Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, accogliendo in parte le censure della Corte dei conti calabrese sul riequilibrio finanziario degli enti locali in crisi, e dichiarando inammissibili o infondate le altre questioni.
Di cosa si tratta
Gli enti locali in grave difficoltà finanziaria seguono procedure speciali di riequilibrio. La Corte dei conti per la Calabria, esaminando la situazione del Comune di Reggio Calabria, aveva sollevato molteplici dubbi di legittimità costituzionale su una disciplina statale che incideva su tali procedure.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, aveva impugnato l’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. legge n. 58 del 2019), in riferimento a numerosi parametri costituzionali (tra cui gli artt. 3, 81, 97, 119 e 117, primo comma, Cost.), nel procedimento relativo al Comune di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019; ha dichiarato inammissibili le questioni sui commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter rispetto a un primo gruppo di parametri; ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 77 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni riferite agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.
Il principio
Le norme statali che incidono sui piani di riequilibrio finanziario degli enti locali devono rispettare gli equilibri di bilancio e il quadro dei parametri costituzionali in materia di finanza pubblica: la Corte ha colpito la specifica previsione del comma 2-ter, salvando le altre disposizioni nei limiti indicati in motivazione.
Domande e risposte
Qual era il contesto della decisione?
La crisi finanziaria del Comune di Reggio Calabria e le procedure di riequilibrio degli enti locali in dissesto, oggetto di una disciplina statale introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
Cosa ha deciso in concreto la Corte?
Ha dichiarato illegittimo soltanto il comma 2-ter dell’art. 38; le altre questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate, anche nei sensi precisati in motivazione.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nell’ambito dell’esame della situazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e copertura finanziaria, centrale nella valutazione.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, evocato in correlazione con la finanza pubblica.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti locali, profilo rilevante della decisione.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.