Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 180/2020 – Attività funebre e polizia mortuaria: competenza regionale (Regione Lombardia)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni e in parte estinto il processo riguardo alla legge della Regione Lombardia in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. La pronuncia non è entrata nel merito delle disposizioni residue.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia ha riformato la disciplina del settore funerario e cimiteriale, introducendo nel testo unico regionale sulla sanità un nuovo titolo dedicato a medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. Il Governo ha impugnato tali norme ritenendole in contrasto con il riparto di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduceva numerosi articoli (tra cui gli artt. 70-bis, 72, 74, 74-bis, 75 e 76) nel testo unico regionale sulla sanità n. 33 del 2009. Le questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, erano riferite all’art. 117, commi secondo (lettere i ed l) e terzo, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative a numerose disposizioni introdotte (in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.) e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle altre parti, per le quali era venuto meno l’interesse a ricorrere.

    Il principio

    L’impugnazione in via principale di una pluralità di disposizioni richiede censure puntuali e autonome per ciascuna norma; in difetto, le questioni sono inammissibili, mentre la sopravvenuta cessazione dell’interesse a ricorrere comporta l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge lombarda?

    La materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre, inserita nel testo unico regionale sulla sanità.

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità delle questioni e in parte estinzione del processo: nessuna decisione nel merito.

    Cosa significa estinzione del processo?

    Che il giudizio si chiude senza decisione di merito, ad esempio per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2020 – Casellario giudiziale, guida in stato di ebbrezza e funzione rieducativa della pena

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del Testo unico sul casellario giudiziale nella parte in cui imponevano di riportare, nel certificato richiesto dall’interessato, la condanna per guida in stato di ebbrezza estinta a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Mantenere quell’iscrizione ostacolava irragionevolmente il reinserimento sociale.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza può ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; il positivo svolgimento di tale lavoro estingue il reato. Tuttavia il certificato del casellario richiesto dall’interessato continuava a riportare quella condanna, con ricadute negative sull’accesso a nuove opportunità lavorative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale), nella parte in cui non escludevano dal certificato richiesto dall’interessato la condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada dichiarato estinto a seguito del lavoro di pubblica utilità. Le questioni erano sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, e dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevedevano che nel certificato richiesto dall’interessato non fossero riportate la condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada dichiarato estinto e la relativa ordinanza di estinzione.

    Il principio

    Continuare a riportare nel certificato richiesto dall’interessato una condanna ormai estinta per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è irragionevole e contrario alla funzione rieducativa della pena, perché ostacola il reinserimento sociale del condannato che ha completato con successo il percorso riparatorio.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La condanna per guida in stato di ebbrezza estinta dopo il lavoro di pubblica utilità non deve più comparire nel certificato del casellario richiesto dall’interessato.

    Perché la Corte ha annullato le norme?

    Perché mantenere quell’iscrizione ostacolava irragionevolmente il reinserimento sociale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    Quali parametri sono stati violati?

    L’art. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e l’art. 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2020 – Tutela degli habitat e competenza statale sull’ambiente (Regione Liguria)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Liguria in materia di gestione della fauna e degli habitat, perché incidenti sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla competenza esclusiva statale, estendendo la pronuncia anche a una norma sopravvenuta di analogo contenuto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, con leggi collegate alla stabilità, ha introdotto disposizioni che incidevano sulla gestione della fauna e sulla tutela degli habitat naturali. Il Governo ha impugnato tali norme ritenendole in contrasto con la disciplina statale ed europea di protezione ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione alla normativa statale ed europea sulla conservazione degli habitat e delle specie (tra cui il d.P.R. n. 357 del 1997 e il d.lgs. n. 230 del 2017).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, e ha esteso la declaratoria all’art. 3, comma 3, della sopravvenuta legge reg. Liguria n. 31 del 2019, di analogo contenuto.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, compresa la conservazione degli habitat e della fauna, è affidata alla competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: la Regione non può introdurre discipline che ne riducano il livello di protezione, neppure reiterando norme analoghe.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme liguri?

    Disposizioni che incidevano sulla gestione della fauna e degli habitat naturali.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittime le norme, estendendo la pronuncia anche a una norma sopravvenuta di identico tenore.

    Perché spetta allo Stato?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s).

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  • Corte cost. n. 177/2020 – Testo unico Puglia su legalità e sicurezza: limiti alla competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del Testo unico della Regione Puglia in materia di legalità e sicurezza, ritenendole invasive della competenza statale su ordine pubblico e sicurezza; ha invece respinto o dichiarato inammissibili altre questioni, salvando le norme volte alla mera promozione della cultura della legalità.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha adottato un Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza. Il Governo ha impugnato numerose disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i propri ambiti di competenza, sconfinando in materie riservate allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), per violazione dell’art. 117, commi secondo (lettere g, h e l) e terzo, della Costituzione, con riferimento anche alla competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (tra cui l’art. 6, comma 2, lettera k, l’art. 7, comma 2, lettera b, l’art. 13 e l’art. 20, commi 2 e 3); ha dichiarato inammissibili altre questioni e non fondate quelle relative alle norme di mera promozione della legalità (artt. 1, comma 2, e 2, comma 1).

    Il principio

    La Regione può promuovere la cultura della legalità nell’ambito delle proprie competenze, ad esempio organizzative, ma non può adottare misure che si traducano in strumenti di politica criminale o che interferiscano con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, riservata allo Stato (ordine pubblico e sicurezza).

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge pugliese?

    Un Testo unico su legalità, regolarità amministrativa e sicurezza.

    Tutte le norme sono cadute?

    No: solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime; le norme di mera promozione della legalità sono state salvate.

    Dov’è il confine?

    La Regione non può invadere la materia statale dell’ordine pubblico e sicurezza, ma può promuovere la cultura della legalità nelle proprie competenze.

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  • Corte cost. ord. n. 176/2020 – Conflitto tra poteri dello Stato sulla riduzione dei parlamentari

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un singolo senatore contro l’iter di approvazione della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Il singolo parlamentare non è legittimato a sollevare il conflitto a tutela di prerogative dell’assemblea.

    Di cosa si tratta

    Nel 2019 il Parlamento ha approvato la legge costituzionale che riduce il numero dei deputati e dei senatori (modifica degli artt. 56, 57 e 59 Cost.). Un senatore ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato lamentando vizi e pregiudizi legati in particolare alla riduzione dei seggi della circoscrizione Estero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era promosso da Raffaele Fantetti, nella qualità di senatore, contro la Camera dei deputati e il Senato, in relazione all’iter di approvazione della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B (modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità del ricorso, nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri.

    Il principio

    Il singolo parlamentare non è di regola legittimato a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare lo svolgimento del procedimento legislativo, essendo le relative prerogative riferibili alla Camera di appartenenza e non al singolo componente.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    Un singolo senatore, contro Camera e Senato, sull’approvazione della legge di riduzione dei parlamentari.

    Come si è conclusa?

    Con la manifesta inammissibilità del ricorso, già in fase di ammissibilità.

    Perché inammissibile?

    Perché il singolo parlamentare, di norma, non è legittimato a sollevare il conflitto a tutela di prerogative dell’assemblea.

  • Corte cost. ord. n. 175/2020 – Conflitto di attribuzione tra enti e legittimazione (CODACONS, fase 2 COVID-19)

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dal CODACONS, in via asseritamente suppletiva dello Stato, contro le Regioni Lombardia e Veneto sulle riaperture della cosiddetta fase 2 dell’emergenza COVID-19. Un’associazione non è legittimata a sollevare un conflitto riservato agli enti dotati di attribuzioni costituzionali.

    Di cosa si tratta

    Durante la cosiddetta fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il CODACONS ha contestato i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto in materia di riapertura delle attività produttive e commerciali, promuovendo un conflitto di attribuzione tra enti e dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra enti era promosso dal CODACONS in riferimento agli artt. 117, commi secondo (lettere d, q e h) e terzo, e 120 della Costituzione, contestando i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto sulla riapertura delle attività nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità del ricorso: un’associazione di consumatori non è soggetto legittimato a promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, riservato agli enti titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti può essere promosso soltanto dallo Stato e dalle Regioni (o enti equiparati) a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali; un soggetto privato, anche se associazione di tutela, non è legittimato a sostituirsi allo Stato nel sollevarlo.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    Il CODACONS, un’associazione di tutela dei consumatori, dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.

    Come si è conclusa?

    Con la manifesta inammissibilità del ricorso.

    Perché inammissibile?

    Perché il conflitto tra enti spetta solo agli enti dotati di attribuzioni costituzionali, non a un’associazione privata.

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  • Corte cost. n. 174/2020 – Leggi di bilancio della Provincia autonoma di Trento e competenza statale

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    La Corte costituzionale ha esaminato le impugnazioni statali contro alcune norme delle leggi di bilancio della Provincia autonoma di Trento, dichiarando inammissibili diverse questioni e cessata la materia del contendere per altre, riservando a separate pronunce le ulteriori censure.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato ha impugnato più disposizioni delle leggi di assestamento e di stabilità provinciale di Trento, ritenendo che alcune di esse incidessero su materie riservate alla competenza statale, in particolare l’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, l’art. 12, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019 e l’art. 12, comma 3, della legge prov. n. 12 del 2019. Le questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, erano riferite agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni su più disposizioni (in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost.) e cessata la materia del contendere in ordine ad altre, riservando a separate pronunce le ulteriori censure proposte con i ricorsi.

    Il principio

    L’impugnazione in via principale di norme provinciali per asserita invasione della competenza statale sull’ordinamento civile esige una motivazione puntuale; lo ius superveniens che soddisfa le pretese statali può determinare la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa aveva impugnato lo Stato?

    Varie norme delle leggi di bilancio e di stabilità della Provincia autonoma di Trento.

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità e in parte cessazione della materia del contendere, con riserva di altre pronunce.

    Cosa significa cessata materia del contendere?

    Che, venuta meno la disposizione o l’interesse a ricorrere (ad esempio per modifiche normative), non vi è più ragione di decidere quella questione.

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  • Corte cost. n. 173/2020 – Sanzioni per lavoro irregolare e principio di legalità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente occupati, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli. Le censure, fondate sugli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, non sono state esaminate nel merito.

    Di cosa si tratta

    La normativa sul contrasto al lavoro sommerso prevede sanzioni amministrative a carico dei datori che impiegano lavoratori in nero. In un contenzioso tra il Ministero del lavoro e un datore, la Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimità della disciplina sanzionatoria applicabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 12 del 2002 (convertito dalla legge n. 73 del 2002), in tema di sanzioni per lavoro irregolare. Le questioni, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, erano riferite agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito sulla disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare.

    Il principio

    L’invocazione del principio di legalità punitiva (art. 7 CEDU) e del principio di uguaglianza richiede che il giudice rimettente ricostruisca con esattezza la disciplina applicabile ratione temporis e la portata delle censure: le carenze di impostazione conducono all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Di cosa trattava la pronuncia?

    Delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente occupati (lavoro nero).

    La norma è stata annullata?

    No: le questioni sono state dichiarate inammissibili.

    Su quali parametri si fondavano?

    Sull’art. 3 (uguaglianza) e sull’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 7 CEDU.

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  • Corte cost. n. 172/2020 – Guardie giurate ittiche e competenza statale su ordine pubblico e sicurezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione Lazio che consentiva il rilascio della qualifica di guardia giurata ittica volontaria anche a chi avesse riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, invadendo la competenza statale su ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio, con una legge di semplificazione, aveva introdotto nuove regole su requisiti delle guardie giurate ittiche volontarie, sull’organizzazione e su altri profili. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendole invasive di competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 20, comma 1, lettera g), 32, comma 1, lettera e), e 79 della legge della Regione Lazio n. 7 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La norma sulla guardia giurata ittica consentiva il rilascio o rinnovo della qualifica anche a chi aveva riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, in deroga ai requisiti del TULPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, lettera g); ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 32, comma 1, lettera e); e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 79.

    Il principio

    La disciplina dei requisiti morali per il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.: la Regione non può derogarvi ampliando l’accesso a chi abbia riportato condanne.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale?

    Consentiva di diventare guardia giurata ittica volontaria anche a chi aveva riportato condanne per reati puniti con sola pena pecuniaria.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la disposizione, perché invadeva la competenza statale su ordine pubblico e sicurezza.

    Perché è materia statale?

    Perché i requisiti delle guardie giurate incidono sull’ordine pubblico e sulla sicurezza, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h).

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  • Corte cost. n. 171/2020 – Sanzioni antitrust e principio di legalità (art. 7 CEDU)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento al principio di legalità punitiva della CEDU. Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    In un contenzioso davanti al giudice amministrativo relativo a una sanzione irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità della norma che disciplina l’entità delle sanzioni in materia di concorrenza, ritenendola potenzialmente in contrasto con il principio di legalità delle pene.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell’art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990 (norme a tutela della concorrenza). Le questioni, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, erano riferite agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito sulla compatibilità della disciplina sanzionatoria antitrust con il principio di legalità convenzionale.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente censura una norma sanzionatoria invocando il principio di legalità punitiva dell’art. 7 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost., deve porre la questione in modo completo e non perplesso: i difetti di impostazione e motivazione precludono l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Quale sanzione era in discussione?

    Le sanzioni in materia di concorrenza irrogate dall’Autorità garante (AGCM).

    La norma è stata annullata?

    No: le questioni sono state dichiarate inammissibili, senza decisione sul merito.

    Quale principio era invocato?

    Il principio di legalità delle pene dell’art. 7 CEDU, tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 170/2020 – Liste d’attesa in sanità e competenza regionale (Regione Puglia)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Puglia sulle liste d’attesa in sanità. Le norme regionali impugnate sono state ritenute compatibili con i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Per ridurre le liste d’attesa, la Regione Puglia ha adottato la legge n. 13 del 2019, che prevedeva misure organizzative e un meccanismo di utilizzo di un fondo statale. Il Governo ha impugnato due disposizioni ritenendole invasive della competenza statale e in contrasto con i vincoli di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 5, comma 4 (sull’utilizzo del fondo previsto dall’art. 2 della legge n. 189 del 2012), e l’art. 9 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2019. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri richiamava gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile ed equilibrio di bilancio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: l’art. 5, comma 4, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e l’art. 9 in riferimento all’art. 81 Cost.

    Il principio

    Una legge regionale che disciplina misure organizzative per ridurre le liste d’attesa, senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile e senza pregiudicare l’equilibrio di bilancio, rientra legittimamente nelle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge pugliese?

    Misure per ridurre le liste d’attesa nel servizio sanitario regionale.

    Lo Stato ha vinto il ricorso?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni sollevate dal Governo.

    Quali erano i parametri?

    L’equilibrio di bilancio (art. 81) e la competenza statale sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).

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  • Corte cost. n. 169/2020 – Riordino delle Camere di commercio e leale collaborazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul riordino delle Camere di commercio, sollevate dal TAR Lazio. La riforma, attuata con delega e decreto legislativo, non è stata ritenuta in contrasto con i principi di autonomia e di leale collaborazione invocati.

    Di cosa si tratta

    La legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni del 2015 e il successivo decreto legislativo del 2016 hanno ridisegnato funzioni e finanziamento delle Camere di commercio, riducendone il numero e tagliando il diritto annuale a carico delle imprese. Alcune Camere e Unioncamere hanno impugnato i provvedimenti attuativi davanti al TAR Lazio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 10 della legge n. 124 del 2015 (delega) e l’art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 (attuazione del riordino delle Camere di commercio). Le questioni, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, erano riferite agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, ritenendo che la riforma del sistema camerale non violasse i parametri costituzionali evocati in materia di autonomie e di riparto di competenze.

    Il principio

    Il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio rientra nelle scelte legittimamente affidate al legislatore statale nell’esercizio della delega, senza che ne risultino lesi i principi costituzionali di autonomia e di leale collaborazione invocati.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il TAR Lazio?

    La riforma che ha riorganizzato funzioni e finanziamento delle Camere di commercio, riducendone il numero e le risorse.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la riforma è rimasta in vigore.

    Quali principi erano in gioco?

    L’autonomia degli enti (art. 5), il riparto di competenze (art. 117) e il potere sostitutivo e di coordinamento (art. 120).

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