Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 815 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili

    Art. 815 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.

  • Art. 811 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    Art. 811 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.

  • Art. 809 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    Art. 809 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante. Art. 810 (Disciplina di bordo). I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

  • Art. 808 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    Art. 808 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili stranieri. Della polizia di bordo e della navigazione

  • Art. 807 Codice della Navigazione – Utilizzazione degli aeroporti coordinati

    Art. 807 Codice della Navigazione – Utilizzazione degli aeroporti coordinati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.

  • Art. 806 Codice della Navigazione – Limitazioni all’utilizzazione degli aeroporti

    Art. 806 Codice della Navigazione – Limitazioni all’utilizzazione degli aeroporti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti . Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma. Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.

  • Art. 805 Codice della Navigazione – Approdo di aeromobili provenienti dall’estero

    Art. 805 Codice della Navigazione – Approdo di aeromobili provenienti dall’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

  • Art. 803 Codice della Navigazione – Obbligo di approdo in corso di viaggio

    Art. 803 Codice della Navigazione – Obbligo di approdo in corso di viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.

  • Art. 802 Codice della Navigazione – Divieto di partenza

    Art. 802 Codice della Navigazione – Divieto di partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a. .

  • Art. 801 Codice della Navigazione – Controllo degli aeromobili

    Art. 801 Codice della Navigazione – Controllo degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.

  • Art. 800 Codice della Navigazione – Aeromobili diretti all’estero

    Art. 800 Codice della Navigazione – Aeromobili diretti all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

  • Art. 799 Codice della Navigazione – Partenza e approdo degli aeromobili

    Art. 799 Codice della Navigazione – Partenza e approdo degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC. Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto. ————— AGGIORNAMENTO La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".

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