Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 93/2020 – Azione diretta del vettore e omogeneità della legge di conversione

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    Con l’ordinanza n. 93 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’azione diretta del vettore nell’autotrasporto, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010. La norma non è «estranea» né «intrusa» rispetto al decreto originario.

    Di cosa si tratta

    Nell’autotrasporto di merci, quando un vettore esegue il trasporto su incarico di un altro vettore, la legge gli riconosce un’azione diretta per farsi pagare il corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questa regola fu inserita nel 2010 dalla legge di conversione di un decreto-legge nato per il trasporto marittimo: di qui il dubbio che fosse un corpo estraneo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato, il Giudice onorario di pace di Cagliari e la Corte d’appello di Cagliari hanno censurato l’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 103 del 2010 (che inserisce l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità della legge di conversione rispetto al decreto originario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La questione era già stata decisa, con identiche censure, dalla sentenza n. 226 del 2019. La disposizione riguarda la stessa «materia» del decreto — il trasporto — e condivide la sua natura di misura volta a risolvere una situazione di crisi del settore: non c’è quindi quella palese estraneità o carattere «intruso» che soli possono violare l’art. 77.

    Il principio

    Una disposizione aggiunta in sede di conversione viola l’art. 77, secondo comma, Cost. solo se totalmente estranea o addirittura intrusa, tale da interrompere ogni correlazione con il decreto-legge. La coerenza si valuta sia sul piano oggettivo (la materia) sia su quello funzionale (le finalità).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’azione diretta del vettore?

    È la facoltà del vettore che ha materialmente eseguito il trasporto di chiedere il pagamento a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, non solo al proprio committente diretto.

    Perché si discuteva dell’art. 77 della Costituzione?

    Perché l’art. 77 impone che la legge di conversione abbia un contenuto omogeneo al decreto-legge: non vi si possono inserire norme del tutto estranee alle materie e alle finalità del decreto.

    Perché la questione era «manifestamente» infondata?

    Perché la Corte aveva già respinto identica questione con la sentenza n. 226 del 2019 e i giudici non avevano aggiunto argomenti nuovi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2020 – Revoca quinquennale della patente per omicidio e lesioni stradali

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    Con l’ordinanza n. 92 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 222 del Codice della strada, che impone la revoca quinquennale della patente in caso di condanna per reati stradali. La causa: il giudice non aveva descritto i fatti del processo, impedendo il controllo sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per omicidio stradale o lesioni stradali gravi subisce, oltre alla pena, la revoca della patente di guida con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni. Un giudice di Massa ha sospettato che applicare la stessa, gravissima sanzione a condotte molto diverse per gravità e colpa fosse irragionevole e contrario alla finalità rieducativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Massa, in persona del Giudice onorario di pace, ha sollevato la questione sull’art. 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’applicazione automatica della medesima sanzione accessoria a fattispecie diverse (lesioni e omicidio stradale, con o senza aggravanti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza di rimessione era priva di un’adeguata descrizione del fatto: mancava del tutto la descrizione della condotta contestata e della colpa ascritta all’imputato. Questa lacuna impediva il controllo sulla rilevanza. La Corte ha inoltre ricordato che, con la sentenza n. 88 del 2019, aveva già aperto alla possibilità per il giudice di disporre la sospensione in alternativa alla revoca in assenza di aggravanti.

    Il principio

    L’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio rende la questione manifestamente inammissibile, perché impedisce alla Corte di verificare la rilevanza, cioè che la norma censurata debba effettivamente essere applicata in quel processo.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la revoca quinquennale è legittima?

    No: non si è pronunciata sul merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto dell’ordinanza del giudice, senza decidere se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

    Perché conta la descrizione del fatto nell’ordinanza del giudice?

    Perché la Corte deve poter controllare la «rilevanza»: che la norma sospettata serva davvero a decidere il caso. Senza i fatti, questo controllo è impossibile.

    Esiste già un’alternativa alla revoca automatica?

    Sì. La sentenza n. 88 del 2019, citata nell’ordinanza, consente al giudice di disporre la sospensione anziché la revoca quando non ricorrono le aggravanti previste per omicidio e lesioni stradali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2020 – Estrazione di trachite nei Colli Euganei: salva la legge veneta sulle cave

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    La Corte costituzionale ha salvato, con interpretazione conforme, la norma veneta che consente l’estrazione di trachite nel Parco dei Colli Euganei. Il richiamo alle cave già previste nei piani vigenti la mantiene entro i limiti ambientali fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Veneto, riformando la disciplina delle cave, aveva previsto la possibilità di autorizzare, anche in via sperimentale, l’estrazione di trachite all’interno del Parco dei Colli Euganei, in deroga ai limiti del piano ambientale, ma solo per ampliamenti di cave già attive e con valutazione di impatto ambientale. Lo Stato temeva un contrasto con i divieti ambientali europei e nazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 32, lettera c), della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione, per contrasto con l’art. 5, lettera n), del d.m. 17 ottobre 2007, che vieta l’ampliamento delle cave esistenti nelle zone di protezione speciale salvo quelle previste negli strumenti di pianificazione vigenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La norma regionale, richiamando le cave previste nel piano ambientale e nel Progetto tematico Cave già vigenti, va interpretata come limitata ai soli siti già assentiti alla data del decreto statale, restando così allineata ai limiti ambientali. È stata inoltre dichiarata estinta, per rinuncia, la parte di ricorso sulle altre disposizioni.

    Il principio

    La materia delle cave rientra nella competenza residuale regionale, ma deve rispettare gli standard ambientali fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente. L’espresso richiamo, nella norma regionale, ai piani di settore vigenti consente un’interpretazione conforme che esclude il contrasto con i divieti statali.

    Domande e risposte

    Si possono aprire nuove cave nei Colli Euganei?

    No: la norma, così interpretata, consente solo ampliamenti di cave già attive e previste nei piani vigenti alla data del decreto del 2007, con valutazione di impatto ambientale.

    Di chi è la competenza sulle cave?

    Della Regione, in via residuale, ma sempre nel rispetto dei limiti ambientali fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente.

    Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    La Corte salva la norma a condizione che sia interpretata nel modo indicato in sentenza, che la rende compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 30/2020 – Deroghe alle altezze degli edifici: inammissibile la questione per difetto di rilevanza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni sulla legge veneta che consentiva ampliamenti in deroga ai limiti di altezza degli edifici. Il giudizio principale verteva su un altro profilo della norma.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Veneto consentiva, per riqualificare il tessuto edilizio e ridurre il consumo di suolo, ampliamenti e ricostruzioni con un aumento dell’altezza fino al 40 per cento, anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444 del 1968. Nel giudizio principale si discuteva però di come calcolare quel 40 per cento, non della deroga ai limiti statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) («ordinamento civile»), e terzo comma («governo del territorio»), della Costituzione, lamentando il contrasto con i limiti inderogabili di altezza fissati a livello statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per carenza di motivazione sulla rilevanza. Nel giudizio a quo si discuteva soltanto di cosa si dovesse intendere per «edificio esistente» su cui calcolare l’aumento, non del fatto che l’intervento fosse stato autorizzato in deroga ai limiti di altezza: profilo, quest’ultimo, su cui si appuntavano invece le censure.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma censurata, nel profilo contestato, è effettivamente rilevante per decidere il giudizio principale. La censura deve riguardare un aspetto realmente controverso nella causa.

    Domande e risposte

    Cosa significa «rilevanza» della questione?

    È il requisito per cui la norma sospettata di incostituzionalità deve servire effettivamente a decidere la causa pendente davanti al giudice che la solleva.

    Perché la questione è stata respinta in rito?

    Perché la lite riguardava il metodo di calcolo dell’altezza, mentre la censura colpiva la deroga ai limiti statali, profilo non in discussione nel processo.

    La norma veneta è ancora in vigore?

    È stata abrogata nel 2019, ma continua ad applicarsi agli interventi avviati entro il 31 marzo 2019; la Corte non ne ha comunque deciso il merito.

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  • Corte cost. n. 46/2020 – Incandidabilità e sospensione degli amministratori locali: questione infondata

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    Con l’ordinanza n. 46 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive a seguito di condanna (cosiddetta legge Severino).

    Di cosa si tratta

    La legge Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012) stabilisce l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo per chi sia stato condannato per determinati delitti non colposi, prevedendo anche la sospensione dalla carica. Un giudice ha dubitato della legittimità di tale meccanismo in un caso che riguardava un amministratore locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Vercelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. A differenza di una pronuncia di inammissibilità, qui la Corte ha valutato il merito ritenendo evidente la non fondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato rispetto all’art. 3 Cost., sicché la disciplina sulla sospensione e l’incandidabilità degli amministratori locali resta conforme a Costituzione.

    Il principio

    La disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive a seguito di condanna, prevista dalla legge Severino, non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza dell’art. 3 Cost.: la questione che ne dubitava è stata ritenuta manifestamente infondata, in linea con il consolidato orientamento sulla natura non sanzionatoria di tali misure.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Severino?

    È il testo unico (d.lgs. n. 235 del 2012) che disciplina l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo per chi sia stato condannato in via definitiva per determinati delitti non colposi, con previsione anche della sospensione dalla carica.

    Che differenza c’è tra inammissibile e infondata?

    L’inammissibilità ferma la Corte sul piano processuale; la manifesta infondatezza presuppone invece una valutazione di merito, con cui la Corte ritiene evidente che la norma sia conforme a Costituzione.

    La disciplina resta valida?

    Sì. Dichiarata manifestamente infondata la questione, le norme sulla sospensione e sull’incandidabilità degli amministratori locali restano in vigore.

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  • Corte cost. n. 27/2020 – Fondi regionali anti-bullismo: nessuna discriminazione tra associazioni

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    La Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Basilicata che riserva i finanziamenti contro bullismo e cyberbullismo alle associazioni iscritte nel registro regionale. La norma, correttamente interpretata, non esclude le associazioni nazionali presenti sul territorio.

    Di cosa si tratta

    La Basilicata finanzia programmi contro il bullismo e il cyberbullismo destinandoli ad associazioni con esperienza nel campo del disagio minorile, iscritte nel registro regionale del volontariato e della promozione sociale. Lo Stato temeva che fossero escluse le associazioni iscritte solo nel registro nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 43 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una discriminazione a danno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ma con le stesse finalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina sulle associazioni di promozione sociale prevede un collegamento automatico tra registri regionali e nazionale: le articolazioni locali e i circoli affiliati alle associazioni nazionali rientrano comunque tra i beneficiari. Restano escluse solo le associazioni che non svolgono alcuna attività nel territorio della Basilicata, scelta non irragionevole.

    Il principio

    È legittima e non discriminatoria la scelta del legislatore regionale di privilegiare, per i finanziamenti locali, le associazioni che hanno maturato esperienza certificata sul territorio regionale, anche come articolazioni di realtà nazionali, in funzione della maggiore efficacia dell’intervento.

    Domande e risposte

    Le associazioni nazionali sono escluse dai fondi?

    No: se hanno articolazioni locali o circoli affiliati in Basilicata accedono ai finanziamenti come quelle iscritte nel registro regionale.

    Chi resta fuori?

    Solo le associazioni che non svolgono alcuna attività, neppure tramite articolazioni locali, nel territorio della Regione.

    Perché la scelta non è discriminatoria?

    Perché valorizza l’esperienza concreta sul territorio, coerente con l’obiettivo di contrastare il fenomeno a livello locale.

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  • Corte cost. n. 26/2020 – Buoni fruttiferi postali: legittima la variazione dei tassi per il futuro

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    La Corte costituzionale ha salvato la vecchia norma che consentiva di modificare con decreto ministeriale i tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi già emessi. La variazione opera solo per il futuro e non lede né l’affidamento del risparmiatore né la tutela del risparmio.

    Di cosa si tratta

    Due risparmiatori avevano sottoscritto nel 1983 dei buoni postali fruttiferi e, alla riscossione nel 2003, avevano ottenuto meno del previsto, perché un decreto del 1986 aveva ridotto i tassi. Contestavano che la riduzione potesse applicarsi a buoni già sottoscritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rossano ha sollevato la questione sull’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 (testo unico postale), poi abrogato, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentiva di estendere a serie di buoni già emesse le modifiche peggiorative dei tassi di interesse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost. (evocati solo nel dispositivo, senza motivazione) e non fondata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. La norma non è retroattiva: la variazione opera solo dall’entrata in vigore del decreto, calcolando gli interessi già maturati con il vecchio tasso. Non sussiste neppure la disparità rispetto ai prodotti bancari, data l’eterogeneità dei buoni postali come titoli emessi da un soggetto a soggettività statuale.

    Il principio

    La possibilità, prevista dalla legge, di modificare anche in peius i tassi dei buoni postali per il futuro esclude un affidamento tutelabile sulla loro invariabilità e riflette un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica.

    Domande e risposte

    I tassi sui buoni già sottoscritti possono cambiare?

    Secondo la disciplina esaminata sì, ma solo per il futuro: gli interessi già maturati restano calcolati con il tasso precedente.

    Perché non c’è disparità con i conti bancari?

    Perché i buoni postali, emessi da un soggetto a natura statuale, sono giuridicamente diversi dagli strumenti finanziari bancari e seguono una disciplina propria.

    Cosa vuol dire che una parte della questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito perché gli artt. 43 e 97 erano stati richiamati senza spiegare le ragioni della loro violazione.

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  • Corte cost. n. 45/2020 – Manifestazioni storiche con cavalli in Molise: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Molise che, per le manifestazioni storico-culturali con equidi, consente di assicurare il benessere degli animali con idonea ferratura e cambio degli animali in alternativa al rivestimento del tracciato.

    Di cosa si tratta

    Alcune manifestazioni storico-culturali prevedono l’impiego di cavalli o altri ungulati su percorsi anche asfaltati. Per tutelare il benessere degli animali la disciplina nazionale richiede di ricoprire il fondo con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli. La Regione Molise ha introdotto, in alternativa, l’idonea ferratura e il cambio degli animali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, che modifica la legge regionale n. 5 del 2015 sulle manifestazioni storico-culturali e la tutela del benessere animale, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione (anche in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e al principio di leale collaborazione). La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina regionale, che consente di garantire il benessere degli animali con idonea ferratura e cambio degli animali in alternativa al rivestimento del tracciato, è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali e con i principi statali invocati dallo Stato.

    Il principio

    Nelle materie in cui concorrono competenze statali e regionali, la Regione può introdurre misure alternative a tutela di un medesimo interesse — qui il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni storiche — purché idonee a garantirne la protezione e compatibili con i principi statali. In tal caso non si configura una lesione delle competenze dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa consente la legge molisana?

    Consente, quando non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato, di assicurare comunque il benessere degli animali con un’idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare scivolamenti, e con il cambio degli animali secondo regolamento.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la disciplina regionale, prevedendo misure alternative idonee a tutelare il benessere animale, è stata ritenuta compatibile con i principi statali e con i parametri costituzionali invocati.

    La norma regionale resta in vigore?

    Sì. Essendo le questioni dichiarate non fondate, la legge della Regione Molise resta pienamente efficace.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni e vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, parametri della censura.
  • Corte cost. n. 25/2020 – Personale delle società partecipate siciliane e catalogatori dei beni culturali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma siciliana che derogava alla disciplina statale delle società partecipate (poi modificata e mai applicata) e ha salvato, con interpretazione adeguatrice, la norma sui catalogatori dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana conteneva due previsioni contestate: una sul personale delle società partecipate in liquidazione (che escludeva l’applicazione del testo unico statale sulle società pubbliche) e una sull’inserimento dei catalogatori dei beni culturali nella dotazione organica regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4 e 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) («ordinamento civile»), e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), della Costituzione, lamentando la deroga alle norme statali sul lavoro nelle società pubbliche e sulla definizione della dotazione organica.

    La decisione della Corte

    Sull’art. 4 la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la norma era stata sostituita con una modifica satisfattiva e non aveva avuto applicazione. Sull’art. 66 ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione, che richiama espressamente gli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata nel senso che il transito dei catalogatori nei ruoli regionali deve essere preceduto dal piano dei fabbisogni, senza automatismi.

    Il principio

    La modifica normativa intervenuta in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere se è satisfattiva e la norma non ha avuto applicazione. Quanto alla dotazione organica, l’espresso richiamo alle norme statali sul pubblico impiego consente un’interpretazione conforme che esclude l’assorbimento automatico del personale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che la lite non ha più oggetto, perché la norma è stata cambiata in modo da soddisfare le richieste e non ha prodotto effetti nel frattempo.

    Cos’è il piano dei fabbisogni di personale?

    È il documento con cui l’amministrazione programma di quanto e quale personale ha bisogno, prima di definire la dotazione organica e procedere alle assunzioni.

    Perché la norma sui catalogatori è stata salvata?

    Perché richiama essa stessa le norme statali, permettendo di leggerla nel senso che il loro inserimento passa per il piano dei fabbisogni e non avviene in automatico.

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  • Corte cost. n. 24/2020 – Revoca della patente per misure di sicurezza: il prefetto «può», non «deve»

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    La Corte costituzionale ha eliminato l’automatismo della revoca della patente per chi è sottoposto a una misura di sicurezza personale. Il prefetto non «provvede» obbligatoriamente, ma «può provvedere», valutando caso per caso.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada imponeva al prefetto di revocare la patente a chiunque fosse sottoposto a una misura di sicurezza personale (come la libertà vigilata). La revoca scattava in automatico, anche quando lo stesso giudice aveva consentito alla persona di continuare a guidare per ragioni di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche e il Tribunale di Lecco hanno sollevato la questione sull’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (e, per il primo giudice, anche agli artt. 4, 16 e 35), nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3 Cost. (assorbite le altre censure), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere». La pronuncia segue la logica già affermata dalla sentenza n. 22 del 2018 per i reati in materia di stupefacenti.

    Il principio

    Le misure di sicurezza personali sono di vario tipo e gravità e molte (come la libertà vigilata) sono compatibili con la guida. Ricollegare a tutte la revoca automatica della patente è irragionevole e sproporzionato, anche perché contraddice il giudice che può consentire l’uso della patente per favorire il reinserimento lavorativo. Serve quindi una valutazione discrezionale, caso per caso.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è sottoposto a una misura di sicurezza?

    La patente non viene più revocata automaticamente: il prefetto deve valutare la situazione concreta prima di decidere.

    Cos’è la libertà vigilata?

    È una misura di sicurezza non detentiva con prescrizioni, da applicare in modo da agevolare, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale della persona.

    Perché era irragionevole l’automatismo?

    Perché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse e poteva vanificare la finalità rieducativa decisa dal giudice.

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  • Corte cost. n. 44/2020 – Casa popolare in Lombardia: illegittimo il requisito dei cinque anni di residenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lombardia che subordinava l’accesso ai servizi abitativi pubblici al requisito di cinque anni di residenza o di attività lavorativa nel periodo immediatamente precedente la domanda.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) serve a dare un alloggio a chi si trova in condizione di bisogno. La Regione Lombardia aveva richiesto, per accedere, la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in riferimento agli artt. 3, 10, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». È quindi caduto il requisito del radicamento quinquennale, che subordinava l’accesso all’alloggio pubblico a una prolungata permanenza pregressa sul territorio.

    Il principio

    Il requisito di una residenza (o attività lavorativa) protratta per cinque anni come condizione di accesso ai servizi abitativi pubblici non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale di tali servizi, che è rispondere al bisogno abitativo. Un simile sbarramento temporale è irragionevole e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa richiedeva la legge lombarda?

    Per accedere ai servizi abitativi pubblici occorreva la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda.

    Perché il requisito è stato cancellato?

    Perché il radicamento quinquennale non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, che è soddisfare il bisogno abitativo: un simile sbarramento è irragionevole.

    Cosa resta della norma?

    Resta la disposizione depurata dell’inciso sui cinque anni: l’accesso non può più essere subordinato a quella prolungata permanenza pregressa sul territorio.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, in rapporto alla funzione sociale dei servizi abitativi.
    • Art. 117 della Costituzione — Vincoli del diritto dell’Unione europea, in relazione alla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.
  • Corte cost. n. 22/2020 – Commissioni dei Consigli regionali: il giudice amministrativo non può sindacarne la composizione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha annullato la sentenza con cui il TAR Puglia aveva rifatto i conti sulla composizione di una commissione consiliare regionale. Decidere chi siede nelle commissioni rientra nel potere di autorganizzazione del Consiglio regionale e sfugge al sindacato del giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Nel Consiglio regionale della Puglia era sorta una controversia su quanti consiglieri del Movimento 5 Stelle dovessero far parte di una commissione permanente. Il TAR, su ricorso dei consiglieri, aveva annullato il verbale e indicato con calcoli precisi come ripartire i seggi. La Regione ha sollevato conflitto, ritenendo che il giudice avesse invaso le proprie prerogative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, sostenendo che la sentenza del TAR fosse stata emessa in difetto assoluto di giurisdizione (art. 103 Cost.) e ledesse i poteri di autorganizzazione del Consiglio (artt. 114, secondo comma, 117, 121, secondo comma, e 123 Cost.) e l’insindacabilità dei consiglieri (art. 122, quarto comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso in riferimento agli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost., annullando la sentenza del TAR. La censura sull’art. 122, quarto comma (insindacabilità), è stata invece respinta, perché la sentenza non chiamava i consiglieri a rispondere di opinioni o voti.

    Il principio

    La decisione su come comporre una commissione consiliare, applicando il criterio proporzionale del regolamento interno, è espressione della discrezionalità politica e del potere di autorganizzazione del Consiglio regionale, strumentale alla funzione legislativa. Ogni sindacato esterno su tali scelte si traduce in un difetto assoluto di giurisdizione.

    Domande e risposte

    Cos’è il potere di autorganizzazione del Consiglio?

    È la facoltà dell’assemblea di disciplinare i propri lavori e la propria struttura interna, comprese le commissioni, attraverso i regolamenti e la loro applicazione.

    Allora i consiglieri non hanno tutela?

    L’hanno: il regolamento interno affida all’ufficio di presidenza del Consiglio il compito di garantire i diritti e le prerogative dei consiglieri.

    Perché non c’era violazione dell’insindacabilità?

    Perché la garanzia dell’art. 122, quarto comma, riguarda opinioni e voti dei consiglieri, mentre qui era in gioco la giurisdizione sull’atto di composizione della commissione.

    Norme collegate