Autore: Andrea Marton

  • Articolo 319-quater Codice Penale: Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)

    Articolo 319-quater Codice Penale: Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)

    Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

    Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

  • Articolo 320 Codice Penale: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

    Articolo 320 Codice Penale: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

    Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. (1)

    In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

  • Articolo 321 Codice Penale: Pene per il corruttore

    Articolo 321 Codice Penale: Pene per il corruttore

    Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

  • Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione

    Articolo 322 Codice Penale: Istigazione alla corruzione

    Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. (1)

    Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

    La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)

    La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

    :(1)così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

    :(2)così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

  • Articolo 322-bis Codice Penale: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

    Articolo 322-bis Codice Penale: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

    Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

    :1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

    :2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

    :3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

    :4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

    :5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

    Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (2) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

    :1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

    :2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

    un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria. (3)

    Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

    Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)

    Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma.

    Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

  • Articolo 323 Codice Penale: Abuso d’ufficio

    Articolo 323 Codice Penale: Abuso d’ufficio

    Art. 323 c.p. Abuso d’ufficio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)

    La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

  • Articolo 323-bis Codice Penale: Circostanza attenuante

    Articolo 323-bis Codice Penale: Circostanza attenuante

    Art. 323-bis c.p. Circostanza attenuante

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

    (*) aggiunta dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

  • Art. 324 Codice Penale: Abrogato

    Art. 324 Codice Penale: Abrogato

    Art. 324 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 325 Codice Penale: Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

    Articolo 325 Codice Penale: Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

    Art. 325 c.p. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

  • Articolo 326 Codice Penale: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    Articolo 326 Codice Penale: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

    Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.