Autore: Andrea Marton

  • Articolo 345 Codice Penale: Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

    Articolo 345 Codice Penale: Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

    Art. 345 c.p. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

  • Articolo 346 Codice Penale: Millantato credito

    Articolo 346 Codice Penale: Millantato credito

    Art. 346 c.p. Millantato credito

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

  • Articolo 346-bis Codice Penale: Traffico di influenze illecite(1)

    Articolo 346-bis Codice Penale: Traffico di influenze illecite(1)

    Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

    La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

    La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

    Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

    Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

  • Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

    Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche

    Art. 347 c.p. Usurpazione di funzioni pubbliche

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

    Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

    La condanna importa la pubblicazione della sentenza.Codice Penale

  • Articolo 348 Codice Penale: Abusivo esercizio di una professione

    Articolo 348 Codice Penale: Abusivo esercizio di una professione

    Art. 348 c.p. Abusivo esercizio di una professione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

  • Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli

    Art. 349 c.p. Violazione di sigilli

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

    Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

  • Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa

    Art. 350 c.p. Agevolazione colposa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

  • Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose

    Art. 351 c.p. Violazione della pubblica custodia di cose

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni .Codice Penale

  • Articolo 352 Codice Penale: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato il sequestro

    Articolo 352 Codice Penale: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato il sequestro

    Art. 352 c.p. Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato il sequestro

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

  • Articolo 353 Codice Penale: Turbata libertà degli incanti

    Articolo 353 Codice Penale: Turbata libertà degli incanti

    Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

    Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

    Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032