Autore: Andrea Marton

  • Articolo 306 Codice Penale: Banda armata: formazione e partecipazione

    Articolo 306 Codice Penale: Banda armata: formazione e partecipazione

    Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

    Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

    I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

  • Articolo 307 Codice Penale: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

    Articolo 307 Codice Penale: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

    Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

    La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.

    Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

    Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

  • Articolo 308 Codice Penale: Cospirazione: casi di non punibilità

    Articolo 308 Codice Penale: Cospirazione: casi di non punibilità

    Art. 308 c.p. Cospirazione: casi di non punibilità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:

    :1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;

    :2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.

    Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

  • Articolo 309 Codice Penale: Banda armata: casi di non punibilità

    Articolo 309 Codice Penale: Banda armata: casi di non punibilità

    Art. 309 c.p. Banda armata: casi di non punibilità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

    :1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

    :2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

    Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

  • Articolo 310 Codice Penale: Tempo di guerra

    Articolo 310 Codice Penale: Tempo di guerra

    Art. 310 c.p. Tempo di guerra

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, nella denominazione di “tempo di guerra” è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra quando questa sia seguita.

  • Articolo 311 Codice Penale: Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

    Articolo 311 Codice Penale: Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

    Art. 311 c.p. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

  • Articolo 312 Codice Penale: Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    Articolo 312 Codice Penale: Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    Art. 312 c.p. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo (2).

    Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

  • Articolo 313 Codice Penale: Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

    Articolo 313 Codice Penale: Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

    Art. 313 c.p. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.

    Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

    Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.

    I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.

  • Art. 314 Codice Penale: Peculato

    Art. 314 Codice Penale: Peculato

    Art. 314 c.p. Peculato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1).

    Art.314 Peculato – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all pubblica amministrazione, se ne appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La condotta importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea.]

  • Articolo 314-bis Codice Penale: Indebita destinazione di denaro o cose mobili

    Articolo 314-bis Codice Penale: Indebita destinazione di denaro o cose mobili

    Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.