Autore: Andrea Marton

  • Articolo 336 Codice Penale: Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

    Articolo 336 Codice Penale: Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

    Art. 336 c.p. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

    La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

  • Articolo 337 Codice Penale: Resistenza a un pubblico ufficiale

    Articolo 337 Codice Penale: Resistenza a un pubblico ufficiale

    Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficiale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  • Articolo 337-bis Codice Penale: Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

    Articolo 337-bis Codice Penale: Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

    Art. 337-bis c.p. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

    La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

    Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

  • Articolo 338 Codice Penale: Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Articolo 338 Codice Penale: Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Art. 338 c.p. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

  • Articolo 339 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 339 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 339 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

    Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

    Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

  • Articolo 340 Codice Penale: Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’

    Articolo 340 Codice Penale: Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’

    Art. 340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

    I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Art. 341 Codice Penale: Abrogato

    Art. 341 Codice Penale: Abrogato

    Art. 341 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 342 Codice Penale: Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Articolo 342 Codice Penale: Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    Art. 342 c.p. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)

    La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

    La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

  • Articolo 343 Codice Penale: Oltraggio a un magistrato in udienza

    Articolo 343 Codice Penale: Oltraggio a un magistrato in udienza

    Art. 343 c.p. Oltraggio a un magistrato in udienza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena e’ della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

    Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia.

  • Art. 344 Codice Penale: Abrogato

    Art. 344 Codice Penale: Abrogato

    Art. 344 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.