Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 132/2020 – Rinvio a nuova udienza delle questioni su diffamazione a mezzo stampa e carcere per i giornalisti

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha riunito i giudizi e rinviato a una successiva udienza pubblica la trattazione delle questioni sollevate da due tribunali in materia di diffamazione a mezzo stampa.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali (Salerno e Bari, sezioni penali) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in materia di diffamazione a mezzo stampa. La Corte, riuniti i giudizi, ha deciso di rinviare la trattazione a una nuova udienza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe, in materia di diffamazione a mezzo stampa. Giudice relatore: Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha rinviato all’udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni.

    Il principio

    Si tratta di un’ordinanza di rinvio: la Corte non decide nel merito ma differisce la trattazione, scelta che rende possibile, nel frattempo, un eventuale intervento del legislatore sulla disciplina sanzionatoria della diffamazione a mezzo stampa.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso sulla pena del carcere per i giornalisti?

    No. Con questa ordinanza ha soltanto rinviato la decisione a una successiva udienza pubblica.

    Perché rinviare la trattazione?

    Il rinvio consente di lasciare al legislatore la possibilità di intervenire sulla materia prima della pronuncia della Corte.

    Cosa significa «riuniti i giudizi»?

    Significa che le questioni sollevate dai due tribunali, vertendo sulla stessa materia, sono trattate insieme in un unico procedimento.

  • Corte cost. n. 131/2020 – Cooperative di comunità della Regione Umbria: questione non fondata nei sensi di cui in motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legge della Regione Umbria che disciplina le cooperative di comunità.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, disciplina le cooperative di comunità, cioè cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano, anche per contrastare spopolamento e degrado. Il Governo riteneva che alcune previsioni invadessero la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione.

    Il principio

    La disposizione regionale si salva nella misura in cui è interpretata in modo conforme al riparto di competenze: la disciplina delle cooperative di comunità resta legittima se non invade gli aspetti civilistici riservati alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cooperative di comunità?

    Sono cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità locale, coinvolgendo i cittadini nella gestione di beni e servizi collettivi, anche per contrastare spopolamento e declino economico dei territori.

    Perché la legge regionale è stata salvata solo «nei sensi di cui in motivazione»?

    Perché la Corte ne ha imposto un’interpretazione che rispetta la competenza statale sull’ordinamento civile, evitando così l’annullamento.

    Le Regioni possono disciplinare le cooperative?

    Possono intervenire sugli aspetti promozionali e organizzativi di propria competenza, ma non sugli aspetti civilistici riservati allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2020 – Norme di bilancio della Regione Siciliana tra sanità e tutela del paesaggio: parziale illegittimità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 28, della legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana e ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure relative alla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, sulle variazioni di bilancio: una in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria, l’altra in materia di interventi incidenti su centri storici e tutela paesaggistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24. Parametri: art. 117, commi primo, secondo (lettere m e s) e terzo, e art. 118 della Costituzione; per la tutela del paesaggio anche l’art. 9, secondo comma, Cost., in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e allo statuto siciliano. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 28; 2) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 3, comma 9, lettera a); 3) dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 3, comma 9, lettera b).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e del paesaggio rientra in standard inderogabili di competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le competenze legislative della Regione, anche a statuto speciale, devono rispettare tali livelli minimi di salvaguardia. Una delle disposizioni di bilancio impugnate è stata ritenuta in contrasto con tali principi.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma si salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione.

    Quale disposizione è stata annullata?

    L’art. 2, comma 28, della legge regionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

    La Regione Siciliana, essendo a statuto speciale, sfugge ai vincoli statali sul paesaggio?

    No. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare gli standard inderogabili di tutela ambientale e paesaggistica posti dallo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2020 – Conflitto sollevato da un deputato per un’intercettazione: ricorso inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un deputato in relazione a un’intercettazione che lo riguardava.

    Di cosa si tratta

    Un membro della Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito di un atto della Procura generale presso la Corte di cassazione, in relazione a un’intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia. Il conflitto era nella fase preliminare di ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Cosimo Maria Ferri nella qualità di membro della Camera dei deputati, in relazione a un’intercettazione e al successivo atto del Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Giudice relatore: Franco Modugno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica i requisiti soggettivi e oggettivi del ricorso: in questo caso il ricorso non li ha superati ed è stato dichiarato inammissibile, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla titolarità e sull’esercizio dei poteri tra organi dello Stato.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché nella fase preliminare la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Cosa accade dopo una pronuncia di inammissibilità?

    Il conflitto si chiude in questa fase: la Corte non decide chi avesse ragione nel merito della questione sollevata.

  • Corte cost. n. 128/2020 – Proroga degli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge toscana che ha prorogato gli incarichi di posizione organizzativa del personale regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22, ha disposto la prosecuzione dell’efficacia degli incarichi di posizione organizzativa fino al completamento delle nuove procedure di attribuzione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019. Il Governo lamentava il contrasto con la disciplina statale del lavoro pubblico e con il contratto collettivo nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (in particolare la disciplina di proroga degli incarichi). Parametri: artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001 e al CCNL del comparto «Funzioni locali». Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

    Il principio

    La proroga regionale degli incarichi di posizione organizzativa, nei limiti temporali previsti, è stata ritenuta non lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) e non irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le posizioni organizzative?

    Sono incarichi attribuiti a dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni di particolare responsabilità, disciplinati dalla contrattazione collettiva del comparto.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge?

    Riteneva che la proroga invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, e contrastasse con i limiti temporali fissati dal CCNL.

    Qual è stato l’esito per la Regione?

    La legge regionale è stata salvata: le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2020 – Impugnazione del riconoscimento di figlio non veridico da parte di chi lo ha effettuato: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 263 del codice civile: chi ha effettuato consapevolmente un riconoscimento di figlio non veridico conserva la legittimazione a impugnarlo per difetto di veridicità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 263 cod. civ. consente di impugnare il riconoscimento di figlio per difetto di veridicità. La Corte d’appello di Torino chiedeva di escludere tale legittimazione per chi avesse riconosciuto il figlio pur sapendo che il riconoscimento non corrispondeva al vero, paragonando la sua posizione a quella di chi presta consenso alla fecondazione eterologa (per la quale l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 vieta l’impugnazione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. Parametri: artt. 2 e 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione.

    Il principio

    Non è irragionevole che l’ordinamento mantenga la legittimazione a impugnare il riconoscimento non veridico anche in capo a chi lo ha effettuato consapevolmente: la disciplina dell’art. 263 cod. civ. tutela l’interesse all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e non è assimilabile a quella della procreazione medicalmente assistita eterologa, retta da presupposti e finalità differenti.

    Domande e risposte

    Chi può impugnare il riconoscimento di figlio non veridico?

    Secondo l’art. 263 cod. civ., come confermato dalla Corte, anche l’autore del riconoscimento, pur se ne conosceva fin dall’origine la non veridicità.

    Perché non vale il confronto con la fecondazione eterologa?

    Perché il consenso alla procreazione medicalmente assistita eterologa, disciplinato dalla legge n. 40 del 2004, risponde a presupposti e a esigenze di tutela diverse da quelle del riconoscimento di un figlio già nato.

    Quale interesse tutela l’art. 263 cod. civ.?

    L’interesse all’accertamento della verità dello stato di filiazione, bilanciato con la tutela dell’identità personale del figlio.

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  • Corte cost. n. 126/2020 – Personale e direttori dell’Agenzia regionale toscana per il lavoro: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme della Regione Toscana relative alla sostituzione di personale collocato in quiescenza e dei direttori dell’agenzia regionale per il lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38, detta disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, con riguardo alla sostituzione del personale in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Il Governo riteneva che la disciplina invadesse competenze statali e violasse i principi sull’accesso ai pubblici uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38. Parametri: artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

    Il principio

    Le disposizioni regionali impugnate sono state ritenute conformi ai parametri costituzionali invocati, rientrando nei limiti delle competenze regionali in materia di organizzazione e servizi per il lavoro.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge toscana?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    Quali principi erano in gioco?

    L’uguaglianza e l’accesso ai pubblici uffici (artt. 3 e 51), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e il riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117).

    Cosa comporta la dichiarazione di non fondatezza?

    Le norme regionali restano pienamente valide ed efficaci.

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  • Corte cost. n. 125/2020 – Revoca della patente per chi ha precedenti penali: questioni manifestamente inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 120 del codice della strada in tema di requisiti per ottenere e mantenere la patente di guida.

    Di cosa si tratta

    L’art. 120, commi 2 e 3, del codice della strada disciplina la revoca della patente e i requisiti morali per il suo rilascio in relazione a determinati precedenti. Il Tribunale di Reggio Calabria ne dubitava la legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 120, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Parametri: art. 3 della Costituzione per il comma 2; artt. 3 e 27 della Costituzione per il comma 3. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni.

    Il principio

    La pronuncia si arresta su un profilo processuale: le questioni non sono state esaminate nel merito perché affette da manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

    È una forma di inammissibilità particolarmente evidente, che consente alla Corte di definire la questione con ordinanza senza un esame nel merito.

    La revoca della patente prevista dall’art. 120 resta valida?

    Sì. La norma non è stata annullata e continua ad applicarsi.

    Il richiamo all’art. 27 Cost. che ruolo aveva?

    Il giudice lo aveva invocato, per il comma 3, in relazione alla funzione della pena; la Corte non è però entrata nel merito di tale profilo.

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  • Corte cost. n. 124/2020 – Variazione di bilancio della Regione Marche: processo estinto

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avente ad oggetto una norma di variazione di bilancio della Regione Marche, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 5 della legge della Regione Marche 3 ottobre 2018, n. 39, in materia di variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5 della legge della Regione Marche 3 ottobre 2018, n. 39. Il giudizio era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale; si era costituita la Regione Marche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale chiude il giudizio senza una pronuncia sul merito della legittimità della norma regionale impugnata.

    Domande e risposte

    Perché un processo costituzionale si estingue?

    Tipicamente quando viene meno l’interesse alla decisione, ad esempio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o di modifiche normative che fanno cessare la materia del contendere.

    Che effetti ha l’estinzione sulla norma regionale?

    La norma non viene né annullata né convalidata: il giudizio si chiude senza una decisione sulla sua conformità alla Costituzione.

    Lo Stato può impugnare di nuovo la norma?

    L’impugnazione in via principale è soggetta a termini stringenti; l’estinzione non riapre di per sé quei termini.

  • Corte cost. n. 123/2020 – Licenziamento del dipendente pubblico per false attestazioni di presenza: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che prevede il licenziamento del dipendente pubblico per la falsa attestazione della presenza in servizio, senza pronunciarsi nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio. Un giudice del lavoro dubitava della legittimità della sanzione espulsiva applicata in modo rigido a ogni ipotesi di falsa attestazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009. Parametri: artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza esaminarne il merito.

    Il principio

    Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la pronuncia si arresta sul piano processuale, lasciando impregiudicata la disciplina del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della legittimità della norma per ragioni processuali, ad esempio per difetti nel modo in cui la questione è stata formulata o motivata dal giudice.

    La norma sul licenziamento resta in vigore?

    Sì. Con una decisione di inammissibilità la disposizione non viene annullata e continua ad applicarsi.

    Si potrà riproporre la questione?

    In linea di principio una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere nuovamente sollevata da altri giudici, superando i profili che ne avevano impedito l’esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 122/2020 – Reddito di cittadinanza sospeso anche per misure cautelari su reati comuni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione: è legittimo che l’erogazione del reddito di cittadinanza venga sospesa nei confronti di chi è colpito da una misura cautelare personale per qualsiasi reato, e non solo per i delitti più gravi elencati nella legge.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 (reddito e pensione di cittadinanza) prevede la sospensione del beneficio per chi è sottoposto a misura cautelare personale, nonché per chi è condannato con sentenza non definitiva per i delitti indicati nell’art. 7, comma 3. Il giudice penale di Palermo riteneva irragionevole che la sospensione scattasse per qualunque reato in caso di misura cautelare, mentre per la condanna non definitiva valesse solo il catalogo ristretto di reati gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7-ter, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26 del 2019. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza e uguaglianza). Giudice rimettente: giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo. Secondo il rimettente, la disciplina sarebbe illogica perché per una misura cautelare bastano i «gravi indizi di colpevolezza», mentre per la condanna serve la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. La scelta del legislatore non presenta quella irrazionalità «manifesta e irrefutabile» necessaria per dichiarare l’illegittimità costituzionale.

    Il principio

    L’assenza di misure cautelari personali è un requisito per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza: la sua sopravvenienza giustifica la sospensione del beneficio, perché fondata su un giudizio di pericolosità legato alla misura cautelare, diverso da quello connesso alle condanne per specifici reati. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, opinabile ma non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Perché la sospensione scatta anche per reati non gravi?

    Perché la legge richiede, come requisito di accesso e mantenimento del beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale: il venir meno di questo requisito comporta la sospensione, a prescindere dal tipo di reato.

    La sospensione è definitiva?

    No. La sospensione non ha effetto retroattivo e può essere revocata quando vengono meno le condizioni che l’avevano determinata, con possibilità di chiedere il ripristino dell’erogazione (senza recupero degli importi del periodo sospeso).

    Che differenza c’è tra sospensione e revoca del reddito di cittadinanza?

    La revoca opera con efficacia retroattiva e obbligo di restituzione in caso di condanna definitiva per i reati elencati; la sospensione è temporanea, non retroattiva e legata alla misura cautelare o alla condanna non definitiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro invocato dal giudice rimettente sulla ragionevolezza e uguaglianza della disciplina
  • Corte cost. n. 106/2020 – Distanze e limiti regionali agli impianti di energia rinnovabile in Basilicata

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    Con la sentenza n. 106 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie norme della Regione Basilicata che fissavano in via generale distanze e limiti per gli impianti di energia da fonti rinnovabili: le Regioni non possono porre vincoli generalizzati che invadono la competenza statale sull’energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva introdotto, con la legge n. 4 del 2019, condizioni generali sulla localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (come gli aerogeneratori eolici): distanze minime e altri limiti stabiliti a priori, senza una valutazione caso per caso in sede di procedimento autorizzativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo lettera s) e terzo, della Costituzione, in relazione alla disciplina statale sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge regionale; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 27 (riferita all’art. 117, terzo comma) e non fondate le questioni sull’art. 13, comma 1. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.

    Il principio

    Le Regioni non possono fissare in via generale distanze minime o limiti alla localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili senza una valutazione in concreto in sede procedimentale: la massima diffusione di tali impianti risponde a principi statali e di derivazione europea, riservati alla competenza statale in materia di produzione e distribuzione dell’energia e di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Una Regione può imporre distanze minime per gli impianti eolici?

    Non in via generale e astratta: la Corte ha bocciato i limiti generalizzati posti senza valutazione caso per caso, perché invadono la competenza statale sull’energia.

    Quali principi tutelava la disciplina statale?

    La massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, di derivazione europea, e i livelli uniformi di tutela dell’ambiente, riservati allo Stato.

    La Corte ha deciso tutto il ricorso?

    No: ha riservato a una separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.

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