Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 848 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    Art. 848 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il ministero per l'aeronautica.

  • Art. 844 Codice della Navigazione

    Art. 844 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 839 Codice della Navigazione

    Art. 839 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Fonte: Normattiva.

  • Art. 838 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione

    Art. 838 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza. TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

  • Art. 837 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

    Art. 837 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo. Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

  • Art. 835 Codice della Navigazione – Nascite, morti e scomparizioni da bordo

    Art. 835 Codice della Navigazione – Nascite, morti e scomparizioni da bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare. Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.

  • Art. 834 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    Art. 834 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. . L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile , compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.

  • Art. 832 Codice della Navigazione – Incidenti ad aeromobili italiani all’estero

    Art. 832 Codice della Navigazione – Incidenti ad aeromobili italiani all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 831 Codice della Navigazione – Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri

    Art. 831 Codice della Navigazione – Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri.

  • Art. 830 Codice della Navigazione – Incidenti aeronautici in mare

    Art. 830 Codice della Navigazione – Incidenti aeronautici in mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.

  • Art. 829 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di inconveniente grave

    Art. 829 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di inconveniente grave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

  • Art. 828 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di incidente

    Art. 828 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di incidente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC , l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

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