Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024: gli importi

    Aggiornamento del 2 agosto 2026. Il 1° luglio 2026 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL per la parte economica del triennio 2025-2027, con nuove tabelle stipendiali, indennità rivalutate dal 2027 e arretrati dal 1° gennaio 2025. Gli importi descritti in questa pagina sono quindi superati. → Aumenti di università, enti di ricerca e AFAM 2025-2027

    Università, AFAM (alta formazione artistica e musicale) ed enti pubblici di ricerca fanno parte del comparto Istruzione e Ricerca. Spieghiamo come funziona il rinnovo 2022-2024 per queste realtà e da cosa dipende l’aumento.

    Le sezioni del comparto

    Il comparto Istruzione e Ricerca, il cui CCNL 2022-2024 è stato sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025, comprende più sezioni: la scuola, le università (personale tecnico-amministrativo), le istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca (con i profili di ricercatore e tecnologo). Ogni sezione ha proprie tabelle, ma il meccanismo è comune: l’aumento agisce sullo stipendio tabellare dell’area/livello di inquadramento.

    L’importo del singolo dipende quindi dalla sezione, dall’area o livello e dalla fascia di anzianità; il salario accessorio dipende dal fondo del singolo ateneo o ente.

    Università, AFAM ed enti di ricerca a confronto

    Per il personale TA universitario e AFAM l’inquadramento è per aree; per ricercatori e tecnologi degli EPR è per livelli (I, II, III) e fasce. In tutti i casi l’aumento tabellare è uniforme a parità di inquadramento, mentre la parte accessoria varia per ente. La docenza e la ricerca universitaria (professori e ricercatori universitari) seguono invece un regime distinto, non contrattualizzato allo stesso modo.

    Come funziona l’aumento di stipendio nel pubblico impiego

    Lo stipendio dei dipendenti pubblici non si rinnova automaticamente ogni anno: cresce quando viene sottoscritto un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto. Il sistema è disciplinato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 40–49), che affida la contrattazione collettiva nel settore pubblico all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) da una parte e alle organizzazioni sindacali rappresentative dall’altra.

    I contratti pubblici hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. Le risorse per gli aumenti non le decide il sindacato: vengono stanziate dallo Stato nella legge di bilancio di ogni anno, sotto forma di fondi destinati al rinnovo. Solo dopo che il Parlamento ha previsto le coperture, l’ARAN può firmare con un margine economico definito. Questo spiega perché l’entità dell’aumento dipende dalle risorse disponibili e non da una percentuale fissa garantita.

    L’iter di un rinnovo, passo per passo

    1. Atto di indirizzo: il Comitato di settore e il Governo definiscono gli obiettivi e il tetto di risorse.
    2. Trattativa ARAN–sindacati: si negoziano aumenti tabellari, indennità e parte normativa.
    3. Ipotesi di accordo (preintesa): il testo viene siglato in via provvisoria.
    4. Certificazione: la Corte dei conti verifica la compatibilità economico-finanziaria.
    5. Sottoscrizione definitiva del CCNL.
    6. Cedolino: gli importi entrano in busta paga, di norma con il pagamento degli arretrati per il periodo già trascorso.

    Per i comparti non contrattualizzati – come quello di Sicurezza-Difesa (forze armate e di polizia) – l’iter passa per un accordo sindacale recepito con D.P.R., ma la logica delle risorse stanziate in bilancio resta la stessa. Per il quadro completo vedi la guida Comparto Istruzione e Ricerca: il quadro completo.

    Indennità di vacanza contrattuale e acconti

    Nel periodo in cui il vecchio contratto è scaduto ma il nuovo non è ancora firmato, scatta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC): un piccolo importo che anticipa parte dell’inflazione e attenua l’attesa. L’IVC matura mensilmente come quota dello stipendio tabellare ed è riassorbita dagli aumenti del nuovo CCNL quando questo viene sottoscritto. Non è quindi un’aggiunta definitiva, ma un acconto.

    Per il triennio 2022-2024 il legislatore è intervenuto con un acconto straordinario in busta paga (introdotto dal D.L. 145/2023, erogato a dicembre 2023) pari a un multiplo del valore annuo dell’IVC, proprio per dare liquidità prima della firma. Anche questo anticipo viene conguagliato con il rinnovo.

    Arretrati: cosa sono e come si calcolano

    Poiché i CCNL pubblici si firmano spesso a triennio già iniziato (o concluso), al momento della sottoscrizione spetta una quota di arretrati: la differenza tra lo stipendio nuovo e quello vecchio, moltiplicata per i mesi già trascorsi dalla decorrenza economica. Gli arretrati sono erogati di norma in un’unica soluzione (una tantum) nel primo cedolino utile dopo la firma.

    L’importo degli arretrati dipende da tre fattori: l’aumento tabellare spettante alla propria posizione, il numero di mesi coperti e l’eventuale anticipo IVC già ricevuto (che viene scomputato). Gli arretrati sono imponibili: subiscono contributi e IRPEF, spesso con tassazione del mese di erogazione.

    Dal lordo al netto: perché in busta arriva meno

    Gli aumenti dei CCNL sono sempre indicati al lordo. Tra il lordo e il netto che si vede sul cedolino c’è una distanza dovuta a:

    • Contributi previdenziali a carico del lavoratore (intorno al 9% circa, variabile per gestione);
    • IRPEF secondo lo scaglione di reddito, con le relative addizionali regionali e comunali;
    • l’effetto delle detrazioni da lavoro dipendente, che si riducono al crescere del reddito.

    Come regola pratica, dell’aumento lordo si traduce in netto, indicativamente, poco piò della metà o due terzi: la percentuale esatta dipende dallo scaglione personale. Un effetto positivo è che l’aumento è di norma strutturale e si riflette anche su tredicesima, TFR/TFS e base pensionistica.

    Le voci che compongono l’aumento

    Voce Cosa incide
    Università (TA) Personale tecnico-amministrativo, per aree
    AFAM Conservatori e accademie, personale per aree
    Enti di ricerca Ricercatori e tecnologi, per livelli I-III
    Accessorio Dipende dal fondo del singolo ateneo/ente
    Arretrati Una tantum per i mesi pregressi

    Spunti pratici

    • Verifica la sezione di appartenenza (università TA, AFAM, enti di ricerca): ognuna ha tabelle proprie.
    • L’aumento tabellare è uniforme per inquadramento; l’accessorio dipende dal fondo del tuo ente.
    • I docenti e ricercatori universitari (professori) seguono un regime distinto: non confonderli con il personale TA.

    Un esempio concreto

    Tizia, amministrativa di un ateneo, Caio, docente di conservatorio AFAM, e Sempronio, tecnologo di un ente di ricerca, rientrano nello stesso comparto ma in sezioni diverse: ricevono l’aumento tabellare della rispettiva tabella, con accessorio legato al proprio ente.

    Una checklist per leggere correttamente l’aumento

    • Comparto e area: individua il tuo comparto (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca, Sicurezza-Difesa) e la tua area o livello di inquadramento.
    • Tabella di riferimento: cerca sulle tabelle allegate al CCNL la riga corrispondente alla tua posizione e fascia di anzianità.
    • Lordo e netto: ricorda che l’aumento è al lordo; il netto in busta è inferiore per contributi e IRPEF.
    • Arretrati: verifica che la una tantum copra l’intero periodo dalla decorrenza economica alla firma.
    • IVC: controlla se hai già percepito l’indennità di vacanza contrattuale, che viene poi riassorbita.
    • Effetti differiti: l’aumento tabellare incide anche su tredicesima, TFR/TFS e base pensionistica.

    Perché conviene ragionare sul meccanismo

    Le cifre dei rinnovi pubblici cambiano nel tempo e variano per comparto, area e anzianità: una guida che inseguisse il singolo importo invecchierebbe in fretta e rischierebbe di indurre in errore. Il D.Lgs. 165/2001 (artt. 40-49) e la sequenza bilancio → atto di indirizzo → trattativa ARAN-sindacati → certificazione della Corte dei conti → firma → cedolino restano invece stabili: padroneggiare questo schema permette di interpretare correttamente qualsiasi rinnovo, presente e futuro, e di sapere dove cercare la cifra esatta della propria posizione, cioè sul testo del CCNL aggiornato e sul cedolino.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • D.Lgs. 165/2001, artt. 40-49.
    • CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025; tabelle ARAN.
    • Leggi di bilancio per le risorse di rinnovo.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o sindacale. Gli importi dei rinnovi contrattuali dipendono dalle risorse stanziate in legge di bilancio e dagli accordi ARAN–sindacati: vanno sempre verificati sul CCNL di comparto e sul cedolino, calati nella posizione concreta (area, fascia, anzianità, indennità).

    Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendio educatori asili nido 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Università non statali, Detrazione 19% spese conservatorio e scuole AFAM e Detrazione 19% spese istruzione e università.

  • Salario accessorio nel pubblico impiego: indennità, produttività e fondi

    Lo stipendio di un dipendente pubblico non è un numero unico: si divide tra una parte fissa, uguale per tutti i colleghi della stessa area, e una parte variabile legata a come e dove si lavora. È in questa seconda parte — il salario accessorio — che si annidano le differenze di busta paga tra persone che, sulla carta, hanno lo stesso inquadramento. Capire come funziona aiuta a leggere il cedolino e a non confondere l’aumento del contratto nazionale con ciò che decide la contrattazione del proprio ente.

    Le due componenti dello stipendio pubblico

    La retribuzione del personale pubblico si compone di due grandi blocchi. Il primo è il trattamento fondamentale (o tabellare): è la voce di base, definita dalle tabelle del contratto nazionale, identica per tutti gli appartenenti alla stessa area e posizione economica. Il secondo è il trattamento accessorio, che remunera le condizioni concrete della prestazione: turni, responsabilità, rischio, risultati raggiunti. Quando i giornali parlano di «aumento medio» di un rinnovo, si riferiscono quasi sempre al tabellare; l’accessorio segue regole proprie e una sua tempistica.

    La distinzione non è solo descrittiva: è scritta nella legge. L’art. 45 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi e che il salario accessorio deve essere collegato alla performance individuale e organizzativa, alle condizioni di lavoro e ai risultati. L’art. 40 dello stesso decreto affida alla contrattazione integrativa di ente il compito di distribuire concretamente le risorse, entro i limiti fissati dal contratto nazionale e dalla legge di bilancio.

    Cosa c’è dentro il salario accessorio

    Le voci accessorie cambiano nome da comparto a comparto, ma la sostanza è ricorrente. Le principali sono:

    • Indennità legate a particolari condizioni o funzioni: turno e notturno, rischio, maneggio valori, reperibilità, responsabilità di posizione, oltre alle indennità professionali specifiche (per esempio l’indennità di specificità infermieristica nel comparto Sanità);
    • produttività o performance, cioè la quota collegata alla valutazione dei risultati individuali e di struttura, erogata di norma a consuntivo;
    • risorse decentrate, cioè i fondi contrattuali che ogni amministrazione costituisce ogni anno e ripartisce con la contrattazione integrativa;
    • progressioni economiche orizzontali, gli avanzamenti di posizione economica all’interno della stessa area, che una volta acquisiti diventano stabili.

    Da dove arrivano i fondi e chi li distribuisce

    Il meccanismo è a due livelli, ed è la chiave per capire perché due colleghi possano percepire cifre diverse. A livello nazionale, il CCNL e la legge stabiliscono quante risorse possono confluire nei fondi e quali vincoli rispettare. A livello locale, ogni amministrazione costituisce il proprio fondo, poi la delegazione di parte pubblica e i sindacati firmano il contratto integrativo che decide come ripartirlo: quanto alla produttività, quanto alle indennità, quanto alle progressioni.

    Ne deriva che la stessa figura professionale, in due enti diversi, può avere un accessorio sensibilmente differente, a seconda di quanto è capiente il fondo e di come l’ente ha scelto di distribuirlo. È un margine di autonomia voluto dalla legge, ma anche una fonte di disparità che pesa nel confronto tra stipendi.

    Componente Cosa remunera Chi la determina
    Trattamento tabellare La prestazione di base, per area e posizione CCNL nazionale (tabelle ARAN)
    Indennità Condizioni e funzioni particolari (turni, rischio, responsabilità) CCNL + contrattazione integrativa
    Produttività / performance Risultati individuali e di struttura Contrattazione integrativa di ente
    Risorse decentrate (fondi) L’insieme delle voci accessorie distribuibili Ente, entro i limiti di legge

    Cosa cambia con il rinnovo del contratto

    Il rinnovo nazionale incrementa soprattutto il tabellare, ma stanzia anche risorse aggiuntive destinate ad alimentare i fondi e può rivedere o introdurre alcune indennità. L’effetto sull’accessorio non è però automatico né immediato: dipende dal recepimento del nuovo fondo nel bilancio dell’ente e dalla successiva contrattazione integrativa. Per questo, dopo un rinnovo, il tabellare cresce subito mentre la parte accessoria può adeguarsi con qualche mese di ritardo.

    Spunti pratici

    Tizio e Caio sono entrambi istruttori amministrativi, stessa area, stessa anzianità, ma lavorano in due Comuni diversi. Il tabellare in busta paga è identico al centesimo. Tizio però percepisce un’indennità di turno e una produttività più alta, perché il suo Comune ha un fondo più capiente e un contratto integrativo che premia di più i risultati; Caio, in un ente con fondo ridotto, prende lo stesso tabellare ma un accessorio inferiore. Nessuno dei due è in errore: è il sistema a due livelli che funziona così.

    Una checklist utile per leggere il proprio cedolino:

    • individua la voce «stipendio tabellare»: è la base, e cresce con i rinnovi nazionali;
    • cerca le voci di indennità: turno, responsabilità, specificità professionale;
    • controlla se c’è una voce di produttività/performance (spesso erogata una o due volte l’anno, a consuntivo);
    • verifica la posizione economica acquisita con eventuali progressioni orizzontali;
    • ricorda che la parte accessoria dipende dal contratto integrativo del tuo ente, non solo dal CCNL.

    Citazioni utili

    L’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 àncora la contrattazione integrativa al rispetto dei vincoli di bilancio e dei tetti di spesa del salario accessorio: gli enti non possono distribuire più di quanto la legge consente, a tutela della finanza pubblica. La Corte dei conti, nella sua funzione di controllo, ha più volte ribadito che la costituzione del fondo e l’erogazione della produttività devono rispettare i limiti normativi, pena il recupero delle somme indebitamente erogate: è il principio per cui l’accessorio «non dovuto» può essere chiesto indietro. È un richiamo evergreen alla legalità della spesa, valido a prescindere dagli importi del singolo anno.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Artt. 40, 45 e 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul trattamento accessorio, sui fondi e sulla contrattazione integrativa; CCNL di comparto 2022-2024 (ARAN); orientamenti della Corte dei conti sui limiti del salario accessorio.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga: 13ª, TFR e pensione

    Quando si legge che un rinnovo porta «tot euro al mese», quella cifra racconta solo una parte della storia. L’aumento del trattamento tabellare non resta confinato alla busta paga del mese: si propaga alla tredicesima, alza la base del TFS o TFR e, lentamente, incide anche sulla pensione futura. Sono effetti differiti che spesso valgono, nel tempo, più dell’aumento mensile immediato.

    La tredicesima: l’aumento moltiplicato per tredici

    Gran parte degli incrementi contrattuali agisce sul trattamento tabellare, la voce stipendiale di base. Poiché la tredicesima mensilità è calcolata proprio sul tabellare (più le voci fisse e continuative che vi rientrano), l’aumento si riflette anche su di essa. È la ragione per cui gli incrementi vengono spesso indicati «per tredici mensilità»: l’effetto annuo lordo è superiore a dodici volte l’importo mensile. Un aumento mensile va quindi sempre moltiplicato per tredici, non per dodici, per stimare l’impatto sull’anno.

    TFS e TFR: la base di calcolo si alza

    I dipendenti pubblici maturano, a fine servizio, un trattamento di fine servizio (TFS) — la cosiddetta buonuscita, per chi è stato assunto prima del 2001 — oppure un trattamento di fine rapporto (TFR) per gli assunti dopo. La differenza non è solo terminologica: cambia la disciplina di calcolo (per il TFS rileva l’ultima retribuzione utile, per il TFR la quota accantonata anno per anno). In entrambi i casi, però, vale lo stesso principio: la prestazione è ancorata alla retribuzione, quindi un tabellare più alto innalza la base di calcolo e, di conseguenza, l’importo che verrà liquidato alla cessazione.

    La pensione: piccolo effetto mensile, grande effetto cumulato

    L’aumento si riflette anche sulla pensione, sia pure in modo più graduale. Con il sistema contributivo introdotto dalla L. 335/1995, la pensione dipende dai contributi versati lungo l’intera carriera: una retribuzione imponibile più alta significa contributi maggiori e, nel tempo, un montante contributivo più elevato, che alla fine viene trasformato in rendita. L’effetto sul singolo mese è piccolo, ma sommato su molti anni di carriera contribuisce a una pensione apprezzabilmente più alta.

    Su cosa incide l’aumento del tabellare Tempistica dell’effetto
    Stipendio mensile Immediato
    Tredicesima Alla mensilità aggiuntiva (di norma dicembre)
    TFS / TFR Alla cessazione del servizio (base più alta)
    Pensione Graduale, cumulato sull’intera carriera

    Spunti pratici

    Sempronio riceve un aumento del tabellare. Sul mese vede l’incremento lordo; a dicembre lo ritrova, in proporzione, anche sulla tredicesima; il giorno in cui andrà in pensione, la base su cui si calcola il suo TFR sarà più alta perché negli ultimi anni di servizio ha versato e accantonato di più; e la sua pensione, costruita sui contributi di tutta la carriera, sarà leggermente superiore a quella che avrebbe avuto senza il rinnovo. Lo stesso euro di aumento, insomma, lavora su quattro fronti diversi e in tempi diversi.

    Per valutare davvero il peso di un rinnovo conviene quindi ragionare non sul solo netto mensile, ma sull’effetto complessivo: tredicesima inclusa, ricaduta sul trattamento di fine servizio e contributo alla pensione. È un esercizio che cambia la percezione di aumenti che, sul singolo mese, sembrano contenuti.

    Citazioni utili

    Il sistema contributivo, fondato sulla L. 8 agosto 1995, n. 335, lega in modo diretto i contributi versati alla pensione futura: è il fondamento normativo per cui ogni aumento retributivo migliora, sia pure di poco, la prestazione previdenziale. La disciplina dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici (a partire dal D.P.R. 1032/1973 per il TFS) e l’estensione del TFR al pubblico impiego confermano che la base di calcolo è la retribuzione: ogni euro stabile in più sul tabellare si traduce in una buonuscita più alta. Sono principi strutturali, indipendenti dagli importi del singolo rinnovo.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Disciplina di tredicesima e TFS/TFR (D.P.R. 1032/1973 e normativa TFR del pubblico impiego); sistema pensionistico contributivo (L. 8 agosto 1995, n. 335).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

    Vedi anche: Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024, TFR al fondo pensione, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e Pensione anticipata e Quota 103.

  • Il nuovo ordinamento professionale del pubblico impiego: dalle categorie alle aree

    Per decenni il personale pubblico non dirigente è stato classificato in categorie contraddistinte da lettere. I CCNL del triennio 2022-2024 hanno portato a regime un sistema diverso, organizzato per aree: un cambiamento che non riguarda solo le etichette, ma il modo in cui si entra, si avanza e si viene retribuiti nella pubblica amministrazione.

    Da dove si parte: le vecchie categorie

    Nel sistema precedente il personale era inquadrato in categorie — tipicamente A, B, C e D negli enti locali, con schemi analoghi negli altri comparti — ciascuna articolata in posizioni economiche progressive (B1, B2, B3 e così via). Era un impianto pensato per un’amministrazione più gerarchica e procedurale, che con il tempo ha faticato a rappresentare le competenze effettivamente richieste: digitali, tecniche, specialistiche.

    Il nuovo sistema per aree

    I contratti 2022-2024 introducono un ordinamento per aree. Pur con denominazioni che cambiano da comparto a comparto, la struttura è ricorrente e si articola, dal basso verso l’alto, in quattro livelli:

    • Operatori (e operatori esperti): mansioni esecutive e operative;
    • Assistenti o Istruttori: attività tecnico-amministrative con autonomia operativa;
    • Funzionari: responsabilità istruttorie, gestionali e di coordinamento;
    • Elevate Qualificazioni o Elevate Professionalità: competenze specialistiche di alto livello, area di nuova introduzione.
    Vecchio sistema (categorie) Nuovo ordinamento (aree) Profilo tipico
    A Operatori Mansioni esecutive
    B Operatori esperti Compiti operativi qualificati
    C Assistenti / Istruttori Attività tecnico-amministrative
    D Funzionari Responsabilità gestionali
    — Elevate Qualificazioni Competenze specialistiche di vertice

    La corrispondenza è indicativa: ogni comparto ha definito le proprie tabelle di transito, ma il senso del passaggio è questo.

    Cosa cambia in concreto

    Il passaggio non è solo formale. Le progressioni diventano di due tipi: orizzontali (avanzamento economico all’interno della stessa area, attraverso le posizioni economiche) e verticali (passaggio all’area superiore, con procedure selettive che valorizzano esperienza e titoli). Cambia anche la distribuzione degli aumenti tabellari: come si vede nelle tabelle dei singoli comparti, l’incremento cresce passando dagli operatori ai funzionari fino alle elevate qualificazioni.

    Il riferimento normativo di fondo resta l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le mansioni: il dipendente è adibito alle mansioni della propria area e, se chiamato a svolgere stabilmente mansioni superiori senza il relativo inquadramento, matura il diritto alla differenza retributiva. Il nuovo ordinamento ridisegna le aree, ma questa regola di tutela rimane.

    Spunti pratici

    Caia era inquadrata come «categoria C», istruttore amministrativo. Con il nuovo ordinamento è confluita nell’area degli Assistenti/Istruttori, mantenendo la propria posizione economica e senza alcuna perdita di stipendio. Se in futuro vorrà diventare funzionaria, non basterà l’anzianità: dovrà partecipare a una progressione verticale, cioè a una selezione per il passaggio all’area superiore. Se invece resta nella sua area, potrà comunque crescere economicamente con le progressioni orizzontali.

    Checklist per orientarsi nel proprio inquadramento:

    • individua l’area di appartenenza nel nuovo ordinamento (non più la lettera);
    • verifica la posizione economica acquisita all’interno dell’area;
    • distingui se l’avanzamento che ti interessa è orizzontale (economico) o verticale (di area);
    • ricorda che le mansioni superiori svolte stabilmente sono tutelate dall’art. 52.

    Citazioni utili

    L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 è il cardine: stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell’ambito dell’area, e che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica non produce, di regola, l’inquadramento superiore, salvo il diritto al trattamento economico per il periodo di effettivo svolgimento. È il principio — ribadito in numerose pronunce del giudice del lavoro — per cui nel pubblico impiego le mansioni superiori si pagano ma, fuori dai casi previsti, non promuovono.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Sistemi di classificazione professionale dei CCNL di comparto 2022-2024 (ARAN); art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, su mansioni e inquadramenti.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • CCNL pubblico 2022-2024 e 2025-2027: perché si parla di due aumenti diversi

    Capita di leggere, a distanza di pochi mesi, che i dipendenti pubblici avranno «un aumento» e poi «ancora un aumento». Non è un errore né un doppio conteggio: sono due contratti distinti, relativi a due trienni diversi, che a causa dei ritardi nei rinnovi finiscono per sovrapporsi nel tempo. Distinguerli è essenziale per leggere correttamente buste paga, arretrati e annunci.

    Due contratti, due trienni

    La retribuzione dei dipendenti pubblici si aggiorna attraverso contratti collettivi nazionali di durata triennale. Il rinnovo 2022-2024 riguarda il triennio appena concluso: firmato con ritardo (tra la fine del 2024 e il 2026, a seconda del comparto), è quello che sta arrivando ora nelle buste paga, accompagnato dagli arretrati del periodo già trascorso. Subito dopo si apre il triennio 2025-2027, oggetto di una nuova trattativa con risorse proprie.

    Perché sembrano sovrapporsi

    Il ritardo fisiologico dei rinnovi fa sì che i due cicli si sovrappongano nella percezione: mentre arrivano gli aumenti e gli arretrati del 2022-2024, già si discute del 2025-2027. Non si tratta però dello stesso aumento contato due volte. Sono due contratti distinti, ciascuno con le proprie risorse stanziate in legge di bilancio, le proprie tabelle e le proprie decorrenze. Gli incrementi del nuovo triennio si aggiungono a quelli del precedente.

    Triennio 2022-2024 Triennio 2025-2027
    Stato Firmato (tempi diversi per comparto) In trattativa
    Cosa porta Aumento + arretrati del periodo Nuovo aumento, distinto
    Nel frattempo — Indennità di vacanza contrattuale
    Effetto I due aumenti si sommano nel tempo

    Cosa aspettarsi dal 2025-2027

    Per il triennio 2025-2027 le trattative partono dalle risorse stanziate nelle leggi di bilancio e dalle prime ipotesi di accordo nei vari comparti. Nell’attesa della firma, ai dipendenti viene riconosciuta l’indennità di vacanza contrattuale come anticipo. Gli importi definitivi del nuovo aumento si conosceranno solo con la sottoscrizione dei contratti di comparto: fino ad allora le cifre che circolano vanno lette come stime in evoluzione, non come dati certi.

    Come funziona l’iter di un rinnovo

    Per capire perché i tempi si dilatano, conviene avere presente il percorso che un CCNL pubblico deve compiere prima di arrivare in busta paga:

    • Atto di indirizzo: il Governo, tramite il comitato di settore, indica all’ARAN le risorse disponibili e gli obiettivi;
    • Trattativa e ipotesi di accordo: ARAN e sindacati negoziano e siglano una pre-intesa;
    • Certificazione della Corte dei conti: verifica la compatibilità economica dell’accordo;
    • Firma definitiva all’ARAN e applicazione nei cedolini, con il pagamento degli arretrati.

    Ogni passaggio richiede tempo, e basta un rallentamento perché il contratto venga firmato quando il triennio è già concluso: da qui arretrati e vacanza contrattuale.

    Spunti pratici

    Sempronio, dipendente di un’amministrazione pubblica, a inizio anno legge di un aumento per il 2022-2024 e pochi mesi dopo di un nuovo aumento in arrivo per il 2025-2027. Si chiede se i giornali stiano ripetendo la stessa notizia. In realtà sono due cose diverse: il primo è il contratto che gli sta arrivando ora, con gli arretrati; il secondo è il prossimo, ancora da firmare, che si aggiungerà al primo. Nel frattempo, in busta paga, vede la piccola voce dell’IVC come anticipo del futuro rinnovo.

    Citazioni utili

    Il modello dei cicli contrattuali triennali e l’intero procedimento di rinnovo trovano fondamento negli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001, che disciplinano la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, il ruolo dell’ARAN e i controlli. Il passaggio della certificazione della Corte dei conti (art. 47) è ciò che àncora ogni rinnovo alle risorse effettivamente stanziate: è una garanzia di compatibilità con la finanza pubblica, ma anche uno dei motivi per cui i tempi si allungano. Sono regole strutturali, indipendenti dagli importi dei singoli trienni.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Cicli contrattuali triennali e procedimento di rinnovo del pubblico impiego (artt. 40-49 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); leggi di bilancio che stanziano le risorse per i rinnovi.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Indennità di vacanza contrattuale (IVC): cos’è e come incide sull’aumento

    Tra la scadenza di un contratto pubblico e la firma di quello nuovo passano spesso anni. In quel limbo lo stipendio resterebbe fermo: per attenuarlo la legge prevede l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), un piccolo importo che compare in busta paga. Capirne la natura — è un acconto, non un aumento — è la chiave per non sorprendersi quando, al rinnovo, gli arretrati risultano più bassi del previsto.

    Cos’è e perché esiste

    I contratti del pubblico impiego durano un triennio, ma il rinnovo arriva quasi sempre in ritardo. Nel periodo in cui il vecchio contratto è scaduto e il nuovo non è ancora firmato — la cosiddetta vacanza contrattuale — lo stipendio tabellare resta congelato. Per compensare in parte questa attesa, la legge riconosce l’indennità di vacanza contrattuale: un importo aggiuntivo erogato automaticamente, senza bisogno di domanda, a tutti i dipendenti del comparto interessato.

    Come si calcola

    L’IVC non è una cifra libera: è una percentuale del trattamento tabellare, definita dalla legge (tipicamente dalla legge di bilancio) e applicata a partire da una certa data successiva alla scadenza del contratto. Gli importi sono storicamente modesti, perché l’indennità è concepita come anticipazione parziale e non come surrogato dell’aumento contrattuale. Proprio perché la misura dipende dalla legge di anno in anno, le percentuali non vanno date per scontate: conta il meccanismo, non un valore fisso.

    Un effetto collaterale spesso ignorato riguarda la base di calcolo: poiché l’IVC è agganciata al tabellare ma erogata come voce a sé, il suo trattamento ai fini di tredicesima, TFR e contributi dipende dalle regole della singola voce stabilite dalla normativa, e non va confuso con l’aumento contrattuale strutturale che, una volta firmato, entra invece pienamente nel tabellare. È un’ulteriore ragione per leggere l’IVC come misura-ponte, temporanea e di importo contenuto, destinata a essere riassorbita dal nuovo contratto.

    Il punto chiave: è un acconto

    L’aspetto più importante da capire è che l’IVC è un acconto sul futuro rinnovo. Quando il contratto viene firmato e si calcolano gli arretrati dovuti per il periodo già trascorso, dall’importo totale si sottrae quanto già percepito come vacanza contrattuale. È questa la ragione per cui gli arretrati che arrivano alla firma sono inferiori alla semplice somma degli aumenti mensili: una parte è già stata anticipata, mese dopo mese, sotto forma di IVC.

    Fase Cosa succede allo stipendio
    Contratto in vigore Tabellare pieno secondo le tabelle del CCNL
    Contratto scaduto, non rinnovato Tabellare fermo + IVC (acconto, percentuale di legge)
    Rinnovo firmato Nuovo tabellare + arretrati al netto dell’IVC già pagata

    Spunti pratici

    Tizio, dipendente pubblico, nota in busta paga una voce di pochi euro chiamata «indennità di vacanza contrattuale». Pensa sia un aumento e ci fa affidamento. Due anni dopo arriva il rinnovo: gli vengono riconosciuti gli arretrati per il triennio, ma il totale è più basso di quanto aveva stimato sommando gli aumenti mensili. Il motivo non è un errore: dall’arretrato è stata scomputata tutta l’IVC che aveva già incassato nel frattempo. Caio, collega informato, lo sapeva e non si è sorpreso.

    Da ricordare:

    • l’IVC non si somma all’aumento finale: è un anticipo;
    • è automatica: non va richiesta;
    • è tassata come reddito da lavoro dipendente, mese per mese;
    • al rinnovo viene scalata dagli arretrati.

    Citazioni utili

    La cornice è data dall’art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001, che disciplina i meccanismi di copertura economica nelle more del rinnovo, e dalle leggi di bilancio che di volta in volta ne fissano la misura. La Corte costituzionale, pronunciandosi negli anni sui blocchi della contrattazione pubblica, ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nel modulare gli strumenti retributivi in periodi di vincoli di finanza pubblica, purché non si svuoti del tutto la garanzia della contrattazione: l’IVC va letta proprio come uno di questi strumenti ponte. È un principio strutturale, valido a prescindere dalle percentuali del singolo anno.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego (art. 47-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e leggi di bilancio che ne fissano la misura); giurisprudenza costituzionale sulla contrattazione pubblica.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Arretrati del rinnovo del contratto pubblico: come si calcolano e come sono tassati

    Alla firma di un rinnovo, oltre all’aumento mensile, arriva una somma una tantum: gli arretrati. Nascono dal fatto che i contratti pubblici decorrono dall’inizio del triennio ma vengono firmati molto dopo. Due aspetti spiazzano spesso il dipendente: gli arretrati sono più bassi della somma degli aumenti, e sono tassati in modo particolare. Vediamo perché, con un occhio agli effetti collaterali.

    Perché esistono gli arretrati

    I contratti del pubblico impiego coprono un triennio (per esempio 2022-2024) ma vengono spesso sottoscritti quando quel periodo è già in larga parte trascorso. Poiché gli aumenti decorrono retroattivamente dall’inizio del triennio, al lavoratore spettano le differenze già maturate mese dopo mese: sono questi gli arretrati, pagati di norma in un’unica soluzione al momento dell’applicazione del contratto.

    Come si calcolano

    Il calcolo è concettualmente lineare: per ogni mese trascorso dalla decorrenza si determina la differenza tra il nuovo trattamento tabellare e quello precedente, e si sommano tutte le differenze. Da questo totale si sottraggono gli acconti già erogati nel frattempo, in particolare l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta in attesa del rinnovo. Per questo l’arretrato «netto» risulta inferiore alla semplice somma degli aumenti: una parte è già stata anticipata mese per mese.

    Passaggio Effetto sull’arretrato
    Somma delle differenze mensili (nuovo − vecchio tabellare) Importo lordo teorico
    Sottrazione dell’IVC già percepita Riduce il lordo
    Tassazione separata (di regola) Determina il netto effettivo
    Ricalcolo successivo dell’Agenzia delle Entrate Possibile conguaglio

    Come sono tassati

    Il punto più delicato è quello fiscale. Gli emolumenti arretrati riferiti ad anni precedenti rientrano, di regola, nella tassazione separata prevista dal TUIR per i compensi relativi ad annualità pregresse: non si sommano cioè al reddito del mese in cui vengono pagati, ma sono tassati con un’aliquota calcolata sui redditi degli anni a cui l’arretrato si riferisce. È un meccanismo che evita di far «scattare» aliquote più alte solo perché in un mese arriva una somma consistente. L’Agenzia delle Entrate effettua poi un ricalcolo successivo e può conguagliare, in più o in meno.

    Attenzione agli effetti collaterali

    Gli arretrati possono incidere su altri fronti: addizionali regionali e comunali, eventuali prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, l’ISEE dell’anno di riferimento. Conviene quindi conservare il cedolino con il dettaglio degli arretrati e la voce di tassazione applicata, utile anche in caso di controlli o di richiesta di prestazioni sociali agevolate.

    Spunti pratici

    Tizio riceve gli arretrati del triennio e si aspetta una certa cifra, ottenuta moltiplicando l’aumento mensile per i mesi trascorsi. In busta paga ne trova meno: prima perché è stata scomputata l’IVC già incassata, poi perché si è applicata la tassazione separata. Caio, suo collega, l’anno dopo si accorge che l’Agenzia ha effettuato un piccolo conguaglio sul calcolo separato. Nessuno dei due è stato penalizzato: è il funzionamento ordinario degli emolumenti arretrati.

    Checklist quando arrivano gli arretrati:

    • verifica la voce «arretrati» e il periodo a cui si riferiscono;
    • controlla se è stata applicata la tassazione separata;
    • tieni conto che l’IVC già percepita è stata sottratta;
    • conserva il cedolino per ISEE, addizionali ed eventuali conguagli.

    Citazioni utili

    La disciplina è fissata dagli artt. 17 e 21 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): il primo individua gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti tra i redditi a tassazione separata; il secondo detta le regole di calcolo dell’aliquota, basata sui redditi del biennio anteriore. La ratio, costantemente richiamata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, è di natura equitativa: impedire che la progressività dell’IRPEF colpisca in modo abnorme somme che, pur incassate in un’unica soluzione, maturano lungo più anni. È un principio stabile, valido a prescindere dall’importo del singolo rinnovo.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Artt. 17 e 21 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sulla tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Aumento dello stipendio pubblico: dal lordo al netto, quanto arriva davvero in busta paga

    «Aumento medio di 165 euro», «136 euro al mese»: cifre che riempiono i titoli, ma che non corrispondono a ciò che entra davvero in busta paga. Quegli importi sono sempre lordi. Tra l’annuncio e il netto si frappongono due prelievi — contributi e imposte — che riducono l’incremento secondo un meccanismo identico in tutti i comparti. Capirlo permette di stimare da soli il netto, senza farsi illusioni né allarmismi.

    Perché il numero annunciato non è quello in busta paga

    Quando si legge un aumento «medio», si tratta sempre di un importo lordo mensile. Il lordo è la base su cui si calcolano contributi e imposte: il netto, cioè quanto effettivamente entra in busta paga, è inevitabilmente inferiore. È un punto di partenza, non di arrivo.

    I due prelievi che riducono l’aumento

    Sull’incremento lordo intervengono, in sequenza, due prelievi:

    • Contributi previdenziali a carico del lavoratore: per il pubblico impiego incidono in genere intorno al 9,19% della retribuzione imponibile;
    • IRPEF e addizionali (regionale e comunale): l’aumento si somma al reddito già percepito e viene tassato con l’aliquota marginale, cioè quella dello scaglione più alto raggiunto.

    È per questo che chi ha un reddito più alto vede «assottigliarsi» di più l’aumento netto: paga l’IRPEF marginale più elevata. L’ordine conta: prima si tolgono i contributi, ottenendo l’imponibile fiscale aggiuntivo, poi si applica l’IRPEF.

    Un esempio pratico

    Ipotizziamo un aumento lordo di 150 euro al mese. Tolti i contributi (circa il 9,19%, ossia poco meno di 14 euro), l’imponibile fiscale aggiuntivo è di circa 136 euro. Applicando un’aliquota marginale del 33% l’IRPEF aggiuntiva è di circa 45 euro, a cui si sommano le addizionali. Il netto dell’aumento si colloca così, in via puramente indicativa, intorno agli 85-90 euro mensili. Sono cifre esemplificative: il risultato esatto dipende dallo scaglione, dalle detrazioni e dalle addizionali del proprio Comune e della propria Regione.

    Passaggio Importo indicativo
    Aumento lordo mensile 150 €
    − Contributi previdenziali (~9,19%) − ~14 €
    = Imponibile fiscale aggiuntivo ~136 €
    − IRPEF (aliquota marginale, es. 33%) + addizionali − ~45 € e oltre
    = Netto indicativo in busta paga ~85-90 €

    L’esempio usa il 33% (aliquota 2026 della fascia 28.000-50.000 euro) solo come aliquota plausibile: con uno scaglione più basso il netto sale, con uno più alto scende.

    Una possibile attenuante: la detassazione

    In alcune annualità il legislatore ha previsto forme di tassazione agevolata sugli incrementi contrattuali o su quote di salario, per ridurre il prelievo IRPEF. È un elemento che può cambiare il conto del netto e che va verificato anno per anno nelle norme della legge di bilancio: non è una regola permanente, ma una misura che torna periodicamente.

    Spunti pratici

    Tizio, funzionario, e Caio, operatore, ricevono entrambi un aumento lordo. Caio, con reddito più basso, si trova in busta paga una quota netta proporzionalmente maggiore, perché la sua aliquota marginale è più bassa. Tizio, con reddito più alto, vede invece «mangiarsi» di più l’aumento dall’IRPEF marginale. Lo stesso aumento lordo, insomma, vale netti diversi a seconda del reddito di partenza. Per stimare il proprio netto, la regola pratica è: togli circa un decimo per i contributi, poi applica la tua aliquota IRPEF marginale al resto.

    Citazioni utili

    Il prelievo fiscale segue gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che fissano gli scaglioni e le aliquote IRPEF e le detrazioni per lavoro dipendente: è la progressività di queste norme a determinare quanto dell’aumento lordo resta netto. La quota contributiva a carico del dipendente pubblico discende invece dalla disciplina della gestione previdenziale pubblica. Sono riferimenti strutturali: cambiano le percentuali nel tempo, ma il meccanismo — contributi prima, IRPEF marginale poi — resta lo stesso.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • Aliquota contributiva a carico del dipendente pubblico (gestione previdenziale pubblica); artt. 11 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Aumento stipendi Scuola 2022-2024: docenti e ATA, tabelle, arretrati e una tantum

    Aggiornamento del 2 agosto 2026. Il 1° luglio 2026 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL per la parte economica del triennio 2025-2027, con nuove tabelle stipendiali, indennità rivalutate dal 2027 e arretrati dal 1° gennaio 2025. Gli importi descritti in questa pagina sono quindi superati. → Aumenti del personale ATA 2025-2027: tabelle e una tantum

    Il contratto della scuola fa parte di un comparto più ampio, l’Istruzione e Ricerca, e riguarda due grandi platee: i docenti e il personale ATA. Il rinnovo 2022-2024 porta aumenti differenziati, arretrati per il periodo trascorso e un importo una tantum. Qui trovi gli importi principali e il meccanismo con cui si formano, utile per leggere il proprio cedolino.

    Chi rientra: scuola, ma non solo

    Il contratto Istruzione e Ricerca è un comparto ampio: comprende il personale della scuola (docenti e ATA), ma anche università, AFAM (alta formazione artistica e musicale) ed enti di ricerca. Gli importi che seguono riguardano la parte più numerosa, cioè la scuola; le altre componenti del comparto hanno tabelle proprie.

    Gli aumenti per i docenti

    Gli incrementi mensili lordi per gli insegnanti oscillano tra circa 110 e 195 euro, in funzione del grado di scuola e dell’anzianità:

    • Infanzia e primaria: in media intorno ai 130 euro al mese;
    • Secondaria di primo grado: intorno ai 150 euro;
    • Secondaria di secondo grado: intorno ai 160 euro.

    Sono importi lordi: in busta paga il netto è inferiore, perché vanno tolti contributi previdenziali e IRPEF.

    Gli aumenti per il personale ATA

    Per il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, DSGA) l’incremento è compreso tra circa 90 e 180 euro lordi al mese, a seconda del profilo e degli anni di servizio. Anche qui l’aumento del tabellare cresce salendo nei profili più qualificati.

    Figura Aumento mensile lordo (indicativo)
    Docente infanzia / primaria ~130 €
    Docente secondaria I grado ~150 €
    Docente secondaria II grado ~160 €
    Personale ATA ~90-180 €

    Arretrati e una tantum

    Agli aumenti si aggiungono gli arretrati per il periodo già trascorso: in media circa 1.400-2.100 euro per i docenti e 1.000-1.800 euro per gli ATA, a seconda di anzianità e profilo. È inoltre previsto un importo una tantum per chi era in servizio nell’anno scolastico di riferimento, pari a 111,70 euro per i docenti e 270,70 euro per gli ATA. Il contratto è stato firmato in via definitiva il 23 dicembre 2025, con pagamenti attesi tra fine 2025 e i primi mesi del 2026. Gli arretrati, riferiti ad anni precedenti, seguono di regola la tassazione separata.

    Spunti pratici

    Tizio insegna alla scuola primaria, Caia alla secondaria di secondo grado. Entrambi vedranno l’aumento del tabellare, di importo maggiore per Caia in ragione del grado e dell’anzianità, oltre agli arretrati del triennio e all’una tantum dedicata. Sempronio, collaboratore scolastico (ATA), riceverà un aumento più contenuto sul mese ma un’una tantum più alta (270,70 euro). Per stimare il netto, da ciascun importo lordo vanno tolti contributi e IRPEF; l’una tantum e gli arretrati seguono regole fiscali proprie.

    Checklist per il personale scolastico:

    • individua il tuo grado/profilo e la fascia di anzianità;
    • distingui l’aumento mensile (a regime) dagli arretrati (una tantum);
    • verifica l’una tantum dedicata se eri in servizio nell’anno scolastico di riferimento;
    • controlla l’applicazione della tassazione separata sugli arretrati.

    Citazioni utili

    Il rinnovo segue l’impianto degli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001 sulla contrattazione collettiva pubblica, con la certificazione della Corte dei conti a garanzia della compatibilità economica: è la ragione per cui un contratto del triennio 2022-2024 viene firmato a fine 2025, generando gli arretrati. La tassazione separata degli arretrati trova fondamento negli artt. 17 e 21 del TUIR. Sono riferimenti strutturali, indipendenti dagli importi del singolo comparto.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025; tabelle retributive ARAN; artt. 17 e 21 del TUIR per la tassazione separata degli arretrati.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Aumento stipendi Sanità 2022-2024: infermieri, OSS e professioni del SSN, gli importi

    Aggiornamento del 1° agosto 2026. Il CCNL 2022-2024 qui descritto resta il contratto in vigore, ma il 29 luglio 2026 ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027, con nuovi incrementi tabellari, indennità professionali più alte e arretrati. → CCNL Sanità 2025-2027: aumenti, arretrati e novità

    Il comparto Sanità riguarda il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici. Il rinnovo 2022-2024 porta aumenti differenziati — in parte attraverso indennità professionali — e arretrati per il periodo trascorso. Qui trovi gli importi principali e il meccanismo che li genera, con l’avvertenza che la dirigenza medica ha un contratto a parte.

    Chi rientra nel comparto Sanità

    Il contratto del comparto Sanità riguarda il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), ostetriche, tecnici sanitari, personale della riabilitazione e amministrativo del comparto. La dirigenza medica e sanitaria ha invece un contratto distinto, con importi propri: è un punto da tenere presente quando si leggono notizie sugli stipendi della sanità pubblica.

    Gli aumenti per le principali figure

    Gli incrementi medi lordi mensili si collocano tra circa 150 e 172 euro per tredici mensilità. In dettaglio, per le figure più numerose:

    • Infermieri: aumento complessivo intorno ai 150 euro al mese, di cui una quota come incremento del tabellare e una quota come indennità di specificità infermieristica;
    • OSS: incremento complessivo intorno ai 128 euro al mese.

    Le risorse complessive stanziate per il rinnovo ammontano a circa 1,7 miliardi di euro. Gli importi sono lordi: il netto in busta paga è inferiore.

    Figura Aumento mensile lordo (indicativo)
    Infermiere ~150 € (tabellare + indennità specificità)
    OSS ~128 €
    Media comparto ~150-172 €

    Gli arretrati

    Anche qui spettano gli arretrati per il periodo già maturato. Per gli infermieri gli importi una tantum si collocano, a seconda di fascia e anzianità, tra circa 982 e 1.630 euro; per gli OSS tra circa 1.155 e 1.387 euro (somme riferite alle mensilità 2024 e ai primi mesi del 2025). Trattandosi di emolumenti riferiti ad anni precedenti, si applica di regola la tassazione separata.

    Un contratto firmato non da tutti

    Il rinnovo è stato sottoscritto il 27 ottobre 2025 da una parte delle sigle sindacali, mentre altre non hanno firmato ritenendo gli aumenti insufficienti rispetto all’inflazione. È un elemento di cui tenere conto nel leggere il dibattito sulle retribuzioni della sanità pubblica: la firma di un CCNL non richiede l’unanimità delle organizzazioni, e le sigle non firmatarie restano libere di contestarne i contenuti.

    Spunti pratici

    Caia è infermiera, Tizio è OSS nello stesso reparto. Entrambi vedranno l’aumento del tabellare e gli arretrati del triennio; per Caia, però, una parte dell’incremento arriva attraverso l’indennità di specificità infermieristica, voce che valorizza la sua professione e che Tizio non percepisce. È un esempio di come, nel pubblico impiego, l’aumento non passi solo dal tabellare ma anche da indennità professionali mirate. Per stimare il netto, da ogni importo lordo vanno tolti contributi e IRPEF.

    Citazioni utili

    Il rinnovo si inserisce nell’impianto degli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001 sulla contrattazione collettiva pubblica, con la certificazione della Corte dei conti a garanzia della compatibilità economica. L’art. 45 àncora il salario accessorio — comprese le indennità professionali come quella di specificità infermieristica — alle condizioni di lavoro e alla professionalità: è il fondamento per cui parte dell’aumento del comparto sanitario passa da voci dedicate e non dal solo tabellare. Sono riferimenti strutturali, indipendenti dagli importi del singolo rinnovo.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • CCNL comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025; tabelle retributive ARAN e schede delle organizzazioni sindacali di comparto; art. 45 del D.Lgs. 165/2001 sul trattamento accessorio.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

    Vedi anche: la dirigenza medica e sanitaria del SSN, operatori socio-sanitari, importi e arretrati, TSRM, laboratorio, fisioterapisti, ostetriche, di quanto cresce la busta paga, Spese sanitarie per familiari a carico nel 730/2026 e detrazione 19% senza franchigia.

  • Aumento stipendi enti locali 2022-2024 e 2025-2027: Comuni, Province e Regioni

    Il comparto delle Funzioni Locali è il più numeroso degli enti territoriali: oltre 435.000 dipendenti tra Comuni, Province, Regioni e altri enti. Il rinnovo 2022-2024 porta aumenti differenziati per area, arretrati per il periodo trascorso e alcune novità organizzative rilevanti. Vediamo gli importi principali e il meccanismo che li genera, valido a prescindere dal singolo profilo.

    Chi rientra nelle Funzioni Locali

    Il comparto comprende il personale degli enti territoriali: Comuni, Province e Città metropolitane, Regioni, oltre a Camere di commercio e altri enti locali. Il contratto interessa circa 435.811 dipendenti e raccoglie figure molto diverse, dagli operatori ai funzionari, fino alla polizia locale.

    Di quanto aumenta lo stipendio con il CCNL 2022-2024

    L’incremento medio mensile lordo a regime è di 136,76 euro per tredici mensilità, pari al 5,78% del monte salari 2021 (dato ARAN). L’aumento del tabellare cambia in base all’area ed è arrivato in due passaggi: l’incremento dal 1° gennaio 2024 e, dal 1° gennaio 2026, il conglobamento nel tabellare di una parte dell’indennità di comparto (Tabella A del CCNL).

    Aumento mensile lordo del tabellare, CCNL 2022-2024 (Tabella A, 13 mensilità)
    Area Dal 1.1.2024 Conglobamento dal 1.1.2026 Totale dal 1.1.2026
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 144,11 € 14,37 € 158,48 €
    Istruttori 132,81 € 12,68 € 145,49 €
    Operatori esperti 118,17 € 10,89 € 129,06 €
    Operatori 113,51 € 8,97 € 122,48 €

    Sono importi lordi: il netto effettivo è inferiore, perché vanno tolti contributi e IRPEF. Il conglobamento non è denaro in più: sposta nel tabellare una quota dell’indennità di comparto, che infatti scende (per un Istruttore da 45,80 a 32,06 € al mese), ma la fa contare su tredicesima e altri istituti legati al tabellare.

    Gli arretrati 2022-2024 e le decorrenze

    Il contratto è stato firmato in via definitiva all’ARAN il 23 febbraio 2026 (ipotesi del 3 novembre 2025). Le decorrenze sono tre (art. 56 e art. 60 del CCNL):

    • 2022 e 2023: gli aumenti coincidono con l’indennità di vacanza contrattuale già pagata in quegli anni, quindi non generano arretrati;
    • dal 1° gennaio 2024: spetta l’incremento della colonna 1 della Tabella A; la somma pagata a dicembre 2023 dagli enti che l’hanno erogata (art. 3 del D.L. 145/2023) vale come anticipo di quanto dovuto per il 2024 e si scala dagli arretrati;
    • dal 1° gennaio 2026: si aggiunge il conglobamento di parte dell’indennità di comparto.

    Gli istituti economici automatici vanno applicati entro trenta giorni dalla firma (art. 2, comma 3), cioè entro il 25 marzo 2026. L’importo degli arretrati varia in base ad area, mesi di servizio, part-time e anticipi già ricevuti; essendo riferiti ad anni precedenti, seguono di regola la tassazione separata.

    Aumenti 2025-2027: le tre tranche dell’ipotesi del 21 luglio 2026

    Il 21 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA RAL hanno firmato l’ipotesi di CCNL 2025-2027 per 403.617 dipendenti. Gli aumenti del tabellare decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio e ogni importo comprende e assorbe quello precedente: per un Istruttore l’aumento a regime è 127,63 € al mese, non la somma delle tre righe. All’8 ottobre 2026 l’ARAN non ha ancora annunciato la firma definitiva, senza la quale gli importi non si pagano.

    Aumento mensile lordo del tabellare, ipotesi CCNL 2025-2027 (Tabella A, 13 mensilità)
    Area Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027 (a regime)
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 49,04 € 99,18 € 138,52 €
    Istruttori 45,20 € 91,40 € 127,63 €
    Operatori esperti 40,22 € 81,33 € 113,53 €
    Operatori 38,63 € 78,12 € 108,95 €

    Su base annua, a regime, sono 1.800,76 € lordi per i Funzionari, 1.659,19 € per gli Istruttori, 1.475,89 € per gli Operatori esperti e 1.416,35 € per gli Operatori (importo mensile per 13). Sommando i due contratti, dal 2024 al 2027 il tabellare cresce di 297,00 € al mese per i Funzionari, 273,12 € per gli Istruttori, 242,59 € per gli Operatori esperti e 231,43 € per gli Operatori. I nuovi stipendi tabellari anno per anno sono nella scheda stipendio tabellare del CCNL Funzioni Locali.

    Arretrati 2025-2026: quanto spetta per area

    Gli arretrati sono la differenza fra gli aumenti dovuti dal 1° gennaio 2025 e quanto già pagato come indennità di vacanza contrattuale (IVC), l’anticipo previsto dalla legge di bilancio 2025 che gli aumenti «comprendono» (art. 35, comma 3). L’ARAN indica arretrati medi di 1.136 € calcolati a ottobre 2026. La CISL FP, sindacato firmatario, ha pubblicato la stima per area:

    Arretrati lordi 2025-2026 fino al 31 ottobre 2026, al netto dell’IVC (stima CISL FP)
    Area Aumenti dovuti 2025 + gen-ott 2026 IVC già percepita Arretrati stimati
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 1.629,32 € 393,49 € 1.235,83 €
    Istruttori 1.501,60 € 362,47 € 1.139,13 €
    Operatori esperti 1.336,16 € 322,42 € 1.013,74 €
    Operatori 1.283,39 € 309,46 € 973,93 €

    Aumenti dovuti = tranche 2025 per 13 mensilità più tranche 2026 per 10 mesi. È una stima: se il contratto si applica dopo ottobre crescono i mesi da recuperare, e cambiano part-time, assenze e cambi di area. Anche questi arretrati, riferiti in parte al 2025, seguono di regola la tassazione separata.

    Una tantum, IVC e anticipi: che cosa è già in busta paga

    Nei mesi senza contratto non si resta a zero: si riceve l’indennità di vacanza contrattuale, un anticipo per legge degli aumenti futuri. Quando il contratto arriva, l’IVC viene assorbita: per questo gli arretrati sono più bassi della somma degli aumenti. Lo stesso vale per la somma una tantum pagata a dicembre 2023, anticipo degli aumenti 2024. Per i rinnovi futuri l’ipotesi 2025-2027 introduce una regola nuova (art. 2, comma 6): dall’aprile successivo alla scadenza, se il contratto non è rinnovato, un anticipo pari al 30% dell’inflazione IPCA prevista, che sale al 50% dopo sei mesi.

    Indennità di comparto: aumento dal 1° luglio 2027

    L’ipotesi 2025-2027 aumenta anche l’indennità di comparto dal 1° luglio 2027: +9,74 € al mese per gli Operatori, +11,82 € per gli Operatori esperti, +13,77 € per gli Istruttori e +15,61 € per i Funzionari, per 12 mensilità (Tabella C, art. 36-bis). Gli importi completi sono nella scheda sullo stipendio tabellare e l’indennità di comparto.

    Non solo soldi: le altre novità

    Il rinnovo introduce anche misure organizzative rilevanti, come la possibilità della settimana corta (36 ore su quattro giorni, su base volontaria), l’estensione dei buoni pasto alle giornate di lavoro agile e tutele rafforzate per i dipendenti aggrediti durante il servizio. Sono aspetti che incidono sulla qualità del lavoro accanto all’incremento economico, e che spesso pesano nelle scelte di chi lavora a contatto con il pubblico.

    Come si arriva all’aumento: l’iter del rinnovo

    Anche per le Funzioni Locali gli importi sono l’esito di un procedimento: atto di indirizzo del Governo all’ARAN, trattativa con i sindacati e ipotesi di accordo, certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economica, infine firma definitiva e applicazione nei cedolini. In questo comparto la firma è arrivata il 23 febbraio 2026, dopo il via libera del Consiglio dei ministri: ecco perché aumenti e arretrati entrano in busta paga solo nel 2026, pur riferendosi al triennio 2022-2024. Va inoltre ricordato che non tutte le sigle sindacali hanno necessariamente sottoscritto l’accordo, un elemento che spiega il dibattito che spesso accompagna i rinnovi.

    Un secondo aspetto utile riguarda la composizione dell’incremento: la media di comparto sintetizza profili molto diversi tra loro. Chi confronta il proprio aumento con il dato medio deve quindi guardare alla propria area e posizione economica, non al valore aggregato, che per definizione livella verso il centro situazioni più alte e più basse.

    Spunti pratici

    Caia è istruttrice in un Comune, Tizio è operatore nella stessa amministrazione. Entrambi vedranno l’aumento del tabellare, maggiore per Caia perché collocata in un’area superiore, e gli arretrati una tantum del triennio. Sul cedolino, però, due colleghi della stessa area in Comuni diversi potranno comunque avere un salario accessorio differente: il tabellare nazionale è uguale, ma indennità e produttività dipendono dal fondo e dalla contrattazione integrativa del singolo ente.

    Citazioni utili

    La cornice è quella degli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001 sulla contrattazione collettiva pubblica, con la certificazione della Corte dei conti a presidio della compatibilità economica. L’art. 40, in particolare, affida alla contrattazione integrativa di ente la distribuzione concreta delle risorse accessorie: è la ragione per cui, nelle Funzioni Locali più che altrove, lo stipendio finale dipende anche dalle scelte del proprio Comune o Regione, oltre che dalle tabelle nazionali.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Aumento stipendi Funzioni Centrali 2022-2024: ministeri e agenzie, importi e arretrati

    Il comparto delle Funzioni Centrali è uno dei grandi tavoli della contrattazione pubblica: raccoglie statali e personale degli enti centrali. Il rinnovo 2022-2024 porta aumenti differenziati per area e gli arretrati del periodo già trascorso. Qui trovi gli importi principali, ma soprattutto il meccanismo con cui si formano: utile per leggere il proprio cedolino senza confondere il dato di comparto con la situazione individuale.

    Chi rientra nelle Funzioni Centrali

    Il comparto raccoglie il personale dei ministeri, delle agenzie fiscali (Entrate, Dogane), degli enti pubblici non economici (come INPS e INAIL) e della Presidenza del Consiglio. È un comparto distinto da Funzioni Locali, Sanità e Istruzione e Ricerca, gestito dall’ARAN: per questo gli importi degli aumenti sono propri e non coincidono con quelli degli altri comparti.

    Di quanto aumenta lo stipendio

    A regime, l’incremento medio mensile lordo per il personale non dirigente è di circa 165 euro (pari a circa il 6% dello stipendio). Gli aumenti del trattamento tabellare sono però differenziati per area professionale:

    • Operatori: circa +121,40 euro al mese;
    • Assistenti: circa +127,70 euro al mese;
    • Funzionari: circa +155,10 euro al mese;
    • Elevate Professionalità: circa +193,90 euro al mese.

    Per la dirigenza l’incremento medio è più alto (intorno ai 558 euro mensili per tredici mensilità), coerentemente con i livelli retributivi di partenza. Tutti gli importi sono lordi: per il netto vanno tolti contributi e IRPEF.

    Area Aumento mensile lordo (indicativo)
    Operatori ~121,40 €
    Assistenti ~127,70 €
    Funzionari ~155,10 €
    Elevate Professionalità ~193,90 €
    Media non dirigenti ~165 €

    Gli arretrati

    Poiché il contratto copre il triennio 2022-2024 ma è stato sottoscritto in via definitiva successivamente (firma del 27 gennaio 2025, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025), ai lavoratori spettano gli arretrati per il periodo già maturato. Per il personale non dirigente si parla in media di circa 1.000 euro una tantum, al netto degli acconti (indennità di vacanza contrattuale) già erogati negli anni precedenti. Trattandosi di emolumenti riferiti ad anni pregressi, di regola si applica la tassazione separata.

    Le nuove aree professionali

    Il rinnovo conferma il passaggio dal vecchio sistema per categorie al nuovo ordinamento professionale per aree (Operatori, Assistenti, Funzionari, Elevate Professionalità), con l’introduzione dell’area delle Elevate Professionalità per le competenze specialistiche. È un cambiamento che incide non solo sullo stipendio ma anche sulle progressioni di carriera, orizzontali ed entro l’area, e verticali tra aree.

    Come si arriva all’aumento: l’iter del rinnovo

    Gli importi non compaiono in busta paga per decreto improvviso: sono il punto di arrivo di un procedimento scandito. Tutto parte da un atto di indirizzo con cui il Governo, attraverso il comitato di settore, indica all’ARAN le risorse disponibili. Segue la trattativa con i sindacati, che si chiude con un’ipotesi di accordo. L’ipotesi passa al vaglio della Corte dei conti, che ne certifica la compatibilità economica; solo dopo arriva la firma definitiva e l’applicazione nei cedolini. Per le Funzioni Centrali questo percorso si è concluso, per la parte economica, con la firma del 27 gennaio 2025 e la successiva pubblicazione in Gazzetta. Il ritardo rispetto al triennio di riferimento è la ragione tecnica degli arretrati.

    Spunti pratici

    Tizio è funzionario al ministero, Caio è operatore in un’agenzia fiscale. Entrambi vedranno l’aumento del proprio tabellare, ma di importo diverso: maggiore per Tizio, perché l’incremento cresce salendo di area. A entrambi spettano gli arretrati, ridotti dell’IVC già percepita e tassati separatamente. Per stimare il netto del proprio aumento, conviene partire dall’importo lordo dell’area di appartenenza, togliere circa un decimo per i contributi e applicare la propria aliquota IRPEF.

    Citazioni utili

    Il rinnovo si inserisce nell’impianto degli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001, che regolano la contrattazione collettiva pubblica e il ruolo dell’ARAN, con la certificazione della Corte dei conti (art. 47) a garanzia della compatibilità economica. È questo passaggio di controllo a spiegare perché un contratto del triennio 2022-2024 venga firmato e pubblicato negli anni successivi, generando gli arretrati. Il riferimento è strutturale e prescinde dagli importi del singolo comparto.

    Le altre schede della guida

    Fonti

    • CCNL comparto Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 27 gennaio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025; tabelle retributive ARAN.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.