Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 196/2020 – Referendum sul taglio dei parlamentari: inammissibile il conflitto promosso dall’Associazione «+Europa»

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    Con l’ordinanza n. 196 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’Associazione «+Europa» in relazione alle norme sull’organizzazione del referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro del referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, il decreto-legge n. 26 del 2020, in sede di conversione, aveva introdotto l’art. 1-bis, comma 5, con disposizioni connesse all’emergenza COVID-19 e allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Associazione «+Europa» ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e del Senato, in relazione all’art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, introdotto in sede di conversione.

    La decisione della Corte

    La Corte, in fase di ammissibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non ravvisando in capo all’Associazione ricorrente i presupposti necessari per essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Un’associazione politica non è di regola legittimata, in difetto dei requisiti richiesti, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare le scelte normative del Parlamento sull’organizzazione di una consultazione referendaria.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    L’Associazione «+Europa», nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

    Cosa contestava?

    Una disposizione (art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020) introdotta in sede di conversione, connessa allo svolgimento del referendum durante l’emergenza COVID-19.

    Come si è conclusa?

    Con una declaratoria di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già in fase di ammissibilità.

  • Corte cost. n. 147/2020 – Rottamazione delle cartelle: questioni manifestamente inammissibili

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (convertito nella legge n. 225 del 2016), in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 disciplinava la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle, ossia la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione. Il caso nasceva da una controversia tributaria davanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha sollevato la questione sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando profili di irragionevolezza e di contrasto con la capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Il principio

    Le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, riferite agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sono manifestamente inammissibili: la Corte non ne ha esaminato il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è la «rottamazione» delle cartelle?

    È la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione a causa di un vizio evidente del modo in cui è stata sollevata.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2020 – Dissesto del Comune di Reggio Calabria: illegittima la norma sul piano di riequilibrio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, accogliendo in parte le censure della Corte dei conti calabrese sul riequilibrio finanziario degli enti locali in crisi, e dichiarando inammissibili o infondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    Gli enti locali in grave difficoltà finanziaria seguono procedure speciali di riequilibrio. La Corte dei conti per la Calabria, esaminando la situazione del Comune di Reggio Calabria, aveva sollevato molteplici dubbi di legittimità costituzionale su una disciplina statale che incideva su tali procedure.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, aveva impugnato l’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. legge n. 58 del 2019), in riferimento a numerosi parametri costituzionali (tra cui gli artt. 3, 81, 97, 119 e 117, primo comma, Cost.), nel procedimento relativo al Comune di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019; ha dichiarato inammissibili le questioni sui commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter rispetto a un primo gruppo di parametri; ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 77 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni riferite agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.

    Il principio

    Le norme statali che incidono sui piani di riequilibrio finanziario degli enti locali devono rispettare gli equilibri di bilancio e il quadro dei parametri costituzionali in materia di finanza pubblica: la Corte ha colpito la specifica previsione del comma 2-ter, salvando le altre disposizioni nei limiti indicati in motivazione.

    Domande e risposte

    Qual era il contesto della decisione?

    La crisi finanziaria del Comune di Reggio Calabria e le procedure di riequilibrio degli enti locali in dissesto, oggetto di una disciplina statale introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

    Cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha dichiarato illegittimo soltanto il comma 2-ter dell’art. 38; le altre questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate, anche nei sensi precisati in motivazione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nell’ambito dell’esame della situazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2020 – Reddito di inclusione e stranieri: questioni inammissibili per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come requisito per il reddito di inclusione.

    Di cosa si tratta

    Il reddito di inclusione (ReI) era una misura nazionale di contrasto alla povertà. La norma censurata subordinava l’accesso degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il caso nasceva da una controversia davanti al giudice del lavoro di Bergamo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 della Costituzione, nonché in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando una discriminazione a danno degli stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva considerato la disciplina transitoria che, dal 2019, aveva sostituito il reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza, omettendo ogni argomentazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti: ciò si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    L’omessa motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione — in particolare sull’applicabilità della norma abrogata ai giudizi pendenti alla luce della disciplina transitoria — comporta l’inammissibilità delle questioni.

    Domande e risposte

    Cos’era il reddito di inclusione?

    Era una misura nazionale di contrasto alla povertà (ReI), poi sostituita dal reddito di cittadinanza a partire dal 2019.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il giudice rimettente non aveva motivato sulla rilevanza, omettendo di considerare la disciplina transitoria e la perdurante applicabilità della norma ai giudizi pendenti.

    La Corte ha deciso sul merito della discriminazione?

    No: l’inammissibilità ha precluso l’esame del merito delle censure sulla disparità di trattamento a danno degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2020 – Ne bis in idem tra sanzione tributaria e processo penale: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate per estendere il divieto di doppio giudizio ai casi in cui all’imputato sia già stata irrogata una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale per gli stessi fatti.

    Di cosa si tratta

    Chi omette di versare l’IVA può subire sia una sanzione amministrativa tributaria sia un processo penale. Il giudice di Rovigo si chiedeva se ciò violasse il principio del «ne bis in idem» (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto), ma la Corte ha ritenuto la questione mal posta e quindi inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Rovigo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui non applica il divieto di secondo giudizio a chi sia già stato sanzionato in via definitiva, in sede amministrativa, con una sanzione di carattere sostanzialmente penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, ravvisando carenze nell’impostazione dell’ordinanza di rimessione che impedivano lo scrutinio nel merito del dubbio di legittimità costituzionale prospettato.

    Il principio

    Le questioni sul cumulo tra sanzione amministrativa tributaria e processo penale, in rapporto al divieto di doppio giudizio, possono essere esaminate nel merito solo se l’ordinanza di rimessione è correttamente impostata; in difetto, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Rovigo?

    Di estendere il divieto di un secondo giudizio penale (ne bis in idem) ai casi in cui all’imputato fosse già stata irrogata, per gli stessi fatti, una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito del rapporto tra sanzione tributaria e processo penale.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni preliminari attinenti all’ordinanza con cui è stata sollevata, e la Corte la respinge in via processuale.

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  • Corte cost. n. 166/2020 – Legge di stabilità della Regione Puglia 2019 tra accoglimenti e rigetti

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    La Corte decide su più disposizioni della legge di stabilità 2019 della Regione Puglia: dichiara incostituzionali alcune norme (artt. 66, 72 e 93), respinge le censure su altre (artt. 61 e 86), e dichiara estinto il giudizio sull’art. 15.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato varie disposizioni della legge di stabilità regionale pugliese per il 2019, lamentando contrasti con la tutela del paesaggio, il buon andamento e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in diversi ambiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 15, 61, 66, 72, 86 e 93 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019), in riferimento complessivamente agli artt. 9, 97 e 117, commi secondo, lettere g) ed s), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 66, 72 (nel testo precedente alle modifiche del 2019) e 93; ha dichiarato estinto il processo sull’art. 15; ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 61 e 86, riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni.

    Il principio

    Il legislatore regionale, anche con la legge di bilancio, deve rispettare il riparto di competenze con lo Stato e i limiti posti a tutela del paesaggio e del buon andamento: le disposizioni che eccedono tali confini sono incostituzionali, mentre quelle che vi rimangono entro resistono al vaglio di legittimità.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Misto: tre disposizioni (artt. 66, 72 e 93) dichiarate incostituzionali, due (artt. 61 e 86) salvate, e il giudizio sull’art. 15 estinto.

    Cosa significa che alcune questioni sono riservate a separata pronuncia?

    Significa che la Corte ha deciso solo una parte delle censure proposte, rinviando le altre a una decisione successiva.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, impugnando direttamente la legge di stabilità 2019 della Regione Puglia.

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  • Corte cost. n. 145/2020 – Sanzione pecuniaria per il genitore inadempiente (art. 709-ter c.p.c.): nessun bis in idem

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, che prevede una sanzione pecuniaria a carico del genitore che pregiudichi il minore, ad esempio non versando l’assegno di mantenimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 709-ter cod. proc. civ. consente al giudice di sanzionare, anche con una somma da 75 a 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende, il genitore che ponga in essere atti pregiudizievoli per il minore, come l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Il caso nasceva da una vicenda di separazione con figlia minorenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU sul divieto di bis in idem), ritenendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto tutte le censure. Ha escluso la violazione del divieto di bis in idem e degli altri parametri, ritenendo non sussistente alcun ingiustificato trattamento differenziato. Le questioni sono state dichiarate non fondate, in parte nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    La sanzione prevista dall’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ. a carico del genitore che pregiudichi il minore non viola il divieto di bis in idem né il principio di eguaglianza: non determina un trattamento differenziato ingiustificato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 709-ter, n. 4, c.p.c.?

    Consente al giudice di applicare una sanzione pecuniaria (da 75 a 5.000 euro) al genitore che ponga in essere atti pregiudizievoli per il minore, ad esempio l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

    C’era un problema di doppia punizione?

    Il rimettente lamentava un possibile bis in idem rispetto alla CEDU, ma la Corte ha escluso la violazione del divieto.

    Qual è stato l’esito?

    Tutte le questioni sono state dichiarate non fondate, in parte nei sensi di cui in motivazione.

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  • Corte cost. n. 113/2020 – Permessi premio: illegittimo il termine di 24 ore per il reclamo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il termine di sole ventiquattro ore per proporre reclamo al tribunale di sorveglianza contro i provvedimenti sui permessi premio, sostituendolo con il termine di quindici giorni. Il termine troppo breve comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa del detenuto.

    Di cosa si tratta

    I permessi premio sono uno strumento di reinserimento del detenuto. La legge prevedeva, per impugnare i relativi provvedimenti, lo stesso brevissimo termine di ventiquattro ore stabilito per i permessi di necessità, istituti però diversi: un tempo insufficiente per articolare un’impugnazione e ottenere assistenza tecnica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 3, in relazione all’art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fissa in ventiquattro ore il termine per il reclamo in materia di permessi premio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui — mediante rinvio all’art. 30-bis — prevede che il provvedimento sui permessi premio è soggetto a reclamo entro ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché entro quindici giorni.

    Il principio

    Il termine di ventiquattro ore per impugnare i provvedimenti sui permessi premio è costituzionalmente illegittimo perché comprime irragionevolmente il diritto di difesa del detenuto; il termine va portato a quindici giorni, coerentemente con la diversa natura e funzione rieducativa dell’istituto.

    Domande e risposte

    Qual era il problema del termine di 24 ore?

    Era troppo breve per consentire al detenuto di articolare compiutamente i motivi di reclamo e di ottenere l’assistenza di un difensore, comprimendo irragionevolmente il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

    Quale termine si applica ora?

    Per effetto della sentenza, il reclamo contro i provvedimenti sui permessi premio va proposto entro quindici giorni dalla comunicazione, e non più entro ventiquattro ore.

    Perché permessi premio e permessi di necessità vanno trattati diversamente?

    Perché sono istituti diversi: i permessi premio sono funzionali al percorso rieducativo del detenuto, e per la loro impugnazione è irragionevole imporre lo stesso termine brevissimo previsto per i permessi di necessità.

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  • Corte cost. n. 165/2020 – Chiamata dei ricercatori abilitati a professore associato (art. 24 legge n. 240/2010)

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010: la norma che disciplina, in via transitoria, la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati come professori associati non viola i principi di eguaglianza e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Un ricercatore confermato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, chiedeva di essere valutato per la chiamata a professore associato; l’ateneo aveva respinto l’istanza. Il TAR per la Calabria dubitava della disciplina che rimette agli atenei l’attivazione di tali procedure.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    La disciplina transitoria sulla chiamata dei ricercatori abilitati a professore associato, che lascia agli atenei margini di scelta nell’attivazione delle procedure, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i principi di eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010?

    Disciplina, in regime transitorio, la possibilità per gli atenei di chiamare a professore associato i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

    Il ricercatore ha un diritto automatico alla chiamata?

    No: secondo la Corte la norma rimette agli atenei l’attivazione delle procedure, senza che ne derivi un diritto incondizionato del singolo a essere chiamato.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, su eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione; entrambe le censure sono state respinte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2020 – Abbinamento del referendum sul taglio dei parlamentari alle elezioni: inammissibile il conflitto del Comitato promotore

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    Con l’ordinanza n. 195 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari contro l’abbinamento della consultazione alle altre elezioni del settembre 2020.

    Di cosa si tratta

    Nel 2020 il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari (modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione) era stato abbinato, nelle date del 20 e 21 settembre, alle elezioni suppletive, regionali e amministrative, in forza del decreto-legge n. 26 del 2020.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Comitato promotore del referendum ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che l’abbinamento della consultazione referendaria alle altre elezioni ledesse le proprie attribuzioni e la corretta informazione degli elettori.

    La decisione della Corte

    La Corte, in fase di ammissibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo non sussistenti i presupposti soggettivi o oggettivi per radicare il conflitto tra poteri dello Stato in capo al Comitato promotore.

    Il principio

    Il Comitato promotore di un referendum costituzionale non è legittimato, in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare le scelte organizzative sull’abbinamento della consultazione ad altre elezioni.

    Domande e risposte

    Di quale referendum si parla?

    Del referendum costituzionale confermativo del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari (modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione).

    Cosa contestava il Comitato promotore?

    L’abbinamento del referendum alle elezioni suppletive, regionali e amministrative previste per il 20 e 21 settembre 2020.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già nella fase di ammissibilità.

  • Corte cost. n. 194/2020 – Regione Siciliana e stabilizzazione del personale del bacino «Emergenza Palermo»: tra accoglimenti e rigetti

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    Con la sentenza n. 194 del 2020 la Corte costituzionale ha deciso una serie di questioni promosse dallo Stato su più leggi di stabilità della Regione Siciliana, dichiarandone alcune illegittime e respingendo le altre.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilità e collegate della Regione Siciliana (leggi reg. n. 8 del 2018, n. 1 del 2019 e n. 17 del 2019) contenevano disposizioni in materia di personale — tra cui il transito di lavoratori del bacino «Emergenza Palermo» (ex PIP) alla società partecipata Resais spa — e di equilibrio di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 64 e 75 della legge reg. n. 8 del 2018, gli artt. 23 e 31 della legge reg. n. 1 del 2019 e l’art. 22 della legge reg. n. 17 del 2019, in riferimento a vari parametri, tra cui l’art. 117 della Costituzione (in particolare la competenza statale in materia di ordinamento civile) e l’art. 81 sull’equilibrio di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto alcune censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale di parte delle norme impugnate, e ha respinto le altre, dichiarandole non fondate — talune nei sensi di cui in motivazione — in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile disciplinando autonomamente la costituzione di rapporti di lavoro, né adottare misure di spesa prive di adeguata copertura, in violazione dell’equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme siciliane impugnate?

    Tra l’altro, il transito a tempo indeterminato alla società Resais spa dei lavoratori del bacino «Emergenza Palermo» (ex PIP), oltre a disposizioni di bilancio.

    Come si è conclusa la sentenza?

    Con un esito misto: la Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni e non fondate le censure su altre.

    Quali parametri erano in gioco?

    Soprattutto la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117 Cost.) e l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).

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  • Corte cost. n. 112/2020 – Contratto dei giornalisti agli uffici stampa della Regione Basilicata: illegittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Basilicata che imponevano agli addetti degli uffici stampa regionali il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, anziché quello del comparto pubblico. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sono composti da giornalisti, ma restano dipendenti pubblici. La Regione Basilicata aveva previsto per loro l’applicazione del contratto privato dei giornalisti, più favorevole, generando un aumento della spesa per il personale che la Corte dei conti ha ritenuto privo di valido fondamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, in sede di parificazione del rendiconto 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni censurate. La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, anche giornalisti, rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ed è affidata alla contrattazione collettiva del pubblico impiego negoziata dall’ARAN; l’invasione di tale competenza si correla alla violazione degli equilibri di bilancio.

    Il principio

    Una legge regionale non può disciplinare il trattamento economico dei propri dipendenti, neppure giornalisti, rinviando al contratto collettivo del settore privato: ciò viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, determinando un incremento di spesa privo di fondamento normativo, incide sugli equilibri di bilancio tutelati dagli artt. 81 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Quale contratto si applica ai giornalisti degli uffici stampa regionali?

    Quello del pubblico impiego — in concreto il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali — negoziato dall’ARAN, e non il contratto privato dei giornalisti, salve specifiche soluzioni adottabili in sede di contrattazione collettiva pubblica.

    Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?

    Perché ha disciplinato il trattamento economico di dipendenti pubblici invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, e ha così determinato un aumento di spesa privo di valida copertura normativa, in contrasto con gli artt. 81, 97 e 117 Cost.

    La spesa per il personale c’entra con la decisione?

    Sì: la questione era nata in sede di parificazione del rendiconto regionale, perché l’applicazione del contratto giornalistico aveva fatto crescere la spesa per il personale; la Corte ha collegato l’invasione di competenza alla violazione degli equilibri di bilancio.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e copertura della spesa pubblica, violati dall’incremento di spesa privo di fondamento.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e organizzazione dei pubblici uffici, funzionalmente correlato alla tutela del bilancio.
    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (lettera l) e coordinamento della finanza pubblica.