vicinato», cioè gruppi di cittadini che osservano e segnalano alle istituzioni problemi del territorio, prevedendo accordi con gli uffici territoriali di governo, programmi di intervento e una banca dati. Lo Stato l’ha impugnata ritenendo che incidesse su una materia ad esso riservata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’intera legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 e, in subordine, vari articoli, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g) e h), e 118, terzo comma, della Costituzione, richiamando il d.l. n. 14 del 2017 sulla sicurezza integrata e urbana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Il controllo di vicinato, definito dalla stessa legge come contributo all’attività di prevenzione generale e controllo del territorio, attiene alla materia della sicurezza, riservata allo Stato; il coordinamento interistituzionale in tale ambito spetta al legislatore statale, e le forme di collaborazione che coinvolgono organi e uffici statali non possono essere disciplinate unilateralmente dalla Regione.

    Il principio

    La sicurezza, comunque declinata (integrata o urbana), è riservata alla legislazione statale al pari dell’ordine pubblico; le forme di coordinamento che coinvolgono compiti di organi statali devono fondarsi su leggi statali o accordi tra gli enti, non su una disciplina regionale autoritativa e unilaterale.

    Domande e risposte

    Perché è stata bocciata l’intera legge e non singoli articoli?

    Perché la legge era unitaria e organica nel disciplinare il controllo di vicinato e la collaborazione interistituzionale, materia che la Regione non aveva alcuna competenza a regolare.

    Le Regioni possono occuparsi di sicurezza urbana?

    Solo nelle forme e nei moduli convenzionali previsti dalla legge statale (come il d.l. n. 14 del 2017): non possono disciplinare unilateralmente la materia con propria legge, perché il coordinamento è riservato allo Stato.

    Il controllo di vicinato è di per sé vietato?

    No: avrebbe potuto trovare riconoscimento nell’ambito degli accordi e dei patti per la sicurezza previsti dalla normativa statale; ciò che è illegittimo è la sua disciplina per legge regionale.

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  • Corte cost. n. 235/2020 – Copertura finanziaria e armonizzazione dei bilanci in Sicilia

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    La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della Regione Siciliana: quella che istituiva l’Ufficio del Garante senza quantificare gli oneri pluriennali, quella sul pensionamento anticipato dei dipendenti regionali con una clausola di invarianza fittizia e quella che rinviava di due anni l’adozione dei principi statali di armonizzazione dei bilanci.

    Di cosa si tratta

    Un collegato alla stabilità regionale 2019 della Sicilia interveniva su tre temi: istituiva un Ufficio del Garante per l’infanzia con personale ma autorizzando la spesa per il solo 2019; estendeva ai dipendenti regionali istituti di pensionamento anticipato con una clausola di «invarianza» finanziaria; differiva al 31 dicembre 2020 l’applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. n. 118 del 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14, in riferimento all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, oltre alle norme dello statuto siciliano e all’art. 17 della legge n. 196 del 2009 e al d.lgs. n. 118 del 2011 come parametri interposti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019. L’art. 3 viola l’art. 81, terzo comma, perché autorizza spese continuative obbligatorie (stipendi e spese fisse dell’Ufficio) limitandone la copertura al solo 2019, senza quantificare l’onere per gli esercizi successivi del bilancio di previsione triennale.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria dell’art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente anche per le Regioni a statuto speciale; le spese obbligatorie a carattere continuativo, come stipendi e spese fisse, devono essere quantificate per ciascun esercizio del bilancio di previsione, che ha orizzonte almeno triennale.

    Domande e risposte

    Perché non bastava autorizzare la spesa per il solo 2019?

    Perché l’Ufficio del Garante comportava spese continuative (stipendi del personale e spese fisse di funzionamento) che proseguono negli anni successivi: queste vanno quantificate e coperte per l’intero orizzonte triennale del bilancio.

    Cosa rende illegittima una «clausola di invarianza»?

    Quando è una mera clausola di stile, avulsa dalla realtà economico-finanziaria e priva della relazione tecnica, non garantisce davvero l’assenza di nuovi oneri e viola l’obbligo di copertura.

    Perché è illegittimo il rinvio dei principi contabili statali?

    Perché l’armonizzazione dei bilanci pubblici è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e): un ulteriore rinvio biennale dell’adozione delle regole del d.lgs. n. 118 del 2011 elude tali principi.

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  • Corte cost. n. 234/2020 – Contributo di solidarietà sulle pensioni elevate: illegittima la durata di cinque anni

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    La Corte dichiara illegittimo il taglio delle pensioni più elevate previsto dalla legge di bilancio 2019 nella parte in cui lo prevede «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Salva invece il raffreddamento della perequazione (indicizzazione) per il triennio.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2019 aveva introdotto due misure sui trattamenti pensionistici di importo elevato: un raffreddamento per tre anni della rivalutazione automatica (perequazione) e un contributo di solidarietà che riduceva per cinque anni l’ammontare lordo delle pensioni più alte. Numerosi pensionati avevano agito per ottenere il trattamento integrale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti (sezioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Toscana) e il Tribunale di Milano sollevavano questioni sull’art. 1, commi 260 e 261-268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 23, 36, 38, 53, 42, 81, 97, 117, primo comma, e 136 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. addizionale CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, nella parte in cui prevede la riduzione «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Dichiara inammissibili le censure su artt. 97, 136 e 81; dichiara non fondate le ulteriori questioni sul comma 261 (artt. 3, 53, 42, 117 in relazione alla CEDU) e quelle sul comma 260 relative al raffreddamento dell’indicizzazione (artt. 3, 36, 38).

    Il principio

    Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se ragionevole, proporzionato e temporaneo; una durata quinquennale, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, è però incompatibile con la natura emergenziale del prelievo e va ricondotta alla durata triennale. Il raffreddamento della perequazione resta invece legittimo.

    Domande e risposte

    Il taglio delle pensioni elevate è stato cancellato?

    No: la Corte ne ha ridotto la durata da cinque a tre anni, ritenendo eccessiva la durata quinquennale, ma ha confermato la legittimità del prelievo nel triennio.

    Che differenza c’è tra raffreddamento della perequazione e contributo di solidarietà?

    Il raffreddamento limita la rivalutazione automatica della pensione al costo della vita; il contributo di solidarietà è una decurtazione percentuale dell’importo lordo. La Corte ha salvato il primo e ridotto la durata del secondo.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui erano formulate dai singoli giudici rimettenti (ad esempio le questioni su artt. 97, 136 e 81 sollevate da specifiche sezioni della Corte dei conti).

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  • Corte cost. n. 233/2020 – Proroga di concessioni termominerali, abusi edilizi e tetti di spesa sanitaria in Basilicata

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    La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della Regione Basilicata: la proroga automatica delle concessioni per acque minerali e termali, la norma che consentiva il completamento di opere edilizie abusive e quella che escludeva dai tetti di spesa sanitaria le prestazioni rese a non residenti senza misure alternative di copertura.

    Di cosa si tratta

    Il collegato alla legge di stabilità 2018 della Basilicata conteneva norme su tre fronti: prorogava di sei mesi le concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali; consentiva ai comuni di autorizzare il completamento di opere edilizie realizzate senza titolo; escludeva dal tetto di spesa regionale le prestazioni ambulatoriali rese a cittadini non residenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 38, 45, 47 e 74, comma 2, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11, in riferimento agli artt. 81 e 117, primo e secondo comma, lett. e) ed s), e terzo comma, della Costituzione, con norme interposte il d.P.R. n. 380 del 2001 (edilizia) e l’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 (sanità).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 (proroga delle concessioni termominerali), per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma lett. e); dell’art. 47 (completamento di opere abusive), per violazione dell’art. 117, terzo comma; e degli artt. 45 e 74, comma 2 (tetti di spesa sanitaria), per violazione dell’art. 117, terzo comma, con assorbimento dell’art. 81.

    Il principio

    La proroga automatica delle concessioni viola la concorrenza e la libertà di stabilimento di matrice europea, anche se di breve durata, quando si somma ad altre proroghe. In materia edilizia la demolizione è la regola e il completamento dell’opera abusiva non è mai consentito. In materia sanitaria, la deroga ai tetti di spesa è ammessa solo con misure alternative che garantiscano l’invarianza finanziaria.

    Domande e risposte

    Perché la proroga di sei mesi è stata bocciata pur essendo breve?

    Perché si sommava a una precedente proroga, consolidando un assetto concessorio in deroga e ostacolando senza soluzione di continuità l’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con i principi di concorrenza europei e statali.

    Una Regione può consentire di completare un’opera abusiva?

    No: la legge statale pone come regola la demolizione o il ripristino e non ammette il completamento dell’opera abusiva, che porterebbe a compimento gli effetti dell’illecito.

    Cosa serviva per escludere dai tetti le prestazioni ai non residenti?

    Servivano misure alternative idonee a garantire l’invarianza dell’effetto finanziario, assenti nelle norme regionali, che si limitavano a richiamare le compensazioni tra Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2020 – Estinzione del processo sulla legge piemontese sull’invecchiamento attivo

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    La Corte dichiara estinto il processo sulla legge della Regione Piemonte in materia di invecchiamento attivo: dopo la modifica delle norme contestate, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato due disposizioni della legge piemontese sull’invecchiamento attivo: una sulle attività di «vigilanza e animazione» affidate al volontariato degli anziani, l’altra sulla consultazione delle sole associazioni di volontariato nella predisposizione del piano. Nel corso del giudizio entrambe le norme sono state modificate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 12, comma 2, lett. c), e 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 17, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lett. h), e 118 della Costituzione, lamentando l’interferenza con la sicurezza pubblica e la limitazione del coinvolgimento del terzo settore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge reg. Piemonte n. 15 del 2020; il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione Piemonte ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia accettata comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse alla pronuncia: chi ha promosso il ricorso vi ha rinunciato e la controparte ha accettato.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché le norme contestate erano state modificate dal legislatore regionale, facendo venire meno le ragioni dell’impugnazione.

    L’estinzione vale anche se la Regione non avesse accettato?

    No: nel giudizio in via principale serve l’accettazione della controparte costituita perché la rinuncia produca l’estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2020 – Gestione comunale del servizio idrico in Sicilia e unicità d’ambito

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    La Corte dichiara illegittima la norma siciliana che imponeva ad alcuni comuni di prendere in gestione diretta le reti idriche dell’Ente Acquedotti Siciliani: viola il principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale, riconducibile alla tutela della concorrenza. Respinge invece la censura sulla violazione del giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Per chiudere la liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), una legge regionale obbligava i comuni a riprendere in gestione diretta gli impianti e le reti idriche, con nomina di un commissario in caso di inerzia. Il Comune di Buseto Palizzolo aveva impugnato i provvedimenti applicativi, deducendone l’incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia sollevava questioni sull’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, in riferimento agli artt. 136 (violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 93 del 2017), 117, secondo comma, lett. e), 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, con gli artt. 147 e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come norme interposte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), con assorbimento delle censure su artt. 119 e 97. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 136: la nuova norma non riproduce né ripristina indirettamente quella già annullata, avendo finalità e contenuto diversi (chiudere la liquidazione dell’EAS anziché consentire stabilmente la gestione comunale). Resta però il contrasto con il principio di unicità della gestione d’ambito.

    Il principio

    L’organizzazione del servizio idrico integrato secondo il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale è riconducibile alla «tutela della concorrenza», competenza esclusiva dello Stato; le Regioni non possono imporre forme di gestione comunale diretta difformi, neppure in via transitoria e per pochi comuni.

    Domande e risposte

    Perché la gestione comunale diretta è stata bocciata?

    Perché contrasta con il principio statale di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale (artt. 147 e 149-bis del codice dell’ambiente), preordinato alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale.

    Perché non c’era violazione del giudicato costituzionale?

    Perché la nuova norma non riproduceva quella già annullata e non mirava a ripristinarne gli effetti: aveva un’altra funzione (concludere la liquidazione dell’EAS) e contenuto diverso, imponendo — e non solo consentendo — la gestione comunale a titolo transitorio.

    Cosa significa «assorbimento» delle altre censure?

    Accolta la censura sull’art. 117, la Corte non esamina le ulteriori questioni (artt. 119 e 97), perché l’illegittimità è già stata accertata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2020 – Due madri nell’atto di nascita e procreazione assistita

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    La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di riconoscere entrambe le donne unite civilmente come genitori nell’atto di nascita del figlio nato all’estero con procreazione assistita. Il riconoscimento della omogenitorialità non è imposto dalla Costituzione: la scelta spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due donne, unite civilmente, una delle quali aveva partorito un bambino concepito all’estero con fecondazione eterologa e con il consenso dell’altra, chiedevano che entrambe fossero indicate come genitori nell’atto di nascita formato in Italia. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Venezia sollevava questione sull’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili) e sull’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000 (atto di nascita), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta di Nizza, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Le coppie dello stesso sesso non possono accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita (art. 5 della legge n. 40 del 2004) e la clausola di salvaguardia della legge n. 76 del 2016 non estende ad esse le norme su filiazione e adozione legittimante. La scelta di non riconoscere la doppia genitorialità femminile non è arbitraria né viola i parametri evocati; un’eventuale svolta in senso diverso attiene all’area degli interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    L’aspirazione della «madre intenzionale» a essere genitore non assurge a diritto fondamentale imposto dalla Costituzione; il bilanciamento tra libertà di procreare, interesse del minore e altri valori costituzionali spetta al legislatore. La tutela del minore può già passare per l’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, legge n. 184 del 1983).

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato di riconoscere due madri?

    No. Ha detto che la Costituzione non impone quel riconoscimento ma neppure lo vieta: la decisione spetta al legislatore, che può introdurre tutele più ampie per il minore.

    Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia?

    No, l’art. 5 della legge n. 40 del 2004 riserva la procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, e la Corte ha già ritenuto tale scelta non discriminatoria.

    Quali strumenti restano per tutelare il rapporto con la madre intenzionale?

    La giurisprudenza ammette l’adozione in casi particolari a favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, escludendo che l’orientamento sessuale incida sull’idoneità genitoriale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2020 – Sospensione condizionale concessa due volte e obbligo di risarcimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 165, comma secondo, del codice penale: il giudice rimettente partiva da un presupposto interpretativo errato, perché al condannato che ha già usufruito della sospensione condizionale può essere imposta, in alternativa al risarcimento, anche la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

    Di cosa si tratta

    Un imputato, già beneficiario in passato della sospensione condizionale della pena, chiedeva di nuovo il beneficio ma non era in grado, per le sue scarse disponibilità economiche, di risarcire il danno. Il giudice riteneva che la legge gli imponesse comunque il risarcimento, senza alternative, e sospettava una disparità di trattamento fondata sul censo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma secondo, del codice penale (come modificato dalla legge n. 145 del 2004), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordinerebbe la seconda sospensione condizionale al solo risarcimento del danno o alle restituzioni, senza dare rilievo all’impossibilità di adempiere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente muoveva da un presupposto interpretativo palesemente erroneo: il secondo comma dell’art. 165 rinvia agli obblighi del primo comma, tra cui la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Il giudice può quindi sempre imporre quest’ultima quando il risarcimento sia impossibile, tanto più nel patteggiamento, dove la richiesta del beneficio implica la non opposizione del condannato.

    Il principio

    Quando il dubbio di costituzionalità nasce da un’incompleta o erronea ricostruzione del quadro normativo — nel caso, l’omessa considerazione delle alternative al risarcimento previste dalla legge — la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Si può ottenere una seconda sospensione condizionale senza risarcire il danno?

    Sì: secondo la Corte il giudice può subordinare il beneficio anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, quando il risarcimento non sia possibile e il condannato non si opponga.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché l’errore stava a monte: il giudice aveva interpretato male la norma, trascurando le alternative già previste dalla legge, e ciò vizia alla radice il ragionamento sulla non manifesta infondatezza.

    Cosa cambia nel patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.)?

    La giurisprudenza di legittimità ritiene che chi chiede il beneficio nel patteggiamento accetti implicitamente la subordinazione a uno degli obblighi previsti, compresa l’attività non retribuita.

    Norme collegate