Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 159/2020 – Mobilità dei dipendenti delle società partecipate e «ordinamento civile»

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Lombardia che disciplinava la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate regionali: la materia incide sui rapporti di lavoro privato e rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia, con una legge di semplificazione del 2019, aveva introdotto regole sulla mobilità del personale delle proprie società controllate. Il Governo ha impugnato la disposizione ritenendola invasiva delle competenze statali sui rapporti di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale, nella parte in cui aggiungeva il comma 5-quaterdecies all’art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006. Ha dichiarato estinto il processo per le restanti questioni (artt. 4 e 10), a seguito di modifiche normative e rinuncia.

    Il principio

    La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate, comprese le regole di mobilità, attiene all’«ordinamento civile», riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; la Regione non può quindi dettarne la disciplina.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva legiferare sulla mobilità?

    Perché i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate appartengono all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Cosa significa che il processo è stato «estinto» per le altre norme?

    Per le altre disposizioni impugnate il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito, a seguito di sopravvenute modifiche normative e della rinuncia del ricorrente.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, impugnando direttamente la legge regionale lombarda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2020 – Sanzione disciplinare della retrocessione per gli autoferrotranvieri: questioni inammissibili e non fondate

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    Con la sentenza n. 188 del 2020 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le censure sulla sanzione disciplinare della retrocessione prevista per i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico dal risalente regio decreto n. 148 del 1931.

    Di cosa si tratta

    L’Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931 disciplina i rapporti di lavoro del personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione e prevede, tra le sanzioni disciplinari, la retrocessione, cioè il declassamento del lavoratore a un grado e a un parametro retributivo inferiori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, in relazione alla sanzione della retrocessione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni relative alla retrocessione come sanzione diretta per determinati illeciti, e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, quelle relative alla retrocessione come sanzione sostitutiva della destituzione.

    Il principio

    La sanzione disciplinare della retrocessione, ove operi come misura sostitutiva della più grave destituzione, non si pone in contrasto con i principi costituzionali sul lavoro e sulla retribuzione, poiché la retribuzione corrispondente al grado conseguito conserva il proprio carattere di adeguatezza.

    Domande e risposte

    Cos’è la retrocessione?

    È una sanzione disciplinare che comporta il declassamento del lavoratore a un grado e a un livello retributivo inferiori rispetto a quelli posseduti.

    La Corte ha annullato la norma?

    No: ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, salvando la disciplina nei sensi precisati in motivazione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ambito di una causa promossa da un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico.

    Norme collegate

  • Prescrizione delle cartelle esattoriali: dopo quanti anni si prescrivono (5, 10 o 3) in base al tipo di debito

    La risposta in breve

    Non esiste un termine unico di prescrizione delle cartelle esattoriali: il numero di anni dipende dal tipo di debito contenuto nella cartella. In generale sono 5 anni per i tributi locali (IMU, TARI), le multe stradali, le sanzioni e i contributi previdenziali INPS; 10 anni per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) e per il canone RAI; 3 anni per il bollo auto. Il termine, inoltre, riparte da zero ogni volta che arriva un atto interruttivo validamente notificato (sollecito, intimazione, pignoramento), e la prescrizione va eccepita: non scatta da sola. Il diffuso «mito dei 5 anni per tutto» è quindi falso e va maneggiato con prudenza.

    I termini di prescrizione per tipo di debito

    La prescrizione è il meccanismo per cui, trascorso un certo periodo senza che il creditore agisca, il diritto si estingue. Per le cartelle esattoriali il termine non è quello «della cartella» in sé, ma quello previsto dalla legge per il singolo credito iscritto a ruolo. È per questo che una stessa cartella, se contiene voci diverse, può avere pezzi che si prescrivono in tempi diversi.

    Tipo di debito Termine Riferimento
    Tributi locali (IMU, TARI, TASI, imposta sulla pubblicità) 5 anni art. 1, comma 161, L. 296/2006; Cass. SS.UU. 23397/2016
    Contributi previdenziali e assistenziali INPS/INAIL 5 anni art. 3, comma 9, L. 335/1995; Cass. SS.UU. 23397/2016
    Sanzioni amministrative e multe stradali 5 anni art. 28, L. 689/1981
    Sanzioni tributarie e interessi 5 anni art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
    Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro) 10 anni art. 2946 c.c. (orientamento prevalente)
    Canone RAI 10 anni art. 2946 c.c.
    Bollo auto (tassa automobilistica) 3 anni art. 5, comma 51, D.L. 953/1982

    Due avvertenze. La prima: sul termine delle imposte erariali esiste un contrasto storico in giurisprudenza (decennale per chi lo lega all’art. 2946 c.c., quinquennale per chi vi assimila le voci accessorie); l’orientamento di maggioranza resta quello decennale per il tributo in sé, ma quinquennale per sanzioni e interessi che lo accompagnano. La seconda: il bollo auto è formalmente un tributo “proprio” dello Stato, gestito dalle Regioni, e la sua prescrizione triennale è stabilita da una norma speciale, non assimilabile agli altri tributi locali.

    Perché la cartella non opposta non diventa “decennale”

    È qui che casca la convinzione più pericolosa: «non ho fatto ricorso entro i 60 giorni, quindi ormai il debito vale 10 anni». Non è così. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la cartella di pagamento e gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva sono atti amministrativi, privi della capacità di acquistare l’efficacia del giudicato. Non possono cioè essere equiparati a una sentenza o a un decreto ingiuntivo non opposto. Di conseguenza, la mancata impugnazione della cartella entro il termine non innesca la cosiddetta actio iudicati dell’art. 2953 c.c., che convertirebbe i termini brevi nel termine ordinario decennale.

    In altre parole: se il credito sottostante ha per legge una prescrizione breve (5 anni per contributi, sanzioni, tributi locali), tale termine breve resta anche dopo che la cartella è diventata definitiva per mancata opposizione. La conversione al decennale scatta solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, cioè una sentenza passata in giudicato. Mancata opposizione e giudicato sono due cose diverse.

    Da quando decorre il termine e quali atti lo interrompono

    Il termine di prescrizione comincia a correre, di regola, dalla notifica della cartella di pagamento (o, per alcune voci, dalla scadenza originaria del pagamento). Da quel momento si contano gli anni previsti per quel tipo di debito.

    Il punto cruciale è l’interruzione. Ogni atto formale, validamente notificato, con cui l’ente o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione manifesta la volontà di riscuotere azzera il conteggio e fa ripartire il termine da capo. Sono atti interruttivi tipici:

    • i solleciti di pagamento e gli avvisi bonari notificati;
    • le intimazioni di pagamento (l’atto che precede l’esecuzione forzata);
    • gli atti di pignoramento (presso terzi, mobiliare, immobiliare);
    • le iscrizioni di fermo amministrativo o ipoteca notificate;
    • una messa in mora scritta dell’ente creditore.

    Attenzione: l’effetto interruttivo si produce solo se l’atto è stato notificato regolarmente. Un atto mai ricevuto, o notificato in modo viziato, non interrompe nulla. È proprio sulle notifiche mancanti o irregolari che, nella pratica, si gioca gran parte delle eccezioni di prescrizione vinte dai contribuenti.

    Come si fa valere la prescrizione (non scatta da sola)

    Questo è il secondo grande equivoco. La prescrizione non opera automaticamente: il debitore deve farla valere, cioè “eccepirla”. Se nessuno la solleva, il debito resta formalmente esigibile anche se i termini sono ampiamente decorsi. Le strade per eccepirla sono principalmente tre:

    1. Istanza in autotutela all’ente impositore o all’Agente della riscossione, chiedendo l’annullamento del debito prescritto. È la via più rapida e gratuita, ma l’amministrazione non è obbligata ad accoglierla.
    2. Istanza di sospensione legale della riscossione, prevista dalla legge per chiedere lo stop dell’azione esecutiva quando ricorrono cause come la prescrizione o la decadenza intervenute prima della notifica della cartella.
    3. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (per i tributi) o al giudice ordinario/giudice di pace (per multe e contributi), nei termini e con le forme previste, eccependo espressamente la prescrizione maturata.

    Va distinto bene il momento: se la prescrizione è maturata prima della notifica della cartella, si può contestare la cartella stessa; se matura dopo (perché l’ente, ricevuta la cartella, resta inerte per anni), si eccepisce contro l’atto successivo che arriva, ad esempio l’intimazione o il pignoramento, oppure si chiede l’annullamento del debito ancora iscritto.

    Prescrizione e decadenza: due termini da non confondere

    Nel linguaggio comune si fa di tutta l’erba un fascio, ma prescrizione e decadenza sono istituti diversi e governano fasi diverse del rapporto:

    Decadenza Prescrizione
    Cosa riguarda Il termine entro cui l’ente deve notificare l’atto (accertamento, cartella) Il termine entro cui il credito già notificato deve essere riscosso
    Effetto L’atto notificato fuori termine è illegittimo Il diritto si estingue per inerzia del creditore
    Interruzione Non è interrompibile né sospendibile, salvo casi di legge Si interrompe con atti validamente notificati e riparte

    Esempio concreto: l’Agenzia delle Entrate ha un termine di decadenza per notificare la cartella dopo l’accertamento; se sfora, la cartella è nulla a prescindere dalla prescrizione. Una volta notificata regolarmente la cartella, invece, entra in gioco la prescrizione del credito, con i termini visti sopra. Sono controlli da fare entrambi, in sequenza.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio riceve nel 2026 un’intimazione di pagamento relativa a una cartella TARI notificata nel 2018, per la quale non ha mai ricevuto alcun atto nel frattempo. La TARI è un tributo locale: si prescrive in 5 anni. Dal 2018 al 2026 sono trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi: Tizio può eccepire la prescrizione, anche se a suo tempo non aveva fatto ricorso (le Sezioni Unite 23397/2016 escludono che la mancata opposizione abbia reso il debito decennale).

    Caio ha una cartella IRPEF notificata nel 2017, seguita da un sollecito di pagamento regolarmente notificato nel 2021. L’IRPEF è un’imposta erariale: termine decennale. Il sollecito del 2021 ha comunque interrotto la prescrizione, che ricomincia da quella data. Caio non potrà invocare la prescrizione fino al 2031.

    Sempronio riceve nel 2026 una cartella per il bollo auto non pagato nel 2021. La tassa automobilistica si prescrive in 3 anni: nel 2026 il termine è ampiamente decorso. Sempronio deve però verificare che, tra il 2021 e oggi, non gli siano stati notificati solleciti o avvisi che abbiano interrotto il termine; se non ci sono stati, la prescrizione è maturata e va eccepita, perché non si cancella da sola.

    Domande frequenti

    È vero che dopo 5 anni le cartelle si cancellano automaticamente?

    No, e su due fronti. Primo, il termine non è sempre di 5 anni: dipende dal tipo di debito (3, 5 o 10 anni). Secondo, anche quando il termine è maturato, la prescrizione non opera in automatico: deve essere eccepita dal debitore con istanza o ricorso. Il debito resta formalmente a ruolo finché qualcuno non la fa valere.

    Se non ho fatto ricorso entro 60 giorni, ho perso ogni diritto?

    No. La mancata opposizione rende la cartella definitiva sul piano dell’accertamento, ma non converte la prescrizione breve in decennale (Cass. SS.UU. 23397/2016). Resta quindi la possibilità di eccepire la prescrizione maturata successivamente, ad esempio contro l’intimazione o il pignoramento che dovesse arrivare.

    Un sollecito ricevuto fa ripartire davvero il conteggio?

    Sì, se è stato validamente notificato. Solleciti, intimazioni di pagamento, fermi, ipoteche e pignoramenti regolarmente notificati interrompono la prescrizione e la fanno ripartire da capo. Per questo è importante ricostruire l’intera sequenza degli atti e verificarne le notifiche.

    Posso eccepire la prescrizione senza andare in causa?

    Si può tentare con un’istanza di autotutela o un’istanza di sospensione legale della riscossione, che sono gratuite e non richiedono un giudizio. Se l’ente non risponde o respinge, per ottenere l’annullamento resta la via del ricorso al giudice competente (tributario per i tributi, ordinario o giudice di pace per multe e contributi).

  • Corte cost. n. 107/2020 – Estinzione dei ricorsi della Regione Toscana sui concorsi pubblici unici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i due processi promossi dalla Regione Toscana contro la legge di bilancio 2019 in tema di concorsi pubblici unici e graduatorie, dopo la rinuncia della Regione ai ricorsi e l’accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 che prevedevano concorsi pubblici unici a livello nazionale e regole sull’uso delle graduatorie. Prima della decisione nel merito, la Regione ha rinunciato ai ricorsi, anche perché lo Stato aveva riconosciuto l’inapplicabilità alle Regioni di parte delle norme e altre erano state nel frattempo abrogate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge n. 26 del 2019), in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., per asserita lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa e del principio di leale collaborazione. Giudice del giudizio era la stessa Corte, adita in via d’azione dalla Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. La rinuncia ai ricorsi da parte della Regione, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito, determina infatti l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito delle questioni quando le parti abbandonano concordemente il contenzioso.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la Regione Toscana ha rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato la rinuncia: in questi casi il processo si estingue senza una pronuncia sulla legittimità delle norme.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude per una causa diversa dalla decisione sul merito — qui la rinuncia accettata — e le norme impugnate restano nel loro stato senza alcun giudizio della Corte.

    Le norme impugnate erano ancora in vigore?

    Parte delle disposizioni sulle graduatorie era stata abrogata e lo Stato aveva riconosciuto l’inapplicabilità alle Regioni di altre previsioni: ciò ha favorito la rinuncia ai ricorsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2020 – Trabocchi della costa abruzzese: valorizzazione regionale e tutela dei beni culturali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2019 sui trabocchi: la disciplina regionale rientra nella «valorizzazione» dei beni culturali, di competenza concorrente, e non invade la «tutela» riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    I trabocchi sono antiche costruzioni in legno protese sul mare, tipiche della costa abruzzese, tutelate come beni del patrimonio culturale. La legge regionale del 2019 ha fissato parametri di superficie e regole per l’attività di ristorazione e le visite didattico-culturali su queste strutture.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (in relazione a varie norme del Codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42 del 2004), sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ricordato che l’art. 117 Cost. ripartisce la materia dei beni culturali tra tutela (competenza esclusiva statale) e valorizzazione (competenza concorrente). Esaminati i singoli commi aggiunti, ha ritenuto che essi attengano alla valorizzazione — ottimizzazione dei flussi turistici, fruizione, accessibilità — senza pregiudicare la tutela. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Il principio

    La fissazione di parametri di superficie e la regolamentazione dell’attività di ristorazione e delle visite sui trabocchi rientrano nella valorizzazione dei beni culturali, di competenza concorrente regionale, purché restino fermi i pareri, le autorizzazioni e i nullaosta statali previsti dalla normativa di tutela.

    Domande e risposte

    Cosa distingue tutela e valorizzazione dei beni culturali?

    La tutela (competenza esclusiva statale) comprende la protezione e difesa dei beni; la valorizzazione (competenza concorrente) riguarda le attività per promuoverne conoscenza, fruizione e migliori condizioni di utilizzo.

    La Regione poteva fissare i limiti di superficie dei trabocchi?

    Sì: secondo la Corte tali limiti rientrano nella valorizzazione e non derogano alle più restrittive previsioni dei piani demaniali marittimi comunali.

    Restano fermi i controlli statali?

    Sì: la stessa legge regionale subordina gli interventi alle autorizzazioni e ai nullaosta previsti dalla normativa statale, comprese quelle paesaggistiche e sui beni culturali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2020 – Imposta di registro e interpretazione «isolata» dell’atto

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro: la regola per cui l’imposta si applica guardando soltanto agli elementi desumibili dal singolo atto, senza collegamenti con atti esterni, non viola la capacità contributiva né il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    In una controversia tributaria tra una società e l’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione dubitava della norma che, dopo le modifiche del 2017-2018, impone di tassare l’atto presentato alla registrazione in base ai soli elementi in esso contenuti, senza considerare atti collegati o il complessivo risultato economico dell’operazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, sezione quinta civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    Nell’imposta di registro, che è imposta d’atto, è legittima la scelta del legislatore di ancorare la tassazione agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza estensione ad atti collegati; tale criterio non contrasta con la capacità contributiva né con il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia nell’imposta di registro?

    L’imposta va calcolata sugli effetti giuridici del singolo atto registrato, senza ricostruire l’operazione economica complessiva collegando atti diversi.

    La norma viola la capacità contributiva?

    Secondo la Corte no: l’imposta di registro è un’imposta d’atto e la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità, senza contrasto con l’art. 53 Cost.

    Restano altri strumenti contro l’elusione?

    Sì: la Corte richiama la possibilità per l’amministrazione di ricorrere alla disciplina generale dell’abuso del diritto, distinta dall’art. 20.

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  • Corte cost. n. 187/2020 – Valle d’Aosta: illegittima la norma sul riordino fondiario, infondate le censure sul servizio idrico

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    Con la sentenza n. 187 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della Regione Valle d’Aosta in materia di riordino fondiario, respingendo invece le censure statali relative alla tariffa del servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due gruppi di norme della legge regionale Valle d’Aosta n. 5 del 2019: l’art. 5, in materia di tariffe del servizio idrico integrato, e l’art. 12, che modificava la disciplina regionale del riordino fondiario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale, in riferimento allo Statuto speciale e all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (tutela della concorrenza e dell’ambiente), in relazione alla normativa statale sul servizio idrico (d.lgs. n. 152 del 2006), lamentando il contrasto della disciplina regionale con i livelli uniformi fissati dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera b), della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2019, in materia di riordino fondiario; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 5 sulla tariffa del servizio idrico integrato.

    Il principio

    Nelle materie riservate alla competenza esclusiva statale, come la tutela dell’ambiente e della concorrenza, la legislazione regionale, anche delle autonomie speciali, deve rispettare i criteri uniformi posti dallo Stato; le norme regionali che se ne discostano in modo non consentito sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quale norma regionale è stata annullata?

    La disposizione sul riordino fondiario contenuta nell’art. 12 della legge regionale Valle d’Aosta n. 5 del 2019.

    Le censure sul servizio idrico sono state accolte?

    No: la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative all’art. 5 sulla tariffa del servizio idrico integrato.

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni e tutela dell’ambiente e della concorrenza, parametro delle censure statali.
  • Pignoramento del conto corrente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: possono prendere lo stipendio o la pensione già accreditati?

    Risposta secca

    No, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può prendersi tutto il saldo. Dipende da quando lo stipendio o la pensione è stato accreditato. Le mensilità già accreditate prima del pignoramento sono protette: resta impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2026 circa 1.638 euro), e il creditore può toccare solo l’eventuale eccedenza. La mensilità accreditata alla data o dopo il pignoramento, invece, è aggredibile, ma solo nei limiti di legge (di regola un quinto, ridotto per i debiti fiscali). In nessun caso possono azzerare il conto se ci sono dentro emolumenti da lavoro o pensione.

    Il punto che quasi nessuno spiega: pignorare lo stipendio è diverso da pignorare il conto

    La confusione nasce qui. Esistono due operazioni completamente diverse, con regole diverse.

    Nel pignoramento dello stipendio o della pensione alla fonte, il creditore notifica l’atto direttamente al datore di lavoro o all’INPS. Da quel momento il terzo (datore o ente previdenziale) trattiene ogni mese una quota dalla busta paga o dal cedolino, prima ancora che il denaro arrivi al lavoratore. Si colpisce il flusso mensile, e si applicano i limiti del quinto (o quelli ridotti dell’Agente della Riscossione).

    Nel pignoramento del saldo del conto corrente, invece, il creditore notifica l’atto alla banca. Qui non si colpisce il flusso, ma il denaro fermo sul conto in un dato istante: il saldo. Il problema è che dentro quel saldo possono esserci proprio gli stipendi e le pensioni già ricevuti nei mesi precedenti. Per evitare che il debitore resti senza il minimo vitale, la legge ha introdotto una protezione apposita, contenuta nei commi 7 e 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

    In sintesi: una cosa è trattenere una quota dello stipendio in arrivo; altra cosa è aggredire i risparmi già accreditati sul conto. Sono soggetti a tutele distinte.

    La regola del triplo dell’assegno sociale (art. 545, commi 7-8, c.p.c.)

    L’articolo 545 del codice di procedura civile, al comma 8, stabilisce una distinzione netta a seconda del momento dell’accredito:

    • Somme accreditate PRIMA del pignoramento. Lo stipendio, il salario, le altre indennità da lavoro o la pensione che risultavano già sul conto al momento della notifica del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. La somma pari al triplo dell’assegno sociale resta intoccabile: è una franchigia che il debitore conserva sempre.
    • Somme accreditate ALLA DATA o DOPO il pignoramento. Le mensilità che entrano sul conto al momento del pignoramento o successivamente seguono i limiti ordinari previsti dai commi precedenti dell’articolo 545 (e dalle norme speciali): per lo stipendio, di regola, il limite è il quinto; per la pensione opera invece la sua specifica soglia di impignorabilità.

    Quanto vale, in concreto, il triplo dell’assegno sociale? L’assegno sociale per il 2026 è pari a 546,24 euro al mese. Il triplo è quindi circa 1.638 euro: è questa la somma che, sul saldo del conto alimentato da stipendi o pensioni già accreditati, non può essere toccata.

    Attenzione a un dettaglio pratico: la protezione opera per le somme che hanno origine in stipendio o pensione. Se sul conto confluiscono anche altre entrate (un bonifico di un parente, un rimborso, denaro contante versato), su quelle la franchigia del triplo non si applica automaticamente. Per questo è importante poter dimostrare la provenienza delle somme.

    I limiti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sullo stipendio (art. 72-ter DPR 602/1973)

    Quando a procedere è l’Agente della Riscossione per debiti fiscali (cartelle, avvisi di accertamento esecutivi), sul flusso di stipendio e salario non si applica il quinto pieno, ma i limiti ridotti dell’articolo 72-ter del DPR 602/1973. Questi limiti sono più favorevoli al debitore rispetto a quelli di un creditore privato:

    • Un decimo (1/10) dello stipendio, per importi fino a 2.500 euro;
    • Un settimo (1/7) dello stipendio, per importi oltre 2.500 e fino a 5.000 euro;
    • Un quinto (1/5) dello stipendio, per importi superiori a 5.000 euro.

    L’articolo 72-ter contiene anche una tutela poco conosciuta: in caso di accredito dello stipendio sul conto corrente, gli obblighi della banca pignorata non si estendono all’ultimo emolumento accreditato a quel titolo. In pratica l’ultima mensilità già arrivata gode di una protezione ulteriore. È bene tenere presente che si tratta di una disciplina tecnica, la cui applicazione concreta dipende dalla situazione specifica.

    Il punto chiave da capire è che questi limiti ridotti dell’Agente della Riscossione riguardano il pignoramento dello stipendio come flusso (cioè presso il datore di lavoro). Quando invece si discute del saldo del conto dove lo stipendio è già finito, torna in primo piano la regola del triplo dell’assegno sociale dell’articolo 545.

    Un esempio numerico

    Supponiamo che sul conto, al momento della notifica del pignoramento, ci sia un saldo di 2.500 euro, interamente proveniente dagli stipendi accreditati nei mesi precedenti.

    • La franchigia impignorabile è il triplo dell’assegno sociale, cioè circa 1.638 euro.
    • La parte eccedente è quindi: 2.500 – 1.638 = circa 862 euro.
    • Su quei circa 862 euro il creditore può soddisfarsi; i 1.638 euro restano al debitore.

    Se invece il saldo è di soli 1.500 euro e proviene da stipendi accreditati prima del pignoramento, l’intero importo è sotto la soglia del triplo: in linea di principio nulla è pignorabile da quel saldo. Diverso il caso della mensilità in arrivo dopo il pignoramento, che segue invece il limite del quinto: su uno stipendio di 1.500 euro accreditato dopo, la quota aggredibile sarebbe pari a circa un quinto, ferme restando le riduzioni dell’articolo 72-ter quando procede l’Agente della Riscossione.

    Gli importi servono solo a mostrare il meccanismo: il calcolo concreto dipende dalla data esatta degli accrediti, dalla provenienza delle somme e dal tipo di credito.

    Cosa fare per difendersi

    Il pignoramento del conto non è automaticamente legittimo per l’intero saldo: spesso la banca, per prudenza, blocca somme superiori a quelle realmente pignorabili. Per questo il debitore deve attivarsi.

    1. Verifica la provenienza del saldo. Recupera gli estratti conto e individua quali somme derivano da stipendio o pensione e quando sono state accreditate rispetto alla data del pignoramento. È la prova su cui si fonda la tutela.
    2. Istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di impignorabilità. Si chiede al giudice di dichiarare impignorabile la parte di saldo protetta dalla franchigia del triplo dell’assegno sociale, così da liberarla.
    3. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Se ritieni che il pignoramento sia in tutto o in parte illegittimo (somme impignorabili, vizi dell’atto, importo eccedente), puoi proporre opposizione nelle forme e nei termini di legge.
    4. Verifica la regolarità della pretesa fiscale. Quando il debito deriva da cartelle, controlla la notifica, la prescrizione e l’eventuale possibilità di rateizzazione o sospensione, che può incidere sulla procedura.

    Data la delicatezza dei termini e la tecnicità degli atti, è opportuno farsi assistere da un professionista: un errore sui tempi può precludere la difesa.

    Caso pratico: il conto di Tizio

    Tizio ha un debito fiscale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli pignora il conto corrente. Al momento della notifica alla banca, il saldo è di 2.000 euro, frutto dello stipendio di Tizio accreditato il mese precedente. La banca, per prudenza, blocca l’intero importo e Tizio si vede il conto congelato.

    Tizio recupera l’estratto conto e dimostra che quei 2.000 euro derivano da stipendio accreditato prima del pignoramento. Si applica quindi la franchigia del triplo dell’assegno sociale (circa 1.638 euro): pignorabile è soltanto l’eccedenza, cioè circa 362 euro. Con un’istanza al giudice dell’esecuzione, Tizio ottiene la dichiarazione di impignorabilità della quota protetta e il dissequestro di circa 1.638 euro.

    Diverso il caso di Caio, che dopo il pignoramento riceve sullo stesso conto la mensilità successiva: quella nuova somma non gode della franchigia del triplo, ma segue il limite del quinto, ulteriormente ridotto se procede l’Agente della Riscossione. Sempronio, invece, riceve sul conto un bonifico del fratello: quella somma, non avendo origine in stipendio o pensione, non beneficia della protezione dell’articolo 545 e resta pignorabile secondo le regole ordinarie.

    Domande frequenti

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può svuotare del tutto il conto se dentro c’è lo stipendio?

    No. Se sul conto ci sono stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento, resta impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2026 circa 1.638 euro). Solo l’eventuale eccedenza può essere aggredita.

    Qual è la differenza tra pignorare lo stipendio e pignorare il conto?

    Il pignoramento dello stipendio colpisce il flusso mensile presso il datore o l’INPS, con i limiti del quinto (ridotti per i debiti fiscali ex art. 72-ter). Il pignoramento del conto colpisce il saldo già presente in banca: se è fatto di stipendi o pensioni già accreditati, vale la franchigia del triplo dell’assegno sociale.

    La mensilità che arriva dopo il pignoramento è protetta?

    Sì, ma in modo diverso. Le somme accreditate alla data o dopo il pignoramento non godono della franchigia del triplo: sono aggredibili nei limiti ordinari, di regola il quinto, con le riduzioni dell’art. 72-ter quando procede l’Agente della Riscossione.

    Cosa devo fare se la banca mi ha bloccato tutto il conto?

    Recupera gli estratti conto per dimostrare l’origine e la data degli accrediti, poi presenta un’istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di impignorabilità della somma protetta. Se il pignoramento è in tutto o in parte illegittimo, valuta l’opposizione nei termini di legge, possibilmente con l’assistenza di un professionista.

  • Corte cost. n. 186/2020 – Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: illegittimo il divieto del «decreto sicurezza»

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    Con la sentenza n. 186 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del cosiddetto decreto sicurezza che escludeva l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale, ritenendola in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 del decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto sicurezza), introducendo il comma 1-bis nell’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2015, stabiliva che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisse titolo per l’iscrizione anagrafica, di fatto impedendo ai richiedenti asilo di registrare la propria residenza presso il Comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Milano, Ancona e Salerno hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dal decreto sicurezza, in riferimento a vari parametri, tra cui in particolare l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015 e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018; ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Milano.

    Il principio

    La preclusione dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo è intrinsecamente irragionevole e contraria al principio di eguaglianza: non agevola alcun controllo sul territorio e, anzi, rende più difficile il monitoraggio degli stranieri presenti, oltre a comprimere senza giustificazione l’accesso ai servizi collegati alla residenza.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma annullata?

    Che il permesso per richiesta asilo non desse titolo all’iscrizione anagrafica, impedendo ai richiedenti protezione di registrare la residenza nel Comune.

    Perché la Corte l’ha ritenuta incostituzionale?

    Per violazione dell’art. 3 della Costituzione: la misura era irragionevole, non realizzava le finalità di sicurezza dichiarate e creava una ingiustificata disparità di trattamento.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    I richiedenti asilo possono ottenere l’iscrizione anagrafica come gli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con i diritti collegati alla residenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si fonda la dichiarazione di illegittimità.
  • Corte cost. n. 137/2020 – Misure cautelari oltre i limiti di pena dopo l’arresto in flagranza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, del codice di procedura penale: il giudice che convalida l’arresto può applicare misure cautelari anche oltre gli ordinari limiti di pena per i delitti elencati nell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen., senza violare la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona viene arrestata in flagranza per uno dei reati indicati nell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen. (tra cui il furto aggravato), il giudice della convalida può applicare misure cautelari — come gli arresti domiciliari — anche se la pena prevista è inferiore alle soglie che di regola sono necessarie. Il caso nasceva da un arresto per furto aggravato deciso dal Tribunale di Firenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato la questione sugli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, lamentando una irragionevole disparità di trattamento e la lesione della riserva di legge sulla libertà personale, perché sarebbe il mero «dato» dell’arresto a consentire la deroga ai limiti edittali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto entrambe le censure. Ha chiarito che il presupposto della deroga non è l’arresto in sé, ma la sua convalida da parte del giudice; che la scelta dei delitti dell’art. 381, comma 2, risponde alla discrezionalità del legislatore e all’apprezzamento dell’allarme sociale; e che il rimettente non ha individuato un valido tertium comparationis. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Il principio

    La deroga agli ordinari limiti di pena per l’applicazione di misure cautelari in sede di convalida non è manifestamente irragionevole: trova fondamento nella legittimità dell’arresto verificata dal giudice e nella scelta del legislatore di dare continuità alle esigenze cautelari per delitti di particolare allarme sociale. La Corte ha tuttavia auspicato un intervento del legislatore per ricoordinare misure precautelari e cautelari.

    Domande e risposte

    Cosa decidono gli artt. 280 e 391 cod. proc. pen.?

    L’art. 280 fissa i limiti di pena per applicare le misure coercitive; l’art. 391, comma 5, consente al giudice della convalida di applicarle anche oltre tali limiti per i delitti dell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen.

    Perché la Corte ha ritenuto le norme legittime?

    Perché la deroga si fonda sulla convalida dell’arresto da parte del giudice e su una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole, legata all’allarme sociale di determinati reati.

    La Corte ha segnalato problemi?

    Sì: pur rigettando le questioni, ha auspicato un intervento del legislatore per ricondurre il rapporto tra misure precautelari e cautelari all’originario coordinamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2020 – Contabilità degli enti del Servizio sanitario e contributi in conto capitale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla norma che disciplina la contabilizzazione dei contributi in conto capitale degli enti del Servizio sanitario regionale: la regola della «sterilizzazione» degli ammortamenti non viola i principi di equilibrio e copertura di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione di controllo per la Campania, in un giudizio relativo all’ASL di Caserta, dubitava della disciplina che impone agli enti sanitari di iscrivere i contributi in conto capitale a patrimonio netto e di stornarli progressivamente a provento secondo l’ammortamento dei beni acquistati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sull’armonizzazione contabile degli enti sanitari, in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    Il meccanismo di sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquisiti con contributi in conto capitale risponde a una logica di corretta rappresentazione contabile e non contrasta con i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «sterilizzazione» dell’ammortamento?

    È la tecnica contabile per cui il contributo ricevuto per acquistare un bene viene gradualmente imputato a provento in misura corrispondente all’ammortamento del bene, neutralizzandone l’effetto sul risultato d’esercizio.

    Perché la Corte ha respinto le questioni?

    Ha ritenuto che la disciplina assicuri una rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci sanitari, coerente con gli artt. 81 e 97 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito di un controllo sui conti dell’ASL di Caserta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2020 – Particolare tenuità del fatto e reati senza minimo edittale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 131-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Anche per questi reati la causa di non punibilità può ora applicarsi.

    Di cosa si tratta

    Un imputato per ricettazione attenuata di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) aveva acquistato merce di modesto valore di provenienza furtiva. Il Tribunale di Taranto riteneva ricorrere tutti gli estremi della tenuità, ma l’applicazione era impedita dal meccanismo che escludeva i reati privi di un minimo di pena detentiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis del codice penale, introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentiva la non punibilità per i reati privi di minimo edittale di pena detentiva. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Taranto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

    Il principio

    Escludere dalla tenuità del fatto i reati privi di minimo edittale, in ragione del solo dato formale, era irragionevole e contrario alla funzione rieducativa della pena: la valutazione della tenuità deve poter riguardare anche questi reati, sulla base dell’effettiva offensività della condotta.

    Domande e risposte

    Che cos’è la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

    È l’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. che esclude la punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La causa di non punibilità può essere applicata anche ai reati per i quali la legge non fissa un minimo di pena detentiva, prima esclusi per un automatismo formale.

    Si applica automaticamente?

    No: resta necessaria la valutazione in concreto della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento da parte del giudice.

    Norme collegate