Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, censurato dal TAR Molise nell’ambito di una controversia tra un istituto sanitario privato accreditato e il commissario per il rientro dal disavanzo sanitario regionale.
Di cosa si tratta
Le Regioni con disavanzo sanitario sono soggette a piani di rientro gestiti da commissari. La controversia riguardava i limiti di spesa imposti a un istituto di ricovero e cura (IRCCS) accreditato, che ne contestava la disciplina applicata dal commissario ad acta per il Molise.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. legge n. 96 del 2017), nel procedimento tra l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS srl e il commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari del Molise.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, accogliendo le censure mosse dal giudice rimettente nei confronti della disposizione.
Il principio
La norma del 2017 sui tetti di spesa per gli erogatori sanitari, nel contesto dei piani di rientro dal disavanzo, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione e quindi rimossa dall’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la norma dichiarata illegittima?
L’art. 34-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 incideva sui limiti di spesa applicabili agli erogatori sanitari nell’ambito dei piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.
Chi aveva sollevato la questione?
Il TAR Molise, nell’ambito di una controversia tra un istituto sanitario privato accreditato (un IRCCS) e il commissario ad acta incaricato del piano di rientro sanitario del Molise.
Qual è l’effetto della pronuncia?
L’art. 34-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi non può più trovare applicazione.
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