Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 907 Codice della Navigazione – Indennità di volo

    Art. 907 Codice della Navigazione – Indennità di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

  • Art. 906 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    Art. 906 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

  • Art. 905 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    Art. 905 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto. Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.

  • Art. 904 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    Art. 904 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare: 1) il nome, la paternità e il domicilio del lavoratore; 2) la qualifica e le mansioni; 3) la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) la misura e le modalità della retribuzione; 6) l'indicazione del contratto collettivo, quando esista; 7) la data e il luogo di conclusione del contratto. Degli effetti del contratto

  • Art. 903 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 903 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per iscritto.

  • Art. 902 Codice della Navigazione – Tipi e durata del contratto

    Art. 902 Codice della Navigazione – Tipi e durata del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato. Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialità del rapporto.

  • Art. 901 Codice della Navigazione – Capacità dei minori degli anni diciotto

    Art. 901 Codice della Navigazione – Capacità dei minori degli anni diciotto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.

  • Art. 900 Codice della Navigazione – Idoneità fisica

    Art. 900 Codice della Navigazione – Idoneità fisica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo. Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.

  • Art. 899 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo

    Art. 899 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali . . . . DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI VOLO Della formazione del contratto

  • Art. 898 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri

    Art. 898 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare può autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.

  • Art. 897 Codice della Navigazione – Assunzione dei componenti dell’equipaggio

    Art. 897 Codice della Navigazione – Assunzione dei componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

  • Art. 896 Codice della Navigazione – Composizione dell’equipaggio

    Art. 896 Codice della Navigazione – Composizione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La composizione dell'equipaggio è determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalità e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti. Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.

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