Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica.
Di cosa si tratta
Si tratta della fase preliminare di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: in questa fase la Corte verifica soltanto se ricorrano i requisiti per ammettere il giudizio, senza decidere chi abbia ragione nel merito. Il conflitto era stato sollevato dal Tribunale di Torino contro il Senato.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguarda un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica, sottoposto al vaglio di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e ha disposto le formalità di comunicazione e notifica al Senato della Repubblica, per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio tra le parti.
Il principio
In questa fase la Corte si limita a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto: dichiarata l’ammissibilità, il giudizio prosegue con la notifica del ricorso alla controparte. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui si contesta che un potere dello Stato abbia invaso la sfera di competenza di un altro.
Cosa significa che il ricorso è «ammissibile»?
Significa che la Corte ha riconosciuto i requisiti per procedere; il merito del conflitto sarà deciso in una fase successiva, dopo la notifica al Senato.
Chi sono le parti del conflitto?
Il Tribunale ordinario di Torino, che ha proposto il ricorso, e il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto è stato sollevato.
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