Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 19 della legge della Regione Veneto n. 15 del 2019, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali del servizio sanitario regionale, dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri e l’accettazione della Regione.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva contestato una norma veneta che consentiva alle aziende sanitarie regionali di usare le graduatorie concorsuali anche per assumere idonei non vincitori. Nel frattempo le norme statali di riferimento erano state abrogate dalla legge di bilancio 2020, e ciò ha portato lo Stato a rinunciare al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 19 della legge reg. Veneto 16 maggio 2019, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., sostenendo il contrasto con l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte dello Stato, seguita dall’accettazione della Regione Veneto costituita, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
Anche nel giudizio in via principale promosso dallo Stato la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza alcuna decisione sul merito delle questioni proposte.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia: in tal caso il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito.
Cosa aveva inciso sulla scelta di rinunciare?
L’abrogazione, da parte della legge di bilancio 2020, dei commi 361 e 365 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, che costituivano il parametro statale del contrasto lamentato.
La norma regionale è stata quindi giudicata legittima?
No: la Corte non ha esaminato il merito. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di legittimità o illegittimità della norma regionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, tra i parametri statali invocati.
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, evocato dallo Stato.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e accesso per concorso alla pubblica amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare ordinamento civile e livelli essenziali.
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