Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 168/2020 – Ricostruzione del Ponte Morandi e legge-provvedimento

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    La Corte costituzionale, decidendo sulle norme per la ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova, ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dal TAR Liguria. La disciplina d’urgenza che ha escluso il concessionario dall’intervento è stata ritenuta non illegittima sotto i profili esaminati.

    Di cosa si tratta

    Dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, il decreto-legge n. 109 del 2018 ha previsto una procedura straordinaria di demolizione e ricostruzione, affidata a un Commissario straordinario e con l’esclusione del concessionario autostradale (Autostrade per l’Italia) dall’intervento. Le società coinvolte hanno impugnato gli atti e il TAR Liguria ha sollevato questioni di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi dell’art. 1 (in particolare i commi 6 e 7), nonché gli artt. 1-bis e 4-bis, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 130 del 2018. Le questioni, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con cinque ordinanze, richiamavano gli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili diverse questioni (tra cui quelle sull’art. 1, comma 6, e sull’esclusione delle società collegate al concessionario) e non fondate le restanti, ritenendo che la disciplina d’urgenza, con i suoi caratteri di legge-provvedimento, non violasse i parametri evocati nei profili scrutinati.

    Il principio

    Una legge-provvedimento adottata per fronteggiare una situazione eccezionale e urgente non è di per sé costituzionalmente illegittima: deve però rispettare i limiti di ragionevolezza, non arbitrarietà e proporzionalità, ferma la sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti applicativi.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa la sentenza?

    Della disciplina d’urgenza per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, che escludeva il concessionario autostradale.

    Le norme sono state annullate?

    No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

    Una legge può riguardare un caso singolo?

    Sì, la cosiddetta legge-provvedimento è ammessa, ma resta soggetta a uno scrutinio stretto di ragionevolezza e proporzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2020 – Blocco degli adeguamenti stipendiali dei magistrati e parità di trattamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei magistrati, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento al divieto di discriminazione del Protocollo n. 12 alla CEDU. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato i presupposti della censura.

    Di cosa si tratta

    Tra il 2010 e il 2015 una serie di provvedimenti statali ha congelato gli adeguamenti automatici delle retribuzioni dei magistrati e di altri pubblici dipendenti, per contenere la spesa pubblica. Alcuni magistrati hanno contestato questo blocco davanti alla Corte dei conti, sostenendo di subire un trattamento deteriore rispetto ad altre categorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, l’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 (come integrato dal d.P.R. n. 122 del 2013) e l’art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che prorogavano il blocco degli automatismi stipendiali. Le questioni erano sollevate dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali regionali per la Lombardia e per l’Abruzzo, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo che le ordinanze di rimessione non avessero adeguatamente individuato e motivato i termini di raffronto idonei a fondare la denunciata discriminazione.

    Il principio

    Quando si invoca il divieto di discriminazione come parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost., il giudice rimettente deve indicare con precisione il termine di comparazione e le ragioni della pretesa disparità: l’omessa o insufficiente motivazione di tali presupposti rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa decideva questa pronuncia?

    Riguardava il blocco degli adeguamenti automatici degli stipendi dei magistrati disposto da più leggi tra il 2010 e il 2014.

    Come si è conclusa?

    Con una declaratoria di manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito della legittimità del blocco.

    Perché inammissibile?

    Perché le ordinanze di rimessione non avevano motivato adeguatamente i presupposti della dedotta discriminazione rispetto al Protocollo n. 12 CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 121/2020 – Equa riparazione per l’eccessiva durata del processo: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge Pinto nella parte in cui subordina l’indennizzo per l’eccessiva durata del processo civile alla previa proposizione dell’istanza di decisione. Il rimedio preventivo è stato ritenuto compatibile con la Costituzione e con la CEDU.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un processo civile troppo lungo può chiedere un indennizzo (cosiddetta legge Pinto). La legge richiede però di attivarsi durante il giudizio, presentando un’istanza di decisione: si discuteva se questo adempimento fosse un ostacolo irragionevole all’indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, ritenendo che il rimedio preventivo dell’istanza di decisione fosse privo di effettività e che la sua mancata proposizione fosse irragionevolmente sanzionata con l’inammissibilità della domanda di indennizzo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La subordinazione dell’indennizzo alla previa proposizione dell’istanza di decisione nel giudizio presupposto non è stata ritenuta in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU né con i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Il rimedio preventivo previsto dalla legge Pinto — la previa proposizione dell’istanza di decisione — quale condizione per ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo civile non è di per sé incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo garantito dalla CEDU e dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa chiede la legge per ottenere l’indennizzo da durata eccessiva del processo civile?

    Richiede, come condizione, di aver proposto nel giudizio presupposto la cosiddetta istanza di decisione, un rimedio preventivo volto a sollecitare la definizione tempestiva della causa.

    La Corte ha ritenuto questo requisito legittimo?

    Sì: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la previsione compatibile con la Costituzione e con gli artt. 6 e 13 della CEDU sul giusto processo e sul ricorso effettivo.

    Cosa accade se non si propone l’istanza di decisione?

    La domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile: la Corte ha ritenuto che tale conseguenza non sia, in sé, costituzionalmente illegittima.

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  • Corte cost. n. 120/2020 – Esenzione fiscale sui trasferimenti d’azienda: niente estensione al coniuge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni che chiedevano di estendere anche al coniuge l’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei discendenti. L’agevolazione resta limitata ai discendenti.

    Di cosa si tratta

    La legge agevola il passaggio generazionale dell’impresa esentando da imposta i trasferimenti di aziende, quote e azioni ai discendenti, a certe condizioni. Il giudice tributario si chiedeva se l’esclusione del coniuge fosse irragionevole o lesiva della tutela della famiglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico imposta su successioni e donazioni), come introdotto dalla legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29 della Costituzione, nella parte in cui non include il coniuge tra i beneficiari dell’esenzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta del legislatore di riservare ai discendenti l’esenzione per i trasferimenti d’azienda, di quote e di azioni, senza estenderla al coniuge, non è stata ritenuta in contrasto né con il principio di eguaglianza né con la tutela costituzionale della famiglia.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole, riservare ai soli discendenti l’esenzione fiscale per i trasferimenti d’azienda finalizzata al passaggio generazionale dell’impresa; la mancata estensione al coniuge non viola gli artt. 3 e 29 Cost.

    Domande e risposte

    L’esenzione spetta al coniuge dell’imprenditore?

    No: la Corte ha confermato che l’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni per i trasferimenti d’azienda e di partecipazioni resta riservata ai discendenti e non si estende al coniuge.

    Perché l’esclusione del coniuge non è incostituzionale?

    Perché rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole: l’agevolazione è pensata per favorire il passaggio generazionale dell’impresa ai discendenti, senza che ciò violi l’eguaglianza o la tutela della famiglia.

    A quali condizioni opera l’esenzione per i discendenti?

    Il beneficio richiede, per le partecipazioni in società di capitali, l’acquisizione o integrazione del controllo, e la prosecuzione dell’attività o il mantenimento del controllo per almeno cinque anni dal trasferimento, con apposita dichiarazione.

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  • Corte cost. n. 119/2020 – Contributo di costruzione in Veneto: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 64 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sollevate dal TAR Veneto, e ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni e di un privato nel giudizio.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava una disposizione veneta in materia edilizia, contestata davanti al TAR del Veneto da alcuni privati nei confronti di un Comune. Si discuteva se la norma regionale invadesse competenze statali o violasse principi costituzionali in materia di enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dall’Anci Veneto, dall’Ance Veneto e da un privato, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 rispetto a tutti i parametri evocati.

    Il principio

    La disposizione regionale veneta è stata ritenuta conforme alla Costituzione: le censure relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla posizione degli enti locali non sono state accolte, e gli interventi delle associazioni e del privato sono stati dichiarati inammissibili.

    Domande e risposte

    Come si è conclusa la decisione?

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sull’art. 64 della legge regionale veneta, ritenendolo conforme alla Costituzione.

    Perché gli interventi sono stati dichiarati inammissibili?

    Perché l’Anci Veneto, l’Ance Veneto e il privato non avevano i requisiti richiesti per intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa comporta una pronuncia di «non fondatezza»?

    Comporta che la norma impugnata resta in vigore: la Corte ha esaminato i dubbi sollevati e li ha respinti, senza dichiarare alcuna illegittimità.

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  • Corte cost. n. 151/2020 – Scuole italiane all’estero: legittimo il requisito della previa residenza per i docenti locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017: è legittimo richiedere, per l’assunzione con contratto locale dei docenti nelle scuole italiane all’estero, la previa residenza nel paese ospitante da almeno un anno.

    Di cosa si tratta

    Le scuole italiane all’estero possono assumere personale docente con contratto «locale». La norma censurata richiede, come requisito, che l’interessato risieda già da almeno un anno nel paese ospitante. Il caso nasceva da un ricorso al TAR Lazio promosso da un sindacato della scuola.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, ha sollevato la questione sull’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, lamentando che il requisito della previa residenza fosse irragionevole e lesivo dell’accesso ai pubblici uffici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto la censura. Ha contestualizzato il requisito nel disegno complessivo di reclutamento dei docenti locali, ritenendolo funzionale alle esigenze gestionali del sistema e idoneo a rafforzare il legame della scuola con il contesto locale, in conformità ai principi degli artt. 51 e 97 Cost. La questione è stata dichiarata non fondata.

    Il principio

    Il requisito della previa residenza annuale nel paese ospitante per l’assunzione con contratto locale dei docenti delle scuole italiane all’estero è ragionevole e conforme ai principi sull’accesso ai pubblici uffici e sul buon andamento, essendo funzionale alle esigenze gestionali del sistema e all’integrazione nel contesto locale.

    Domande e risposte

    Cosa richiede l’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017?

    Richiede, per l’assunzione con contratto locale dei docenti nelle scuole italiane all’estero, la previa residenza nel paese ospitante da almeno un anno.

    Perché il requisito è stato ritenuto legittimo?

    Perché funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole all’estero e idoneo a rafforzare il legame con il contesto locale, in linea con gli artt. 51 e 97 Cost.

    Il requisito viola l’accesso ai pubblici uffici?

    No: la Corte lo ha ritenuto conforme ai principi dell’art. 51 Cost. sull’accesso all’impiego pubblico e dell’art. 97 sul buon andamento.

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  • Corte cost. n. 118/2020 – Indennizzo esteso ai danni da vaccinazione contro l’epatite A

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    La Corte costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 anche a chi abbia riportato una menomazione permanente a causa della vaccinazione contro l’epatite A, finora non contemplata. La norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non lo prevedeva.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo a chi subisce danni permanenti da determinate vaccinazioni. La vaccinazione contro l’epatite A, pur fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie in alcune situazioni, non era ricompresa: la Corte ha ritenuto questa esclusione irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo a favore di chi abbia riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro l’epatite A.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente, a causa della vaccinazione contro il contagio dell’epatite A.

    Il principio

    Quando lo Stato promuove e raccomanda fortemente una vaccinazione nell’interesse della collettività, chi subisce un danno permanente in conseguenza di essa ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in attuazione del principio di solidarietà e del diritto alla salute; l’esclusione del vaccino contro l’epatite A è perciò illegittima.

    Domande e risposte

    Chi ha ora diritto all’indennizzo per effetto della sentenza?

    Chi ha riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro l’epatite A, alle condizioni e nei modi previsti dalla legge n. 210 del 1992.

    Perché l’esclusione era illegittima?

    Perché quando lo Stato raccomanda fortemente una vaccinazione nell’interesse collettivo, il principio di solidarietà e la tutela della salute impongono di indennizzare chi subisce un danno permanente, senza ragionevoli differenze rispetto ad altri vaccini già coperti.

    La sentenza introduce un obbligo vaccinale?

    No: non riguarda l’obbligatorietà del vaccino, ma il diritto all’indennizzo in caso di danno permanente derivante dalla vaccinazione contro l’epatite A.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’esclusione del vaccino contro l’epatite A.
    • Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute e principio di solidarietà, fondamento del diritto all’indennizzo.
  • Corte cost. n. 150/2020 – Licenziamento con vizi formali nel Jobs Act: illegittima l’indennità rigida

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), nella parte in cui fissava in modo rigido l’indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, agganciandola solo all’anzianità di servizio.

    Di cosa si tratta

    Per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, il «contratto a tutele crescenti» prevedeva un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Questo automatismo non consentiva al giudice di adeguare la somma alle circostanze del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Bari e di Roma, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24 e 35, primo comma, della Costituzione, lamentando la rigidità del criterio di calcolo dell’indennità.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha accolto le censure. Ha ritenuto che l’importo rigidamente ancorato alla sola anzianità di servizio lede il canone di ragionevolezza e la tutela del lavoro, e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che fissavano l’indennità in misura predeterminata. Restano assorbite le censure sull’art. 24 Cost.

    Il principio

    L’indennità per il licenziamento con vizi formali non può essere rigidamente determinata in funzione della sola anzianità di servizio: il giudice deve poterla modulare, entro i limiti minimo e massimo, considerando anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015?

    Per i licenziamenti con vizi formali o procedurali, fissava un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio, ancorata alla sola anzianità.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché l’importo rigido legato alla sola anzianità di servizio è stato ritenuto contrario alla ragionevolezza e alla tutela del lavoro.

    Come deve calcolarsi ora l’indennità?

    Il giudice parte dall’anzianità di servizio ma può ponderare, entro i limiti minimo e massimo, anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2020 – Intermediazione del diritto d’autore (art. 19 d.l. 148/2017): nessuna eterogeneità del decreto-legge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017 (convertito nella legge n. 172 del 2017), in materia di intermediazione dei diritti d’autore: la norma non è estranea all’oggetto del decreto-legge.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una disposizione del «decreto fiscale» del 2017 che interveniva sull’attività di intermediazione del diritto d’autore. La vicenda originava da un giudizio davanti al TAR Lazio che coinvolgeva la SIAE e l’AGCOM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione sull’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’eterogeneità della disposizione rispetto al contenuto e alle finalità del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto la censura. Ha rilevato che il d.l. n. 148 del 2017 abbraccia un ampio quadro di misure — finanziarie e per esigenze indifferibili in più ambiti, tra cui imprese e cultura — e che l’art. 19 vi si inserisce coerentemente, riguardando attività di intermediazione sul diritto d’autore. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Il principio

    Una disposizione inserita in un decreto-legge non è costituzionalmente illegittima per eterogeneità quando si colloca all’interno delle linee d’intervento del provvedimento: l’art. 19, in materia di diritto d’autore, rientra negli ambiti «imprese e cultura» del decreto.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava il TAR Lazio?

    Che l’art. 19, in materia di intermediazione del diritto d’autore, fosse estraneo all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.

    Perché la Corte ha respinto la censura?

    Perché il decreto conteneva un ampio quadro di misure, anche in materia di imprese e cultura, e l’art. 19 vi si inseriva coerentemente.

    Quando una norma in un decreto-legge è eterogenea?

    Quando non è omogenea rispetto all’oggetto e alle finalità dell’intervento, specie se introdotta in sede di conversione; non era questo il caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2020 – Tutela ambientale e reti di distribuzione: illegittima in parte una legge della Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge di stabilità 2019 della Regione Basilicata, limitatamente alle parole sul completamento delle opere relative alle reti di distribuzione, e ha definito le altre questioni con pronunce di cessata materia del contendere e inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato due disposizioni della legge di stabilità regionale lucana per asserito contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con gli obblighi internazionali. La Corte ha accolto solo in parte le censure.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (legge di stabilità regionale 2019), in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., relativi rispettivamente agli obblighi internazionali e alla tutela dell’ambiente, riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione»; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 11 per gli esercizi 2020 e 2021 e inammissibile la questione sull’art. 11 per l’esercizio 2019.

    Il principio

    La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente limita l’intervento regionale: la Corte ha espunto la specifica porzione di norma regionale in contrasto con tale competenza, definendo le restanti questioni in rito (cessata materia del contendere e inammissibilità).

    Domande e risposte

    Quale parte della legge regionale è stata cancellata?

    Soltanto le parole dell’art. 7, comma 1, relative al «completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione», ritenute in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che, per la parte relativa agli esercizi 2020 e 2021 dell’art. 11, è venuto meno l’oggetto della controversia, sicché la Corte non doveva più decidere quel profilo nel merito.

    Quale competenza statale era in gioco?

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre al rispetto degli obblighi internazionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s) e rispetto degli obblighi internazionali (primo comma).
  • Corte cost. n. 148/2020 – Ammissibile il conflitto tra il Tribunale di Torino e il Senato della Repubblica

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    Si tratta della fase preliminare di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: in questa fase la Corte verifica soltanto se ricorrano i requisiti per ammettere il giudizio, senza decidere chi abbia ragione nel merito. Il conflitto era stato sollevato dal Tribunale di Torino contro il Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguarda un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica, sottoposto al vaglio di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e ha disposto le formalità di comunicazione e notifica al Senato della Repubblica, per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    In questa fase la Corte si limita a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto: dichiarata l’ammissibilità, il giudizio prosegue con la notifica del ricorso alla controparte. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui si contesta che un potere dello Stato abbia invaso la sfera di competenza di un altro.

    Cosa significa che il ricorso è «ammissibile»?

    Significa che la Corte ha riconosciuto i requisiti per procedere; il merito del conflitto sarà deciso in una fase successiva, dopo la notifica al Senato.

    Chi sono le parti del conflitto?

    Il Tribunale ordinario di Torino, che ha proposto il ricorso, e il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto è stato sollevato.

  • Corte cost. n. 116/2020 – Tetti di spesa sanitaria per gli IRCCS: illegittima la norma del 2017

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, censurato dal TAR Molise nell’ambito di una controversia tra un istituto sanitario privato accreditato e il commissario per il rientro dal disavanzo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni con disavanzo sanitario sono soggette a piani di rientro gestiti da commissari. La controversia riguardava i limiti di spesa imposti a un istituto di ricovero e cura (IRCCS) accreditato, che ne contestava la disciplina applicata dal commissario ad acta per il Molise.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. legge n. 96 del 2017), nel procedimento tra l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS srl e il commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari del Molise.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, accogliendo le censure mosse dal giudice rimettente nei confronti della disposizione.

    Il principio

    La norma del 2017 sui tetti di spesa per gli erogatori sanitari, nel contesto dei piani di rientro dal disavanzo, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione e quindi rimossa dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la norma dichiarata illegittima?

    L’art. 34-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 incideva sui limiti di spesa applicabili agli erogatori sanitari nell’ambito dei piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR Molise, nell’ambito di una controversia tra un istituto sanitario privato accreditato (un IRCCS) e il commissario ad acta incaricato del piano di rientro sanitario del Molise.

    Qual è l’effetto della pronuncia?

    L’art. 34-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi non può più trovare applicazione.