Autore: Andrea Marton

  • Articolo 364 Codice Penale: Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

    Articolo 364 Codice Penale: Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

    Art. 364 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

  • Articolo 365 Codice Penale: Omissione di referto

    Articolo 365 Codice Penale: Omissione di referto

    Art. 365 c.p. Omissione di referto

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

    Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

  • Articolo 366 Codice Penale: Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    Articolo 366 Codice Penale: Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

    Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

    Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria .

    Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.

  • Articolo 367 Codice Penale: Simulazione di reato

    Articolo 367 Codice Penale: Simulazione di reato

    Art. 367 c.p. Simulazione di reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 368 Codice Penale: Calunnia

    Art. 368 Codice Penale: Calunnia

    Art. 368 c.p. Calunnia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

    La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

    La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. (1)

  • Articolo 369 Codice Penale: Autocalunnia

    Articolo 369 Codice Penale: Autocalunnia

    Art. 369 c.p. Autocalunnia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Articolo 370 Codice Penale: Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

    Articolo 370 Codice Penale: Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

    Art. 370 c.p. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

  • Articolo 371 Codice Penale: Falso giuramento della parte

    Articolo 371 Codice Penale: Falso giuramento della parte

    Art. 371 c.p. Falso giuramento della parte

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

    La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Articolo 371-bis Codice Penale: False informazioni al pubblico ministero

    Articolo 371-bis Codice Penale: False informazioni al pubblico ministero

    Art. 371-bis c.p. False informazioni al pubblico ministero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

    Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

  • Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore

    Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore

    Art. 371-ter c.p. False dichiarazioni al difensore

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.