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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988: non è incostituzionale che la messa alla prova del minore non possa essere disposta già nella fase delle indagini preliminari.
Di cosa si tratta
La «messa alla prova» è un istituto che può portare all’estinzione del reato attraverso un percorso di recupero del minore. Il caso riguardava un giudice per le indagini preliminari minorile che avrebbe voluto disporla già in quella fase, come previsto per gli adulti dall’art. 464-ter cod. proc. pen.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato la questione sull’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto non fondate le questioni. Ha valorizzato la specificità della giustizia minorile: la messa alla prova può assolvere la sua funzione rieducativa solo se disposta da un giudice strutturalmente qualificato alle valutazioni di personalità, e l’udienza preliminare costituisce essa stessa un momento educativo per il minore.
Il principio
L’esclusione della messa alla prova del minore nella fase delle indagini preliminari non è irragionevole: la misura, per realizzare la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, richiede l’intervento di un giudice qualificato alle valutazioni di personalità, in coerenza con le finalità del processo penale minorile.
Domande e risposte
Cos’è la messa alla prova del minore?
È un istituto del processo penale minorile che, attraverso un percorso di prova, mira al recupero del minore e può condurre all’estinzione del reato.
Perché non può essere disposta nelle indagini preliminari?
Perché secondo la Corte richiede valutazioni di personalità che spettano a un giudice qualificato; l’udienza preliminare costituisce anche un momento educativo per il minore.
La differenza con l’adulto è legittima?
Sì: la specificità della giustizia minorile giustifica una disciplina diversa rispetto a quella dell’art. 464-ter cod. proc. pen. prevista per gli adulti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sulla ragionevolezza e l’eguaglianza
- Art. 27 della Costituzione — parametro evocato sulla finalità rieducativa della pena
- Art. 31 della Costituzione — parametro evocato sulla protezione dell’infanzia e della gioventù
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