Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (convertito nella legge n. 225 del 2016), in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Di cosa si tratta
L’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 disciplinava la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle, ossia la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione. Il caso nasceva da una controversia tributaria davanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha sollevato la questione sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando profili di irragionevolezza e di contrasto con la capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Il principio
Le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, riferite agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sono manifestamente inammissibili: la Corte non ne ha esaminato il merito.
Domande e risposte
Cos’è la «rottamazione» delle cartelle?
È la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione a causa di un vizio evidente del modo in cui è stata sollevata.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sull’eguaglianza e la ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — parametro evocato sulla capacità contributiva
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