Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 218/2020 – Lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese al GIP dall’imputato in reato collegato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 512, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva, alle condizioni stabilite, la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari dall’imputato di un reato collegato, divenuto poi irreperibile, che doveva essere sentito come testimone assistito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 512 cod. proc. pen. permette di leggere in dibattimento gli atti assunti in precedenza quando la loro ripetizione è divenuta impossibile per fatti sopravvenuti e imprevedibili. Nel caso esaminato, una persona arrestata aveva reso davanti al GIP dichiarazioni accusatorie verso i pubblici ufficiali che l’avevano arrestata; resasi poi irreperibile, non poteva più essere sentita come testimone, e quelle dichiarazioni rischiavano di andare perdute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha censurato l’art. 512 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la lettura delle dichiarazioni rese in interrogatorio davanti al GIP dall’imputato di reato collegato (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.) da escutere come testimone assistito, nel caso in cui ne fosse divenuta impossibile la ripetizione per cause oggettive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al GIP in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

    Il principio

    L’irragionevole esclusione della lettura di dichiarazioni divenute irripetibili per cause oggettive determina una perdita ingiustificata di prova, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la disciplina costituzionale del giusto processo. La lettura va consentita quando l’impossibilità di ripetizione è oggettiva e il dichiarante aveva ricevuto i prescritti avvertimenti.

    Domande e risposte

    Cosa cambia nel processo penale?

    Ora, alle condizioni indicate, le dichiarazioni rese al GIP dall’imputato di reato collegato, divenuto irreperibile, possono essere lette in dibattimento anziché andare perdute.

    Qual era la condizione richiesta dalla Corte?

    Che il dichiarante avesse ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e che l’impossibilità di ripeterne l’escussione fosse di natura oggettiva.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2020 – Legge di stabilità Lazio 2019: illegittime tre disposizioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tre disposizioni della legge di stabilità regionale del Lazio per il 2019 (artt. 4, comma 25, 9, comma 2, e 19). Le norme regionali invadevano competenze statali e contrastavano con vincoli sovraordinati, tra cui il rispetto del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità del Lazio per il 2019 conteneva, tra le altre, una previsione di spesa per realizzare un hub sanitario di emergenza nel territorio di Anagni. Il Governo ha contestato questa e altre disposizioni, ritenendo che incidessero su competenze riservate, in particolare in un contesto in cui la sanità regionale era soggetta a un commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 25, 9, comma 2, e 19 della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019). Tra i parametri figurava l’art. 120 della Costituzione, sotto il profilo del principio di leale collaborazione e dei vincoli connessi al commissariamento del piano di rientro sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 25, dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.

    Il principio

    La Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, con commissario ad acta, non può adottare disposizioni che interferiscano con le competenze del commissario e con i vincoli del piano: ciò viola il principio di leale collaborazione e le competenze sovraordinate.

    Domande e risposte

    Quante norme sono state annullate?

    Tre: gli artt. 4, comma 25, 9, comma 2, e 19 della legge di stabilità regionale del Lazio per il 2019.

    Perché rilevava il piano di rientro sanitario?

    Perché la Regione era commissariata: le previsioni regionali non potevano interferire con le competenze del commissario ad acta e con i vincoli del piano di rientro dal disavanzo.

    La Corte ha deciso su tutte le questioni del ricorso?

    No. Ha riservato a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2020 – Dirigenti sanitari Provincia di Bolzano: processo estinto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di valutazione dei dirigenti sanitari e bilancio. Nessuna decisione è stata presa nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni di una legge di variazione di bilancio della Provincia di Bolzano, una delle quali incideva sulla disciplina della nomina, revoca e valutazione dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale. Secondo il Governo, queste regole avrebbero dovuto rispettare i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione tra l’altro all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 sulla valutazione dei dirigenti sanitari e alle norme statutarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

    Il principio

    Il giudizio in via principale si chiude con l’estinzione quando vengono meno, nel corso del processo, le condizioni per una decisione di merito, ad esempio per rinuncia al ricorso o per il sopravvenire di modifiche normative che incidono sulle disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legittimità delle norme provinciali?

    No. Il processo si è estinto, quindi non vi è alcuna pronuncia sul merito.

    Quali materie erano coinvolte?

    La tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, ambiti di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), oltre al principio di ragionevolezza (art. 3).

    Le norme restano in vigore?

    L’estinzione non comporta annullamento: la Corte non ha deciso sulla legittimità delle disposizioni, che non sono state dichiarate incostituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2020 – Tutele crescenti e licenziamento collettivo (Jobs Act)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme del Jobs Act in materia di contratto a tutele crescenti, sollevate con riferimento a un licenziamento collettivo.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act) ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal marzo 2015, il contratto a tutele crescenti, modificando le conseguenze del licenziamento illegittimo, comprese le ipotesi di licenziamento collettivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli, in un giudizio su un licenziamento collettivo, ha sollevato questioni sull’art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e sugli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Carta sociale europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Napoli.

    Il principio

    Le censure contro la disciplina del licenziamento collettivo nel regime delle tutele crescenti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità: la Corte non è entrata nel merito, lasciando immutate le norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa sono le tutele crescenti?

    È il regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015 per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 2015, con tutele contro il licenziamento illegittimo crescenti in base all’anzianità.

    La Corte ha bocciato il Jobs Act?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito: le norme restano in vigore.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Che la Corte ha riscontrato ostacoli preliminari (ad esempio sulla rilevanza o sulla formulazione delle questioni) che le hanno impedito di esaminarne il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2020 – Valutazione ambientale Provincia di Bolzano: processo estinto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale della legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla valutazione ambientale. Il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato diverse disposizioni della legge provinciale di Bolzano sulla valutazione ambientale di piani, programmi e progetti (VAS, VIA e AIA), ritenendo che eccedessero le competenze provinciali e invadessero le competenze statali. Nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per la decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità sugli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), denunciando l’invasione delle competenze esclusive statali sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le questioni sollevate.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio in via principale, vengono meno i presupposti del contendere — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata o per modifica della normativa impugnata — il processo costituzionale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    La legge provinciale è stata giudicata legittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto, quindi non c’è alcun giudizio sulla legittimità delle norme provinciali.

    Cosa vuol dire «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali sopravvenute, senza che la Corte si sia pronunciata sul contenuto delle questioni.

    Quali competenze erano in discussione?

    Quelle statali esclusive sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Province autonome; livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente (comma 2, lett. m e s)
  • Corte cost. n. 253/2020 – Domanda riconvenzionale pregiudiziale nel rito sommario di cognizione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 702-ter del codice di procedura civile nella parte in cui non consentiva al giudice del rito sommario di mutare il rito quando la domanda riconvenzionale introduce una causa pregiudiziale di competenza del collegio.

    Di cosa si tratta

    Nel rito sommario di cognizione il giudice decide in composizione monocratica. Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale che riguarda una causa di competenza del collegio, la norma imponeva di dichiararla inammissibile, anche quando questa causa è pregiudiziale rispetto a quella principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, evidenziando il rischio di contrasto tra giudicati e la lesione del diritto di difesa derivanti dalla decisione separata delle due cause.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale di competenza collegiale, il giudice possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

    Il principio

    Quando la domanda riconvenzionale introduce una causa pregiudiziale riservata al collegio, il giudice del rito sommario non deve dichiararla inammissibile ma può mutare il rito: solo così si evita il contrasto di giudicati e si garantisce il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito sommario di cognizione?

    È un procedimento semplificato e più rapido davanti al tribunale in composizione monocratica, disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il giudice può ora disporre il mutamento del rito quando la domanda riconvenzionale propone una causa pregiudiziale di competenza collegiale, invece di dichiararla inammissibile.

    Perché la vecchia disciplina era incostituzionale?

    Perché la decisione separata delle due cause poteva generare un contrasto di giudicati, in violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 252/2020 – Convalida delle perquisizioni antidroga autorizzate per telefono

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 103 del Testo unico sugli stupefacenti nella parte in cui non prevedeva che le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dovessero essere convalidate.

    Di cosa si tratta

    In materia di contrasto al traffico di droga la legge consente, in casi d’urgenza, perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dall’autorità giudiziaria. Mancava però una previsione che imponesse, come per altre perquisizioni d’urgenza, la successiva convalida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce ha sollevato, con più ordinanze, questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale e sull’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), per il difetto di garanzie sulle perquisizioni autorizzate per telefono.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale.

    Il principio

    Anche le perquisizioni antidroga autorizzate telefonicamente devono essere sottoposte a convalida: la mancanza di questo controllo viola le garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Le perquisizioni personali e domiciliari antidroga autorizzate per telefono devono ora essere convalidate, come già avviene per altre perquisizioni d’urgenza.

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 103, comma 3, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di convalida.

    Perché le questioni sull’art. 191 c.p.p. non sono state esaminate?

    Sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2020 – Legge sanitaria della Calabria in piano di rientro annullata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Calabria che disponeva misure urgenti sui servizi sanitari, perché in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il commissariamento della Regione.

    Di cosa si tratta

    La Calabria era sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e a commissariamento. In questo contesto aveva approvato una legge che dettava provvedimenti urgenti su personale e servizi sanitari regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato ha impugnato l’intera legge reg. Calabria n. 34 del 2019 e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, lamentando interferenza con le funzioni del commissario, mancanza di copertura finanziaria e invasione di competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Calabria n. 34 del 2019.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata non può adottare leggi in materia di personale e organizzazione sanitaria che interferiscano con i compiti del commissario e con gli impegni di risanamento: tali interventi violano i vincoli di coordinamento della finanza pubblica e l’art. 120 Cost.

    Domande e risposte

    Perché l’intera legge è stata annullata?

    Per il suo carattere normativo omogeneo e perché interferiva con il piano di rientro e con il commissariamento della sanità calabrese, in contrasto con gli artt. 81 e 120 Cost.

    Cosa comporta il piano di rientro sanitario?

    Limita fortemente l’autonomia regionale in materia di spesa e personale sanitario, affidando funzioni a un commissario per il risanamento del disavanzo.

    Quali parametri sono stati violati?

    In particolare gli artt. 81 e 120, secondo comma, Cost., oltre all’art. 117 sul riparto di competenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2020 – Veicoli fuori uso e autodemolizione: legge Lazio salva con interpretazione conforme

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla norma della Regione Lazio in materia di impianti di autodemolizione e veicoli fuori uso. La disposizione regionale è stata salvata interpretandola in modo conforme alla disciplina statale di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva introdotto, nella propria legge sui rifiuti, un articolo (6-bis) per «stabilizzare» la filiera del trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti metallici, richiamando l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2003 per gli impianti già autorizzati. Il Governo temeva che ciò consentisse di derogare ai requisiti statali (progetto di adeguamento, piano di ripristino ambientale) richiesti per l’autorizzazione degli impianti di autodemolizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 21, comma 15, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, riservando a separate pronunce le altre questioni proposte con lo stesso ricorso. La norma regionale è stata ritenuta legittima a condizione di interpretarla come non derogatoria della disciplina statale.

    Il principio

    Una norma regionale che richiama una disposizione statale non può essere letta come se la «decontestualizzasse» dal complessivo quadro normativo di riferimento. Va interpretata in modo conforme alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, senza escludere l’applicazione integrale dei requisiti statali per l’autorizzazione degli impianti.

    Domande e risposte

    La norma della Regione Lazio è stata annullata?

    No. È stata salvata con una pronuncia di non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione», cioè con un’interpretazione conforme alla Costituzione.

    Perché era in gioco la tutela dell’ambiente?

    Perché la disciplina degli impianti di autodemolizione e dei veicoli fuori uso rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Cosa significa «nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma resta in vigore ma deve essere applicata secondo l’interpretazione indicata dalla Corte, l’unica compatibile con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2020 – Norme finanziarie e sul personale della Valle d’Aosta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma di variazione di bilancio della Valle d’Aosta, salvando invece le altre disposizioni impugnate su personale e coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato alcune leggi regionali valdostane del 2019 in materia di bilancio e di personale regionale, ritenendo che invadessero competenze statali o violassero principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni sull’art. 1, comma 4, e sull’art. 2 della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019 e sull’art. 6, commi 6 e 7, della legge reg. n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e allo Statuto speciale della Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge reg. n. 4 del 2019; ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 4, e sull’art. 2 della legge reg. n. 1 del 2019 e sull’art. 6, comma 7, della legge reg. n. 4 del 2019.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e i limiti alla spesa di personale: la disposizione regionale che li valica è illegittima, mentre quelle interpretabili in senso conforme alla Costituzione si salvano.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 6, comma 6, della legge regionale della Valle d’Aosta n. 4 del 2019.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    La Corte salva la norma a condizione che venga interpretata nel senso indicato dalla motivazione della sentenza, conforme alla Costituzione.

    Lo Statuto speciale protegge la Regione da queste impugnazioni?

    Solo in parte: anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2020 – Cumulo pensione di anzianità e redditi da lavoro: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Il giudice rimettente non aveva ricostruito correttamente il quadro normativo né chiarito quale fosse esattamente l’intervento richiesto alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda un lavoratore che, dimessosi nel 2007, aveva ottenuto dal 2008 la pensione di anzianità e poi aveva ripreso a lavorare a tempo parziale presso la stessa azienda. Si discuteva del regime di cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da nuovo lavoro, oggetto di una stratificazione di norme succedutesi nel tempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato la questione — in riferimento all’art. 3 della Costituzione — sull’art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, sull’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e sull’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La pronuncia non è entrata nel merito della legittimità della disciplina del cumulo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo chiaro e completo: spetta al giudice rimettente individuare con precisione la norma applicabile e l’intervento richiesto. In difetto, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se il divieto di cumulo è legittimo?

    No. Si è fermata a una pronuncia di inammissibilità, senza valutare nel merito la conformità a Costituzione del divieto di cumulo.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la questione, per come è stata posta dal giudice, non poteva essere esaminata nel merito: resta impregiudicata la possibilità di riproporla in termini corretti.

    Qual era il parametro invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2020 – Licenziamenti: il ricorso cautelare d’urgenza impedisce la decadenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti, nella parte in cui non riconosceva che anche il deposito di un ricorso cautelare d’urgenza (ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.), entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, è idoneo a evitare la decadenza. Il lavoratore che agisce in via cautelare non perde più il diritto di far valere le proprie ragioni.

    Di cosa si tratta

    Chi viene licenziato o subisce un atto del datore di lavoro (come un trasferimento) deve prima impugnarlo per iscritto entro 60 giorni e poi, entro i successivi 180 giorni, attivarsi in giudizio, altrimenti l’impugnazione perde efficacia. Il problema sollevato riguardava il lavoratore che, in quei 180 giorni, presenta non un ricorso ordinario di merito ma un ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: secondo il «diritto vivente» della Cassazione quel ricorso non bastava a impedire la decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha censurato l’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, perché non prevedeva l’idoneità del ricorso cautelare ante causam a impedire la decadenza. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Il caso nasceva da un lavoratore disabile che aveva impugnato in via d’urgenza un trasferimento in altra regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se, entro 180 giorni, non è seguita — oltre che dal deposito del ricorso di merito o dalla richiesta di conciliazione/arbitrato — anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. In sostanza, anche il ricorso d’urgenza vale a salvare l’impugnazione.

    Il principio

    Precludere al lavoratore, che ha tempestivamente attivato uno strumento idoneo come il ricorso cautelare, di ottenere una decisione per ragioni meramente formali costituisce una sanzione sproporzionata e irragionevole. Il ricorso d’urgenza, destinato a una decisione anticipatoria del merito, deve essere riconosciuto come atto idoneo a impedire la decadenza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi impugna un licenziamento?

    Se nei 180 giorni il lavoratore deposita un ricorso cautelare d’urgenza, questo è ora idoneo a impedire la decadenza, al pari del ricorso di merito o della richiesta di conciliazione.

    Quali termini restano in vigore?

    Restano i due termini: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per l’azione giudiziale. La sentenza aggiunge solo il ricorso cautelare tra gli atti idonei a rispettare il secondo termine.

    Perché la vecchia interpretazione era incostituzionale?

    Perché impediva una decisione nel merito per motivi puramente formali, pur avendo il lavoratore agito tempestivamente con uno strumento processuale idoneo: una sanzione sproporzionata rispetto alle esigenze di certezza del datore di lavoro.

    Norme collegate