Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, che prevede una sanzione pecuniaria a carico del genitore che pregiudichi il minore, ad esempio non versando l’assegno di mantenimento.

Di cosa si tratta

L’art. 709-ter cod. proc. civ. consente al giudice di sanzionare, anche con una somma da 75 a 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende, il genitore che ponga in essere atti pregiudizievoli per il minore, come l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Il caso nasceva da una vicenda di separazione con figlia minorenne.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU sul divieto di bis in idem), ritenendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto tutte le censure. Ha escluso la violazione del divieto di bis in idem e degli altri parametri, ritenendo non sussistente alcun ingiustificato trattamento differenziato. Le questioni sono state dichiarate non fondate, in parte nei sensi di cui in motivazione.

Il principio

La sanzione prevista dall’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ. a carico del genitore che pregiudichi il minore non viola il divieto di bis in idem né il principio di eguaglianza: non determina un trattamento differenziato ingiustificato.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 709-ter, n. 4, c.p.c.?

Consente al giudice di applicare una sanzione pecuniaria (da 75 a 5.000 euro) al genitore che ponga in essere atti pregiudizievoli per il minore, ad esempio l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

C’era un problema di doppia punizione?

Il rimettente lamentava un possibile bis in idem rispetto alla CEDU, ma la Corte ha escluso la violazione del divieto.

Qual è stato l’esito?

Tutte le questioni sono state dichiarate non fondate, in parte nei sensi di cui in motivazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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